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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 385/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 22/01/2025, da:
(C.F. ), nata a Calcinate (BG) in [...] Parte_1 C.F._1
01/05/1974, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(BG) il 22/09/1972, entrambi con il proc. dom. avv. GIPPONI CECILIA del Foro di Crema, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/09/1998 a Calcio, dalla cui unione sono nati i figli Per_1
(n. il 25/07/2003) e (n. il 05/10/2006), entrambi maggiorenni ma non Per_2 ancora economicamente autonomi.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
09/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate l'08/04/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti
[...] Parte_2
gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALCIO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 1998, atto n.18, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 22/01/2025, da:
(C.F. ), nata a Calcinate (BG) in [...] Parte_1 C.F._1
01/05/1974, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(BG) il 22/09/1972, entrambi con il proc. dom. avv. GIPPONI CECILIA del Foro di Crema, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/09/1998 a Calcio, dalla cui unione sono nati i figli Per_1
(n. il 25/07/2003) e (n. il 05/10/2006), entrambi maggiorenni ma non Per_2 ancora economicamente autonomi.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
09/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate l'08/04/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti
[...] Parte_2
gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALCIO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 1998, atto n.18, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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