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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 608 del Ruolo Generale dell'anno
2022, promossa da
(CF ) residente in [...]sul Panaro Parte_1 C.F._1
(MO), in proprio e quale erede di da Persona_1 [...]
(CF ) residente in [...], in proprio Parte_2 C.F._2
e quale erede di e da Persona_1 Parte_3
( ) residente in [...], quale erede di C.F._3 Per_1
, con il patrocinio dell'Avv. Giovan Ludovico Della Fontana;
[...]
Contro
nato a [...] il [...] (CF Controparte_1
residente in [...]
XXIII 327, con il patrocinio dell'Avv. Chiara Ferrari e dell'Avv. Maria Angela Del Mastro;
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 256/2022 del 24 gennaio- 3 marzo 2022
del Tribunale di Modena.
CONCLUSIONI
Per , e come da Parte_1 Parte_2 Parte_3
note scritte depositate il 25 novembre 2024.
Per ome da note scritte depositate il 21 novembre 2024. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, nei Controparte_1
confronti di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, affinché fosse stabilita giudizialmente, ex art. 950 c.c., la linea Persona_1
di confine tra il fondo di proprietà di esso attore e quello dei convenuti, fissandola sulla base della CTU espletata nella procedura di ATP n. 5081/2016. Ha chiesto che i convenuti fossero condannati al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata, mediante demolizione delle opere ivi eseguite, fatto salvo il proprio diritto di chiedere in separata sede anche l'arretramento e la demolizione delle opere eseguite per mancato rispetto delle distanze dal confine.
Si sono costituiti in giudizio , e Parte_1 Parte_2
e hanno rilevato che, con atto di divisione tra i fratelli Persona_1 Pt_1
, e , in data 21.11.2018 a
[...] Parte_2 Parte_3
ministero notaio di Modena, la nuda proprietà dell'area, sita in Marano S.P. Persona_2
(MO), via Giovanni XXIII n. 297, identificata al NCEU del Comune di Marano S.P.
(MO), foglio 10, Mapp. 134, confinante con la proprietà era stata CP_1
pag. 2/21 assegnata esclusivamente a e a , con la Parte_1 Parte_2
conseguenza che non era più comproprietario dell'area stessa. Parte_3
E' rimasto contumace . Parte_3
I convenuti costituiti hanno chiesto che venisse respinta l'azione di regolamento dei confini, in quanto non proponibile e non esperibile;
che, in subordine, venisse stabilita la linea di confine esistente tra il fondo di proprietà del Geom. CP_2
e il fondo di proprietà di e di
[...] Parte_1 [...]
e in usufrutto a , individuandola nel muro Parte_2 Persona_1
esistente tra le due proprietà; che, in via ulteriormente subordinata, ove si ritenesse che l'area trapezoidale, indicata dal CTU nominato nel procedimento di ATP, rientrasse nel fondo di proprietà dell'attore, venisse accertata l'avvenuta usucapione, da parte di e di , del diritto di nuda proprietà e, da Parte_1 Parte_2
parte di , del diritto di usufrutto sull'area medesima. Hanno, Persona_1
quindi, invocato il rigetto delle domande dell'attore.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 27 gennaio 2021, ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 13 luglio 2021. Il Giudice di prime cure, con successivo provvedimento del 15 aprile 2021, ha disposto che detta udienza venisse trattata in forma scritta, assegnando alle parti termine fino al 6 luglio 2021 per il deposito telematico di foglio di precisazione delle conclusioni.
Il difensore dei convenuti, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 6
luglio 2021, ha dichiarato che, nel corso del giudizio, era sopravvenuta la morte di
, come da certificato che allegava. All'occorrenza, ha precisato Persona_1
pag. 3/21 le conclusioni esclusivamente in nome e per conto di e di Parte_1 [...]
. Detto difensore, in comparsa conclusionale, ha ribadito che, nel corso Parte_2
del giudizio, era deceduta . Persona_1
2- Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 256/2022 del 24 gennaio-3 marzo 2022, ha così deliberato:
-ha stabilito che la linea di confine tra il fondo di proprietà dell'attore e il fondo dei convenuti era quella individuata nell'elaborato peritale del Geom. Persona_3
depositato nell'ambito del procedimento di A.T.P. svoltosi dinanzi al Tribunale di
Modena (R.G. n. 5081/2016);
-ha condannato i convenuti a restituire all'attore la porzione di terreno trapezoidale di mq. 7.35, avente basi di ml 0.39 e 1.09 e altezza di ml 9.93, individuata nell'elaborato peritale del Geom. da essi ora illegittimamente occupata, libera dai manufatti Per_3
presenti;
-ha condannato i convenuti a rifondere all'attore le spese di lite, complessivamente liquidate in € 3.000,00, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA,
nonché costi vivi di causa, purché documentati;
-ha condannato i convenuti a rifondere all'attore le somme da questi pagate al Geom.
nell'ambito del procedimento di A.T.P. sopra indicato, come da Persona_3
separato provvedimento di liquidazione.
3- Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto appello , in proprio e Parte_1
quale erede di , , in proprio e quale Persona_1 Parte_2
erede di , e , quale erede di Persona_1 Parte_3 Per_1
, affidandolo a ben sette motivi.
[...]
pag. 4/21 Si è costituito in giudizio e ha resistito all'impugnazione, Controparte_1
invocandone il rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4-Occorre esaminare preliminarmente il primo motivo del gravame di Pt_1
, e , con il quale gli appellanti
[...] Parte_2 Parte_3
predetti hanno censurato la sentenza impugnata per non avere il Giudice di prime cure dichiarato estinto il giudizio, nonostante la dichiarazione dell'evento morte che aveva colpito la convenuta , ritualmente dichiarato dal procuratore Persona_1
costituito, e la mancata riassunzione del procedimento, nei confronti degli eredi della defunta, nel termine di legge.
Giova, in proposito, ricordare che il procuratore costituito di , CP_3
e , in sede di note scritte depositate il Parte_2 Persona_1
6 luglio 2021, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 luglio
2021, ha dichiarato l'evento morte della , precisando, poi, le conclusioni Per_1
esclusivamente in nome e per conto degli altri due convenuti.
La dichiarazione predetta è stata totalmente ignorata dal Giudice di primo grado, che ha omesso di prendere posizione sulla stessa e sulle sue eventuali conseguenze.
Va, poi, evidenziato, in diritto, che l'art. 300 stabilisce che “Se alcuno degli eventi
previsti nell'articolo precedente (morte oppure perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentate legale o cessazione di tale rappresentanza n. d.
r.) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo
dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti”. “Dal momento di tale dichiarazione o
pag. 5/21 notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la
riassunzione a norma dell'articolo precedente.”
Appare evidente che l'evento morte della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal Procuratore della parte colpita da tale evento produce, ai sensi dell'art. 300 comma 2 c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione. Quindi, in ipotesi di morte della parte costituita in giudizio con un Procuratore, la produzione automatica dell'effetto interruttivo è subordinata alla sussistenza di due requisiti: la verificazione dell'evento morte e la relativa dichiarazione formale in giudizio o la sua notificazione ad opera del
Procuratore della parte che ne è rimasta colpita.
