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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19741/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. GIOVANNI CALIARO Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. REMO MORETTI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Bassano Bresciano, Via Galanti 16, di proprietà esclusiva del marito, viene assegnata a quest'ultimo, con tutti i mobili che la arredano che rimangono quindi anch'essi di proprietà esclusiva del marito;
la sig.ra ha già asportato i propri effetti personali e trasferito la propria Pt_2
residenza anagrafica presso altra dimora, di cui sosterrà, con il proprio reddito, il canone di locazione e le spese.
1 3) Affidamento condiviso dei figli e , con collocazione presso il padre;
la madre potrà vederli Per_1 Per_2
quando vorrà, previo accordo con il marito, e tenerli con sé un pomeriggio alla settimana dalle ore 17,00 sino alle ore 21,30, oltre ad un fine settimana alternato dal sabato alle ore 09,00 sino alla domenica alle ore
21,00; nella settimana in cui i ragazzi trascorreranno il week-end con il padre, la madre potrà tenere con sé
i figli un ulteriore giorno da concordare compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
resta inteso che il calendario potrà variare anche in ragione dei desideri e volontà dei ragazzi.
4) Obbligo a carico della signora di corrispondere quale concorso per il mantenimento del figlio Pt_2
un importo mensile che viene contenuto ad euro 200,00 oltre Istat. Per_1
5) Nessun assegno viene previsto per la figlia considerato che la stessa ha già ottenuto ampie Per_2 rassicurazioni per un'immediata assunzione, al raggiungimento, il 17 ottobre, della maggiore età.
6) In ragione di quanto previsto al precedente paragrafo 4 la signora dà atto di essere Pt_2
economicamente autosufficiente e rinuncia a qualsivoglia concorso per il proprio mantenimento;
7) Ripartizione in misura del 50% delle spese straordinarie per il figlio , come da Protocollo del Per_1
Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di aver visionato e che vengono di seguito sommariamente indicate.
SPESE PER LA SALUTE
spese mediche che non richiedano il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche preso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non collegati al Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
4) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; 4) farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo;
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da
Istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
1) tasse scolastiche e universitarie richieste da Istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP: spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
2 SPESE PER IL DIVERTIMENTO spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze.
8) L'assegno UNICO verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
9) A definizione di tutti i rapporti economico-patrimoniali, le residue rate del finanziamento, ormai di prossima scadenza, contratto con Findomestic per l'acquisto della vettura CI Y intestata alla signora verranno pagate al 50% dai coniugi fino alla definitiva estinzione del medesimo;
il sig. Pt_2 Pt_1
rinuncia nei confronti della signora alla ripetizione degli esborsi sostenuti e di quelli che andrà a Pt_2
sostenere a tale titolo.
10) Gli investimenti (fondi ASI) presso Unicredit di Manerbio di cui al conto titoli n. 1086/12898599 dell'ammontare complessivo, alla data del 30.6.2024 dell'ultimo rendiconto, di euro 35.053,27 (doc. 14), verranno suddivisi tra i coniugi al 50%; il saldo del conto corrente cointestato in essere presso la medesima banca, ad oggi pari a € 7.800, resta invece in via esclusiva al sig. Estinto il finanziamento con Pt_1
Findomestic contratto per l'acquisto della CI Y 10, venduti i titoli, suddiviso il ricavato della vendita degli stessi, al netto delle relative spese, i coniugi chiuderanno senza indugio il conto cointestato e il saldo finale spetterà al sig. Pt_1
11) La vettura Wolksvagen Golf, lo scooter ed il camper restano assegnati in proprietà esclusiva al sig.
il quale si farà carico di ogni relativa spesa (bollo, assicurazione, carburante, ecc.). Pt_1
12) La vettura CI Y resta assegnata in proprietà esclusiva alla signora la quale si farà carico Pt_2
di ogni relativa spesa (bollo, assicurazione, carburante, ecc.), fermo restando, con riferimento al finanziamento, quanto sopra concordato.
13) Le parti si impegnano a far fronte al pagamento dell'assicurazione dello scooter intestato alla signora ma in dotazione al figlio , in misura del 50%. Pt_2 Per_1
14) Le parti si impegnano a lasciare ai figli la collezione Svarovski.
15) Con l'esatta esecuzione delle condizioni sopra esposte i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
16) Le parti prestano assenso per il reciproco espatrio e per quello dei figli.
17) Le parti concordano nell'attribuire immediata efficacia alle condizioni di cui al presente ricorso e nel rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/10/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Offlaga (BS) (atto n. 6, parte II, serie B).
