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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/10/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 159/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
[...] PARTE RESISTENTE Oggi 14/10/2025, alle ore 10:02, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIOCCHI EMILIO. Parte_1
Per Controparte_1
, l'Avv. SCALMANINI PAOLA.
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 159/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI EMILIO, Parte_1 C.F._1 letti orza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 24/02/2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità per inabilità temporanea per il periodo dal 24.5. al 7.8.2023; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità per permanente, per postumi da infortunio sul lavoro occorsogli in data 8.5.2023, nella misura del 12% ovvero (salvo gravame) nell'altra, maggiore o minore, accertata dal Giudice in corso di causa;
3) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo per inabilità permanente corrispondente alla suddetta misura (12%) ovvero dall'altra ricorrenza ritenuta in giudizio, salvo gravame;
e quindi a pagargli l'indennizzo in capitale corrispondete alla suddetta misura del punteggio di inabilità permanente;
oltre rivalutazione monetaria e interessi, da e come per legge, sul dovuto;
4) con vittoria di spese di lite”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 8.05.2023;
- della successiva ripresa del lavoro e della prosecuzione dei postumi dell'infortunio, laddove in data
24.5.2023 era costretto a interrompere la prestazione di lavoro a causa di un “blocco antalgico” (“rottura ventre muscolare bicipite dx”);
- dell'impossibilità di riprendere il lavoro e del licenziamento per superamento del periodo di comporto comunicato con lettera datata 5.02.2025;
- del riconoscimento, come conseguenza dell'infortunio, dell'inabilità temporanea per il periodo dal
Pag. 1 di 5
5.08.2023 al 30.11.2024, escludendo però i giorni dal 24.05.2023 al 4.08.2023;
- del mancato riconoscimento dell'indennizzo per l'inabilità permanente;
- della patologia da cui è affetto;
- dell'esito negativo del procedimento amministrativo.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio adducendo del riconoscimento della percentuale del 10%, CP_1 ammettendo la tutelabilità dell'evento e la sua indennizzabilità, ribadendo la correttezza della misura percentuale riconosciuta in sede amministrativa;
ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Ha proposto un quesito da formulare ad un eventuale C.T.U. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Persona_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Non è superfluo rammentare che l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, al comma 2 (per quel che più rileva nel caso in esame), prevede: “
2. in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso in esame, non sono in contestazione ex artt. 115 primo co. c.p.c. e 416 ult. co c.p.c.:
- le circostanze dell'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente il 08.05.2023;
- l'accoglimento in tutela dell'infortunio; CP_
- la percentuale riconosciuta da per i postumi permanenti, nella misura del 10%;
Pag. 2 di 5 - l'indennizzabilità dell'evento, occorrendo considerare se all'esito dell'istruttoria la percentuale sia o meno quella domandata da parte ricorrente.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide e a cui si fa espresso rinvio, che, “l'analisi della documentazione agli atti e le risultanze della visita medica e degli accertamenti svolti, consentono di formulare le seguenti valutazioni e conclusioni medico legali. A causa dell'evento lesivo del 8.5.23, il IZ ebbe a subire un valido trauma distrattivo scapolomerale e brachiale destro. Produttivo di disinserzione del CLBO e di lesione di cuffia dal lato non dominante. La gestione fu chirurgica per la sola componente anatomica cingolare;
mentre rimase conservativa la gestione del tendine del muscolo bicipite: con ricorso ad infiltrazioni ed intenso/prolungato programma riabilitativo, specialisticamente prescritto. Le attuali menomazioni sono di agevole apprezzabilità obiettiva inficiando sinergicamente motricità
e forza di spalla e braccio destro. Alla luce del quadro obiettivamente emerso, della componente anatomica del danno, e della non dominanza artuale, risulta equo l'indennizzo del danno biologico, ai sensi del DL 38/00, in misura pari a 12% con riferimento ai seguenti codici: 227, 288 e -in analogia- 223 e 224”.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura-, deve accogliersi il ricorso, con condanna di al pagamento dell'indennizzo CP_1 corrispondente alla percentuale di menomazione accertata dal C.T.U. (12%).
