Articolo 307 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 289Articolo 308
Versione
31 dicembre 2019
>
Versione
1 settembre 2021
Art. 307. Poteri del commissario 1. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, ((primo, sesto, e ottavo)) comma, 2497 del codice civile , e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
Entrata in vigore il 1 settembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente