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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7340/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 14/02/1981 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CICATIELLO SONIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07/06/2024 l'epigrafata ricorrente, premesso di aver inoltrato regolare domanda per ottenere il reddito di cittadinanza al competente , CP_1
avente numero di protocollo: , esponeva che con raccomandata Controparte_2
CP_ notificata in data 5.1.2023, l le aveva comunicato la revoca del beneficio per
“OMESSA DICHIARAZIONE ALL'ATTO DELLA DOMANDA CHE IL RICHIEDENTE ERA
SOTTOPOSTO A MISURA CATUTELARE O A CONDANNA DEFINITIVA (ART. 2, COMMA
CP_ 1 LETT.C BIS)”; che con raccomandata notificata in data 15.05.2023, l' le chiedeva la restituzione di somme per pagamento non dovuto relativo alla medesima domanda n.
; che la condanna era, invero, intervenuta a carico del coniuge Controparte_2
1 dell'istante, , il quale era stato sottoposto in affidamento in prova ai Controparte_3
servizi sociali in seguito a sentenza di condanna n. 6411/2019 emessa dal Tribunale di
Napoli; che la sig.ra non era stata mai sottoposta ad alcuna misura Parte_1 cautelare;
che, in ogni caso, il coniuge scontava una pena per il reato di cui all'art. 416 comma 3 e 5 del c.p. e non per i reati indicati dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 così come elencati al punto 6; che, inoltre, in merito a questa domanda, già in data 22.04.2022 ella aveva provveduto ad inviare a mezzo del proprio patronato apposita rinuncia alla prestazione richiesta;
Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
Nord, chiedendo di: “Accogliere il ricorso proposto, e per l'effetto annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi e ingiusti;
Condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., secondo comma, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne fatto anticipo”. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la discussione e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
La domanda non è fondata.
E' noto che, componendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, la Cassazione a
Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SS.UU. n. 18046 del 04/08/2010, v. da ultimo Cass. Sez. Lav. n. 2739 del
11/02/2016).
Nella fattispecie in esame, il beneficio è stato, invero, revocato per omessa dichiarazione nella domanda della sottoposizione a misura cautelare personale del coniuge dell'istante condannato con sentenza di condanna definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per il reato di cui all'art. 416 comma 3 e 5 del c.p.
Utile, per completezza espositiva, la sintetica ricostruzione della cornice normativa per gli aspetti che più rilevano.
2 E' noto che il Reddito di Cittadianza (RdC), introdotto con decreto legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (poi abrogata dalla legge del 29/12/2022 n. 197) come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.
La legge prevede che la prestazione venga riconosciuta ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, oltre che dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, di specifici requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto maggiormente rileva nella controversia in esame, il nucleo familiare deve possedere (v. art. 2, lett., b): “1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (….) 4 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia
e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”. (…).
L'art. 3, comma 1, del citato decreto, prevedeva, altresì, che: “Il beneficio economico del
Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4”; (….)
Quindi, per quanto più rileva, il comma 13 dell'art. 3 escludeva dal calcolo della scala di equivalenza alcune categorie di soggetti e, in particolare statuiva che: “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture
3 residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
Il comma 4 dell'art. 2, come richiamato dall'art. 3, comma 1, stabiliva che “Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE”.
Per l'erogazione della prestazione occorre, quindi, la presentazione del modello ISEE come disciplinato dal DPCM n. 159 del 2013. L'art. 10 del predetto decreto stabilisce che
“Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.”
Acclarati, nei limiti delle circostanze in contestazione, i requisiti richiesti ai fini del diritto al
Rdc, l'art. 7, del d.l. n.4 del 2019, ratione temporis applicabile, disciplina le ipotesi per le quali è disposta la revoca.
Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il
Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
Per quanto più rileva, il comma 4 dell'art. 7 ha previsto “Fermo quanto previsto dal comma
3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle
4 dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il precedente comma 3 dispone la sanzione della revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito in caso di condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, ovvero dei reati connessi alle dichiarazioni o presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero alle omesse informazioni o comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio. La revoca, in altri termini consegue in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero circa il possesso dei requisiti di legge per l'erogazione del beneficio, ovvero per la sua misura, sia nel caso in cui in cui sia intervenuta condanna passata in giudicato che in seguito ad accertamento in via amministrativa. E, nel caso di accertamento amministrativo, la revoca risulta essere la conseguenza di quanto già disposto dall'art. 75 del dpr n. 445 del 2000, per il caso di dichiarazione resa ai sensi dei precedenti artt. 46 e 47, quale è, per l'appunto, la DSU relativamente alla composizione del nucleo familiare.
