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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Costanza Teti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3911/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PODAVITTE ANTONELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. IMBARDELLI FABIOLA e l'avv. DIMASI CP_1 C.F._2
STEFANIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) Disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza presso la madre con diritto del padre di vederlo quando vuole e di tenerlo con sé a weekend alternati con la madre, dal venerdì sera dopo la scuola alla domenica sera alle 21,30, oltre infrasettimanalmente ogni mercoledì da dopo la scuola sino alle ore 20,00. Per quanto riguarda i ponti primaverili, le festività e compleanni, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Durante le vacanze di Natale il figlio, ad anni alterni, starà in via alternata con l'altro genitore o la settimana tra il 23 e il 30 dicembre e o quella dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. pagina 1 di 5 Durante le vacanze di Pasqua tre giorni con ciascun genitore comprensivi in via alternata del giorno di Pasqua o del lunedì di Pasquetta. Durante le vacanze estive tre settimane con ciascun genitore, di cui almeno dieci giorni anche consecutivi.
2) Versamento da parte del sig. alla sig. a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio della somma di € 250,00 mensili da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, sino alla sua maggiore età e/o comunque autonomia economica, ed oltre le spese straordinarie nella misura del 50% secondo il criterio disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
3) Assegno Unico interamente alla madre.
4) Consenso reciproco al rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio con l'altro genitore per motivi di vacanza, gite scolastiche.
Spese di lite e onorari rifusi.
[omissis]
Per parte resistente:
- Affidare congiuntamente ai genitori, con collocazione e residenza presso la madre, ove già risiede, con Per_1 facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo il seguente calendario:
- il mercoledì, allorquando verrà prelevato dalla scuola, fino alle 20,00, orario in cui il padre lo ricondurrà a casa;
- un fine settimana alternato, dal venerdì, allorquando il padre lo preleverà da scuola fino alla domenica alle ore
20,00 quando lo riaccompagnerà a casa, con obbligo a carico del padre di far eseguire i compiti assegnati dalla scuola;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali due giorni consecutivi, alternando il sabato e il giorno di
Pasqua, con il lunedì dell'Angelo e il martedì; - le altre festività infrannuali e il compleanno saranno disciplinate con le regole dell'alternanza; - tre settimane, di cui dieci giorni anche consecutivi, durante le vacanze estive con l'obbligo di comunicare il periodo entro il 30 aprile di ogni anno, al fine di consentire alla signora di CP_1 programmare le proprie ferie, con l'obbligo reciproco a comunicare, con un preavviso di giorni cinque, il luogo in cui verrà condotto il figlio e a garantire le comunicazioni telefoniche;
- porre a carico del signor Pt_1
l'obbligo di comunicare eventuali impedimenti lavorativi che dovessero modificare le frequentazioni con congruo preavviso per consentire di organizzare la custodia del minore;
- disporre che l'assegno unico e universale per il figlio venga goduto interamente, al 100%, dalla signora CP_1
[...]
- disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio dalla data della domanda, la somma mensile di € 400,00 o la somma ritenuta di giustizia, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia;
- autorizzare la madre ad iscrivere il figlio all'istituto Santa Maria di Nazareth, dando atto che la scelta è determinata dal fatto che ha un orario compatibile con gli orari lavorativi della signora ed offre non CP_1 pagina 2 di 5 soltanto un servizio di mensa, ma soprattutto un dopo scuola e la possibilità di frequentare in loco l'attività sportiva, evitando i costi di una baby sitter automunita, che si occupi del minore quando la mamma lavora;
- dare atto che i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio con l'altro genitore per motivi di vacanze e di gite scolastiche. Con vittoria di spese e del compenso professionale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.03.2024, chiedeva la fissazione dell'udienza di Parte_1 comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c. al fine di regolamentare le frequentazioni con il figlio , nato da relazione sentimentale iniziata nel 2010 con , cessata nel Per_1 CP_1
2013; dichiarava di essere disoccupato per ragioni di salute, domandando una riduzione dell'assegno di mantenimento da € 400,00, già versato spontaneamente, a € 250,00 mensili, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
La resistente, ritualmente costituita, chiedeva che la continuazione della corresponsione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 400 al mese;
inoltre, chiedeva di essere autorizzata ad iscrivere il figlio presso l'Istituto Santa Maria di Nazareth, cui il ricorrente si opponeva chiedendone l'iscrizione alla scuola pubblica.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'esito di rinvii per malattia del ricorrente, sentite personalmente all'udienza del 27.05.2025, le parti concordavano sulla presa in carico di presso Per_1 uno psicologo dell'ASST e si impegnavano a rivolgersi ad un professionista per ottenere un sostegno alla genitorialità. Quindi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le parti, mai legate da un vincolo matrimoniale, sin dalle prime difese concordano per l'applicazione dell'affidamento condiviso del figlio , nato a [...] 2014 e affetto da DSA;
tale richiesta può Per_1 essere senz'altro accolta in quanto coerente con la previsione preferenziale dell'art. 337 ter comma 1 c.c., non risultando alcun elemento di segno contrario che deponga per una differente soluzione.
