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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 493/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 493 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 10 aprile 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata Napoli il 14/12/1979, residente in Parte_1
IL (NA) alla Via Bologna, 1, C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...], Parte_2
residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliati in Quarto (NA) C.F._2 alla Via Giorgio de Falco, 301, presso e nello studio dell'avvocato Anna Riccio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07 febbraio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Napoli il giorno 16/09/2011 dal quale non sono nati figli.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con sentenza del Tribunale di Napoli Nord N.
596/2024 pubblicata il 31/01/2024 e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della
Pag. 2 di 4 famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
07/04/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 10/04/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 14/2/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 18/01/2024) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 596/2024 pubblicata il 31/01/2024 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi non hanno chiesto l'adozione di condizioni accessorie alla pronuncia sullo status.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli in data 16/09/2011, tra , nata Napoli il Parte_1
14/12/1979 e nato a [...] il Parte_2
14/12/1978 – (atto n. 153, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2011);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 6/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Nadia Zampogna Veronica Vernetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 493/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 493 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 10 aprile 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata Napoli il 14/12/1979, residente in Parte_1
IL (NA) alla Via Bologna, 1, C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...], Parte_2
residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliati in Quarto (NA) C.F._2 alla Via Giorgio de Falco, 301, presso e nello studio dell'avvocato Anna Riccio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07 febbraio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Napoli il giorno 16/09/2011 dal quale non sono nati figli.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con sentenza del Tribunale di Napoli Nord N.
596/2024 pubblicata il 31/01/2024 e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della
Pag. 2 di 4 famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
07/04/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 10/04/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 14/2/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 18/01/2024) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 596/2024 pubblicata il 31/01/2024 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi non hanno chiesto l'adozione di condizioni accessorie alla pronuncia sullo status.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli in data 16/09/2011, tra , nata Napoli il Parte_1
14/12/1979 e nato a [...] il Parte_2
14/12/1978 – (atto n. 153, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2011);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 6/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Nadia Zampogna Veronica Vernetti
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