Orbene, è assorbente il rilievo per il quale, la omessa indicazione della condizione del coniuge nella dichiarazione sostitutiva presentata dalla ricorrente (circostanza non contestata), spiega, a ben vedere efficacia, non tanto sulla insorgenza del diritto dell'istante (il valore ISEE, essendo il reddito del coniuge pari a zero, è invariato), quanto, piuttosto sulla determinazione della misura del beneficio.
Sul punto giova, invero, ricordare l'insegnamento della Suprema Corte (V. Cass. SS.UU.
n. 49686 del 13/07/2023) che, con ampia argomentazione alla quale si rimanda, ha statuito il seguente principio di diritto «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n.
26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».
E, nella specie, deve ritenersi accertato che l'infedele rappresentazione della condizione di un componente del nucleo familiare, sebbene non potesse incidere sull'an del beneficio richiesto (ed ottenuto), incideva nulla misura del trattamento in quanto la condanna del
5 coniuge e la sottoposizione a misura cautelare personale avrebbe comportato che il coniuge avrebbe dovuto essere escluso dalla scala di equivalenza, con conseguente liquidazione del beneficio in misura inferiore.
Come visto, posto che beneficiario del reddito di cittadinanza non è il singolo richiedente quanto, piuttosto, l'intero nucleo familiare e che il valore economico del beneficio viene calcolato proprio in relazione alla sua composizione, lo stato di sottoposizione a misura cautelare personale di uno dei componenti determina la riduzione dell'importo della provvidenza economica (sul punto, si ribadisce, infatti, che i requisiti per l'ottenimento del beneficio economico, da intendersi riferiti al nucleo familiare nel suo complesso, non soltanto devono sussistere al momento della presentazione della domanda ma anche permanere per tutta la durata dell'erogazione del beneficio).
Sul punto deve innanzitutto precisarsi – come chiarito dalla Suprema Corte - che, ai fini dell'eventuale riduzione del beneficio, rileva la sottoposizione del familiare a misura cautelare, a prescindere dal titolo di reato da cui dipende l'applicazione della misura, riferendosi il novero dei delitti indicati all'art. 7, comma 3 non alla mera sottoposizione a misura cautelare, che dunque può essere ricollegabile a qualunque fattispecie rilevante a tal fine, ma ai solo casi di condanna che, ove non definitiva, comporta la riduzione del sussidio economico (cfr in tal senso Cassazione penale sez. III, 13/04/2022, n.37922 la quale ha ritenuto che il non informare l'ente erogatore del sopravvenuto status detentivo di un componente del nucleo familiare - destinatario degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p., reato non menzionato nel D.L. n. 4 del 2019 art. 7 comma 3 - rientri tra le "altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del benefici", la cui omessa comunicazione è sanzionata dal D.L. n. 4 del 2019 art. 7 comma 2).
A sostegno di tale argomentazione militano anche i principi espressi dalla Consulta nella sentenza n. 22/2020 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art.
7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 , conv., con modif., in l.
28 marzo 2019, n. 26 , censurato per violazione dell' art. 3 Cost. , nella parte in cui non prevede che la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza venga disposta, in caso di applicazione di una misura cautelare personale, solo per i delitti indicati all' art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 , come convertito.
La disposizione esaminata dalla Corte Costituzionale prevede, in relazione all'erogazione del reddito di cittadinanza, che «[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei
6 delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa». La Consulta ha ritenuto legittimo che l'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza debba essere sospesa nei confronti del richiedente o del beneficiario il quale sia destinatario di una misura cautelare di qualsiasi tipo e per qualsiasi reato che ne consenta l'applicazione.
Vero è che la Consulta si è pronunciata sull'art.
7-ter, e non sul comma 13 dell'art. 3, ma l'art.