In punto di collocamento del figlio, occorre preliminarmente osservare che le parti concordano nel mantenere il collocamento prevalente del figlio presso la madre, con facoltà per il padre di vedere il figlio secondo il calendario predisposto di comune accordo tra i genitori.
Segnatamente, in punto di diritti di visita del padre, si precisa che essi sono sempre stati gestiti dalle parti in modo equilibrato e non conflittuale;
solo di recente sono emerse alcune criticità, allorquando il figlio ha espresso il suo disagio nel pernottare dal padre a causa dei comportamenti di quest'ultimo, peraltro giustificati dallo stato di depressione in cui da anni versa e ultimamente aggravatosi.
pagina 3 di 5 Al fine di migliorare i rapporti padre-figlio, all'udienza del 27 maggio 2025 entrambe le parti si sono mostrate disponibili sia a far intraprendere un percorso psicologico al figlio, sia a rivolgersi esse stesse ad un professionista per ottenere un supporto alla genitorialità.
Accordi tutti che meritano accoglimento in quanto pienamente rispondenti all'interesse del figlio.
Quanto al mantenimento di , il Tribunale, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., allorché stabilisce la Per_1
misura con cui il genitore non collocatario deve contribuire al mantenimento dei figli, deve tenere conto delle sostanze dei coniugi e della loro capacità di lavoro professionale o casalingo, e, acquisiti tali dati, determinare il contributo a carico del genitore, considerando l'eventuale disparità di condizioni economiche, sì da porre a carico del coniuge più facoltoso un contributo maggiore.
Nel caso di specie, si osserva che il ricorrente, impegato nel settore commerciale di un'azienda di impianti industriali, risulta disoccupato dal 2022, anno a partire dal quale ha beneficiato della Naspi, ad oggi terminata. Nel corso degli ultimi anni, è stato assunto in prova presso alcune aziende ma sempre con esito negativo, tanto che per far fronte alle esigenze di vita quotidiana egli ha attinto al suo Tfr e, altresì, ha chiesto sostegno economico ai propri genitori. Quanto alla madre, lavora come commessa full time a tempo determinato e percepisce un reddito lordo di € 27.132,00, pari a circa € 1.950,00 netti al mese (doc. 2, 3, 4 atti della resistente).
Considerata pertanto l'evidente disparità economico-reddituale tra i genitori, questo Collegio accoglie l'istanza del ricorrente e dispone che lo stesso sia tenuto a versare per il mantenimento del figlio la somma di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dalla domanda.
Per quanto attiene alla questione scolastica, reputa il Collegio accogliere l'istanza della resistente di iscrivere il figlio presso l'istituto privato Santa Maria di Nazareth per molteplici ragioni: anzitutto, si osserva che il minore ha frequentato le elementari presso il medesimo istituto privato e quindi la continuazione delle medie nello stesso plesso consente di evitare al bambino stravolgimenti di vita;
altresì, l'iscrizione presso la stessa scuola privata garantisce continuità nel percorso educativo di
, che non solo è seguito da insegnanti di sostegno (essendo affetto da DSA), ma altresì Per_1
riceverebbe sostegno anche per svolgere i compiti, grazie alle attività del doposcuola predisposte dall'istituto privato;
non da ultimo, l'orario scolastico dell'istituto privato Santa Maria di Nazareth è maggiormente compatibile con gli orari lavorativi della resistente e consentirebbe, dunque, di evitare i costi necessari per assumere una baby-sitter.
