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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con assegnazione di termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sino al 16.1.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 482/2023 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roccamadoro Ramelli giusta procura contenuta in foglio separato e allegato al ricorso introduttivo telematico, con con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del procuratore
Email_1
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente propone azione di accertamento negativo del debito vantato dall' il quale aveva agito per la ripetizione delle somme erogate a CP_1 titolo di pensione di inabilità ex art. 2 e 12 legge 118/1971 poiché, a seguito di revisione, la percentuale di riduzione della capacità lavorativa era stata modificata dal 100% accertato nel 2015 al 90% attribuito dalla Commissione nel 2022. Sostiene l'erroneità della revisione e la sussistenza del requisito
1 economico da valutare in relazione alla pensione di inabilità e non all'assegno di invalidità, sicché chiede accertarsi che nulla è dovuto all' CP_1
Costituendosi in giudizio, l' solleva l'eccezione pendenza con CP_1 riferimento all'accertamento della percentuale invalidante, essendo stato introdotto altro ricorso a tale fine ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità di tale accertamento nell'ambito di un giudizio ordinario;
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento del beneficio;
il superamento del limite di reddito nell'anno precedente a quello di spettanza. Chiede pertanto il rigetto delle avverse pretese. In via preliminare, va rilevato che, come sottolineato dall' si è CP_1 svolto tra le parti analogo procedimento avente ad oggetto l'impug e del verbale che riduceva la percentuale invalidante dal 100% al 90%, conclusosi con la sentenza n. 718/2024, che è stata versata in atti a seguito di disposizione giudiziale e che ha riconosciuto la sussistenza di una invalidità del 100%. Al riguardo, dunque, è fondata l'eccezione di litispendenza sollevata ai sensi dell'art. 39 c.p.c. Del tutto infondata e irrilevante è l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione che non è stata affatto proposta nell'odierno giudizio. Inoltre, poiché il procedimento conclusosi con pronuncia n. 718/2024 riguardava unicamente il requisito sanitario, la richiesta di accertamento del diritto alla percezione del beneficio a fronte di una richiesta di ripetizione di indebito dell' risulta domanda diversa e pienamente ammissibile. CP_1
Tale domanda è strettamente connessa con l'accertamento dell'invalidità civile, in quanto con la riduzione della percentuale invalidante dal 100% al 90% l' ha applicato i limiti reddituali dell'assegno di invalidità di cui CP_1 all'art. ge 118/1971, molto più restrittivi di quelli applicabili in caso di diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge 118/1971. Al riguardo, non corrisponde al vero quanto eccepito dall' circa la CP_1 mancanza di allegazione dei presupposti del diritto, essendo sta ato sin dal ricorso introduttivo il reddito in godimento che ha superato il limite individuato soltanto a causa della riduzione della percentuale invalidante. Una volta che si è accertato con sentenza che fa stato tra le parti che la ricorrente ha una invalidità del 100%, l'indebito previdenziale è destinato a venire meno, in quanto la ricorrente, come risulta dagli atti di causa, ha avuto nell'anno 2021, precedente quello in cui si è maturato l'indebito, un reddito pari a Euro 6.396,00 a fronte di un limite reddituale per il godimento della pensione di inabilità pari a Euro 16.982,49 (circolare n. 148 del CP_1
18.12.2020), con ulteriore riduzione del reddito dell'interes ll'anno 2022 a Euro 5.686,00. D'altro canto, lo stesso istituto convenuto nelle note del 10.2.2024 ammette che “ove poi sarà riconosciuta la spettanza della prestazione legata al 100% di invalidità la ricorrente avrà ovviamente le rate arretrate”, implicitamente riconoscendo
2 che non vi sono ulteriori motivi che hanno determinato l'indebito per cui è causa. Del tutto genericamente e peraltro tardivamente rispetto alla memoria di costituzione e risposta l' rileva che era necessario verificare la presenza di CP_1 redditi del coniuge n che il soggetto non si fosse allontanato dal territorio nazionale per periodi superiori a 6 mesi. Trattasi di rilievi che non erano stati affatto avanzati in sede amministrativa, sicché correttamente la ricorrente, facendo affidamento sull'avvenuto pagamento del beneficio sino alla revisione della percentuale invalidante, con implicito riconoscimento della sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, aveva affrontato in ricorso principalmente il requisito sanitario allegando peraltro anche quello reddituale. Quanto agli altri requisiti diligentemente la difesa attorea a fronte del rilievo, peraltro tardivo dell' , ha dato prova sia della mancanza di un coniuge con deposito CP_2 dell za di divorzio, sia della permanenza sul territorio nazionale con produzione del passaporto, produzioni a fronte delle quali nessuna specifica contestazione è stata mossa dall' . CP_2
Ne deriva l'illegittimità del to vantato dall' con conseguente CP_1 accoglimento della pretesa. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto di alla percezione della pensione di Parte_1 inabilità ex art. 2 e 1 1 dal 2.3.2022, con conseguente infondatezza della richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' CP_1 con comunicazione del 20.12.2022;
