Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Villa Serena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 18 maggio 2021, recante il n. 299/2021, avente ad oggetto “Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 – Provvedimenti”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dall'esercizio 2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Serena S.r.l. il 17.12.2021:
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta regionale dell'11.10.2021, n. 656, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza dell'area territoriale riabilitazione ex art. 26, RSA, RP, Psico riabilitazione, Autismo: approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 - OPGR n. 105/2020 - DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto,
e per la declaratoria dell'obbligo
a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dagli esercizi 2020 e 2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Serena S.r.l. il 28.03.2022:
per l'annullamento
in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria
dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, a partire dagli esercizi 2020, 2021 e 2022, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Serena S.r.l. il 24.10.2022:
per l'annullamento
in parte qua, previa sospensione degli effetti,
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 18 maggio 2021, recante il n. 299/2021, avente ad oggetto “Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 – Provvedimenti”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dagli esercizi 2020/2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti.
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta regionale dell'11.10.2021, n. 656, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza dell'area territoriale riabilitazione ex art. 26, RSA, RP, Psico riabilitazione, Autismo: approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 - OPGR n. 105/2020 - DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto,
e per la declaratoria
dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dagli esercizi 2020 e 2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti.
per l'annullamento
in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria
dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, a partire dagli esercizi 2020, 2021 e 2022, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti.
per l'annullamento
in parte qua
- della D.G.R. n. 374 dell'11 luglio 2022, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per prestazioni ex art. 26. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024 ed ulteriori provvedimenti”,
- della D.G.R. n. 499 del 31.08.2022, avente ad oggetto “Erogato privati accreditati per prestazioni psicoriabilitative. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024”;
- della D.G.R. n. 500 del 31.08.2022, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, anche per il triennio 2022-2024, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. ED EP LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 23 luglio 20221 e pervenuto in Segreteria in data 4 agosto 2021, la società Villa Serena S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sede de L’Aquila, impugnando gli atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva di rivestire la qualità di casa di cura privata autorizzata, accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni ospedaliere, di riabilitazione ex articolo 26 della legge n. 833 del 1978, di riabilitazione psichiatrica e psicogeriatrica, aderente all'Associazione italiana ospedalità privata.
Evidenziava nel ricorso introduttivo di aver subito, all'esito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico della sanità privata sottoscritto l'8 ottobre 2020, un incremento dei costi del lavoro che quantificava in apposito allegato.
Dopo un fitto scambio epistolare e numerosi incontri svoltisi anche con le associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, la Regione Abruzzo con deliberazione della giunta regionale n. 299 del 18 maggio 2021, comunicata all'Associazione italiana ospedalità privata il 26 maggio successivo, recepiva quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 17 ottobre 2019 e impegnava gli uffici regionali competenti a inserire negli atti di programmazione finanziaria per l'anno 2021 un incremento di budget complessivo per l'acquisto delle sole prestazioni ospedaliere da privato accreditato, utilizzando il margine di manovra di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito nella legge n. 157 del 2019, così da coprire il cinquanta per cento del valore rendicontato dalle strutture.
La Regione, tuttavia, decideva di riservare a un successivo atto l'adozione di analoghe misure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie accreditate diverse da quelle oggetto del provvedimento, vale a dire le strutture che applicavano il contratto collettivo nazionale di lavoro Associazione italiana ospedalità privata -Associazione religiosa istituti sociosanitari, sottoscritto l'8 ottobre 2020.
La ricorrente riteneva tale comportamento lesivo dei propri interessi, in quanto configurava una sospensione immotivata e a tempo indeterminato del procedimento di riconoscimento degli oneri incrementali, già accordato alla sola area ospedaliera, per i centri di riabilitazione da essa gestiti, e pertanto con atto notificato il 23 luglio 2021 chiedeva l'annullamento in parte qua della predetta delibera, previa concessione di misura cautelare, nonché la declaratoria dell'obbligo della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie, anche mediante aumento dei valori tariffari, per riconoscere e attribuire a partire dall'esercizio 2021 gli oneri incrementali del rinnovo contrattuale nella misura del cinquanta per cento per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex articolo 26 della legge n. 833 del 1978, di riabilitazione psichiatrica e psicogeriatrica.