Non essendo, dunque, l'effetto interruttivo collegato dall'art. 300 c.p.c. solo alla morte della parte costituita ma anche alla dichiarazione in udienza o notificazione che ne faccia il suo Procuratore, deve rilevarsi che l'evento morte della parte costituita potrebbe legittimamente essere dichiarato dal Procuratore anche a distanza di anni dal suo verificarsi o non essere affatto dichiarato (vedi Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 20809
del 20/08/2018 “La dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte
costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere
discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità
nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o
meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé
abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della
controparte, essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento
del processo piuttosto che in un altro”).
pag. 6/21 Sorge, sul tema, la questione dell'effetto della dichiarazione del decesso della parte costituita, mediante nota scritta depositata con modalità telematica, nell'ambito dello svolgimento di un'udienza in forma cartolare, nel corso dell'emergenza epidemiologica da D-, come è avvenuto nel caso che ci occupa.
Con recente Ordinanza n. 16797 del 24.05.2022, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'effetto automatico dell'interruzione del processo per morte della parte costituita si verifica dal momento della dichiarazione dell'evento interruttivo mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, nell'ambito dello svolgimento di un'udienza in forma cartolare, conformemente alle modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da D-
(vedi Cass. Sez. 6 , Ordinanza n. 16797 del 24.05.2022 “L'evento della morte della
parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e
depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare,
secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività
giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da D-, produce, ai
sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo
dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o
riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene
la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal
fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale
dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”).
In buona sostanza, quindi, la Corte di Cassazione ha espressamente equiparato il deposito di note di trattazione scritta, nell'ambito dello svolgimento di un'udienza in pag. 7/21 forma cartolare, nelle modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività
giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da D-, contenenti la dichiarazione del decesso della parte costituita, alla dichiarazione resa in udienza,
svolta in presenza.
5-Occorre, ancora, porre l'attenzione sulla questione della idoneità della dichiarazione del decesso della parte costituita a determinare l'effetto interruttivo che la legge formalmente le ricollega.
Il Giudice deve, invero, procedere alla verifica dell'attitudine della dichiarazione dell'evento morte della parte costituita resa dal Procuratore con le modalità suddette a determinare l'effetto interruttivo che la legge le ricollega.
In particolare, ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del Procuratore, relativa alla verificazione,
in capo al suo assistito, di uno degli eventi interruttivi che giustificano l'applicazione dell'art. 300 c.p.c. deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto (vedi Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6062 del 30/05/1995 “In tema di interruzione del processo, la
dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, a termini dell'art. 300 cod.
proc. civ., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e
suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione, con la conseguenza che
quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, non già
allo scopo di conseguire l'effetto interruttivo previsto dal legislatore, bensì per fini
diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della causa per esigenze di
difesa”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11552 del 17/11/1998 “La dichiarazione resa, ai sensi
dell'art. 300 cod. proc. civ., dal procuratore della parte costituita, sebbene strutturata
pag. 8/21 come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula,
pertanto,, la esistenza di una volontà del dichiarante di provocare
l'interruzione del processo. Tale effetto non può, pertanto, realizzarsi qualora la causa
interruttiva (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei
convenuti nel corso del giudizio di primo grado) risulti esposta non allo scopo di
provocare l'interruzione del processo, ma a fini diversi (quali, ad esempio, quelli di
mera informazione nei confronti della controparte e del collegio), con contestuale
prosecuzione dell'attività difensiva da parte del procuratore costituito; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2707 del 10/02/2005 “La dichiarazione da parte del procuratore dell'evento
interruttivo, di cui all'art. 300, primo comma, cod. proc. civ., deve essere inequivoca,
giacché assume il valore di una vera e propria dichiarazione negoziale, diretta
esplicitamente a provocare l'interruzione. Ne consegue che una qualsiasi attività
meramente informativa ed a maggior ragione un'attività informativa del tutto implicita
- quale la produzione di un documento da parte del procuratore, dal quale si evinca un
evento interruttivo (nella specie la morte) riguardante la parte - deve ritenersi del tutto
inidonea ad integrare una dichiarazione finalizzata alla provocazione
dell'interruzione.” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9900 del 24/04/2007 “La dichiarazione
resa, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., dal procuratore della parte costituita,
sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente
negoziale, e postula la esistenza di una volontà del dichiarante di provocare
l'interruzione del processo;
tale effetto non si realizza quando la causa interruttiva
…………. risulti semplicemente comunicata ………….., con contestuale precisazione
delle conclusioni, che rivela una volontà opposta a quella di provocare l'interruzione e
pag. 9/21 rende incomprensibili le ragioni della comunicazione”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19139
del 28/09/2015 “La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a
norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere
finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali
(quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non
determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa
conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita
udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento”; Cass.Sez. 2,
Sentenza n. 10210 del 19/05/2015 “In tema di interruzione del processo, la
dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, ai sensi dell'art. 300 cod.
proc. civ., pur avendo la struttura di una dichiarazione di scienza, ha carattere
negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione stessa, con la
conseguenza che quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva (nella
specie, l'intervenuto fallimento della parte, anteriormente all'entrata in vigore dell'art.
43, terzo comma, legge fall., introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) risulti esposta
soltanto per fini diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della causa
per esigenze di difesa”).
L'effetto interruttivo non può, quindi, prodursi qualora la causa interruttiva risulti esposta non allo scopo di provocare l'interruzione del processo, ma a fini diversi desumibili, ad esempio, dalla contestuale richiesta di rinvio della trattazione della causa per esigenze di difesa o di fissazione di udienza istruttoria ovvero dalla contestuale prosecuzione dell'attività difensiva da parte del Procuratore o ancora dalla contestuale pag. 10/21 precisazione delle conclusioni, che sono circostanze che rivelano una volontà opposta a quella di provocare l'interruzione.
Con riguardo a tale profilo, la Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 16141/2024,
ha chiarito, in parte motiva, che “è necessario verificare se essa comunicazione
contenga o meno tutti gli elementi previsti dalla legge per raggiungere quello scopo;
o
se, per alcune peculiarità di specie, tali caratteristiche non siano presenti e, quindi,
l'atto possa essere inteso come rivolto anche a scopi diversi da quelli processuali
propri”. La Suprema Corte, inoltre, con Ordinanza n. 29042 del 2024, ha sancito il seguente principio: “La natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o
da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non
comporta la necessità che la volontà di conseguire l'effetto interruttivo sia
espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il
presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini
diversi, dilatori o anche meramente informativi”;“la circostanza che la dichiarazione
prevista dall'art. 300 cod. proc. civ. – che il procuratore della parte costituita è onerato
di effettuare in udienza o di notificare alle altre parti – abbia natura di dichiarazione
negoziale, non si traduce nella necessità che la volontà di conseguire l'effetto
interruttivo sia formalmente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca
il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini
diversi, dilatori o anche meramente informativi;
in altre parole, la dichiarazione resa ai
sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., avente ad oggetto l'evento interruttivo, deve supporre
la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione stessa, con la conseguenza che
quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva (nella specie, la morte della
pag. 11/21 parte) sia stata esposta per fini diversi;
è dunque necessario, ma anche sufficiente, che
si integri tale supposizione, mentre non occorre necessariamente che la dichiarazione
abbia formalmente ad oggetto la predetta finalità, potendo essere circoscritta, stante il
disposto testuale della norma processuale, all'esposizione dell'evento idoneo a
produrla.”
Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sopra riportata, può ritenersi,
dunque, che, anche nell'ipotesi in cui il Procuratore dichiari la morte della parte costituita con le modalità stabilite dalla legge, come ricostruite dalla Suprema Corte,
senza la manifestazione formale ed esplicita della finalità interruttiva della sua dichiarazione, la stessa non possa per tale motivo essere considerata inidonea a determina l'effetto interruttivo che la legge le ricollega, in quanto, in base al disposto dell'art. 300 c.p.c., ben può essere circoscritta all'esposizione dell'evento interruttivo.
E' sufficiente, quindi, che la finalità interruttiva costituisca presupposto della dichiarazione dell'evento interruttivo e che, pertanto, non sia stata resa ad altri fini.
Il Procuratore costituito, ove non intenda provocare l'effetto interruttivo, ma perseguire un altro fine (ad esempio un fine soltanto informativo), deve dare contezza di tale diversa finalità da quella altrimenti ricollegabile all'atto posto in essere nelle forme tipizzate.
Orbene, nel caso di specie, la dichiarazione dell'Avv. Della Fontana Giovan Ludovico
nelle note scritte del 06.07.2021 depositate telematicamente nel giudizio di primo grado,
in vista dell'udienza cartolare del 13.07.2021, è del seguente tenore “Il sottoscritto
difensore dei sigg.ri e dichiara che nel corso del giudizio è Pt_2 Per_1
pag. 12/21 sopravvenuta la morte della convenuta sig.ra come da certificato di Persona_1
morte che allega. All'occorrenza precisa le seguenti CONCLUSIONI (…)”.
In primo luogo, occorre rilevare che tale dichiarazione del decesso della convenuta costituita , resa dal Procuratore nelle citate note sostitutive Persona_1
dell'indicata udienza, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da D-,
equivale alla dichiarazione resa in udienza, svolta in presenza. Quindi, per mezzo di tali note, l'attore e il Giudice hanno avuto legale conoscenza dell'evento CP_1
interruttivo del processo. In secondo luogo, pare doversi ritenere che il tenore letterale di quanto dichiarato dal Procuratore di sia obiettivamente Persona_1
rivolto al raggiungimento dell'effetto interruttivo, non essendo emerse circostanze che la dichiarazione in questione potesse avere finalità, processualmente rilevante, diversa da quella altrimenti ricollegabile a tale atto, tenuto conto che il predetto Difensore ha dichiarato il decesso della sua assistita nel rispetto dei requisiti di forma prescritti e si è
astenuto dallo svolgimento di ulteriore attività difensiva a tutela della . Il Per_1
procuratore predetto ha ribadito la dichiarazione dell'evento interruttivo nella comparsa conclusionale, omettendo, anche in tale scritto, di svolgere attività difensiva in favore della (il procuratore suddetto ha continuato a svolgere attività difensiva in Per_1
favore degli altri due assistiti, vale a dire e Parte_1 [...]
). Parte_2
Il Tribunale, per contro, a fronte dello scambio e del deposito delle note scritte in data
06.07.2021, non ha dichiarato formalmente l'interruzione del giudizio, così come emerge dal verbale dell'udienza “cartolare” del 13 luglio 2021, essendosi limitato a pag. 13/21 trattenere la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Non risulta, peraltro, che il Giudice
di prime cure, dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
si sia interessato della dichiarazione dell'evento interruttivo del quale si è detto.
6- Giova, ancora, ricordare che l'art. 305 c. p. c. stabilisce che “Il processo deve essere
proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione,
altrimenti si estingue”.
Il processo, a seguito dell'evento interruttivo che ne ha provocato la quiescenza, può
riprendere il suo corso, purché venga tempestivamente proseguito (art. 302 c.p.c.) o riassunto (art. 303 c.p.c.) entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
Tale termine, nell'ipotesi di morte della parte, decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del decesso, da parte del Procuratore, o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, o, ancora, dal deposito di note di trattazione scritta, nell'ambito dello svolgimento di un'udienza in forma cartolare,
secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività
giurisdizionale nel corso dell'emergenza epidemiologica da D-, contenenti la dichiarazione dell'evento medesimo, realizzandosi con tali modalità la conoscenza legale dell'evento interruttivo.
La formale dichiarazione di interruzione del processo da parte del Giudice ha, d'altra parte, natura meramente ricognitiva/dichiarativa. Difatti, con il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, il Giudice si limita ad una mera delibazione sommaria delle comunicazioni del Procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo e dei fatti ivi riportati, verificando se gli stessi corrispondano pag. 14/21 alle ipotesi tipizzate dalla legge e se sussistano i presupposti necessari ad integrare la fattispecie interruttiva (vedi Cass. Sez. 6 Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022 “L'evento
della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia
dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte
colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto
automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o
notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto
in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione
del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle
altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga
adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta
interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e
senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti”; Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 16797 del 24.05.2022 “L'evento della morte della parte costituita,
che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico
nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità
previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza
dell'emergenza epidemiologica da D-, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2,
c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale
dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come
previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del
procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel
pag. 15/21 quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo
dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”).
In particolare, si ha prosecuzione quando l'iniziativa per la riattivazione del processo venga assunta dalla parte colpita dall'evento interruttivo o dai suoi successori, mentre l'ipotesi della riassunzione ricorre quando ad attivarsi sia la parte contrapposta a quella colpita dall'evento. La prosecuzione avviene tramite costituzione in giudizio o ricorso
(art. 302 c.p.c.) e la riassunzione mediante citazione riassuntiva o ricorso (artt. 299 e
303 c.p.c.).
7-Orbene, a seguito della dichiarazione dell'evento interruttivo che aveva interessato
, ad opera del procuratore costituito di quest'ultima, Persona_1 CP_1
avrebbe dovuto provvedere alla riassunzione del giudizio nei confronti
[...]
degli eredi della defunta, a prescindere dall'adozione di un formale provvedimento del
Giudice, stante la natura meramente dichiarativa e ricognitiva di tale provvedimento, nel termine di tre mesi, decorrente dall'udienza del 13 luglio 2021, che veniva a scadere,
tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale e della disposizione di cui all'art. 155 c. p.c. in punto a scadenza del termine finale in giorno festivo o nella giornata del sabato, il 15 novembre 2021.