In punto di spese per la retta scolastica (circa € 347,00 mensili per dieci mesi), si dispone che esse siano poste a carico della madre nella misura del 75%, ciò in considerazione della disparità economico-
pagina 4 di 5 reddituale dei genitori e considerata l'oggettiva impossibilità attuale del padre di far fronte a tali spese secondo una percentuale maggiore.
Quanto all'Assegno Unico Universale, le parti concordano che esso sia percepito per intero dalla madre;
il Collegio accoglie la comune istanza, atteso che il figlio è collocato presso la madre, sicché è principalmente quest'ultima a sostenere le spese riguardanti la prole.
Si prende infine atto del consenso di entrambe le parti circa il rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio.
Considerata la soccombenza reciproca di entrambe le parti - del ricorrente in punto di iscrizione scolastica e della resistente in punto di assegno di mantenimento - considerato, inoltre, l'accordo in punto di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, AUU e passaporto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dispone l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento presso la madre e diritti di Per_1
visite come concordati dalle parti medesime;
2) a decorrere dalla data della domanda, pone in capo al ricorrente l'obbligo di versare alla madre la somma di € 250 mensili a titolo di mantenimento della prole entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
3) dispone che l'AUU sia percepito per intero dalla resistente;
4) autorizza l'iscrizione del figlio presso la scuola secondaria inferiore l'Istituto Santa Maria di
Nazareth, ponendo a carico della resistente le spese della retta scolastica nella misura del 75%;
5) autorizza il rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio;
6) spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio generico, dr.ssa Buizza
Francesca.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Costanza Teti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3911/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PODAVITTE ANTONELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. IMBARDELLI FABIOLA e l'avv. DIMASI CP_1 C.F._2
STEFANIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) Disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza presso la madre con diritto del padre di vederlo quando vuole e di tenerlo con sé a weekend alternati con la madre, dal venerdì sera dopo la scuola alla domenica sera alle 21,30, oltre infrasettimanalmente ogni mercoledì da dopo la scuola sino alle ore 20,00. Per quanto riguarda i ponti primaverili, le festività e compleanni, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Durante le vacanze di Natale il figlio, ad anni alterni, starà in via alternata con l'altro genitore o la settimana tra il 23 e il 30 dicembre e o quella dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. pagina 1 di 5 Durante le vacanze di Pasqua tre giorni con ciascun genitore comprensivi in via alternata del giorno di Pasqua o del lunedì di Pasquetta. Durante le vacanze estive tre settimane con ciascun genitore, di cui almeno dieci giorni anche consecutivi.
2) Versamento da parte del sig. alla sig. a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio della somma di € 250,00 mensili da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, sino alla sua maggiore età e/o comunque autonomia economica, ed oltre le spese straordinarie nella misura del 50% secondo il criterio disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
3) Assegno Unico interamente alla madre.
4) Consenso reciproco al rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio con l'altro genitore per motivi di vacanza, gite scolastiche.
Spese di lite e onorari rifusi.
