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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. V.G. 2751/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2751/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
BR FE e LV ER, con domicilio eletto presso lo studio in Milano,
Piazza Vetra 21
e
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. LATINO Parte_2 C.F._2
EN IO, con domicilio in Milano, Via San Damiano, 4
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Zenone, in data 02/09/2021, (atto n.3, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Per
“1. La figlia minore è affidata ad entrambi i coniugi che eserciteranno quindi la potestà genitoriale in maniera congiunta, ma con collocamento presso la madre ai fini della residenza anagrafica.
2. il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: fine Pt_2 settimana: a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
giorni infrasettimanali: quando il fine settimana precedente
è di competenza paterna la figlia minore starà con la madre dal lunedì, fine delle lezioni, al mercoledì con pernottamento, riaccompagnando la minore a scuola il giovedì mattina. La figlia minore pernotterà con il padre il giovedì notte riaccompagnando la minore il venerdì mattina a scuola. E così in via alternata.
Per 3. Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive e tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
4. Vacanze natalizie: in via alternata, dalla sospensione dell'attività scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e con la possibilità di alternare il giorno della Vigilia e quello di Natale;
Per 5. Vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni le vacanze pasquali.
Condizioni economiche
6. Atteso il collocamento paritario della figlia minore tra i genitori, ciascuno di essi si occuperà Per del mantenimento ordinario di in via diretta nei periodi di reciproca competenza;
7. ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie della figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia che qui si intendono allegate;
8. L'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre. trasferimento della quota di immobile della casa coniugale
9. Quanto all'abitazione coniugale sita in Vermezzo con Zelo, via della Tavolera 24D, in comproprietà indivisa tra entrambi i coniugi, il sig. ichiara di impegnarsi ad acquisire Pt_2 con il presente atto dalla signora che con la sottoscrizione del presente atto Parte_1 dichiara di impegnarsi ad accettare e conseguentemente di trasferire al signor la Pt_2 propria quota del 50% dell'immobile le cui consistenze ed identificativi catastali, come censite al catasto fabbricati del Comune di Vermezzo con Zelo (MI), via della Tavolera 24/D
(catastalmente snc) sono così identificate:
- Foglio 1, Mappale 428, Subalterno 8, Via della Tavolera, Scala A, piano 2, Categoria A2, Classe
3, vani 5, superficie Catastale mq 99, Rendita Euro 400,25=, l'appartamento;
- Foglio 1, Mappale 419, Subalterno 20, via della Tavolera, piano T, Categoria C6, Classe 4, mq
16, Superficie Catastale mq 17, Rendita Euro 42,97=, il box;
- Foglio 1, Mappale 460, via della Tavolera, piano T, Categoria C6, Classe 1, mq 14, Superficie
Catastale mq 14, Rendita Euro 22,41=, il primo posto auto scoperto;
- Foglio 1, Mappale 461, Via della Tavolera, piano T, Categoria C6, Classe 1, mq 1, Superficie
Catastale mq 13, Rendita Euro 20,81=, il secondo posto auto scoperto. Il tutto in forza di atto di provenienza stipulato in data 8 giugno 2022, tra il signor (cedente) e Controparte_1
e (acquirenti) celebrato innanzi al notaio dott. Parte_2 Parte_1 Per_2 di Settimo Milanese. La quota di immobile verrà trasferita nell'attuale stato e
[...] consistenza, con tutto ciò che lo arreda, libero da persone e libero da trascrizioni pregiudizievoli;
Pag. 2 di 5 10. Il signor contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, verserà alla signora Pt_2 la somma di €11.000,00= quale compartecipazione alle rate di mutuo già pagate Parte_1 da entrambi e quindi a titolo di corrispettivo finale per la cessione della quota dell'immobile e liquidazione definitiva dei rapporti patrimoniali. Ogni onere inerente l'immobile (mutuo residuo, imposte, tasse, contributi, spese condominiali ordinarie e straordinarie) sarà ad esclusivo carico del signor con esonero della signora da qualsiasi Pt_2 Parte_1 responsabilità al riguardo a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente atto anche se gli effetti giuridici si produrranno con la trascrizione del relativo provvedimento del Tribunale oggetto del presente ricorso. Ove l'istituto bancario non acconsentisse alla liberazione della sig.ra dal pagamento delle rate residue di mutuo, il sig. si impegna a Parte_1 Pt_2 tenere indenne la sig.ra da eventuali richieste pervenute da parte della Banca. Parte_1
11. Il rogito dovrà perfezionarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le spese e tutti gli oneri di qualsiasi natura relativi al presente trasferimento immobiliare rimarranno interamente a carico del sig. che si impegna altresì ad Pt_2 incaricare un notaio di sua fiducia per perfezionare l'atto di compravendita.