E' irrilevante, a tal fine, che e , eredi di Parte_1 Parte_2
, fossero già costituiti, in proprio, nel procedimento del quale si Persona_1
tratta, e che , anch'egli erede della defunta, fosse stato chiamato Parte_3
in causa, in proprio, e non si fosse costituito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7507 del
25/08/1994 “Per il disposto degli artt. 299 e 300 comma secondo cod. proc. civ. la
morte della parte costituita in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle
pag. 16/21 altre parti, comporta la conseguenza automatica - indipendentemente cioè dalla
successiva pronuncia del giudice che ha valore puramente dichiarativo -
dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si
costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.
Tali regole non soffrono eccezione nel caso in cui alla data della dichiarazione del
procuratore circa l'avvenuto decesso della parte costituita, uno degli eredi risulti già
costituito nel processo in nome proprio, sia pure in una posizione di sostanziale
coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi defunta, richiedendosi
anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nella
predetta qualità (successoria) successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 28/02/1996 “Le regole previste dagli artt. 299 e
300, secondo comma, cod. proc. civ. - in base alle quali la morte della parte costituita,
dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti,
comporta la conseguenza automatica (indipendentemente cioè dalla successiva
pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell'interruzione del
processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano
volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione - non soffrono
eccezione nel caso in cui, alla data della dichiarazione del procuratore della parte
costituita, uno degli eredi risulti già costituito nel processo in nome proprio, sia pure in
una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi
defunta, richiedendosi anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua
costituzione nella predetta qualità (successoria) dopo il verificarsi dell'evento
interruttivo.”
pag. 17/21 Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15066 del 11/06/2018 “Nell'ipotesi di morte della parte
costituita e di dichiarazione dell'evento interruttivo resa in udienza dal suo procuratore
o da questi notificata alle altre parti, la mera circostanza che uno dei successori sia
parte del giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in una posizione di
sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con il defunto, non comporta
che egli assuma automaticamente la qualità di erede dello stesso né al fine
dell'impedimento dell'evento interruttivo, né con riguardo alla coltivazione delle
domande proposte dal ”).
8-Il Giudice di primo grado, in assenza di tempestiva riassunzione del procedimento nei confronti degli eredi di , avrebbe dovuto dichiararne, di ufficio, Persona_1
l'estinzione, invece di pronunciare la sentenza n. 256/2022, in questa sede impugnata,
prevedendo l'art. 307 comma 4 c. p. c., come modificato dalla Legge n.69/2009,
applicabile al caso che ci occupa, che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata,
anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Con la riforma del 2009 (L. n. 69/2009), è stato, invero, modificato il comma 4 dell'art. 307 c.p.c., il quale prevede ora la rilevabilità d'ufficio dell'avvenuta estinzione con provvedimento avente forma di ordinanza del giudice istruttore o di sentenza del
Collegio, essendo stato eliminato il pregresso riferimento alla necessità di un'eccezione della parte interessata, da proporsi prima di ogni altra difesa.
Inoltre, l'estinzione è rilevabile in ogni stato e grado del processo al semplice maturarsi della fattispecie estintiva.
La conseguenza processuale della mancata o tardiva riassunzione di una causa non è
l'inammissibilità del giudizio, bensì l'estinzione dello stesso, che opera di diritto ed è
pag. 18/21 dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza successiva alla riassunzione -o comunque anche successivamente in fase di impugnazione- ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, comportando, in sede di legittimità, la cassazione del provvedimento impugnato senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito (vedi Cass. Civ. Sez. 2 sentenza n. 11144 del 9 maggio 2018).
Prima della novella della quale si è dato conto, invece, il quarto comma dell'art. 307
prevedeva che l'estinzione operava di diritto ma doveva essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa: la portata di tale, contraddittoria, previsione normativa era stata tradizionalmente oggetto di un vivace dibattito in giurisprudenza come in dottrina, stante la stridente contraddizione tra l'operatività di diritto dell'estinzione e la necessità di un'eccezione di parte ai fini della produzione dei relativi effetti. La riforma del comma 4 della disposizione in esame, realizzata dalla l. n.
69/2009, in vigore dalla successiva data del 4 luglio 2009, costituisce, d'altra parte, un ritorno all'originaria previsione del codice di procedura civile, prima della c.d.
controriforma del 1950, così che, ai fini del perfezionamento della stessa, è sufficiente il verificarsi dell'evento estintivo, e non è più necessaria, come invece riteneva la giurisprudenza prevalente nella vigenza del pregresso disposto dell'art. 307 l'eccezione della parte interessata. Il Giudice, dunque, potrà sempre, nel corso del processo,
dichiarare l'avvenuta estinzione dello stesso in presenza dei presupposti di cui all'art. 307, senza che sia a tal fine necessaria alcuna eccezione di parte.
9-Le conclusioni cui si è pervenuti, anche in relazione all'irrilevanza di un formale provvedimento del Giudice, dichiarativo della interruzione del processo, al fine del perfezionamento della fattispecie estintiva, non sono contraddette dalla giurisprudenza pag. 19/21 richiamata da nei suoi scritti difensivi, essendo i precedenti Controparte_1
riportati dall'appellato riferibili a procedimenti instaurati prima della riforma dell'art. 307 c. p. c., della quale si è detto.
10- In riforma della sentenza impugnata, va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio,
rimanendo assorbiti tutti gli altri motivi del gravame di , Parte_1 [...]
e . Parte_2 Parte_3
11-Non resta che da regolamentare le spese di entrambi i gradi.
L'art.310 ultimo comma c. p. c. prevede che le spese del processo estinto rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Ove, però, sia insorta controversia in ordine alla estinzione del processo, non trova applicazione la regola di cui alla disposizione da ultimo citata, ma riprendono vigore i principi sanciti dagli articoli 91 e 92 del Cpc, e, quindi, il criterio della soccombenza,
sebbene limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione (vedi
Cassazione civile, sez. II, 02/08/2018, n. 20432; Cassazione civile, sez. VI, 14/01/2016,
n. 533).
Nel caso che ci occupa, quindi, va disposto che le spese del giudizio di primo grado rimangano a carico di ognuna delle parti che le ha sostenute.
La questione relativa all'estinzione è stata, invece, oggetto del presente giudizio di impugnazione, con la conseguenza che in ragione della sua Controparte_1
soccombenza, deve essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di impugnazione in favore degli appellanti.
Avuto riguardo al valore della controversia, il compenso di avvocato può essere pag. 20/21 liquidato, ex DM 147/2002, nell'importo di 3.966,00 Euro (1.1134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva, 1911,00 Euro per la fase decisionale).
Agli appellanti spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, nonchè il rimborso di spese vive per 355,50 Euro.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-In riforma della sentenza n.256/2022 del 24 gennaio- 3 marzo 2022 del Tribunale di
Modena, dichiara estinto il giudizio;
II-Dà atto che le spese del primo grado devono rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate;
condanna rimborsare a , Controparte_1 Parte_1
e le spese del presente grado, Parte_2 Parte_3
liquidate in 355,50 Euro per spese vive, in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato,
oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1 aprile
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 608 del Ruolo Generale dell'anno
2022, promossa da
(CF ) residente in [...]sul Panaro Parte_1 C.F._1
(MO), in proprio e quale erede di da Persona_1 [...]