La domanda merita accoglimento anche in ordine al periodo dal 24.05.2023 al 4.08.2023, già accolto in tutela da e indennizzato come malattia comune, non essendovi in giudizio (né in sede amministrativa) una CP_2 chiara e specifica contestazione sulla non riconduzione della conseguenza fisica patita il 24.5.2023 all'infortunio subito ed anzi, come valutato nella consulenza di parte prodotta a firma dott. (docc. nn. Per_2
9, 10 ric.), essendovi elementi per ritenere più probabile che non che anche tale evento sia da riconnettersi all'evento lesivo patito. Infatti, la ripresa “eccessivamente precoce” dell'attività lavorativa di operaio mungitore a seguito del recente infortunio di circa due settimane prima e la presenza delle lesioni “muscotendinee” pregresse non possono che avere avuto un ruolo causale nell'evento del 24.5.2023, da ricondursi all'infortunio sul lavoro e come tale indennizzabile.
L'omessa specifica presa di posizione di ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c. e gli elementi documentali CP_1 anzidetti consentono di ritenere ragionevolmente sussistere il nesso tra l'evento malattia iniziato il 24.05.2023
e l'infortunio subito il giorno 8.5.2023.
Ai sensi dell'art. 74 del d.p.r. n. 1124/1965, la prestazione deve essere erogata con decorrenza dal giorno successivo al termine dell'inabilità temporanea indennizzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura
Pag. 3 di 5 della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Il fondo spese per la CTU del presente giudizio, pari ad € 600,00, oltre accessori come richiesto dal CTU
(come da ordinanza datata 29.05.2025), viene posto definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che il periodo dal 24.5. al 7.8.2023 è correlato all'infortunio subito e per l'effetto condanna a corrispondere il relativo trattamento;
oltre interessi legali dal dovuto al CP_1 soddisfo;
2) accerta e dichiara che la menomazione di inabilità permanente del ricorrente è nella misura percentuale del 12% e per l'effetto condanna a corrispondere l'indennizzo in capitale CP_1 corrispondente alla suddetta misura;
oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) condanna altresì parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
4) pone le spese di C.T.U., determinate in euro 600,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 4 di 5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
[...] PARTE RESISTENTE Oggi 14/10/2025, alle ore 10:02, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIOCCHI EMILIO. Parte_1
Per Controparte_1
, l'Avv. SCALMANINI PAOLA.
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 159/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI EMILIO, Parte_1 C.F._1 letti orza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 24/02/2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità per inabilità temporanea per il periodo dal 24.5. al 7.8.2023; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità per permanente, per postumi da infortunio sul lavoro occorsogli in data 8.5.2023, nella misura del 12% ovvero (salvo gravame) nell'altra, maggiore o minore, accertata dal Giudice in corso di causa;
3) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo per inabilità permanente corrispondente alla suddetta misura (12%) ovvero dall'altra ricorrenza ritenuta in giudizio, salvo gravame;
e quindi a pagargli l'indennizzo in capitale corrispondete alla suddetta misura del punteggio di inabilità permanente;
oltre rivalutazione monetaria e interessi, da e come per legge, sul dovuto;
4) con vittoria di spese di lite”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 8.05.2023;
- della successiva ripresa del lavoro e della prosecuzione dei postumi dell'infortunio, laddove in data
24.5.2023 era costretto a interrompere la prestazione di lavoro a causa di un “blocco antalgico” (“rottura ventre muscolare bicipite dx”);
- dell'impossibilità di riprendere il lavoro e del licenziamento per superamento del periodo di comporto comunicato con lettera datata 5.02.2025;
- del riconoscimento, come conseguenza dell'infortunio, dell'inabilità temporanea per il periodo dal
Pag. 1 di 5
5.08.2023 al 30.11.2024, escludendo però i giorni dal 24.05.2023 al 4.08.2023;
- del mancato riconoscimento dell'indennizzo per l'inabilità permanente;
- della patologia da cui è affetto;
- dell'esito negativo del procedimento amministrativo.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio adducendo del riconoscimento della percentuale del 10%, CP_1 ammettendo la tutelabilità dell'evento e la sua indennizzabilità, ribadendo la correttezza della misura percentuale riconosciuta in sede amministrativa;
ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Ha proposto un quesito da formulare ad un eventuale C.T.U. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Persona_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Non è superfluo rammentare che l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, al comma 2 (per quel che più rileva nel caso in esame), prevede: “
2. in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso in esame, non sono in contestazione ex artt. 115 primo co. c.p.c. e 416 ult. co c.p.c.:
- le circostanze dell'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente il 08.05.2023;
- l'accoglimento in tutela dell'infortunio; CP_
- la percentuale riconosciuta da per i postumi permanenti, nella misura del 10%;
Pag. 2 di 5 - l'indennizzabilità dell'evento, occorrendo considerare se all'esito dell'istruttoria la percentuale sia o meno quella domandata da parte ricorrente.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide e a cui si fa espresso rinvio, che, “l'analisi della documentazione agli atti e le risultanze della visita medica e degli accertamenti svolti, consentono di formulare le seguenti valutazioni e conclusioni medico legali. A causa dell'evento lesivo del 8.5.23, il IZ ebbe a subire un valido trauma distrattivo scapolomerale e brachiale destro. Produttivo di disinserzione del CLBO e di lesione di cuffia dal lato non dominante. La gestione fu chirurgica per la sola componente anatomica cingolare;
mentre rimase conservativa la gestione del tendine del muscolo bicipite: con ricorso ad infiltrazioni ed intenso/prolungato programma riabilitativo, specialisticamente prescritto. Le attuali menomazioni sono di agevole apprezzabilità obiettiva inficiando sinergicamente motricità
e forza di spalla e braccio destro. Alla luce del quadro obiettivamente emerso, della componente anatomica del danno, e della non dominanza artuale, risulta equo l'indennizzo del danno biologico, ai sensi del DL 38/00, in misura pari a 12% con riferimento ai seguenti codici: 227, 288 e -in analogia- 223 e 224”.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura-, deve accogliersi il ricorso, con condanna di al pagamento dell'indennizzo CP_1 corrispondente alla percentuale di menomazione accertata dal C.T.U. (12%).
La domanda merita accoglimento anche in ordine al periodo dal 24.05.2023 al 4.08.2023, già accolto in tutela da e indennizzato come malattia comune, non essendovi in giudizio (né in sede amministrativa) una CP_2 chiara e specifica contestazione sulla non riconduzione della conseguenza fisica patita il 24.5.2023 all'infortunio subito ed anzi, come valutato nella consulenza di parte prodotta a firma dott. (docc. nn. Per_2
9, 10 ric.), essendovi elementi per ritenere più probabile che non che anche tale evento sia da riconnettersi all'evento lesivo patito. Infatti, la ripresa “eccessivamente precoce” dell'attività lavorativa di operaio mungitore a seguito del recente infortunio di circa due settimane prima e la presenza delle lesioni “muscotendinee” pregresse non possono che avere avuto un ruolo causale nell'evento del 24.5.2023, da ricondursi all'infortunio sul lavoro e come tale indennizzabile.
L'omessa specifica presa di posizione di ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c. e gli elementi documentali CP_1 anzidetti consentono di ritenere ragionevolmente sussistere il nesso tra l'evento malattia iniziato il 24.05.2023
e l'infortunio subito il giorno 8.5.2023.
Ai sensi dell'art. 74 del d.p.r. n. 1124/1965, la prestazione deve essere erogata con decorrenza dal giorno successivo al termine dell'inabilità temporanea indennizzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura
Pag. 3 di 5 della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Il fondo spese per la CTU del presente giudizio, pari ad € 600,00, oltre accessori come richiesto dal CTU
(come da ordinanza datata 29.05.2025), viene posto definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che il periodo dal 24.5. al 7.8.2023 è correlato all'infortunio subito e per l'effetto condanna a corrispondere il relativo trattamento;
oltre interessi legali dal dovuto al CP_1 soddisfo;
2) accerta e dichiara che la menomazione di inabilità permanente del ricorrente è nella misura percentuale del 12% e per l'effetto condanna a corrispondere l'indennizzo in capitale CP_1 corrispondente alla suddetta misura;
oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) condanna altresì parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
4) pone le spese di C.T.U., determinate in euro 600,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 4 di 5