Art. 2.
All'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, e' concesso, a decorrere dall'esercizio 1957-58, un contributo annuo di lire 15 milioni.
All'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, e' concesso, a decorrere dall'esercizio 1957-58, un contributo annuo di lire 15 milioni.