2) Condanna l' a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in Eu 00, oltre rimbo A e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 20.1.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 16.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con assegnazione di termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sino al 16.1.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 482/2023 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roccamadoro Ramelli giusta procura contenuta in foglio separato e allegato al ricorso introduttivo telematico, con con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del procuratore
Email_1
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente propone azione di accertamento negativo del debito vantato dall' il quale aveva agito per la ripetizione delle somme erogate a CP_1 titolo di pensione di inabilità ex art. 2 e 12 legge 118/1971 poiché, a seguito di revisione, la percentuale di riduzione della capacità lavorativa era stata modificata dal 100% accertato nel 2015 al 90% attribuito dalla Commissione nel 2022. Sostiene l'erroneità della revisione e la sussistenza del requisito
1 economico da valutare in relazione alla pensione di inabilità e non all'assegno di invalidità, sicché chiede accertarsi che nulla è dovuto all' CP_1
Costituendosi in giudizio, l' solleva l'eccezione pendenza con CP_1 riferimento all'accertamento della percentuale invalidante, essendo stato introdotto altro ricorso a tale fine ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità di tale accertamento nell'ambito di un giudizio ordinario;
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento del beneficio;
il superamento del limite di reddito nell'anno precedente a quello di spettanza. Chiede pertanto il rigetto delle avverse pretese. In via preliminare, va rilevato che, come sottolineato dall' si è CP_1 svolto tra le parti analogo procedimento avente ad oggetto l'impug e del verbale che riduceva la percentuale invalidante dal 100% al 90%, conclusosi con la sentenza n. 718/2024, che è stata versata in atti a seguito di disposizione giudiziale e che ha riconosciuto la sussistenza di una invalidità del 100%. Al riguardo, dunque, è fondata l'eccezione di litispendenza sollevata ai sensi dell'art. 39 c.p.c. Del tutto infondata e irrilevante è l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione che non è stata affatto proposta nell'odierno giudizio. Inoltre, poiché il procedimento conclusosi con pronuncia n. 718/2024 riguardava unicamente il requisito sanitario, la richiesta di accertamento del diritto alla percezione del beneficio a fronte di una richiesta di ripetizione di indebito dell' risulta domanda diversa e pienamente ammissibile. CP_1
Tale domanda è strettamente connessa con l'accertamento dell'invalidità civile, in quanto con la riduzione della percentuale invalidante dal 100% al 90% l' ha applicato i limiti reddituali dell'assegno di invalidità di cui CP_1 all'art. ge 118/1971, molto più restrittivi di quelli applicabili in caso di diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge 118/1971. Al riguardo, non corrisponde al vero quanto eccepito dall' circa la CP_1 mancanza di allegazione dei presupposti del diritto, essendo sta ato sin dal ricorso introduttivo il reddito in godimento che ha superato il limite individuato soltanto a causa della riduzione della percentuale invalidante. Una volta che si è accertato con sentenza che fa stato tra le parti che la ricorrente ha una invalidità del 100%, l'indebito previdenziale è destinato a venire meno, in quanto la ricorrente, come risulta dagli atti di causa, ha avuto nell'anno 2021, precedente quello in cui si è maturato l'indebito, un reddito pari a Euro 6.396,00 a fronte di un limite reddituale per il godimento della pensione di inabilità pari a Euro 16.982,49 (circolare n. 148 del CP_1
18.12.2020), con ulteriore riduzione del reddito dell'interes ll'anno 2022 a Euro 5.686,00. D'altro canto, lo stesso istituto convenuto nelle note del 10.2.2024 ammette che “ove poi sarà riconosciuta la spettanza della prestazione legata al 100% di invalidità la ricorrente avrà ovviamente le rate arretrate”, implicitamente riconoscendo
2 che non vi sono ulteriori motivi che hanno determinato l'indebito per cui è causa. Del tutto genericamente e peraltro tardivamente rispetto alla memoria di costituzione e risposta l' rileva che era necessario verificare la presenza di CP_1 redditi del coniuge n che il soggetto non si fosse allontanato dal territorio nazionale per periodi superiori a 6 mesi. Trattasi di rilievi che non erano stati affatto avanzati in sede amministrativa, sicché correttamente la ricorrente, facendo affidamento sull'avvenuto pagamento del beneficio sino alla revisione della percentuale invalidante, con implicito riconoscimento della sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, aveva affrontato in ricorso principalmente il requisito sanitario allegando peraltro anche quello reddituale. Quanto agli altri requisiti diligentemente la difesa attorea a fronte del rilievo, peraltro tardivo dell' , ha dato prova sia della mancanza di un coniuge con deposito CP_2 dell za di divorzio, sia della permanenza sul territorio nazionale con produzione del passaporto, produzioni a fronte delle quali nessuna specifica contestazione è stata mossa dall' . CP_2
Ne deriva l'illegittimità del to vantato dall' con conseguente CP_1 accoglimento della pretesa. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto di alla percezione della pensione di Parte_1 inabilità ex art. 2 e 1 1 dal 2.3.2022, con conseguente infondatezza della richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' CP_1 con comunicazione del 20.12.2022;
2) Condanna l' a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in Eu 00, oltre rimbo A e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 20.1.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 16.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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