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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 44838 / 2023
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima Civile
Giudice Unico
Dott. Giovanni Grassi
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Oggi, 01/04/2025, sono comparsi dinanzi al dott. Grassi: per parte ricorrente l'avv. BADALUCCO EROS Parte_1
GIOVANNI sostituito dall'avv. Sabrina Lauri;
per parte convenuta l'avv. MARTINELLI GIORGIA sostituito dall'avv. Controparte_1
Emilio Generoso.
E' altresì presente il dott. e ai fini della pratica forense. Persona_1 Persona_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da foglio di p.c. già depositato telematicamente.
Il giudice invita le parti alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c., dando poi lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
1 N. R.G. 44838 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. BADALUCCO EROS Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. MARTINELLI GIORGIA, indirizzo di Controparte_1 P.IVA_2 posta elettronica certificata: Email_2
-convenuto-
Conclusioni: come precisate all'odierna udienza.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente ha introdotto il presente procedimento semplificato di cognizione nei confronti del convenuto deducendo: di avere concluso un contratto con il quale si impegnò a fornire e posare serramenti in PVC, tapparelle, cassonetti, kit tapparelle e persiane in alluminio con lamelle fisse per un importo complessivo di € 43.825,12 oltre IVA;
di avere subito l'inadempimento del convenuto al pagamento della fattura recante la quota di acconto, pari al 20% del corrispettivo, e di avere anzi ricevuto comunicazione con la quale il convenuto contestava l'esistenza del debito e del contratto;
di avere dunque preso atto della non equivoca manifestazione della volontà di recesso del convenuto, che, regolato in contratto, prevede il pagamento di una penale in favore del ricorrente pari al 30% del valore;
di avere di conseguenza “stornato” la fattura emessa per l'acconto ed emesso nuova fattura per il pagamento della penale;
di avere subito l'inadempimento al pagamento di tale somma.
2 Su tali basi il ricorrente ha concluso, in ricorso, perché, previo accertamento dell'avvenuto recesso da parte del convenuto, questi sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 13.147,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Parte convenuta, costituitasi nel giudizio, ha eccepito, in rito, l'omesso esperimento del procedimento di mediazione e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano;
nel merito, ha negato la conclusione del contratto fra le parti, argomentando in particolare come l'ordine ricevuto dal Geom.
tecnico della società, sul proprio indirizzo di posta elettronica personale, fu firmato Testimone_1 solo allo scopo «di meglio formulare un prezzo realistico del costo dei predetti beni» e da lui restituito al mittente stesso mezzo. Il convenuto ha inoltre sottolineato la mancanza, nell'ordine, del riferimento alle specifiche tecniche di serramenti e infissi.
Il convenuto ha inoltre allegato che il Geom. con la sottoscrizione dell'ordine, lo modificò Tes_1 inserendo la seguente postilla: «NEL PREZZO DI OGNI INFISSO È INCLUSA L'ANTA RIBALTA
(MECCANISMO DI SERIE)». L'atto che il ricorrente qualifica come accettazione dell'offerta, dovrebbe invece essere qualificato come nuova offerta modificata, che, a ben vedere, non trovò mai l'accettazione da parte del ricorrente.
Il convenuto ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché, adottati i provvedimenti in materia di mediazione obbligatoria, il Tribunale si dichiari incompetente per territorio;
nel merito, perché la domanda del ricorrente sia respinta, non essendo stato concluso alcun contratto.
Alla prima udienza del 17 aprile 2024 parte convenuto ha domandato la rimessione in termini per la tempestiva costituzione in giudizio, stante l'inconveniente tecnico che impedì il tempestivo deposito della comparsa di risposta.
All'udienza del 17 settembre 2024, esaurito il procedimento di negoziazione assistita da avvocati cui le parti sono state gravate d'ufficio, il convenuto ha dichiarato di disconoscere ai sensi dell'art. 215
c.p.c. la firma apposta al doc. 1 ricorrente, in quanto sottoscritta non dal legale rappresentante del convenuto, ma da soggetto terzo.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c..
