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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 3/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 20.05.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Luca Sante Miccichè, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
13.11.1973, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giovanna Torbini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 04.02.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 02.01.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio l'08.09.2001 nel Comune di Siracusa (atto trascritto al n.
397, Parte II, serie A, Anno 2001);
- che dalla loro unione nasceva il figlio (il 07.02.2002), maggiorenne ed Pt_2
economicamente autosufficiente.
All'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano al Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno di essi personalmente sarà libero di fissare, ovunque lo ritenga, la propria residenza in Italia ed all'Estero e, sin d'ora si danno al riguardo reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e di altro documento valido ai fini dell'espatrio;
2) La casa coniugale, sita in Villasmundo - Melilli (SR) Via Savonarola 49, è di proprietà esclusiva della sig.ra , che vi continuerà a vivere con il figlio;
Parte_2
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei sig.ri e Parte_1 [...]
, questi ultimi dichiarano che nulla si obbligano a pagare a titolo di mantenimento Parte_2 dell'altro, essendo entrambi autosufficienti economicamente e lavorativamente capaci di provvedere ciascuno alla soddisfazione delle proprie esigenze personali;
4) I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio, riconoscendo di aver suddiviso tra di loro tutti i beni comuni e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
5) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
pagina 2 di 3 Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , dando Parte_1 Parte_2
atto delle condizioni tra loro pattuite e sopra integralmente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese al definitivo;
dispone la rimessione in ruolo ex art. 473-bis.49 c.p.c. come da separata ordinanza.
Così deciso in Siracusa il 22.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 3/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 20.05.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Luca Sante Miccichè, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
13.11.1973, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giovanna Torbini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 04.02.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 02.01.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio l'08.09.2001 nel Comune di Siracusa (atto trascritto al n.
397, Parte II, serie A, Anno 2001);
- che dalla loro unione nasceva il figlio (il 07.02.2002), maggiorenne ed Pt_2
economicamente autosufficiente.
All'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano al Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno di essi personalmente sarà libero di fissare, ovunque lo ritenga, la propria residenza in Italia ed all'Estero e, sin d'ora si danno al riguardo reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e di altro documento valido ai fini dell'espatrio;
2) La casa coniugale, sita in Villasmundo - Melilli (SR) Via Savonarola 49, è di proprietà esclusiva della sig.ra , che vi continuerà a vivere con il figlio;
Parte_2
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei sig.ri e Parte_1 [...]
, questi ultimi dichiarano che nulla si obbligano a pagare a titolo di mantenimento Parte_2 dell'altro, essendo entrambi autosufficienti economicamente e lavorativamente capaci di provvedere ciascuno alla soddisfazione delle proprie esigenze personali;
4) I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio, riconoscendo di aver suddiviso tra di loro tutti i beni comuni e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
5) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
pagina 2 di 3 Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , dando Parte_1 Parte_2
atto delle condizioni tra loro pattuite e sopra integralmente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese al definitivo;
dispone la rimessione in ruolo ex art. 473-bis.49 c.p.c. come da separata ordinanza.
Così deciso in Siracusa il 22.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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