(CF ) residente in [...], in proprio Parte_2 C.F._2
e quale erede di e da Persona_1 Parte_3
( ) residente in [...], quale erede di C.F._3 Per_1
, con il patrocinio dell'Avv. Giovan Ludovico Della Fontana;
[...]
Contro
nato a [...] il [...] (CF Controparte_1
residente in [...]
XXIII 327, con il patrocinio dell'Avv. Chiara Ferrari e dell'Avv. Maria Angela Del Mastro;
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 256/2022 del 24 gennaio- 3 marzo 2022
del Tribunale di Modena.
CONCLUSIONI
Per , e come da Parte_1 Parte_2 Parte_3
note scritte depositate il 25 novembre 2024.
Per ome da note scritte depositate il 21 novembre 2024. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, nei Controparte_1
confronti di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, affinché fosse stabilita giudizialmente, ex art. 950 c.c., la linea Persona_1
di confine tra il fondo di proprietà di esso attore e quello dei convenuti, fissandola sulla base della CTU espletata nella procedura di ATP n. 5081/2016. Ha chiesto che i convenuti fossero condannati al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata, mediante demolizione delle opere ivi eseguite, fatto salvo il proprio diritto di chiedere in separata sede anche l'arretramento e la demolizione delle opere eseguite per mancato rispetto delle distanze dal confine.
Si sono costituiti in giudizio , e Parte_1 Parte_2
e hanno rilevato che, con atto di divisione tra i fratelli Persona_1 Pt_1
, e , in data 21.11.2018 a
[...] Parte_2 Parte_3
ministero notaio di Modena, la nuda proprietà dell'area, sita in Marano S.P. Persona_2
(MO), via Giovanni XXIII n. 297, identificata al NCEU del Comune di Marano S.P.
(MO), foglio 10, Mapp. 134, confinante con la proprietà era stata CP_1
pag. 2/21 assegnata esclusivamente a e a , con la Parte_1 Parte_2
conseguenza che non era più comproprietario dell'area stessa. Parte_3
E' rimasto contumace . Parte_3
I convenuti costituiti hanno chiesto che venisse respinta l'azione di regolamento dei confini, in quanto non proponibile e non esperibile;
che, in subordine, venisse stabilita la linea di confine esistente tra il fondo di proprietà del Geom. CP_2
e il fondo di proprietà di e di
[...] Parte_1 [...]
e in usufrutto a , individuandola nel muro Parte_2 Persona_1
esistente tra le due proprietà; che, in via ulteriormente subordinata, ove si ritenesse che l'area trapezoidale, indicata dal CTU nominato nel procedimento di ATP, rientrasse nel fondo di proprietà dell'attore, venisse accertata l'avvenuta usucapione, da parte di e di , del diritto di nuda proprietà e, da Parte_1 Parte_2
parte di , del diritto di usufrutto sull'area medesima. Hanno, Persona_1
quindi, invocato il rigetto delle domande dell'attore.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 27 gennaio 2021, ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 13 luglio 2021. Il Giudice di prime cure, con successivo provvedimento del 15 aprile 2021, ha disposto che detta udienza venisse trattata in forma scritta, assegnando alle parti termine fino al 6 luglio 2021 per il deposito telematico di foglio di precisazione delle conclusioni.
Il difensore dei convenuti, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 6
luglio 2021, ha dichiarato che, nel corso del giudizio, era sopravvenuta la morte di
, come da certificato che allegava. All'occorrenza, ha precisato Persona_1
pag. 3/21 le conclusioni esclusivamente in nome e per conto di e di Parte_1 [...]
. Detto difensore, in comparsa conclusionale, ha ribadito che, nel corso Parte_2
del giudizio, era deceduta . Persona_1
2- Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 256/2022 del 24 gennaio-3 marzo 2022, ha così deliberato:
-ha stabilito che la linea di confine tra il fondo di proprietà dell'attore e il fondo dei convenuti era quella individuata nell'elaborato peritale del Geom. Persona_3
depositato nell'ambito del procedimento di A.T.P. svoltosi dinanzi al Tribunale di
Modena (R.G. n. 5081/2016);
-ha condannato i convenuti a restituire all'attore la porzione di terreno trapezoidale di mq. 7.35, avente basi di ml 0.39 e 1.09 e altezza di ml 9.93, individuata nell'elaborato peritale del Geom. da essi ora illegittimamente occupata, libera dai manufatti Per_3
presenti;
-ha condannato i convenuti a rifondere all'attore le spese di lite, complessivamente liquidate in € 3.000,00, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA,
nonché costi vivi di causa, purché documentati;
-ha condannato i convenuti a rifondere all'attore le somme da questi pagate al Geom.
nell'ambito del procedimento di A.T.P. sopra indicato, come da Persona_3
separato provvedimento di liquidazione.
3- Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto appello , in proprio e Parte_1
quale erede di , , in proprio e quale Persona_1 Parte_2
erede di , e , quale erede di Persona_1 Parte_3 Per_1
, affidandolo a ben sette motivi.
[...]
pag. 4/21 Si è costituito in giudizio e ha resistito all'impugnazione, Controparte_1
invocandone il rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4-Occorre esaminare preliminarmente il primo motivo del gravame di Pt_1
, e , con il quale gli appellanti
[...] Parte_2 Parte_3
predetti hanno censurato la sentenza impugnata per non avere il Giudice di prime cure dichiarato estinto il giudizio, nonostante la dichiarazione dell'evento morte che aveva colpito la convenuta , ritualmente dichiarato dal procuratore Persona_1
costituito, e la mancata riassunzione del procedimento, nei confronti degli eredi della defunta, nel termine di legge.
Giova, in proposito, ricordare che il procuratore costituito di , CP_3
e , in sede di note scritte depositate il Parte_2 Persona_1
6 luglio 2021, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 luglio
2021, ha dichiarato l'evento morte della , precisando, poi, le conclusioni Per_1
esclusivamente in nome e per conto degli altri due convenuti.
La dichiarazione predetta è stata totalmente ignorata dal Giudice di primo grado, che ha omesso di prendere posizione sulla stessa e sulle sue eventuali conseguenze.
Va, poi, evidenziato, in diritto, che l'art. 300 stabilisce che “Se alcuno degli eventi
previsti nell'articolo precedente (morte oppure perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentate legale o cessazione di tale rappresentanza n. d.
r.) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo
dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti”. “Dal momento di tale dichiarazione o
pag. 5/21 notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la
riassunzione a norma dell'articolo precedente.”
Appare evidente che l'evento morte della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal Procuratore della parte colpita da tale evento produce, ai sensi dell'art. 300 comma 2 c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione. Quindi, in ipotesi di morte della parte costituita in giudizio con un Procuratore, la produzione automatica dell'effetto interruttivo è subordinata alla sussistenza di due requisiti: la verificazione dell'evento morte e la relativa dichiarazione formale in giudizio o la sua notificazione ad opera del
Procuratore della parte che ne è rimasta colpita.