12. Le parti dichiarano che il trasferimento dell'immobile di cui al punto 9, è fatto ed accettato per regolarizzare, definire ed appianare questioni patrimoniali, anche pregresse, tra le parti che danno altresì atto che il trasferimento qui previsto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi della coppia.
13. La signora potrà permanere presso l'attuale abitazione fintanto che non avrà Parte_1 reperito una propria abitazione e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2025. Entro tale data la signora otrà asportare dall'abitazione i propri effetti personali. Parte_1
14. Entrambi i coniugi si impegnano a dare reciprocamente il consenso per l'espatrio unitamente alla figlia in età minorile, qualora si decidesse di effettuare viaggi all'estero per motivi di vacanza, studio o sanitari.
A fronte delle sopra trascritte pattuizioni le parti concordemente dichiarano di essere pienamente soddisfatti e di aver nulla a pretendere l'una dall'altro anche con riferimento agli aspetti economici e di mantenimento sia in relazione alla fase di separazione che successivamente in sede divorzile.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 3 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] sposati in San Zenone il giorno 02/09/2021, con atto trascritto presso i Pt_2
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.3, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
Pag. 4 di 5 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 6.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina BellegrandI
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. V.G. 2751/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2751/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
BR FE e LV ER, con domicilio eletto presso lo studio in Milano,
Piazza Vetra 21
e
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. LATINO Parte_2 C.F._2
EN IO, con domicilio in Milano, Via San Damiano, 4
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Zenone, in data 02/09/2021, (atto n.3, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Per
“1. La figlia minore è affidata ad entrambi i coniugi che eserciteranno quindi la potestà genitoriale in maniera congiunta, ma con collocamento presso la madre ai fini della residenza anagrafica.
2. il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: fine Pt_2 settimana: a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
giorni infrasettimanali: quando il fine settimana precedente
è di competenza paterna la figlia minore starà con la madre dal lunedì, fine delle lezioni, al mercoledì con pernottamento, riaccompagnando la minore a scuola il giovedì mattina. La figlia minore pernotterà con il padre il giovedì notte riaccompagnando la minore il venerdì mattina a scuola. E così in via alternata.
Per 3. Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive e tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
4. Vacanze natalizie: in via alternata, dalla sospensione dell'attività scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e con la possibilità di alternare il giorno della Vigilia e quello di Natale;
Per 5. Vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni le vacanze pasquali.