Con memoria difensiva depositata il 18 settembre 2021 l'Avvocatura distrettuale dello Stato per la Regione Abruzzo eccepiva l'infondatezza del ricorso, rilevando in primo luogo che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il rinnovo della sanità privata, secondo il suo articolo 1, si applicava ai lavoratori delle strutture sanitarie ospedaliere e ad alcuni centri di riabilitazione, ma non contemplava le strutture per la specialistica ambulatoriale, per cui la ricostruzione della ricorrente era erronea laddove lamentava l'esclusione anche di queste ultime.
La difesa regionale sottolineava che la facoltà di distribuire le risorse complessivamente disponibili tra le strutture costituiva una tipica prerogativa regionale discrezionale e che la riabilitazione non era stata esclusa dal finanziamento del rinnovo, bensì rinviata ad atti successivi per i necessari approfondimenti legati agli incrementi tariffari e all'incidenza sulla programmazione economica, come era stato chiarito fin dall'invio della prima bozza di provvedimento nel dicembre 2020, sicché non poteva essersi consolidato alcun affidamento incolpevole delle strutture riabilitative per l'annualità 2021.
La Regione peraltro aggiungeva che l'aumento contrattuale costituiva un obbligo per i datori di lavoro a prescindere dai finanziamenti regionali, i quali erano condizionati al rispetto dell'equilibrio di bilancio, particolarmente stringente per le regioni in piano di rientro, e che l'adozione di un provvedimento tariffario non poteva ritenersi un atto dovuto ma il frutto di una valutazione complessa, non coercibile dal Giudice Amministrativo.
Evidenziava infine che la domanda cautelare era priva del requisito del periculum , trattandosi di danno ristorabile anche ex post , e concludeva per il rigetto dell'istanza e del ricorso.
Con ordinanza n. 159 del 2021 il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe respingeva la domanda cautelare, ritenendo a una sommaria delibazione che il gravame non appariva suscettibile di accoglimento, in quanto l'attività di riabilitazione non era stata esclusa dal finanziamento ma rinviata ad atti successivi per approfondimenti legati agli incrementi tariffari e all'incidenza sulla programmazione economica, considerato anche che l'aumento di budget poteva essere finanziato nei limiti delle somme disponibili e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale.
Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva appello cautelare al Consiglio di Stato, il quale ultimo, con ordinanza n. 402 del 2022, pur non accogliendo la domanda cautelare per insussistenza del periculum , riteneva dubbia la questione sull'esatta perimetrazione dell'articolo 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro e la riconducibilità delle strutture per la specialistica ambulatoriale, indicandola come da approfondire in sede di merito.
Nelle more del giudizio, la Regione Abruzzo adottava nuovi provvedimenti che la ricorrente impugnava con separati atti di motivi aggiunti.
Con il primo atto di motivi aggiunti, notificato il 13 dicembre 2021, la società Villa Serena S.r.l. impugnava la deliberazione della giunta regionale n. 656 dell'11 ottobre 2021, con la quale l'Amministrazione, in sede di programmazione delle risorse per le annualità 2020-2021, confermava il punto 8 della delibera n. 299 del 2021 e riservava a successivo atto l'adozione di analoghe misure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie accreditate dell'area territoriale che applicavano il contratto Associazione italiana ospedalità privata - Associazione religiosa istituti sociosanitari.
La ricorrente deduceva la violazione degli articoli 2, 3 e 97 della Costituzione, dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, degli impegni assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, nonché eccesso di potere per carente motivazione, contraddittorietà e disparità di trattamento, sostenendo che la Regione dilatava sine die l'adozione delle misure necessarie, disconoscendo gli oneri incrementali per le strutture riabilitative nonostante esse applicassero il medesimo contratto collettivo e avessero partecipato all'istruttoria, come dimostrato dalla richiesta di dati inviata a tutte le strutture accreditate senza distinzione.
