Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 20 febbraio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Alessio Coletta in sostituzione dell'avv. Paolo Pannunzio per parte opponente, l'avv. Andrea Bussa per parte opposta e l'avv. Gian Michele Gentile per la terza chiamata.
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa n. tessera Persona_1
P79548.
L'Avv. Coletta, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Bussa, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Insiste anche per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nei propri scritti.
L'Avv. Gentile, per la parte terza chiamata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
I difensori delle parti fanno presente che il giudizio di appello avverso la sentenza n. 56/2020 è stato definito con la conferma della sentenza gravata.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di conIGlio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1107 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
OPPONENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea CP_1 viale Glorioso n. 13, che la rappresenta e la difende in virù Pt_1 di procura in OPPOSTA
NONCHE'
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gian CP_2
Michele Gentile e dell'avv. Marco Gentile, sito in via Giuseppe Gioacchino Pt_1
Belli n. 96, che la rappresentano e la difende in i procura in atti;
TERZA CHIAMATA
E
Controparte_3
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] sso dal Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 27.533,00 in favore di per CP_1 canoni di locazione non pagati. Deduceva, in particolare, che il credito era inesistente e che vi era stata disdetta del contratto di comodato concluso con che vi era Controparte_3 stato, inoltre, recesso anticipato dal contratto d .10.2009 e chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di . CP_2
Rassegnava le conclusioni nel seguente mod torizzazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa della IGnora , nata a [...]_2
(RG) l'11 gennaio 1974 ed residente in [...], codice fiscale Pt_1
, da parte della “ , con differimento, sempre ai sensi C.F._1 Pt_1 lla prima udienz mparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 212/2022 (R.G. 3819/2021) emesso dal Tribunale di Civitavecchia, risultando la presente opposizione fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; - in via principale, per i motivi esposti in fatto ed in diritto, revocare il decreto ingiuntivo n. 212/2022 (R.G. 3819/2021) emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo o di condanna della “ ” al pagamento Controparte_4 in favore della “ di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, Controparte_1 condannare la s al pagamento in favore della ” di tutte CP_2 Pt_1 le somme che quest'u iamata a corrispondere, a qua tolo, alla parte opposta in conseguenza del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre ad accessori di legge e al rimborso delle spese generali”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 in quanto infondata p ioni riportate nella comparsa di costituzione.
3.Si costituiva chiedendo “il Giudice voglia respingere, perché CP_2 infondata, la osta dalla nei Pt_1 Parte_1 confronti della IG.ra , come ella CP_2 domanda proposta dalla nei confronti della stessa;
che voglia CP_1 Pt_1 autorizzare la chiamata della di sentirla Controparte_3 condannare al pagamento di euro 5.400 ed a manlevare la CP_ IG.ra da tutte le conseguenze economiche che dovessero manifestarsi nei suoi confronti, con condanna al rimborso di quanto dovesse essere versato alla Banca opponente;
con vittoria di spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
5.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
6.Dalla documentazione versata in atti si evince che con scrittura privata del 1.01.2002, , proprietario dell'immobile oggetto della Persona_2 locazione p concesso in comodato a Controparte_3
l'immobile sito Manziana alla Via Braccianese Claudia km 27,300, per un periodo di nove anni rinnovabile per ulteriori nove anni, con la previsione all'art. 2 che il comodatario avrebbe potuto concedere il godimento dell'immobile a terzi previo consenso del comodante. Ed infatti, successivamente, con contratto di locazione del 1.10.2009 Controparte_3 comodataria dell'immobile, lo ha concesso in locazione alla con il consenso del comodante . Persona_2
A seguito della morte di , in qualità di erede, ha Persona_2 CP_2 inviato a in data 18.09.2017 il recesso dal contratto di Controparte_3 comodato a 1.01.2002, la cui scadenza era ricadente in data 31.12.2019. In particolare, infatti, l'art. 5 ha previsto che “il presente contratto decorre dalla data 01 gennaio 2002, per un periodo di anni nove più nove e potrà essere rinnovato per uguale periodo se non sarà intervenuta disdetta entro un anno dalla scadenza”. Disdetta che, si è detto, è pervenuta in data 18.09.2017, quindi tempestivamente per privare di effetti il comodato alla scadenza dei 18 anni in data 31.12.2019. Come rilevato anche in tema di validità della notifica secondo il servizio postale ordinario, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 24/12/2020), circostanza non ricorrente nel caso di specie, al di là di una generica contestazione circa la paternità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento. L'art. 6 del contratto di comodato ha previsto ancora che “alla scadenza concordata, il comodatario si obbliga a restituire al comodante il bene pienamente disponibile e nello stato in cui si trovava all'atto della consegna”. Nel contratto di locazione del 1.10.2009 stipulato dalla comodataria con la banca veniva richiamato espressamente il precedente contratto di comodato su cui si fondava e discendeva, unitamente al consenso di , la Persona_2 successiva locazione.
