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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1829 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
TRA
, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino, via Cardito 52, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Achille Cocco, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca
Borla,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 22/04/2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente CP_1
a percepire dall' , il Reddito di cittadinanza di cui al Controparte_1
d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data da aprile 2019 a settembre 2020, da novembre 2020 a aprile 2022. b) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza emessi dall' ; c) accertare e dichiarare che CP_1 nulla è dovuto dalla ricorrente all' , a titolo di Controparte_1 restituzione del Reddito di Cittadinanza;
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 18.000,00 percepita a titolo di Reddito di
Cittadinanza”; con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda ha esposto che la revoca del beneficio, con contestuale richiesta di restituzione degli importi percepiti, sul presupposto di un presunto accertamento della non veridicità del nucleo dichiarato con DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013, era illegittima, dal momento che il suo nucleo familiare era – come dichiarato – composto da lei sola, e che viveva in un'unità abitativa del tutto autonoma da quella del coniuge legalmente separato dal 2012, sebbene i due appartamenti insistessero presso il medesimo indirizzo.
1 Si è ritualmente costituito l' , chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità e/o CP_1
l'improcedibilità del ricorso per mancato esaurimento del procedimento amministrativo e, nel merito, rigettarsi lo stesso in quanto infondato.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancata presentazione del ricorso amministrativo, dal momento che la causa non scaturisce da un procedimento a istanza di parte, ma da una richiesta di restituzione di somme formulata dallo stesso resistente, conseguente alla revoca di un beneficio già concesso. CP_1
Nel merito, la ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza riconosciutole in virtù di domande prot. del 6/05/2022, Parte_2 [...]
del 12/03/2019 e del 27/10/2020 per “Accertata non CP_2 Controparte_3 veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013” e della correlata richiesta di restituzione del complessivo importo di € 18.000,00 (€ 9.000,00 per il periodo aprile
2019/settembre 2020 ed € 9.000,00 per il periodo novembre 2020/aprile 2022). Il provvedimento di revoca scaturisce dal fatto che l' aveva appreso, da consultazione CP_1
ANPR, che dal 27/11/1984 e fino al 5/12/2023 la ricorrente e il marito sebbene Persona_1 legalmente separati, risultavano essere componenti del medesimo nucleo familiare, oltre che residenti nella medesima abitazione. Pertanto, la avrebbe dovuto inserire nella DSU Parte_1 anche l'ex coniuge.
Tanto premesso in fatto, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 28/01/2019, n. 4, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, dei previsti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla soglia ivi indicata), e la sua fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
La domanda è presentata con le modalità stabilite dall'art. 5 del d.l. e, per quanto riguarda le informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo rimanda alla corrispondente
DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall' (art. 5, comma 1). CP_1
Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare, l'art. 2, co. 5, del d.l. 4/2019 contiene un generale rinvio alle previsioni dell'art. 3 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, che per quanto qui interessa recita: “1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. … 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale
2 ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile. […]”.
Detta, tuttavia, anche una serie di disposizioni speciali e derogatorie, prevedendo in particolare che “In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”.
L'art. 7, 1° comma dispone poi che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. […] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. […] 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. […] 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del CP_1 decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere CP_1 riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone CP_1 altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”.
Occorre, infine, rammentare che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale – ma il principio è estensibile, per identità di ratio, anche all'indebito assistenziale
– si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie, le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
conf. CP_4
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016).
3 Ebbene, ai fini del reddito di cittadinanza i coniugi legalmente separati fanno parte del medesimo nucleo familiare – e vanno pertanto indicati nella DSU – quando continuano a risiedere nella medesima abitazione.
È pacifico che la ricorrente, nelle DDSSUU ai fini ISEE collegate alle domande amministrative volte al conseguimento del reddito di cittadinanza, abbia dichiarato di essere l'unica componente del proprio nucleo familiare.
Dalla documentazione agli atti risulta che i sigg. e si sono Persona_1 Parte_1 consensualmente separati, come da sentenza di omologa del 17/12/2012, R.G. 2625/12, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 31/07/2012.
Dalla lettura del ricorso si evince che i coniugi, entrambi residenti a[...], convenivano che “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascuno coniuge continuerà ad abitare, come avviene già da Marzo di quest'anno, la propria porzione della unità immobiliare sita in Buonalbergo alla via della Madonna n° 17, già donata alle figlie con riserva di usufrutto del marito al primo (sic) terra e della moglie al secondo piano”. I testi escussi, , genero della ricorrente, e figlie, e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
, vicina di casa, hanno univocamente confermato che: la ricorrente abita Testimone_4 nell'immobile sito in Buonalbergo, via della Madonna 17, int. 3, mentre l'ex marito abita nel medesimo immobile sito in Buonalbergo, via della Madonna 17, in un appartamento distinto e completamente autonomo;
la palazzina ha un unico ingresso, e all'interno è suddivisa in tre appartamenti distinti;
di questi tre appartamenti, la ricorrente abita quello sopra, Persona_1 abita quello più sotto, ricavato dove vi era prima un garage, e il fratello del occupa quello Per_1 al piano intermedio (nelle deposizioni si riscontra una certa confusione fra piano terra e primo piano, ma la disposizione degli appartamenti risulta essere quella descritta); gli ex coniugi non si sono mai riconciliati e hanno sempre abitato in due appartamenti separati.
Si richiama, in particolare, la deposizione della teste , indifferente, che abita al civico 21, Tes_4 la quale ha dichiarato “l'entrata della casa è unica, poi i due appartamenti hanno ingressi distinti
… l'appartamento della ricorrente e quello del sig. sono autonomi e separati. Li ho visti Per_1 all'interno. Lui abita giù, in un appartamento completo di bagno, cucina, camera da letto, che è stato ricavato all'interno di quello che un tempo era il garage. Al secondo piano vi è l'appartamento della ricorrente. Al primo piano, vi è l'appartamento del cognato della ricorrente”. A fronte di ciò deve escludersi che la ricorrente avesse l'obbligo di dichiarare l'ex marito come componente del proprio nucleo familiare.
L' nulla ha prodotto se non le schede di consultazione dell'ANPR, da cui risulta (quanto CP_1 meno fino a gennaio 2023) che la ricorrente era inserita nel medesimo nucleo del marito, come coniuge (nemmeno legalmente separata).
Tale documentazione riveste, però, soltanto un valore presuntivo, suscettibile di essere superato dalla prova contraria, ed è evidente che un ritardo nell'aggiornamento dei dati, da cui emerge una situazione di fatto non corrispondente a quella reale, non può andare a danno della ricorrente.
D'altra parte, dalle certificazioni anagrafiche più aggiornate risulta che la e il Parte_1 Per_1 hanno residenze diverse (via della Madonna 17 – int. 3 e via della Madonna 17), mentre la prova testi ha confermato che di fatto i coniugi, legalmente separati, abitano da tempo in appartamenti distinti, come peraltro previsto dall'accordo di separazione. 4 In definitiva il ricorso va accolto, dichiarandosi l'illegittimità della revoca disposta dall' e il CP_1 diritto della ricorrente di trattenere quanto ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza per i periodi aprile 2019/settembre 2020 e novembre 2020/aprile 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in relazione del valore della controversia e nella misura minima, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'opera effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza relativo alle domande prot. del 6/05/2022, Parte_2 [...] del 12/03/2019 e del 27/10/2020; Controparte_5 Controparte_3
2) per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente di trattenere quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza per i periodi aprile 2019/settembre 2020 e novembre 2020/aprile 2022;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 43,00, con attribuzione all'avv. Cocco.
Benevento, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1829 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
TRA
, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino, via Cardito 52, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Achille Cocco, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca
Borla,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 22/04/2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente CP_1
a percepire dall' , il Reddito di cittadinanza di cui al Controparte_1
d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data da aprile 2019 a settembre 2020, da novembre 2020 a aprile 2022. b) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza emessi dall' ; c) accertare e dichiarare che CP_1 nulla è dovuto dalla ricorrente all' , a titolo di Controparte_1 restituzione del Reddito di Cittadinanza;
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 18.000,00 percepita a titolo di Reddito di
Cittadinanza”; con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda ha esposto che la revoca del beneficio, con contestuale richiesta di restituzione degli importi percepiti, sul presupposto di un presunto accertamento della non veridicità del nucleo dichiarato con DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013, era illegittima, dal momento che il suo nucleo familiare era – come dichiarato – composto da lei sola, e che viveva in un'unità abitativa del tutto autonoma da quella del coniuge legalmente separato dal 2012, sebbene i due appartamenti insistessero presso il medesimo indirizzo.
1 Si è ritualmente costituito l' , chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità e/o CP_1
l'improcedibilità del ricorso per mancato esaurimento del procedimento amministrativo e, nel merito, rigettarsi lo stesso in quanto infondato.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancata presentazione del ricorso amministrativo, dal momento che la causa non scaturisce da un procedimento a istanza di parte, ma da una richiesta di restituzione di somme formulata dallo stesso resistente, conseguente alla revoca di un beneficio già concesso. CP_1
Nel merito, la ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza riconosciutole in virtù di domande prot. del 6/05/2022, Parte_2 [...]
del 12/03/2019 e del 27/10/2020 per “Accertata non CP_2 Controparte_3 veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013” e della correlata richiesta di restituzione del complessivo importo di € 18.000,00 (€ 9.000,00 per il periodo aprile
2019/settembre 2020 ed € 9.000,00 per il periodo novembre 2020/aprile 2022). Il provvedimento di revoca scaturisce dal fatto che l' aveva appreso, da consultazione CP_1
ANPR, che dal 27/11/1984 e fino al 5/12/2023 la ricorrente e il marito sebbene Persona_1 legalmente separati, risultavano essere componenti del medesimo nucleo familiare, oltre che residenti nella medesima abitazione. Pertanto, la avrebbe dovuto inserire nella DSU Parte_1 anche l'ex coniuge.