Con il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 21 marzo 2022, la ricorrente impugnava la nota protocollo n. RA/0021076 del 20 gennaio 2022, con cui la Regione, al fine di consentire lo svolgimento delle attività nell'anno 2022 in attesa della definizione del nuovo atto di programmazione del servizio sanitario regionale, confermava i tetti di spesa dell'anno 2021, cristallizzando così le risorse senza prevedere alcuna misura per la copertura dei costi del rinnovo contrattuale per le strutture riabilitative.
La ricorrente lamentava nuovamente la violazione dell'obbligo di provvedere entro un termine certo, l'assenza di motivazione e la disparità di trattamento, rilevando che la Regione, pur avendo la possibilità di attuare una pluralità di interventi che includeva sia l'aumento del budget sia la revisione delle tariffe, rimaneva inerte, nonostante le tariffe per la riabilitazione fossero ferme da circa venti anni e vi fosse un precedente decreto commissariale che già aveva delineato nuovi valori tariffari per la riabilitazione psichiatrica.
Con il terzo atto di motivi aggiunti, notificato il 10 ottobre 2022, la s.r.l. Villa Serena estendeva l'impugnazione alle deliberazioni della giunta regionale n. 374 dell'11 luglio 2022, n. 499 del 31 agosto 2022 e n. 500 del 31 agosto 2022, con le quali la Regione approvava i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione ex articolo 26, di prestazioni psicoriabilitative e di assistenza specialistica ambulatoriale rispettivamente per il triennio 2022-2024 e per il biennio 2022-2023, demandando al competente servizio del Dipartimento sanità una ricognizione per accertare l'impatto economico del rinnovo contrattuale e definire le opportune iniziative, senza tuttavia indicare alcun termine per la conclusione di tale attività e senza stanziare risorse aggiuntive.
La ricorrente riproponeva le medesime censure, evidenziando che la Regione continuava a procrastinare l'adempimento degli obblighi assunti in sede di Conferenza delle Regioni, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, e insisteva per l'annullamento in parte qua dei provvedimenti e per la declaratoria dell'obbligo di adottare le misure necessarie, anche mediante aumento tariffario, a partire dagli esercizi 2020, 2021 e 2022.
In data 10 febbraio 2026 la difesa della ricorrente depositava un'ulteriore memoria difensiva, nella quale confermava l'interesse alla definizione del giudizio sia ai fini della rimozione dei provvedimenti impugnati sia per la conferma dell'obbligo regionale di provvedere all'aumento tariffario, rilevando di aver depositato relazioni tecniche che attestavano le variazioni del costo del personale non medico dal 2002 al 2026.
La memoria ripercorreva l' iter procedimentale, sottolineando che la Regione, con la delibera n. 299 del 2021, aveva recepito l'impegno assunto in Conferenza delle Regioni e riservato a successivo atto le misure per le strutture non ospedaliere, ma che tale riserva si era tradotta in una sospensione immotivata e a tempo indeterminato, confermata dalle successive delibere n. 656 del 2021, n. 374, n. 499 e n. 500 del 2022, nonostante le strutture riabilitative avessero applicato il rinnovo contrattuale e sostenuto i relativi oneri.
La ricorrente contestava le eccezioni della Regione, osservando che l'articolo 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro includeva anche i centri di riabilitazione, che la Regione stessa aveva richiesto i dati a tutte le strutture accreditate senza distinzione e che per l'anno 2020 aveva concesso un contributo una tantum senza operare differenziazioni, il che, in tesi, dimostrava la contraddittorietà dell'operato amministrativo.
Quanto alla motivazione, rilevava che la Regione non aveva mai spiegato le ragioni della disparità di trattamento, né aveva indicato un termine per la conclusione del procedimento, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.
Inoltre, evidenziava che per l'area riabilitativa non sussistevano i vincoli normativi che impedivano l'aumento delle tariffe per l'ospedaliera, e che anzi la vetustà delle tariffe, risalenti a venti anni fa, imponeva un aggiornamento, come peraltro già previsto dal decreto commissariale n. 10 del 2016 per la riabilitazione psichiatrica.
La difesa concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso e di tutti i motivi aggiunti.
Da parte sua, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata in atti il 13 febbraio 2026, ribadiva le argomentazioni già svolte e concludeva pertanto per l'integrale rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo che fossero tutti dichiarati inammissibili, improcedibili o comunque infondati, con conseguente richiesta di condanna alle spese di lite.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, nel corso dell’audizione delle parti, la difesa della società ricorrente eccepiva la tardività dell’ultima memoria depositata nell’interesse della Regione Abruzzo.