7- ter ha introdotto la fattispecie della sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del “beneficiario” o del “richiedente” a cui venga applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al predetto art. 7, comma 3 e la Consulta ha precisato che “la sospensione del reddito di cittadinanza” di cui all'art. 7 ter “consegue all'applicazione di una misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato”, ritenendo poi tale disposizione non illegittima in relazione all'invocato parametro dell'art. 3 della Cost., evidenziando come il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso di sopravvenuta misura cautelare personale “a carico del richiedente o del beneficiario”, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancata soggezione a tali misure, così come l'assenza di una condanna per taluni specifici reati (intervenuta nei dieci anni antecedenti), costituiscano due requisiti essenziali per l'ottenimento del reddito di cittadinanza.
Nel caso di misura cautelare che colpisca il beneficiario (come nel caso che ci occupa) e non il richiedente, non si ha sospensione ma scomputo del soggetto dal parametro della scala di equivalenza, come previsto dal comma 13 dell'art. 3 cit.
Si legge nella richiamata sentenza, che “con particolare riferimento alla mancata sottoposizione a misure cautelari personali, alla base della scelta legislativa vi è una valutazione evidentemente diversa da quella relativa alla mancanza di condanne definitive per reati concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale. Tale valutazione, infatti, si fonda su un giudizio sulla pericolosità del soggetto insita nell'applicazione della misura cautelare. Le condanne, invece, sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio solo quando concernono peculiari tipologie di reato, in parte sovrapponibili a quelle che già erano e sono causa di revoca degli ammortizzatori sociali”. Accogliendo il petitum del remittente, precisa la Consulta, “si arriverebbe alla soluzione, questa sì irrazionale, in forza della quale il sopravvenire di una misura cautelare personale per un reato diverso da quelli previsti dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 come convertito, situazione che è pur sempre una condizione ostativa alla concessione del reddito di
7 cittadinanza, resterebbe del tutto priva di conseguenze. La disposizione censurata, in conclusione, risulta espressione di una scelta discrezionale del legislatore nel determinare
i destinatari di un beneficio economico (ex multis, sentenza n. 194 del 2017, che può essere ed è stata discussa, ma non si presenta affetta da quella irrazionalità manifesta e irrefutabile che richiederebbe la declaratoria di illegittimità [..]”.
Pertanto, se lo stesso art. 7 ter prevede la sospensione (anzi, la riduzione del parametro della scala di equivalenza, nel caso di beneficiario) della misura laddove intervenga una misura cautelare personale per qualsivoglia reato e la condanna con riferimenti a specifici reati, è ragionevole interpretare la congiunzione “o” utilizzata dal comma 13 dell'art. 3 (che prevede la riduzione della scala di equivalenza in presenza di familiari sottoposti a misura cautelare) come il “nonché” di cui al successivo art. 7 ter.
A ben vedere, dal momento che il beneficiario del reddito in esame è l'intero nucleo familiare è ragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto prescrivere per il richiedente il RdC e per i restanti componenti del nucleo familiare il medesimo requisito di onorabilità, ossia la mancata soggezione a misure cautelari personali per qualsivoglia ipotesi di reato e l'assenza di condanna per specifici reati - sebbene con riferimento al componente del nucleo familiare, al comma 13 dell'art. 3, non abbia usato la congiunzione “nonché” ma “o”
- prevedendo tale requisito, per il richiedente, come condizione di accesso alla misura, e per il componente del nucleo familiare, come condizione per tener conto dello stesso nel calcolo della misura del beneficio.
Ritenuto, dunque, che la fosse tenuta a dichiarare la sottoposizione a misura Pt_1 cautelare del marito in seguito a sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p.c., legittima appare la sanzione della revoca del beneficio in toto avendo l'Amministrazione erogante accertato la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio;
inoltre, la stessa legge prevede l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito, con conseguente legittimità del provvedimento di restituzione somme per pagamento non dovuto, essendo irrilevante la richiesta di rinuncia al RdC presentata in data 22.04.2022, posto che la revoca della prestazione determina l'insorgenza dell'indebito dalla presentazione della domanda.
Peraltro, al di là della specifica motivazione del provvedimento di revoca emesso dall' , che in applicazione del principio della piena autonomia tra l'accertamento CP_1 amministrativo dei presupposti della prestazione e l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla stessa, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il possesso
8 di tutti i requisiti dettati dalla disciplina per la fruizione del reddito di cittadinanza nel periodo oggetto di contestazione.
In particolare, nel caso di specie, nulla risulta con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali della ricorrente e del nucleo familiare. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né, in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.”
