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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RR NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7117/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009869030000 BOLLO AUTO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21699/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso in esame ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata in data 03.03.2025 da A.D.E.R. per conto della
Regione Campania relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per il veicolo tg. Targa_1 per l'importo complessivo di € 445,56.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito tributario nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania controdeducendo l'infondatezza del ricorso risultando l'avviso di pagamento regolarmente notificato al contribuente in data
13.09.2022.
All'udienza del 12.09.2025 l'istanza di sospensiva è stata rigettata per difetto del periculum in mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La Regione Campania ha prodotto in giudizio la documentazione relativa alla notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento posto a fondamento dell'atto impugnato.
Deve, però, rilevarsi che tale notifica risulta essere stata effettuata con operatore di poste privato e che agli atti vi è una attestazione di compiuta giacenza in data
13.09.2022 senza che sia stata apposta alcuna firma da parte del notificante.
Appare evidente l'inesistenza di tale notifica e la conseguente nullità dell'atto impugnato.
Si ritine equo, in ragione dei motivi meramente formali della decisione, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RR NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7117/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009869030000 BOLLO AUTO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21699/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso in esame ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata in data 03.03.2025 da A.D.E.R. per conto della
Regione Campania relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per il veicolo tg. Targa_1 per l'importo complessivo di € 445,56.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito tributario nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania controdeducendo l'infondatezza del ricorso risultando l'avviso di pagamento regolarmente notificato al contribuente in data
13.09.2022.
All'udienza del 12.09.2025 l'istanza di sospensiva è stata rigettata per difetto del periculum in mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La Regione Campania ha prodotto in giudizio la documentazione relativa alla notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento posto a fondamento dell'atto impugnato.
Deve, però, rilevarsi che tale notifica risulta essere stata effettuata con operatore di poste privato e che agli atti vi è una attestazione di compiuta giacenza in data
13.09.2022 senza che sia stata apposta alcuna firma da parte del notificante.
Appare evidente l'inesistenza di tale notifica e la conseguente nullità dell'atto impugnato.
Si ritine equo, in ragione dei motivi meramente formali della decisione, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.