All’esito della discussione, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Preliminarmente ed in rito deve valutarsi l’eccezione di tardività dell’ultima memoria depositata nell’interesse della Regione Abruzzo per come sollevata dalla difesa di parte ricorrente.
Come è noto, una memoria ex art. 73 c.p.a. è da considerarsi tardiva se depositata oltre i trenta giorni liberi prima dell'udienza di discussione.
Il deposito deve avvenire entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile per rispettare i termini a difesa.
La tardività comporta tipicamente l'inutilizzabilità dell'atto.
Nel caso in esame, la memoria in questione non rispetta tali termini, essendo stata depositata in atti in data 13 febbraio 2026 rispetto ad una udienza finale di discussione fissata per il 13 marzo 2026.
Ne consegue la declaratoria di tardività della più volte menzionata memoria con consequenziale sua inutilizzabilità ai fini del presente giudizio.
Nel merito, in estrema quanto doverosa sintesi, la domanda di annullamento avanzata dalla s.r.l. Villa Serena avverso la D.G.R. n. 299/2021 - in uno con i tre successivi atti di motivi aggiunti - risulta infondata alla luce della corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattuali, nonché della doverosa attività amministrativa posta in essere dalla Regione Abruzzo.
Occorre premettere che il contesto in cui maturava la delibera n. 299/2021 era quello dell’emergenza pandemica da COVID-19, nel quale le attività sanitarie sospese nella fase più critica erano state riprese e gli ospedali privati accreditati assumevano un ruolo prezioso per smaltire l’arretrato prestazionale.
Tale circostanza, lungi dall’essere irrilevante, contribuiva a spiegare la prioritaria attenzione riservata al settore ospedaliero, anche in considerazione delle specifiche risorse statali destinate ai ristori connessi alla pandemia.
Ciò rimarcato, occorre in primo luogo rilevare che l’assunto principale della ricorrente, secondo cui la Regione avrebbe illegittimamente escluso le strutture riabilitative e di specialistica ambulatoriale dal finanziamento del rinnovo del C.C.N.L. del personale non medico, si fonda su una lettura erronea dell’articolo 1 del contratto collettivo sottoscritto in data 8 ottobre 2020.
Tale disposizione stabilisce espressamente che il contratto si applica ai lavoratori che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad AIOP e ARIS per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza, nonché ai centri di riabilitazione che alla data della sottoscrizione della pre-intesa adottassero ancora il previgente C.C.N.L. per il personale non medico.
Le strutture per la specialistica ambulatoriale non sono in alcun modo contemplate dal campo di applicazione del nuovo contratto, sicché nessuna pretesa di finanziamento può essere vantata per tale tipologia di prestazioni.
Quanto alle strutture riabilitative, la Regione Abruzzo non le ha mai definitivamente escluse dal beneficio, ma ha invece rinviato a un successivo atto l’adozione di analoghe misure, come espressamente previsto al punto 8 della D.G.R. n. 299/2021.
Tale scelta, lungi dall’essere arbitraria, risponde a esigenze organizzative e di bilancio, tenuto conto che il limite di spesa di cui all’articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, come rideterminato dall’articolo 45, comma 1-ter, del D.L. n. 124/2019, riguarda solo l’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, mentre per la riabilitazione residenziale non esiste un vincolo tariffario analogo, ma sussiste pur sempre l’inderogabile rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale, particolarmente stringente per le regioni in piano di rientro come l’Abruzzo.
La Regione ha chiarito fin dall’inizio, con la bozza di provvedimento inviata a dicembre 2020 e nei successivi incontri con le associazioni datoriali e sindacali, che il coinvolgimento dei centri di riabilitazione sarebbe stato subordinato alla disponibilità di risorse e alla definizione degli atti di programmazione, senza mai ingenerare un affidamento incolpevole in ordine a un aumento immediato e certo del budget.
