Articolo 2 della Legge 28 maggio 1959, n. 371
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 luglio 1959
Art. 2.
All'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, e' concesso, a decorrere dall'esercizio 1957-58, un contributo annuo di lire 15 milioni.
Entrata in vigore il 2 luglio 1959