7.Ciò premesso, è utile richiamare che il collegamento negoziale tra il contratto principale e il subcontratto, comporta un vincolo di dipendenza di quest'ultimo dalla durata e dalle vicende del primo e giustifica l'azionabilità della domanda di rilascio da parte del comodante principale anche nei confronti del subconduttore del subcontratto, attuale detentore del bene (analogamente a quanto avviene nella sublocazione ex art. 1595 c.c. e nel submandato ex art. 1717 c.c.) In particolare, l'art. 1595 c.c., comma 3, costruisce proprio un rapporto di dipendenza tra i due contratti, e questo non è diretto soltanto a tutelare il locatore, bensì anche a tutelare il subconduttore nel contratto collegato a quello di locazione: infatti "la nullità o la risoluzione del contratto di locazione" e la relativa sentenza pronunciata tra locatore e conduttore hanno effetto pure nei confronti del subconduttore, ma ciò avviene "senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore". Dunque, il legislatore ha perseguito, come è usuale, un punto di equilibrio fra i contrapposti interessi: il collegamento tra i contratti, che qui risiede nella identità dell'oggetto, impone che il locatore non possa essere privato, quando vi ha diritto, della restituzione dell'oggetto attraverso la stipulazione da parte del conduttore di un contratto di sublocazione;
peraltro, a sua volta il subconduttore deve in tal caso restare "senza pregiudizio" nel suo rapporto con il sublocatore (Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 05/12/2017) 15/03/2018, n. 6390). Ne consegue che dalla natura di contratto derivato o subcontratto di locazione deriva che la sorte di detto contratto era condizionata a quella del contratto principale ovvero del contratto di comodato. Se il contratto di comodato principale è venuto meno, come nella specie secondo il regolamento contrattuale, ciò ha effetto anche verso il subconduttore, quantunque la sublocazione abbia una durata legale predeterminata. Sulla scorta di tali considerazioni, allora, una volta comunicata la disdetta dall'erede del comodante e giunto a scadenza il comodato il CP_2
31.12.2019, non avevano più titolo per Controparte_3 CP_1 eIGere il canone di locazione in forza del contratto derivato venuto meno. Dalla lettura testuale della locazione stipulata l'1.10.2009 si trae che il fondamento del rapporto di locazione era appunto il precedente comodato e non invece il contratto preliminare concluso tra e Persona_2 il 27.06.2003. Infatti, nel testo della locazione sia Controparte_3 che operano, rispettivamente, come Controparte_3 Persona_2 oda eniva espressamente anche questo richiamato nel contenuto della locazione. Pertanto, la conclusione del preliminare non toglie ed elide il fatto che la locazione si poneva come contratto derivato dal comodato precedente e pertanto vincolato alla naturale cessazione dell'efficacia del comodato, come in concreto verificatosi. Del pari, non va sottaciuto che il contratto preliminare è risultato ineseguibile, in quanto anche il giudizio di appello -sulla sentenza del Tribunale di Civitavecchia che ha respinto la domanda di conclusione del definitivo per profili attinenti alla determinazione dell'oggetto- si è concluso con la conferma della sentenza di primo grado.
8.In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato. Va anche respinta la domanda proposta da volta alla restituzione CP_2 dei canoni incassati sino a maggio 2020 d Infatti, essendo Controparte_3 venuto meno il contratto di locazione per l e, il pagamento incassato da se costituisce un indebito oggettivo di Controparte_3 pagamento, n legittimazione in capo a a CP_2 richiedere la restituzione dei pagamenti corrisposti dalla banc CP_3
[...
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 212/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-RIGETTA la domanda di nei confronti di CP_2 Controparte_3
-CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Controparte_5
e di elle spese di lite da liq
[...] CP_2 complessivo di euro 5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani