Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1351
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Sentenza 21 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Napoli Nord nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo, riguarda un ricorso per l'annullamento della revoca del reddito di cittadinanza. La ricorrente ha sostenuto di aver presentato regolare domanda per il beneficio, contestando la revoca avvenuta per omessa dichiarazione riguardante la condizione del coniuge, sottoposto a misura cautelare. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati e il risarcimento per danni. Dall'altra parte, l'ente resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la revoca del beneficio era legittima in quanto la ricorrente non aveva dichiarato la condizione del coniuge, il quale, essendo sottoposto a misura cautelare, avrebbe dovuto essere escluso dal calcolo della scala di equivalenza per la determinazione del reddito di cittadinanza. La Corte ha richiamato principi giurisprudenziali che stabiliscono l'onere della prova a carico del richiedente riguardo ai requisiti per l'accesso al beneficio, evidenziando che l'omissione di informazioni rilevanti giustifica la revoca e la restituzione delle somme percepite indebitamente. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione della normativa vigente, che impone la trasparenza e la veridicità nelle dichiarazioni per l'accesso a prestazioni assistenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1351
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 1351
    Data del deposito : 21 marzo 2025

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