[omissis]
Per parte resistente:
- Affidare congiuntamente ai genitori, con collocazione e residenza presso la madre, ove già risiede, con Per_1 facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo il seguente calendario:
- il mercoledì, allorquando verrà prelevato dalla scuola, fino alle 20,00, orario in cui il padre lo ricondurrà a casa;
- un fine settimana alternato, dal venerdì, allorquando il padre lo preleverà da scuola fino alla domenica alle ore
20,00 quando lo riaccompagnerà a casa, con obbligo a carico del padre di far eseguire i compiti assegnati dalla scuola;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali due giorni consecutivi, alternando il sabato e il giorno di
Pasqua, con il lunedì dell'Angelo e il martedì; - le altre festività infrannuali e il compleanno saranno disciplinate con le regole dell'alternanza; - tre settimane, di cui dieci giorni anche consecutivi, durante le vacanze estive con l'obbligo di comunicare il periodo entro il 30 aprile di ogni anno, al fine di consentire alla signora di CP_1 programmare le proprie ferie, con l'obbligo reciproco a comunicare, con un preavviso di giorni cinque, il luogo in cui verrà condotto il figlio e a garantire le comunicazioni telefoniche;
- porre a carico del signor Pt_1
l'obbligo di comunicare eventuali impedimenti lavorativi che dovessero modificare le frequentazioni con congruo preavviso per consentire di organizzare la custodia del minore;
- disporre che l'assegno unico e universale per il figlio venga goduto interamente, al 100%, dalla signora CP_1
[...]
- disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio dalla data della domanda, la somma mensile di € 400,00 o la somma ritenuta di giustizia, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia;
- autorizzare la madre ad iscrivere il figlio all'istituto Santa Maria di Nazareth, dando atto che la scelta è determinata dal fatto che ha un orario compatibile con gli orari lavorativi della signora ed offre non CP_1 pagina 2 di 5 soltanto un servizio di mensa, ma soprattutto un dopo scuola e la possibilità di frequentare in loco l'attività sportiva, evitando i costi di una baby sitter automunita, che si occupi del minore quando la mamma lavora;
- dare atto che i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio con l'altro genitore per motivi di vacanze e di gite scolastiche. Con vittoria di spese e del compenso professionale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.03.2024, chiedeva la fissazione dell'udienza di Parte_1 comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c. al fine di regolamentare le frequentazioni con il figlio , nato da relazione sentimentale iniziata nel 2010 con , cessata nel Per_1 CP_1
2013; dichiarava di essere disoccupato per ragioni di salute, domandando una riduzione dell'assegno di mantenimento da € 400,00, già versato spontaneamente, a € 250,00 mensili, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
La resistente, ritualmente costituita, chiedeva che la continuazione della corresponsione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 400 al mese;
inoltre, chiedeva di essere autorizzata ad iscrivere il figlio presso l'Istituto Santa Maria di Nazareth, cui il ricorrente si opponeva chiedendone l'iscrizione alla scuola pubblica.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'esito di rinvii per malattia del ricorrente, sentite personalmente all'udienza del 27.05.2025, le parti concordavano sulla presa in carico di presso Per_1 uno psicologo dell'ASST e si impegnavano a rivolgersi ad un professionista per ottenere un sostegno alla genitorialità. Quindi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le parti, mai legate da un vincolo matrimoniale, sin dalle prime difese concordano per l'applicazione dell'affidamento condiviso del figlio , nato a [...] 2014 e affetto da DSA;
tale richiesta può Per_1 essere senz'altro accolta in quanto coerente con la previsione preferenziale dell'art. 337 ter comma 1 c.c., non risultando alcun elemento di segno contrario che deponga per una differente soluzione.
In punto di collocamento del figlio, occorre preliminarmente osservare che le parti concordano nel mantenere il collocamento prevalente del figlio presso la madre, con facoltà per il padre di vedere il figlio secondo il calendario predisposto di comune accordo tra i genitori.
Segnatamente, in punto di diritti di visita del padre, si precisa che essi sono sempre stati gestiti dalle parti in modo equilibrato e non conflittuale;
solo di recente sono emerse alcune criticità, allorquando il figlio ha espresso il suo disagio nel pernottare dal padre a causa dei comportamenti di quest'ultimo, peraltro giustificati dallo stato di depressione in cui da anni versa e ultimamente aggravatosi.
pagina 3 di 5 Al fine di migliorare i rapporti padre-figlio, all'udienza del 27 maggio 2025 entrambe le parti si sono mostrate disponibili sia a far intraprendere un percorso psicologico al figlio, sia a rivolgersi esse stesse ad un professionista per ottenere un supporto alla genitorialità.