(Sez. L. n. 5708/2018).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. Att. cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Aversa, 21.3.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7340/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 14/02/1981 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CICATIELLO SONIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07/06/2024 l'epigrafata ricorrente, premesso di aver inoltrato regolare domanda per ottenere il reddito di cittadinanza al competente , CP_1
avente numero di protocollo: , esponeva che con raccomandata Controparte_2
CP_ notificata in data 5.1.2023, l le aveva comunicato la revoca del beneficio per
“OMESSA DICHIARAZIONE ALL'ATTO DELLA DOMANDA CHE IL RICHIEDENTE ERA
SOTTOPOSTO A MISURA CATUTELARE O A CONDANNA DEFINITIVA (ART. 2, COMMA
CP_ 1 LETT.C BIS)”; che con raccomandata notificata in data 15.05.2023, l' le chiedeva la restituzione di somme per pagamento non dovuto relativo alla medesima domanda n.
; che la condanna era, invero, intervenuta a carico del coniuge Controparte_2
1 dell'istante, , il quale era stato sottoposto in affidamento in prova ai Controparte_3
servizi sociali in seguito a sentenza di condanna n. 6411/2019 emessa dal Tribunale di
Napoli; che la sig.ra non era stata mai sottoposta ad alcuna misura Parte_1 cautelare;
che, in ogni caso, il coniuge scontava una pena per il reato di cui all'art. 416 comma 3 e 5 del c.p. e non per i reati indicati dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 così come elencati al punto 6; che, inoltre, in merito a questa domanda, già in data 22.04.2022 ella aveva provveduto ad inviare a mezzo del proprio patronato apposita rinuncia alla prestazione richiesta;
Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
Nord, chiedendo di: “Accogliere il ricorso proposto, e per l'effetto annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi e ingiusti;
Condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., secondo comma, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne fatto anticipo”. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la discussione e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
La domanda non è fondata.
E' noto che, componendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, la Cassazione a
Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SS.UU. n. 18046 del 04/08/2010, v. da ultimo Cass. Sez. Lav. n. 2739 del
11/02/2016).
Nella fattispecie in esame, il beneficio è stato, invero, revocato per omessa dichiarazione nella domanda della sottoposizione a misura cautelare personale del coniuge dell'istante condannato con sentenza di condanna definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per il reato di cui all'art. 416 comma 3 e 5 del c.p.
Utile, per completezza espositiva, la sintetica ricostruzione della cornice normativa per gli aspetti che più rilevano.
2 E' noto che il Reddito di Cittadianza (RdC), introdotto con decreto legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (poi abrogata dalla legge del 29/12/2022 n. 197) come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.
La legge prevede che la prestazione venga riconosciuta ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, oltre che dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, di specifici requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto maggiormente rileva nella controversia in esame, il nucleo familiare deve possedere (v. art. 2, lett., b): “1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (….) 4 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia
e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”. (…).
L'art. 3, comma 1, del citato decreto, prevedeva, altresì, che: “Il beneficio economico del
Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4”; (….)
Quindi, per quanto più rileva, il comma 13 dell'art. 3 escludeva dal calcolo della scala di equivalenza alcune categorie di soggetti e, in particolare statuiva che: “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture
3 residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
Il comma 4 dell'art. 2, come richiamato dall'art. 3, comma 1, stabiliva che “Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE”.
Per l'erogazione della prestazione occorre, quindi, la presentazione del modello ISEE come disciplinato dal DPCM n. 159 del 2013. L'art. 10 del predetto decreto stabilisce che
“Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.”
Acclarati, nei limiti delle circostanze in contestazione, i requisiti richiesti ai fini del diritto al
Rdc, l'art. 7, del d.l. n.4 del 2019, ratione temporis applicabile, disciplina le ipotesi per le quali è disposta la revoca.
Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il
Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
Per quanto più rileva, il comma 4 dell'art. 7 ha previsto “Fermo quanto previsto dal comma
3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle
4 dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il precedente comma 3 dispone la sanzione della revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito in caso di condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, ovvero dei reati connessi alle dichiarazioni o presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero alle omesse informazioni o comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio. La revoca, in altri termini consegue in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero circa il possesso dei requisiti di legge per l'erogazione del beneficio, ovvero per la sua misura, sia nel caso in cui in cui sia intervenuta condanna passata in giudicato che in seguito ad accertamento in via amministrativa. E, nel caso di accertamento amministrativo, la revoca risulta essere la conseguenza di quanto già disposto dall'art. 75 del dpr n. 445 del 2000, per il caso di dichiarazione resa ai sensi dei precedenti artt. 46 e 47, quale è, per l'appunto, la DSU relativamente alla composizione del nucleo familiare.