In particolare, nella nota prot. RA/114177/21 del 22 marzo 2021, indirizzata anche alla stessa legale rappresentante della ricorrente in qualità di presidente AIOP, si ribadiva che per l’area riabilitativa sussistevano i medesimi vincoli di bilancio e che l’eventuale modifica tariffaria non avrebbe potuto avere effetti retroattivi e avrebbe richiesto un riproporzionamento delle prestazioni alle risorse individuate.
La ricorrente, che ha partecipato attivamente a tutte le fasi del procedimento e ha avuto piena conoscenza delle limitazioni economiche e normative, non può pertanto dolersi di un preteso arresto procedimentale o di una sospensione illegittima, non essendo mai stato fissato un termine per l’adozione del provvedimento sulla riabilitazione, né sussistendo un obbligo immediato di provvedere in assenza delle necessarie risorse.
L’articolo 2 della legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, ma non le vieta di articolare in più fasi l’attuazione di un impegno complesso, specie quando esso dipenda da accertamenti istruttori e da valutazioni latamente discrezionali sulla sua sostenibilità finanziaria.
Nella specie, la Regione non ha mai dichiarato di voler abbandonare l’iniziativa per la riabilitazione, ma ha più volte confermato, anche nella successiva D.G.R. n. 656/2021 e nella D.G.R. n. 374/2022, di aver demandato al competente servizio la ricognizione del personale e dell’impatto economico, in attesa di poter definire le misure nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Tale atteggiamento non integra una violazione dell’obbligo di provvedere, ma costituisce l’esercizio di una tipica prerogativa regionale di distribuzione delle risorse complessivamente disponibili tra i diversi setting assistenziali, come peraltro riconosciuto dalla stessa deliberazione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 17 ottobre 2019 e dalla nota ministeriale del 2 luglio 2020, che lasciano alle Regioni la scelta del mix di interventi (aumento del budget o aggiornamento tariffario) nei limiti delle somme disponibili.
La censura relativa alla disparità di trattamento tra area ospedaliera e area riabilitativa è parimenti infondata, poiché le due situazioni non sono omogenee: l’ospedalità poteva beneficiare immediatamente dell’incremento del 2% del tetto di spesa previsto dall’articolo 45 del D.L. n. 124/2019, mentre per la riabilitazione l’unica via percorribile era l’aumento delle tariffe, che però richiedeva un’istruttoria più complessa e doveva essere compatibile con il piano di rientro dai disavanzi sanitari.
La Regione ha inoltre evidenziato che la stessa ricorrente, tramite il proprio legale rappresentante, aveva manifestato consapevolezza dei limiti finanziari, come risulta dalla nota del 12 marzo 2021, nella quale si riconosceva la necessità di superare i vincoli normativi con un intervento emendativo del Ministro.
Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 e del D.M. 18 ottobre 2012, non sussiste alcun obbligo automatico di aggiornamento delle tariffe per i centri di riabilitazione, poiché la revisione periodica ivi prevista è rimessa alla discrezionalità tecnica della Regione, la quale deve bilanciare l’esigenza di adeguamento con quella del contenimento della spesa pubblica.
L’affermazione secondo cui la Regione avrebbe dovuto modificare le tariffe in ragione dell’aumento del costo del personale non tiene conto che la determinazione tariffaria è un atto complesso che coinvolge anche altri fattori produttivi e che non può essere imposta dal Giudice Amministrativo in sostituzione dell’amministrazione, tanto più in presenza di un piano di rientro che impone rigidi vincoli di finanza pubblica.
Infine, le domande di declaratoria dell’obbligo di adottare misure di aumento dei valori tariffari per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono inammissibili perché implicano un’ingerenza del giudice nelle scelte latamente discrezionali dell’amministrazione, non essendo l’atto richiesto un atto dovuto e vincolato, ma il frutto di una valutazione di compatibilità finanziaria e di priorità assistenziali.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso principale e i tre atti di motivi aggiunti devono essere integralmente respinti, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio, in applicazione mera del principio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sede de L’Aquila, Sezione I, definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società Villa Serena S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Abbruzzo, che liquida in € 12.000,00 (dodicimila,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE IR, Presidente
ED EP LE, Consigliere, Estensore
GE Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED EP LE | GE IR |
IL SEGRETARIO