Non essendo, dunque, l'effetto interruttivo collegato dall'art. 300 c.p.c. solo alla morte della parte costituita ma anche alla dichiarazione in udienza o notificazione che ne faccia il suo Procuratore, deve rilevarsi che l'evento morte della parte costituita potrebbe legittimamente essere dichiarato dal Procuratore anche a distanza di anni dal suo verificarsi o non essere affatto dichiarato (vedi Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 20809
del 20/08/2018 “La dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte
costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere
discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità
nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o
meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé
abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della
controparte, essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento
del processo piuttosto che in un altro”).
pag. 6/21 Sorge, sul tema, la questione dell'effetto della dichiarazione del decesso della parte costituita, mediante nota scritta depositata con modalità telematica, nell'ambito dello svolgimento di un'udienza in forma cartolare, nel corso dell'emergenza epidemiologica da D-, come è avvenuto nel caso che ci occupa.
Con recente Ordinanza n. 16797 del 24.05.2022, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'effetto automatico dell'interruzione del processo per morte della parte costituita si verifica dal momento della dichiarazione dell'evento interruttivo mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, nell'ambito dello svolgimento di un'udienza in forma cartolare, conformemente alle modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da D-
(vedi Cass. Sez. 6 , Ordinanza n. 16797 del 24.05.2022 “L'evento della morte della
parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e
depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare,
secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività
giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da D-, produce, ai
sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo
dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o
riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene
la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal
fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale
dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”).
In buona sostanza, quindi, la Corte di Cassazione ha espressamente equiparato il deposito di note di trattazione scritta, nell'ambito dello svolgimento di un'udienza in pag. 7/21 forma cartolare, nelle modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività
giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da D-, contenenti la dichiarazione del decesso della parte costituita, alla dichiarazione resa in udienza,
svolta in presenza.
5-Occorre, ancora, porre l'attenzione sulla questione della idoneità della dichiarazione del decesso della parte costituita a determinare l'effetto interruttivo che la legge formalmente le ricollega.
Il Giudice deve, invero, procedere alla verifica dell'attitudine della dichiarazione dell'evento morte della parte costituita resa dal Procuratore con le modalità suddette a determinare l'effetto interruttivo che la legge le ricollega.
In particolare, ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del Procuratore, relativa alla verificazione,
in capo al suo assistito, di uno degli eventi interruttivi che giustificano l'applicazione dell'art. 300 c.p.c. deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto (vedi Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6062 del 30/05/1995 “In tema di interruzione del processo, la
dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, a termini dell'art. 300 cod.
proc. civ., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e
suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione, con la conseguenza che
quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, non già
allo scopo di conseguire l'effetto interruttivo previsto dal legislatore, bensì per fini
diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della causa per esigenze di
difesa”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11552 del 17/11/1998 “La dichiarazione resa, ai sensi
dell'art. 300 cod. proc. civ., dal procuratore della parte costituita, sebbene strutturata
pag. 8/21 come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula,
pertanto,
l'interruzione del processo. Tale effetto non può, pertanto, realizzarsi qualora la causa
interruttiva (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei
convenuti nel corso del giudizio di primo grado) risulti esposta non allo scopo di
provocare l'interruzione del processo, ma a fini diversi (quali, ad esempio, quelli di
mera informazione nei confronti della controparte e del collegio), con contestuale
prosecuzione dell'attività difensiva da parte del procuratore costituito; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2707 del 10/02/2005 “La dichiarazione da parte del procuratore dell'evento
interruttivo, di cui all'art. 300, primo comma, cod. proc. civ., deve essere inequivoca,
giacché assume il valore di una vera e propria dichiarazione negoziale, diretta
esplicitamente a provocare l'interruzione. Ne consegue che una qualsiasi attività
meramente informativa ed a maggior ragione un'attività informativa del tutto implicita
- quale la produzione di un documento da parte del procuratore, dal quale si evinca un
evento interruttivo (nella specie la morte) riguardante la parte - deve ritenersi del tutto
inidonea ad integrare una dichiarazione finalizzata alla provocazione
dell'interruzione.” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9900 del 24/04/2007 “La dichiarazione
resa, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., dal procuratore della parte costituita,
sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente
negoziale, e postula la esistenza di una volontà del dichiarante di provocare
l'interruzione del processo;
tale effetto non si realizza quando la causa interruttiva
…………. risulti semplicemente comunicata ………….., con contestuale precisazione
delle conclusioni, che rivela una volontà opposta a quella di provocare l'interruzione e
pag. 9/21 rende incomprensibili le ragioni della comunicazione”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19139
del 28/09/2015 “La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a
norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere
finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali
(quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non
determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa
conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita
udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento”; Cass.Sez. 2,
Sentenza n. 10210 del 19/05/2015 “In tema di interruzione del processo, la
dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, ai sensi dell'art. 300 cod.
proc. civ., pur avendo la struttura di una dichiarazione di scienza, ha carattere
negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione stessa, con la
conseguenza che quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva (nella
specie, l'intervenuto fallimento della parte, anteriormente all'entrata in vigore dell'art.
43, terzo comma, legge fall., introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) risulti esposta
soltanto per fini diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della causa
per esigenze di difesa”).
L'effetto interruttivo non può, quindi, prodursi qualora la causa interruttiva risulti esposta non allo scopo di provocare l'interruzione del processo, ma a fini diversi desumibili, ad esempio, dalla contestuale richiesta di rinvio della trattazione della causa per esigenze di difesa o di fissazione di udienza istruttoria ovvero dalla contestuale prosecuzione dell'attività difensiva da parte del Procuratore o ancora dalla contestuale pag. 10/21 precisazione delle conclusioni, che sono circostanze che rivelano una volontà opposta a quella di provocare l'interruzione.
Con riguardo a tale profilo, la Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 16141/2024,
ha chiarito, in parte motiva, che “è necessario verificare se essa comunicazione
contenga o meno tutti gli elementi previsti dalla legge per raggiungere quello scopo;
o
se, per alcune peculiarità di specie, tali caratteristiche non siano presenti e, quindi,
l'atto possa essere inteso come rivolto anche a scopi diversi da quelli processuali
propri”. La Suprema Corte, inoltre, con Ordinanza n. 29042 del 2024, ha sancito il seguente principio: “La natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o
da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non
comporta la necessità che la volontà di conseguire l'effetto interruttivo sia
espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il
presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini
diversi, dilatori o anche meramente informativi”;“la circostanza che la dichiarazione
prevista dall'art. 300 cod. proc. civ. – che il procuratore della parte costituita è onerato
di effettuare in udienza o di notificare alle altre parti – abbia natura di dichiarazione
negoziale, non si traduce nella necessità che la volontà di conseguire l'effetto
interruttivo sia formalmente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca
il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini
diversi, dilatori o anche meramente informativi;
in altre parole, la dichiarazione resa ai
sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., avente ad oggetto l'evento interruttivo, deve supporre
la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione stessa, con la conseguenza che
quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva (nella specie, la morte della
pag. 11/21 parte) sia stata esposta per fini diversi;
è dunque necessario, ma anche sufficiente, che
si integri tale supposizione, mentre non occorre necessariamente che la dichiarazione
abbia formalmente ad oggetto la predetta finalità, potendo essere circoscritta, stante il
disposto testuale della norma processuale, all'esposizione dell'evento idoneo a
produrla.”
Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sopra riportata, può ritenersi,
dunque, che, anche nell'ipotesi in cui il Procuratore dichiari la morte della parte costituita con le modalità stabilite dalla legge, come ricostruite dalla Suprema Corte,
senza la manifestazione formale ed esplicita della finalità interruttiva della sua dichiarazione, la stessa non possa per tale motivo essere considerata inidonea a determina l'effetto interruttivo che la legge le ricollega, in quanto, in base al disposto dell'art. 300 c.p.c., ben può essere circoscritta all'esposizione dell'evento interruttivo.
E' sufficiente, quindi, che la finalità interruttiva costituisca presupposto della dichiarazione dell'evento interruttivo e che, pertanto, non sia stata resa ad altri fini.
Il Procuratore costituito, ove non intenda provocare l'effetto interruttivo, ma perseguire un altro fine (ad esempio un fine soltanto informativo), deve dare contezza di tale diversa finalità da quella altrimenti ricollegabile all'atto posto in essere nelle forme tipizzate.
Orbene, nel caso di specie, la dichiarazione dell'Avv. Della Fontana Giovan Ludovico
nelle note scritte del 06.07.2021 depositate telematicamente nel giudizio di primo grado,
in vista dell'udienza cartolare del 13.07.2021, è del seguente tenore “Il sottoscritto
difensore dei sigg.ri e dichiara che nel corso del giudizio è Pt_2 Per_1
pag. 12/21 sopravvenuta la morte della convenuta sig.ra come da certificato di Persona_1
morte che allega. All'occorrenza precisa le seguenti CONCLUSIONI (…)”.
In primo luogo, occorre rilevare che tale dichiarazione del decesso della convenuta costituita , resa dal Procuratore nelle citate note sostitutive Persona_1
dell'indicata udienza, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da D-,
equivale alla dichiarazione resa in udienza, svolta in presenza. Quindi, per mezzo di tali note, l'attore e il Giudice hanno avuto legale conoscenza dell'evento CP_1
interruttivo del processo. In secondo luogo, pare doversi ritenere che il tenore letterale di quanto dichiarato dal Procuratore di sia obiettivamente Persona_1
rivolto al raggiungimento dell'effetto interruttivo, non essendo emerse circostanze che la dichiarazione in questione potesse avere finalità, processualmente rilevante, diversa da quella altrimenti ricollegabile a tale atto, tenuto conto che il predetto Difensore ha dichiarato il decesso della sua assistita nel rispetto dei requisiti di forma prescritti e si è
astenuto dallo svolgimento di ulteriore attività difensiva a tutela della . Il Per_1
procuratore predetto ha ribadito la dichiarazione dell'evento interruttivo nella comparsa conclusionale, omettendo, anche in tale scritto, di svolgere attività difensiva in favore della (il procuratore suddetto ha continuato a svolgere attività difensiva in Per_1
favore degli altri due assistiti, vale a dire e Parte_1 [...]
). Parte_2
Il Tribunale, per contro, a fronte dello scambio e del deposito delle note scritte in data
06.07.2021, non ha dichiarato formalmente l'interruzione del giudizio, così come emerge dal verbale dell'udienza “cartolare” del 13 luglio 2021, essendosi limitato a pag. 13/21 trattenere la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Non risulta, peraltro, che il Giudice
di prime cure, dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
si sia interessato della dichiarazione dell'evento interruttivo del quale si è detto.
6- Giova, ancora, ricordare che l'art. 305 c. p. c. stabilisce che “Il processo deve essere
proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione,
altrimenti si estingue”.
Il processo, a seguito dell'evento interruttivo che ne ha provocato la quiescenza, può
riprendere il suo corso, purché venga tempestivamente proseguito (art. 302 c.p.c.) o riassunto (art. 303 c.p.c.) entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
Tale termine, nell'ipotesi di morte della parte, decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del decesso, da parte del Procuratore, o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, o, ancora, dal deposito di note di trattazione scritta, nell'ambito dello svolgimento di un'udienza in forma cartolare,
secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività
giurisdizionale nel corso dell'emergenza epidemiologica da D-, contenenti la dichiarazione dell'evento medesimo, realizzandosi con tali modalità la conoscenza legale dell'evento interruttivo.
La formale dichiarazione di interruzione del processo da parte del Giudice ha, d'altra parte, natura meramente ricognitiva/dichiarativa. Difatti, con il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, il Giudice si limita ad una mera delibazione sommaria delle comunicazioni del Procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo e dei fatti ivi riportati, verificando se gli stessi corrispondano pag. 14/21 alle ipotesi tipizzate dalla legge e se sussistano i presupposti necessari ad integrare la fattispecie interruttiva (vedi Cass. Sez. 6 Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022 “L'evento
della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia
dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte
colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto
automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o
notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto
in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione
del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle
altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga
adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta
interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e
senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti”; Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 16797 del 24.05.2022 “L'evento della morte della parte costituita,
che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico
nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità
previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza
dell'emergenza epidemiologica da D-, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2,
c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale
dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come
previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del
procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel
pag. 15/21 quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo
dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”).
In particolare, si ha prosecuzione quando l'iniziativa per la riattivazione del processo venga assunta dalla parte colpita dall'evento interruttivo o dai suoi successori, mentre l'ipotesi della riassunzione ricorre quando ad attivarsi sia la parte contrapposta a quella colpita dall'evento. La prosecuzione avviene tramite costituzione in giudizio o ricorso
(art. 302 c.p.c.) e la riassunzione mediante citazione riassuntiva o ricorso (artt. 299 e
303 c.p.c.).
7-Orbene, a seguito della dichiarazione dell'evento interruttivo che aveva interessato
, ad opera del procuratore costituito di quest'ultima, Persona_1 CP_1
avrebbe dovuto provvedere alla riassunzione del giudizio nei confronti
[...]
degli eredi della defunta, a prescindere dall'adozione di un formale provvedimento del
Giudice, stante la natura meramente dichiarativa e ricognitiva di tale provvedimento, nel termine di tre mesi, decorrente dall'udienza del 13 luglio 2021, che veniva a scadere,
tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale e della disposizione di cui all'art. 155 c. p.c. in punto a scadenza del termine finale in giorno festivo o nella giornata del sabato, il 15 novembre 2021.