*
2. Sull'istanza di rimessione in termini avanzata dal convenuto.
Va in primo luogo accolta l'istanza di rimessione in termini del convenuto, costituitosi tardivamente nel processo: il convenuto ha infatti documentato di avere inviato per il deposito tramite PCT la propria comparsa di risposta già in data 4 aprile 2024, nel rispetto del termine di cui all'art. 281- undecies, II comma, c.p.c., e di avere constatato il mancato deposito per errore tecnico soltanto il successivo 8 aprile 2024, a termine ormai scaduto.
3 Sussistono dunque i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c. per la rimessione.
*
3. Sull'eccezione di incompetenza per territorio.
Per l'effetto, può essere esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio, che tuttavia si ha comunque per non proposta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., per non avere il convenuto indicato il giudice competente per ciascuno dei fori in astratto applicabili. Il convenuto si è anzi limitato ad affermare la sola competenza del Tribunale di Pesaro, forum rei, come riferita a tutti i criteri di cui agli art. 18 e s.
c.p.c.. Piuttosto, a prescindere dalle difese del convenuto che nega la conclusione del negozio giuridico, comunque la questione di competenza per territorio, che si individua in base alla domanda, avrebbe dovuto essere esaminata, sotto pena di inammissibilità dell'eccezione, con riferimento anche a tutti i fori facoltativi delle obbligazioni di cui all'art. 20 c.p.c..
*
4. Sull'eccezione di omessa mediazione.
L'eccezione di cui all'epigrafe del presente paragrafo, già esaminata e respinta con provvedimento del 17 aprile 2024 (a mezzo del quale le parti venivano contestualmente invitate a introdurre il procedimento di negoziazione assistita) non è stata più riproposta dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, né vi è stato fatto cenno in sede di discussione: essa deve quindi intendersi rinunciata.
*
5. Sulla domanda avanzata dall'attore.
Venendo al merito, il ricorrente ha documentato la conclusione del contratto tramite produzione della propria offerta sottoscritta dal convenuto (doc. 1 ricorrente) e del computo metrico estimativo menzionato nell'offerta e anch'esso firmato dal convenuto (doc. 2 ricorrente).
Sul punto, le eccezione sollevate dal convenuto sono evidentemente infondate.
È evidentemente tardivo il disconoscimento della firma all'udienza del 17 settembre 2024, posto che,
a norma dell'art. 215 c.p.c. esso va formulato alla prima udienza o risposta successiva. Nel caso di specie, l'appropriata sede sarebbe dunque stata quella della comparsa di risposta depositata dal convenuto l'8 aprile 2024.
Peraltro, con il disconoscimento il convenuto pare mirare ad accertare che il contratto fu firmato non dal legale rappresentante della società bensì dal Geom. rispetto Controparte_1 Testimone_1 al quale, in comparsa di risposta, il convenuto aveva significativamente dichiarato di non avere intenzione di porre alcuna questione quanto al suo potere di rappresentanza.
Se dunque, a mezzo del tardivo disconoscimento, il convenuto intende contestare il potere del Geom. di firmare il contratto in nome e per conto del convenuto, allora anche tale difesa nel merito Tes_1
4 deve essere ritenuta tardiva e inefficace, in quanto sollevata per la prima volta a preclusioni istruttorie maturate, e dunque in maniera tale da precludere al ricorrente l'eventuale esercizio del diritto alla prova del potere rappresentativo.
È poi del tutto infondata la pretesa di sminuire l'efficacia vincolante della sottoscrizione del contratto
(e del computo metrico estimativo), riducendolo a mero invito a formulare proposta migliore o qualificandolo quale controproposta difforme.
Il testo contrattuale firmato reca infatti la seguente chiara precisazione: «La sottoscrizione dell'ordine da parte del Committente è vincolante. In caso di recesso prima dell'avvio lavori sarà imputato a titolo di risarcimento il 30% del valore totale».
Era dunque ampiamente prevedibile, per il convenuto, che la firma apposta a tale offerta, firma «PER
ACCETTAZIONE E ORDINE», non sarebbe stata certo intesa quale invito a formulare un'offerta ancora migliore, bensì quale dichiarazione vincolante di consenso alla conclusione del contratto.
Il contesto in cui avvennero le comunicazioni fra le parti conferma quanto sopra: il ricorrente trasmise l'offerta accompagnata dal seguente messaggio «Dopo sopralluogo intercorso ti inoltro offerta revisionata con alcune piccole maggiorazioni per blindata fuori misura etc
Attendo copia firmata per procedere alla fatturazione
Siamo già in condizioni di ordinare tutto il materiale».
Il convenuto rispose: «Allego copia dell'Offerta definitiva firmata» (doc. 3 convenuto).
Non può invero dubitarsi che, a prescindere da quali eventualmente fossero le riserve inespresse con cui il convenuto intese trasmettere tali documenti e messaggi, suddetto scambio portò il ricorrente alla giustificata percezione di avere concluso un contratto con il convenuto.
Quanto alla deduzione per cui saremmo dinanzi non all'accettazione pura e semplice, bensì alla controproposta difforme, essa non appare rilevante per la decisione della causa: anche a ritenere che fu effettivamente il convenuto, e non il ricorrente, ad aggiungere a penna sul foglio dattiloscritto la postilla sopra richiamata, comunque la controproposta fu subito accettata per fatti concludenti dal ricorrente, il quale tre giorni dopo (19 gennaio 2023) emise la fattura per l'acconto di corrispettivo pari al 20% del prezzo, che, come visto, non fu mai pagato.
Giungendo, infine, all'odierna pretesa del ricorrente, che, a fronte del recesso, richiede il pagamento dei tre decimi del corrispettivo, risulta che la condotta del convenuto possa certo essere qualificata come recesso: dopo la conclusione del negozio giuridico, egli rifiutò la prestazione del ricorrente, giungendo addirittura a infondatamente negare l'esistenza stessa del contratto.
Come visto, le parti hanno pattuito quanto segue: «In caso di recesso prima dell'avvio lavori sarà imputato a titolo di risarcimento il 30% del valore totale».
È evidente che la dizione di “risarcimento” scelta dalle parti nella redazione del contratto debba
5 ritenersi atecnica: l'obbligazione, stabilita a carico del recedente, di pagare una somma a favore della controparte non costituisce infatti una preventiva forfettizzazione del danno da inadempimento o da ritardo (art. 1382 c.c.), bensì un semplice corrispettivo per l'esercizio del diritto potestativo di anticipato scioglimento del contratto;
in tale ottica, in considerazione dell'assenza di alcun profilo sanzionatorio, il riferimento corretto è quello all'istituto della multa penitenziale di cui all'art. 1373,
III comma, c.c..
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, debito c.d. di valuta, non è dovuta la richiesta rivalutazione monetaria.
Il convenuto deve dunque essere condannato a pagare a favore del ricorrente la somma di € 13.147,54, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 30 marzo 2023 (giorno della costituzione in mora, doc. 6 ricorrente) sino al 6 dicembre 2023 (giorno di deposito del ricorso introduttivo del processo); e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 7 dicembre 2023 sino al pagamento.
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento della domanda del ricorrente, il convenuto deve essere condannato a pagare a favore del ricorrente la somma di € 13.147,54, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 30 marzo 2023 sino al 6 dicembre 2023 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma,
c.c. dal 7 dicembre 2023 sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione in capo al procuratore del ricorrente Avv. Eros Giovanni Badalucco, dichiaratosi antistatario in ricorso ai sensi dell'art. 93
c.p.c., come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Non sussistono i presupposti di mala fede processuale o colpa grave nel resistere in giudizio tali da consentire la richiesta condanna del convenuto per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso introduttivo di processo semplificato di cognizione depositato il 6 dicembre 2023, da Parte_1 nei confronti di nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente la somma di € 13.147,54, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 30 marzo 2023 sino al 6 dicembre
2023 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 7 dicembre 2023 sino al pagamento;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione
6 ex art. 93 c.p.c. in capo al procuratore Avv. Eros Giovanni Badalucco, dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano in € 264,00 per spese esenti ed € 3.536,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 1° aprile 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
7
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima Civile
Giudice Unico
Dott. Giovanni Grassi
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Oggi, 01/04/2025, sono comparsi dinanzi al dott. Grassi: per parte ricorrente l'avv. BADALUCCO EROS Parte_1
GIOVANNI sostituito dall'avv. Sabrina Lauri;
per parte convenuta l'avv. MARTINELLI GIORGIA sostituito dall'avv. Controparte_1
Emilio Generoso.
E' altresì presente il dott. e ai fini della pratica forense. Persona_1 Persona_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da foglio di p.c. già depositato telematicamente.
Il giudice invita le parti alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c., dando poi lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
1 N. R.G. 44838 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. BADALUCCO EROS Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. MARTINELLI GIORGIA, indirizzo di Controparte_1 P.IVA_2 posta elettronica certificata: Email_2
-convenuto-
Conclusioni: come precisate all'odierna udienza.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente ha introdotto il presente procedimento semplificato di cognizione nei confronti del convenuto deducendo: di avere concluso un contratto con il quale si impegnò a fornire e posare serramenti in PVC, tapparelle, cassonetti, kit tapparelle e persiane in alluminio con lamelle fisse per un importo complessivo di € 43.825,12 oltre IVA;
di avere subito l'inadempimento del convenuto al pagamento della fattura recante la quota di acconto, pari al 20% del corrispettivo, e di avere anzi ricevuto comunicazione con la quale il convenuto contestava l'esistenza del debito e del contratto;
di avere dunque preso atto della non equivoca manifestazione della volontà di recesso del convenuto, che, regolato in contratto, prevede il pagamento di una penale in favore del ricorrente pari al 30% del valore;
di avere di conseguenza “stornato” la fattura emessa per l'acconto ed emesso nuova fattura per il pagamento della penale;
di avere subito l'inadempimento al pagamento di tale somma.
2 Su tali basi il ricorrente ha concluso, in ricorso, perché, previo accertamento dell'avvenuto recesso da parte del convenuto, questi sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 13.147,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Parte convenuta, costituitasi nel giudizio, ha eccepito, in rito, l'omesso esperimento del procedimento di mediazione e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano;
nel merito, ha negato la conclusione del contratto fra le parti, argomentando in particolare come l'ordine ricevuto dal Geom.
tecnico della società, sul proprio indirizzo di posta elettronica personale, fu firmato Testimone_1 solo allo scopo «di meglio formulare un prezzo realistico del costo dei predetti beni» e da lui restituito al mittente stesso mezzo. Il convenuto ha inoltre sottolineato la mancanza, nell'ordine, del riferimento alle specifiche tecniche di serramenti e infissi.
Il convenuto ha inoltre allegato che il Geom. con la sottoscrizione dell'ordine, lo modificò Tes_1 inserendo la seguente postilla: «NEL PREZZO DI OGNI INFISSO È INCLUSA L'ANTA RIBALTA
(MECCANISMO DI SERIE)». L'atto che il ricorrente qualifica come accettazione dell'offerta, dovrebbe invece essere qualificato come nuova offerta modificata, che, a ben vedere, non trovò mai l'accettazione da parte del ricorrente.
Il convenuto ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché, adottati i provvedimenti in materia di mediazione obbligatoria, il Tribunale si dichiari incompetente per territorio;
nel merito, perché la domanda del ricorrente sia respinta, non essendo stato concluso alcun contratto.
Alla prima udienza del 17 aprile 2024 parte convenuto ha domandato la rimessione in termini per la tempestiva costituzione in giudizio, stante l'inconveniente tecnico che impedì il tempestivo deposito della comparsa di risposta.
All'udienza del 17 settembre 2024, esaurito il procedimento di negoziazione assistita da avvocati cui le parti sono state gravate d'ufficio, il convenuto ha dichiarato di disconoscere ai sensi dell'art. 215
c.p.c. la firma apposta al doc. 1 ricorrente, in quanto sottoscritta non dal legale rappresentante del convenuto, ma da soggetto terzo.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c..
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2. Sull'istanza di rimessione in termini avanzata dal convenuto.
Va in primo luogo accolta l'istanza di rimessione in termini del convenuto, costituitosi tardivamente nel processo: il convenuto ha infatti documentato di avere inviato per il deposito tramite PCT la propria comparsa di risposta già in data 4 aprile 2024, nel rispetto del termine di cui all'art. 281- undecies, II comma, c.p.c., e di avere constatato il mancato deposito per errore tecnico soltanto il successivo 8 aprile 2024, a termine ormai scaduto.
3 Sussistono dunque i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c. per la rimessione.
*
3. Sull'eccezione di incompetenza per territorio.
Per l'effetto, può essere esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio, che tuttavia si ha comunque per non proposta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., per non avere il convenuto indicato il giudice competente per ciascuno dei fori in astratto applicabili. Il convenuto si è anzi limitato ad affermare la sola competenza del Tribunale di Pesaro, forum rei, come riferita a tutti i criteri di cui agli art. 18 e s.
c.p.c.. Piuttosto, a prescindere dalle difese del convenuto che nega la conclusione del negozio giuridico, comunque la questione di competenza per territorio, che si individua in base alla domanda, avrebbe dovuto essere esaminata, sotto pena di inammissibilità dell'eccezione, con riferimento anche a tutti i fori facoltativi delle obbligazioni di cui all'art. 20 c.p.c..
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4. Sull'eccezione di omessa mediazione.
L'eccezione di cui all'epigrafe del presente paragrafo, già esaminata e respinta con provvedimento del 17 aprile 2024 (a mezzo del quale le parti venivano contestualmente invitate a introdurre il procedimento di negoziazione assistita) non è stata più riproposta dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, né vi è stato fatto cenno in sede di discussione: essa deve quindi intendersi rinunciata.
*
5. Sulla domanda avanzata dall'attore.
Venendo al merito, il ricorrente ha documentato la conclusione del contratto tramite produzione della propria offerta sottoscritta dal convenuto (doc. 1 ricorrente) e del computo metrico estimativo menzionato nell'offerta e anch'esso firmato dal convenuto (doc. 2 ricorrente).
Sul punto, le eccezione sollevate dal convenuto sono evidentemente infondate.
È evidentemente tardivo il disconoscimento della firma all'udienza del 17 settembre 2024, posto che,
a norma dell'art. 215 c.p.c. esso va formulato alla prima udienza o risposta successiva. Nel caso di specie, l'appropriata sede sarebbe dunque stata quella della comparsa di risposta depositata dal convenuto l'8 aprile 2024.
Peraltro, con il disconoscimento il convenuto pare mirare ad accertare che il contratto fu firmato non dal legale rappresentante della società bensì dal Geom. rispetto Controparte_1 Testimone_1 al quale, in comparsa di risposta, il convenuto aveva significativamente dichiarato di non avere intenzione di porre alcuna questione quanto al suo potere di rappresentanza.
Se dunque, a mezzo del tardivo disconoscimento, il convenuto intende contestare il potere del Geom. di firmare il contratto in nome e per conto del convenuto, allora anche tale difesa nel merito Tes_1
4 deve essere ritenuta tardiva e inefficace, in quanto sollevata per la prima volta a preclusioni istruttorie maturate, e dunque in maniera tale da precludere al ricorrente l'eventuale esercizio del diritto alla prova del potere rappresentativo.
È poi del tutto infondata la pretesa di sminuire l'efficacia vincolante della sottoscrizione del contratto
(e del computo metrico estimativo), riducendolo a mero invito a formulare proposta migliore o qualificandolo quale controproposta difforme.
Il testo contrattuale firmato reca infatti la seguente chiara precisazione: «La sottoscrizione dell'ordine da parte del Committente è vincolante. In caso di recesso prima dell'avvio lavori sarà imputato a titolo di risarcimento il 30% del valore totale».
Era dunque ampiamente prevedibile, per il convenuto, che la firma apposta a tale offerta, firma «PER
ACCETTAZIONE E ORDINE», non sarebbe stata certo intesa quale invito a formulare un'offerta ancora migliore, bensì quale dichiarazione vincolante di consenso alla conclusione del contratto.