3 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19741/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. GIOVANNI CALIARO Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. REMO MORETTI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Bassano Bresciano, Via Galanti 16, di proprietà esclusiva del marito, viene assegnata a quest'ultimo, con tutti i mobili che la arredano che rimangono quindi anch'essi di proprietà esclusiva del marito;
la sig.ra ha già asportato i propri effetti personali e trasferito la propria Pt_2
residenza anagrafica presso altra dimora, di cui sosterrà, con il proprio reddito, il canone di locazione e le spese.
1 3) Affidamento condiviso dei figli e , con collocazione presso il padre;
la madre potrà vederli Per_1 Per_2
quando vorrà, previo accordo con il marito, e tenerli con sé un pomeriggio alla settimana dalle ore 17,00 sino alle ore 21,30, oltre ad un fine settimana alternato dal sabato alle ore 09,00 sino alla domenica alle ore
21,00; nella settimana in cui i ragazzi trascorreranno il week-end con il padre, la madre potrà tenere con sé
i figli un ulteriore giorno da concordare compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
resta inteso che il calendario potrà variare anche in ragione dei desideri e volontà dei ragazzi.
4) Obbligo a carico della signora di corrispondere quale concorso per il mantenimento del figlio Pt_2
un importo mensile che viene contenuto ad euro 200,00 oltre Istat. Per_1
5) Nessun assegno viene previsto per la figlia considerato che la stessa ha già ottenuto ampie Per_2 rassicurazioni per un'immediata assunzione, al raggiungimento, il 17 ottobre, della maggiore età.
6) In ragione di quanto previsto al precedente paragrafo 4 la signora dà atto di essere Pt_2
economicamente autosufficiente e rinuncia a qualsivoglia concorso per il proprio mantenimento;
7) Ripartizione in misura del 50% delle spese straordinarie per il figlio , come da Protocollo del Per_1
Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di aver visionato e che vengono di seguito sommariamente indicate.
SPESE PER LA SALUTE
spese mediche che non richiedano il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche preso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non collegati al Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
4) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; 4) farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo;
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da
Istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
1) tasse scolastiche e universitarie richieste da Istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP: spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
2 SPESE PER IL DIVERTIMENTO spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze.
8) L'assegno UNICO verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
9) A definizione di tutti i rapporti economico-patrimoniali, le residue rate del finanziamento, ormai di prossima scadenza, contratto con Findomestic per l'acquisto della vettura CI Y intestata alla signora verranno pagate al 50% dai coniugi fino alla definitiva estinzione del medesimo;
il sig. Pt_2 Pt_1
rinuncia nei confronti della signora alla ripetizione degli esborsi sostenuti e di quelli che andrà a Pt_2
sostenere a tale titolo.
10) Gli investimenti (fondi ASI) presso Unicredit di Manerbio di cui al conto titoli n. 1086/12898599 dell'ammontare complessivo, alla data del 30.6.2024 dell'ultimo rendiconto, di euro 35.053,27 (doc. 14), verranno suddivisi tra i coniugi al 50%; il saldo del conto corrente cointestato in essere presso la medesima banca, ad oggi pari a € 7.800, resta invece in via esclusiva al sig. Estinto il finanziamento con Pt_1
Findomestic contratto per l'acquisto della CI Y 10, venduti i titoli, suddiviso il ricavato della vendita degli stessi, al netto delle relative spese, i coniugi chiuderanno senza indugio il conto cointestato e il saldo finale spetterà al sig. Pt_1
11) La vettura Wolksvagen Golf, lo scooter ed il camper restano assegnati in proprietà esclusiva al sig.
il quale si farà carico di ogni relativa spesa (bollo, assicurazione, carburante, ecc.). Pt_1
12) La vettura CI Y resta assegnata in proprietà esclusiva alla signora la quale si farà carico Pt_2
di ogni relativa spesa (bollo, assicurazione, carburante, ecc.), fermo restando, con riferimento al finanziamento, quanto sopra concordato.
13) Le parti si impegnano a far fronte al pagamento dell'assicurazione dello scooter intestato alla signora ma in dotazione al figlio , in misura del 50%. Pt_2 Per_1
14) Le parti si impegnano a lasciare ai figli la collezione Svarovski.
15) Con l'esatta esecuzione delle condizioni sopra esposte i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
16) Le parti prestano assenso per il reciproco espatrio e per quello dei figli.
17) Le parti concordano nell'attribuire immediata efficacia alle condizioni di cui al presente ricorso e nel rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/10/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Offlaga (BS) (atto n. 6, parte II, serie B).
3 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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