Tanto premesso in fatto, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 28/01/2019, n. 4, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, dei previsti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla soglia ivi indicata), e la sua fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
La domanda è presentata con le modalità stabilite dall'art. 5 del d.l. e, per quanto riguarda le informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo rimanda alla corrispondente
DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall' (art. 5, comma 1). CP_1
Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare, l'art. 2, co. 5, del d.l. 4/2019 contiene un generale rinvio alle previsioni dell'art. 3 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, che per quanto qui interessa recita: “1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. … 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale
2 ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile. […]”.
Detta, tuttavia, anche una serie di disposizioni speciali e derogatorie, prevedendo in particolare che “In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”.
L'art. 7, 1° comma dispone poi che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. […] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. […] 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. […] 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del CP_1 decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere CP_1 riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone CP_1 altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”.
Occorre, infine, rammentare che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale – ma il principio è estensibile, per identità di ratio, anche all'indebito assistenziale
– si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie, le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
conf. CP_4
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016).
3 Ebbene, ai fini del reddito di cittadinanza i coniugi legalmente separati fanno parte del medesimo nucleo familiare – e vanno pertanto indicati nella DSU – quando continuano a risiedere nella medesima abitazione.
È pacifico che la ricorrente, nelle DDSSUU ai fini ISEE collegate alle domande amministrative volte al conseguimento del reddito di cittadinanza, abbia dichiarato di essere l'unica componente del proprio nucleo familiare.
Dalla documentazione agli atti risulta che i sigg. e si sono Persona_1 Parte_1 consensualmente separati, come da sentenza di omologa del 17/12/2012, R.G. 2625/12, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 31/07/2012.
Dalla lettura del ricorso si evince che i coniugi, entrambi residenti a[...], convenivano che “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascuno coniuge continuerà ad abitare, come avviene già da Marzo di quest'anno, la propria porzione della unità immobiliare sita in Buonalbergo alla via della Madonna n° 17, già donata alle figlie con riserva di usufrutto del marito al primo (sic) terra e della moglie al secondo piano”. I testi escussi, , genero della ricorrente, e figlie, e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
, vicina di casa, hanno univocamente confermato che: la ricorrente abita Testimone_4 nell'immobile sito in Buonalbergo, via della Madonna 17, int. 3, mentre l'ex marito abita nel medesimo immobile sito in Buonalbergo, via della Madonna 17, in un appartamento distinto e completamente autonomo;
la palazzina ha un unico ingresso, e all'interno è suddivisa in tre appartamenti distinti;
di questi tre appartamenti, la ricorrente abita quello sopra, Persona_1 abita quello più sotto, ricavato dove vi era prima un garage, e il fratello del occupa quello Per_1 al piano intermedio (nelle deposizioni si riscontra una certa confusione fra piano terra e primo piano, ma la disposizione degli appartamenti risulta essere quella descritta); gli ex coniugi non si sono mai riconciliati e hanno sempre abitato in due appartamenti separati.
Si richiama, in particolare, la deposizione della teste , indifferente, che abita al civico 21, Tes_4 la quale ha dichiarato “l'entrata della casa è unica, poi i due appartamenti hanno ingressi distinti
… l'appartamento della ricorrente e quello del sig. sono autonomi e separati. Li ho visti Per_1 all'interno. Lui abita giù, in un appartamento completo di bagno, cucina, camera da letto, che è stato ricavato all'interno di quello che un tempo era il garage. Al secondo piano vi è l'appartamento della ricorrente. Al primo piano, vi è l'appartamento del cognato della ricorrente”. A fronte di ciò deve escludersi che la ricorrente avesse l'obbligo di dichiarare l'ex marito come componente del proprio nucleo familiare.
L' nulla ha prodotto se non le schede di consultazione dell'ANPR, da cui risulta (quanto CP_1 meno fino a gennaio 2023) che la ricorrente era inserita nel medesimo nucleo del marito, come coniuge (nemmeno legalmente separata).
Tale documentazione riveste, però, soltanto un valore presuntivo, suscettibile di essere superato dalla prova contraria, ed è evidente che un ritardo nell'aggiornamento dei dati, da cui emerge una situazione di fatto non corrispondente a quella reale, non può andare a danno della ricorrente.
D'altra parte, dalle certificazioni anagrafiche più aggiornate risulta che la e il Parte_1 Per_1 hanno residenze diverse (via della Madonna 17 – int. 3 e via della Madonna 17), mentre la prova testi ha confermato che di fatto i coniugi, legalmente separati, abitano da tempo in appartamenti distinti, come peraltro previsto dall'accordo di separazione. 4 In definitiva il ricorso va accolto, dichiarandosi l'illegittimità della revoca disposta dall' e il CP_1 diritto della ricorrente di trattenere quanto ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza per i periodi aprile 2019/settembre 2020 e novembre 2020/aprile 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in relazione del valore della controversia e nella misura minima, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'opera effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza relativo alle domande prot. del 6/05/2022, Parte_2 [...] del 12/03/2019 e del 27/10/2020; Controparte_5 Controparte_3
2) per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente di trattenere quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza per i periodi aprile 2019/settembre 2020 e novembre 2020/aprile 2022;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 43,00, con attribuzione all'avv. Cocco.
Benevento, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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