Il contesto in cui avvennero le comunicazioni fra le parti conferma quanto sopra: il ricorrente trasmise l'offerta accompagnata dal seguente messaggio «Dopo sopralluogo intercorso ti inoltro offerta revisionata con alcune piccole maggiorazioni per blindata fuori misura etc
Attendo copia firmata per procedere alla fatturazione
Siamo già in condizioni di ordinare tutto il materiale».
Il convenuto rispose: «Allego copia dell'Offerta definitiva firmata» (doc. 3 convenuto).
Non può invero dubitarsi che, a prescindere da quali eventualmente fossero le riserve inespresse con cui il convenuto intese trasmettere tali documenti e messaggi, suddetto scambio portò il ricorrente alla giustificata percezione di avere concluso un contratto con il convenuto.
Quanto alla deduzione per cui saremmo dinanzi non all'accettazione pura e semplice, bensì alla controproposta difforme, essa non appare rilevante per la decisione della causa: anche a ritenere che fu effettivamente il convenuto, e non il ricorrente, ad aggiungere a penna sul foglio dattiloscritto la postilla sopra richiamata, comunque la controproposta fu subito accettata per fatti concludenti dal ricorrente, il quale tre giorni dopo (19 gennaio 2023) emise la fattura per l'acconto di corrispettivo pari al 20% del prezzo, che, come visto, non fu mai pagato.
Giungendo, infine, all'odierna pretesa del ricorrente, che, a fronte del recesso, richiede il pagamento dei tre decimi del corrispettivo, risulta che la condotta del convenuto possa certo essere qualificata come recesso: dopo la conclusione del negozio giuridico, egli rifiutò la prestazione del ricorrente, giungendo addirittura a infondatamente negare l'esistenza stessa del contratto.
Come visto, le parti hanno pattuito quanto segue: «In caso di recesso prima dell'avvio lavori sarà imputato a titolo di risarcimento il 30% del valore totale».
È evidente che la dizione di “risarcimento” scelta dalle parti nella redazione del contratto debba
5 ritenersi atecnica: l'obbligazione, stabilita a carico del recedente, di pagare una somma a favore della controparte non costituisce infatti una preventiva forfettizzazione del danno da inadempimento o da ritardo (art. 1382 c.c.), bensì un semplice corrispettivo per l'esercizio del diritto potestativo di anticipato scioglimento del contratto;
in tale ottica, in considerazione dell'assenza di alcun profilo sanzionatorio, il riferimento corretto è quello all'istituto della multa penitenziale di cui all'art. 1373,
III comma, c.c..
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, debito c.d. di valuta, non è dovuta la richiesta rivalutazione monetaria.
Il convenuto deve dunque essere condannato a pagare a favore del ricorrente la somma di € 13.147,54, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 30 marzo 2023 (giorno della costituzione in mora, doc. 6 ricorrente) sino al 6 dicembre 2023 (giorno di deposito del ricorso introduttivo del processo); e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 7 dicembre 2023 sino al pagamento.
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento della domanda del ricorrente, il convenuto deve essere condannato a pagare a favore del ricorrente la somma di € 13.147,54, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 30 marzo 2023 sino al 6 dicembre 2023 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma,
c.c. dal 7 dicembre 2023 sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione in capo al procuratore del ricorrente Avv. Eros Giovanni Badalucco, dichiaratosi antistatario in ricorso ai sensi dell'art. 93
c.p.c., come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Non sussistono i presupposti di mala fede processuale o colpa grave nel resistere in giudizio tali da consentire la richiesta condanna del convenuto per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso introduttivo di processo semplificato di cognizione depositato il 6 dicembre 2023, da Parte_1 nei confronti di nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente la somma di € 13.147,54, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 30 marzo 2023 sino al 6 dicembre
2023 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 7 dicembre 2023 sino al pagamento;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione
6 ex art. 93 c.p.c. in capo al procuratore Avv. Eros Giovanni Badalucco, dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano in € 264,00 per spese esenti ed € 3.536,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 1° aprile 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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