Condizioni economiche
6. Atteso il collocamento paritario della figlia minore tra i genitori, ciascuno di essi si occuperà Per del mantenimento ordinario di in via diretta nei periodi di reciproca competenza;
7. ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie della figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia che qui si intendono allegate;
8. L'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre. trasferimento della quota di immobile della casa coniugale
9. Quanto all'abitazione coniugale sita in Vermezzo con Zelo, via della Tavolera 24D, in comproprietà indivisa tra entrambi i coniugi, il sig. ichiara di impegnarsi ad acquisire Pt_2 con il presente atto dalla signora che con la sottoscrizione del presente atto Parte_1 dichiara di impegnarsi ad accettare e conseguentemente di trasferire al signor la Pt_2 propria quota del 50% dell'immobile le cui consistenze ed identificativi catastali, come censite al catasto fabbricati del Comune di Vermezzo con Zelo (MI), via della Tavolera 24/D
(catastalmente snc) sono così identificate:
- Foglio 1, Mappale 428, Subalterno 8, Via della Tavolera, Scala A, piano 2, Categoria A2, Classe
3, vani 5, superficie Catastale mq 99, Rendita Euro 400,25=, l'appartamento;
- Foglio 1, Mappale 419, Subalterno 20, via della Tavolera, piano T, Categoria C6, Classe 4, mq
16, Superficie Catastale mq 17, Rendita Euro 42,97=, il box;
- Foglio 1, Mappale 460, via della Tavolera, piano T, Categoria C6, Classe 1, mq 14, Superficie
Catastale mq 14, Rendita Euro 22,41=, il primo posto auto scoperto;
- Foglio 1, Mappale 461, Via della Tavolera, piano T, Categoria C6, Classe 1, mq 1, Superficie
Catastale mq 13, Rendita Euro 20,81=, il secondo posto auto scoperto. Il tutto in forza di atto di provenienza stipulato in data 8 giugno 2022, tra il signor (cedente) e Controparte_1
e (acquirenti) celebrato innanzi al notaio dott. Parte_2 Parte_1 Per_2 di Settimo Milanese. La quota di immobile verrà trasferita nell'attuale stato e
[...] consistenza, con tutto ciò che lo arreda, libero da persone e libero da trascrizioni pregiudizievoli;
Pag. 2 di 5 10. Il signor contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, verserà alla signora Pt_2 la somma di €11.000,00= quale compartecipazione alle rate di mutuo già pagate Parte_1 da entrambi e quindi a titolo di corrispettivo finale per la cessione della quota dell'immobile e liquidazione definitiva dei rapporti patrimoniali. Ogni onere inerente l'immobile (mutuo residuo, imposte, tasse, contributi, spese condominiali ordinarie e straordinarie) sarà ad esclusivo carico del signor con esonero della signora da qualsiasi Pt_2 Parte_1 responsabilità al riguardo a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente atto anche se gli effetti giuridici si produrranno con la trascrizione del relativo provvedimento del Tribunale oggetto del presente ricorso. Ove l'istituto bancario non acconsentisse alla liberazione della sig.ra dal pagamento delle rate residue di mutuo, il sig. si impegna a Parte_1 Pt_2 tenere indenne la sig.ra da eventuali richieste pervenute da parte della Banca. Parte_1
11. Il rogito dovrà perfezionarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le spese e tutti gli oneri di qualsiasi natura relativi al presente trasferimento immobiliare rimarranno interamente a carico del sig. che si impegna altresì ad Pt_2 incaricare un notaio di sua fiducia per perfezionare l'atto di compravendita.
12. Le parti dichiarano che il trasferimento dell'immobile di cui al punto 9, è fatto ed accettato per regolarizzare, definire ed appianare questioni patrimoniali, anche pregresse, tra le parti che danno altresì atto che il trasferimento qui previsto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi della coppia.
13. La signora potrà permanere presso l'attuale abitazione fintanto che non avrà Parte_1 reperito una propria abitazione e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2025. Entro tale data la signora otrà asportare dall'abitazione i propri effetti personali. Parte_1
14. Entrambi i coniugi si impegnano a dare reciprocamente il consenso per l'espatrio unitamente alla figlia in età minorile, qualora si decidesse di effettuare viaggi all'estero per motivi di vacanza, studio o sanitari.
A fronte delle sopra trascritte pattuizioni le parti concordemente dichiarano di essere pienamente soddisfatti e di aver nulla a pretendere l'una dall'altro anche con riferimento agli aspetti economici e di mantenimento sia in relazione alla fase di separazione che successivamente in sede divorzile.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 3 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] sposati in San Zenone il giorno 02/09/2021, con atto trascritto presso i Pt_2
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.3, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
Pag. 4 di 5 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 6.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina BellegrandI
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