E' irrilevante, a tal fine, che e , eredi di Parte_1 Parte_2
, fossero già costituiti, in proprio, nel procedimento del quale si Persona_1
tratta, e che , anch'egli erede della defunta, fosse stato chiamato Parte_3
in causa, in proprio, e non si fosse costituito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7507 del
25/08/1994 “Per il disposto degli artt. 299 e 300 comma secondo cod. proc. civ. la
morte della parte costituita in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle
pag. 16/21 altre parti, comporta la conseguenza automatica - indipendentemente cioè dalla
successiva pronuncia del giudice che ha valore puramente dichiarativo -
dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si
costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.
Tali regole non soffrono eccezione nel caso in cui alla data della dichiarazione del
procuratore circa l'avvenuto decesso della parte costituita, uno degli eredi risulti già
costituito nel processo in nome proprio, sia pure in una posizione di sostanziale
coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi defunta, richiedendosi
anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nella
predetta qualità (successoria) successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 28/02/1996 “Le regole previste dagli artt. 299 e
300, secondo comma, cod. proc. civ. - in base alle quali la morte della parte costituita,
dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti,
comporta la conseguenza automatica (indipendentemente cioè dalla successiva
pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell'interruzione del
processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano
volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione - non soffrono
eccezione nel caso in cui, alla data della dichiarazione del procuratore della parte
costituita, uno degli eredi risulti già costituito nel processo in nome proprio, sia pure in
una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi
defunta, richiedendosi anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua
costituzione nella predetta qualità (successoria) dopo il verificarsi dell'evento
interruttivo.”
pag. 17/21 Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15066 del 11/06/2018 “Nell'ipotesi di morte della parte
costituita e di dichiarazione dell'evento interruttivo resa in udienza dal suo procuratore
o da questi notificata alle altre parti, la mera circostanza che uno dei successori sia
parte del giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in una posizione di
sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con il defunto, non comporta
che egli assuma automaticamente la qualità di erede dello stesso né al fine
dell'impedimento dell'evento interruttivo, né con riguardo alla coltivazione delle
domande proposte dal ”).
8-Il Giudice di primo grado, in assenza di tempestiva riassunzione del procedimento nei confronti degli eredi di , avrebbe dovuto dichiararne, di ufficio, Persona_1
l'estinzione, invece di pronunciare la sentenza n. 256/2022, in questa sede impugnata,
prevedendo l'art. 307 comma 4 c. p. c., come modificato dalla Legge n.69/2009,
applicabile al caso che ci occupa, che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata,
anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Con la riforma del 2009 (L. n. 69/2009), è stato, invero, modificato il comma 4 dell'art. 307 c.p.c., il quale prevede ora la rilevabilità d'ufficio dell'avvenuta estinzione con provvedimento avente forma di ordinanza del giudice istruttore o di sentenza del
Collegio, essendo stato eliminato il pregresso riferimento alla necessità di un'eccezione della parte interessata, da proporsi prima di ogni altra difesa.
Inoltre, l'estinzione è rilevabile in ogni stato e grado del processo al semplice maturarsi della fattispecie estintiva.
La conseguenza processuale della mancata o tardiva riassunzione di una causa non è
l'inammissibilità del giudizio, bensì l'estinzione dello stesso, che opera di diritto ed è
pag. 18/21 dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza successiva alla riassunzione -o comunque anche successivamente in fase di impugnazione- ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, comportando, in sede di legittimità, la cassazione del provvedimento impugnato senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito (vedi Cass. Civ. Sez. 2 sentenza n. 11144 del 9 maggio 2018).
Prima della novella della quale si è dato conto, invece, il quarto comma dell'art. 307
prevedeva che l'estinzione operava di diritto ma doveva essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa: la portata di tale, contraddittoria, previsione normativa era stata tradizionalmente oggetto di un vivace dibattito in giurisprudenza come in dottrina, stante la stridente contraddizione tra l'operatività di diritto dell'estinzione e la necessità di un'eccezione di parte ai fini della produzione dei relativi effetti. La riforma del comma 4 della disposizione in esame, realizzata dalla l. n.
69/2009, in vigore dalla successiva data del 4 luglio 2009, costituisce, d'altra parte, un ritorno all'originaria previsione del codice di procedura civile, prima della c.d.
controriforma del 1950, così che, ai fini del perfezionamento della stessa, è sufficiente il verificarsi dell'evento estintivo, e non è più necessaria, come invece riteneva la giurisprudenza prevalente nella vigenza del pregresso disposto dell'art. 307 l'eccezione della parte interessata. Il Giudice, dunque, potrà sempre, nel corso del processo,
dichiarare l'avvenuta estinzione dello stesso in presenza dei presupposti di cui all'art. 307, senza che sia a tal fine necessaria alcuna eccezione di parte.
9-Le conclusioni cui si è pervenuti, anche in relazione all'irrilevanza di un formale provvedimento del Giudice, dichiarativo della interruzione del processo, al fine del perfezionamento della fattispecie estintiva, non sono contraddette dalla giurisprudenza pag. 19/21 richiamata da nei suoi scritti difensivi, essendo i precedenti Controparte_1
riportati dall'appellato riferibili a procedimenti instaurati prima della riforma dell'art. 307 c. p. c., della quale si è detto.
10- In riforma della sentenza impugnata, va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio,
rimanendo assorbiti tutti gli altri motivi del gravame di , Parte_1 [...]
e . Parte_2 Parte_3
11-Non resta che da regolamentare le spese di entrambi i gradi.
L'art.310 ultimo comma c. p. c. prevede che le spese del processo estinto rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Ove, però, sia insorta controversia in ordine alla estinzione del processo, non trova applicazione la regola di cui alla disposizione da ultimo citata, ma riprendono vigore i principi sanciti dagli articoli 91 e 92 del Cpc, e, quindi, il criterio della soccombenza,
sebbene limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione (vedi
Cassazione civile, sez. II, 02/08/2018, n. 20432; Cassazione civile, sez. VI, 14/01/2016,
n. 533).
Nel caso che ci occupa, quindi, va disposto che le spese del giudizio di primo grado rimangano a carico di ognuna delle parti che le ha sostenute.
La questione relativa all'estinzione è stata, invece, oggetto del presente giudizio di impugnazione, con la conseguenza che in ragione della sua Controparte_1
soccombenza, deve essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di impugnazione in favore degli appellanti.
Avuto riguardo al valore della controversia, il compenso di avvocato può essere pag. 20/21 liquidato, ex DM 147/2002, nell'importo di 3.966,00 Euro (1.1134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva, 1911,00 Euro per la fase decisionale).
Agli appellanti spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, nonchè il rimborso di spese vive per 355,50 Euro.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-In riforma della sentenza n.256/2022 del 24 gennaio- 3 marzo 2022 del Tribunale di
Modena, dichiara estinto il giudizio;
II-Dà atto che le spese del primo grado devono rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate;
condanna rimborsare a , Controparte_1 Parte_1
e le spese del presente grado, Parte_2 Parte_3
liquidate in 355,50 Euro per spese vive, in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato,
oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1 aprile
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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