Orbene, è assorbente il rilievo per il quale, la omessa indicazione della condizione del coniuge nella dichiarazione sostitutiva presentata dalla ricorrente (circostanza non contestata), spiega, a ben vedere efficacia, non tanto sulla insorgenza del diritto dell'istante (il valore ISEE, essendo il reddito del coniuge pari a zero, è invariato), quanto, piuttosto sulla determinazione della misura del beneficio.
Sul punto giova, invero, ricordare l'insegnamento della Suprema Corte (V. Cass. SS.UU.
n. 49686 del 13/07/2023) che, con ampia argomentazione alla quale si rimanda, ha statuito il seguente principio di diritto «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n.
26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».
E, nella specie, deve ritenersi accertato che l'infedele rappresentazione della condizione di un componente del nucleo familiare, sebbene non potesse incidere sull'an del beneficio richiesto (ed ottenuto), incideva nulla misura del trattamento in quanto la condanna del
5 coniuge e la sottoposizione a misura cautelare personale avrebbe comportato che il coniuge avrebbe dovuto essere escluso dalla scala di equivalenza, con conseguente liquidazione del beneficio in misura inferiore.
Come visto, posto che beneficiario del reddito di cittadinanza non è il singolo richiedente quanto, piuttosto, l'intero nucleo familiare e che il valore economico del beneficio viene calcolato proprio in relazione alla sua composizione, lo stato di sottoposizione a misura cautelare personale di uno dei componenti determina la riduzione dell'importo della provvidenza economica (sul punto, si ribadisce, infatti, che i requisiti per l'ottenimento del beneficio economico, da intendersi riferiti al nucleo familiare nel suo complesso, non soltanto devono sussistere al momento della presentazione della domanda ma anche permanere per tutta la durata dell'erogazione del beneficio).
Sul punto deve innanzitutto precisarsi – come chiarito dalla Suprema Corte - che, ai fini dell'eventuale riduzione del beneficio, rileva la sottoposizione del familiare a misura cautelare, a prescindere dal titolo di reato da cui dipende l'applicazione della misura, riferendosi il novero dei delitti indicati all'art. 7, comma 3 non alla mera sottoposizione a misura cautelare, che dunque può essere ricollegabile a qualunque fattispecie rilevante a tal fine, ma ai solo casi di condanna che, ove non definitiva, comporta la riduzione del sussidio economico (cfr in tal senso Cassazione penale sez. III, 13/04/2022, n.37922 la quale ha ritenuto che il non informare l'ente erogatore del sopravvenuto status detentivo di un componente del nucleo familiare - destinatario degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p., reato non menzionato nel D.L. n. 4 del 2019 art. 7 comma 3 - rientri tra le "altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del benefici", la cui omessa comunicazione è sanzionata dal D.L. n. 4 del 2019 art. 7 comma 2).
A sostegno di tale argomentazione militano anche i principi espressi dalla Consulta nella sentenza n. 22/2020 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art.
7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 , conv., con modif., in l.
28 marzo 2019, n. 26 , censurato per violazione dell' art. 3 Cost. , nella parte in cui non prevede che la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza venga disposta, in caso di applicazione di una misura cautelare personale, solo per i delitti indicati all' art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 , come convertito.
La disposizione esaminata dalla Corte Costituzionale prevede, in relazione all'erogazione del reddito di cittadinanza, che «[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei
6 delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa». La Consulta ha ritenuto legittimo che l'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza debba essere sospesa nei confronti del richiedente o del beneficiario il quale sia destinatario di una misura cautelare di qualsiasi tipo e per qualsiasi reato che ne consenta l'applicazione.
Vero è che la Consulta si è pronunciata sull'art.
7-ter, e non sul comma 13 dell'art. 3, ma l'art.
7- ter ha introdotto la fattispecie della sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del “beneficiario” o del “richiedente” a cui venga applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al predetto art. 7, comma 3 e la Consulta ha precisato che “la sospensione del reddito di cittadinanza” di cui all'art. 7 ter “consegue all'applicazione di una misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato”, ritenendo poi tale disposizione non illegittima in relazione all'invocato parametro dell'art. 3 della Cost., evidenziando come il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso di sopravvenuta misura cautelare personale “a carico del richiedente o del beneficiario”, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancata soggezione a tali misure, così come l'assenza di una condanna per taluni specifici reati (intervenuta nei dieci anni antecedenti), costituiscano due requisiti essenziali per l'ottenimento del reddito di cittadinanza.
Nel caso di misura cautelare che colpisca il beneficiario (come nel caso che ci occupa) e non il richiedente, non si ha sospensione ma scomputo del soggetto dal parametro della scala di equivalenza, come previsto dal comma 13 dell'art. 3 cit.
Si legge nella richiamata sentenza, che “con particolare riferimento alla mancata sottoposizione a misure cautelari personali, alla base della scelta legislativa vi è una valutazione evidentemente diversa da quella relativa alla mancanza di condanne definitive per reati concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale. Tale valutazione, infatti, si fonda su un giudizio sulla pericolosità del soggetto insita nell'applicazione della misura cautelare. Le condanne, invece, sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio solo quando concernono peculiari tipologie di reato, in parte sovrapponibili a quelle che già erano e sono causa di revoca degli ammortizzatori sociali”. Accogliendo il petitum del remittente, precisa la Consulta, “si arriverebbe alla soluzione, questa sì irrazionale, in forza della quale il sopravvenire di una misura cautelare personale per un reato diverso da quelli previsti dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 come convertito, situazione che è pur sempre una condizione ostativa alla concessione del reddito di
7 cittadinanza, resterebbe del tutto priva di conseguenze. La disposizione censurata, in conclusione, risulta espressione di una scelta discrezionale del legislatore nel determinare
i destinatari di un beneficio economico (ex multis, sentenza n. 194 del 2017, che può essere ed è stata discussa, ma non si presenta affetta da quella irrazionalità manifesta e irrefutabile che richiederebbe la declaratoria di illegittimità [..]”.
Pertanto, se lo stesso art. 7 ter prevede la sospensione (anzi, la riduzione del parametro della scala di equivalenza, nel caso di beneficiario) della misura laddove intervenga una misura cautelare personale per qualsivoglia reato e la condanna con riferimenti a specifici reati, è ragionevole interpretare la congiunzione “o” utilizzata dal comma 13 dell'art. 3 (che prevede la riduzione della scala di equivalenza in presenza di familiari sottoposti a misura cautelare) come il “nonché” di cui al successivo art. 7 ter.
A ben vedere, dal momento che il beneficiario del reddito in esame è l'intero nucleo familiare è ragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto prescrivere per il richiedente il RdC e per i restanti componenti del nucleo familiare il medesimo requisito di onorabilità, ossia la mancata soggezione a misure cautelari personali per qualsivoglia ipotesi di reato e l'assenza di condanna per specifici reati - sebbene con riferimento al componente del nucleo familiare, al comma 13 dell'art. 3, non abbia usato la congiunzione “nonché” ma “o”
- prevedendo tale requisito, per il richiedente, come condizione di accesso alla misura, e per il componente del nucleo familiare, come condizione per tener conto dello stesso nel calcolo della misura del beneficio.
Ritenuto, dunque, che la fosse tenuta a dichiarare la sottoposizione a misura Pt_1 cautelare del marito in seguito a sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p.c., legittima appare la sanzione della revoca del beneficio in toto avendo l'Amministrazione erogante accertato la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio;
inoltre, la stessa legge prevede l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito, con conseguente legittimità del provvedimento di restituzione somme per pagamento non dovuto, essendo irrilevante la richiesta di rinuncia al RdC presentata in data 22.04.2022, posto che la revoca della prestazione determina l'insorgenza dell'indebito dalla presentazione della domanda.
Peraltro, al di là della specifica motivazione del provvedimento di revoca emesso dall' , che in applicazione del principio della piena autonomia tra l'accertamento CP_1 amministrativo dei presupposti della prestazione e l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla stessa, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il possesso
8 di tutti i requisiti dettati dalla disciplina per la fruizione del reddito di cittadinanza nel periodo oggetto di contestazione.
In particolare, nel caso di specie, nulla risulta con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali della ricorrente e del nucleo familiare. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né, in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.”
(Sez. L. n. 5708/2018).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. Att. cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Aversa, 21.3.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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