Accordi tutti che meritano accoglimento in quanto pienamente rispondenti all'interesse del figlio.
Quanto al mantenimento di , il Tribunale, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., allorché stabilisce la Per_1
misura con cui il genitore non collocatario deve contribuire al mantenimento dei figli, deve tenere conto delle sostanze dei coniugi e della loro capacità di lavoro professionale o casalingo, e, acquisiti tali dati, determinare il contributo a carico del genitore, considerando l'eventuale disparità di condizioni economiche, sì da porre a carico del coniuge più facoltoso un contributo maggiore.
Nel caso di specie, si osserva che il ricorrente, impegato nel settore commerciale di un'azienda di impianti industriali, risulta disoccupato dal 2022, anno a partire dal quale ha beneficiato della Naspi, ad oggi terminata. Nel corso degli ultimi anni, è stato assunto in prova presso alcune aziende ma sempre con esito negativo, tanto che per far fronte alle esigenze di vita quotidiana egli ha attinto al suo Tfr e, altresì, ha chiesto sostegno economico ai propri genitori. Quanto alla madre, lavora come commessa full time a tempo determinato e percepisce un reddito lordo di € 27.132,00, pari a circa € 1.950,00 netti al mese (doc. 2, 3, 4 atti della resistente).
Considerata pertanto l'evidente disparità economico-reddituale tra i genitori, questo Collegio accoglie l'istanza del ricorrente e dispone che lo stesso sia tenuto a versare per il mantenimento del figlio la somma di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dalla domanda.
Per quanto attiene alla questione scolastica, reputa il Collegio accogliere l'istanza della resistente di iscrivere il figlio presso l'istituto privato Santa Maria di Nazareth per molteplici ragioni: anzitutto, si osserva che il minore ha frequentato le elementari presso il medesimo istituto privato e quindi la continuazione delle medie nello stesso plesso consente di evitare al bambino stravolgimenti di vita;
altresì, l'iscrizione presso la stessa scuola privata garantisce continuità nel percorso educativo di
, che non solo è seguito da insegnanti di sostegno (essendo affetto da DSA), ma altresì Per_1
riceverebbe sostegno anche per svolgere i compiti, grazie alle attività del doposcuola predisposte dall'istituto privato;
non da ultimo, l'orario scolastico dell'istituto privato Santa Maria di Nazareth è maggiormente compatibile con gli orari lavorativi della resistente e consentirebbe, dunque, di evitare i costi necessari per assumere una baby-sitter.
In punto di spese per la retta scolastica (circa € 347,00 mensili per dieci mesi), si dispone che esse siano poste a carico della madre nella misura del 75%, ciò in considerazione della disparità economico-
pagina 4 di 5 reddituale dei genitori e considerata l'oggettiva impossibilità attuale del padre di far fronte a tali spese secondo una percentuale maggiore.
Quanto all'Assegno Unico Universale, le parti concordano che esso sia percepito per intero dalla madre;
il Collegio accoglie la comune istanza, atteso che il figlio è collocato presso la madre, sicché è principalmente quest'ultima a sostenere le spese riguardanti la prole.
Si prende infine atto del consenso di entrambe le parti circa il rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio.
Considerata la soccombenza reciproca di entrambe le parti - del ricorrente in punto di iscrizione scolastica e della resistente in punto di assegno di mantenimento - considerato, inoltre, l'accordo in punto di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, AUU e passaporto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dispone l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento presso la madre e diritti di Per_1
visite come concordati dalle parti medesime;
2) a decorrere dalla data della domanda, pone in capo al ricorrente l'obbligo di versare alla madre la somma di € 250 mensili a titolo di mantenimento della prole entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
3) dispone che l'AUU sia percepito per intero dalla resistente;
4) autorizza l'iscrizione del figlio presso la scuola secondaria inferiore l'Istituto Santa Maria di
Nazareth, ponendo a carico della resistente le spese della retta scolastica nella misura del 75%;
5) autorizza il rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio;
6) spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio generico, dr.ssa Buizza
Francesca.
pagina 5 di 5