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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1210/2021 del Ruolo
Generale Affari Civili promosso da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Antonelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto
(CH) alla via Platone n. 36;
attore
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Andreoni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via
Maddalena n. 71/A;
convenuto
OGGETTO: PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data
14/12/2021 e ritualmente notificato, unitamente a decreto di fissazione dell'udienza, ha Parte_1
1 convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il
[...]
per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: «accertare e dichiarare che il geom.
[...] ha diritto di percepire per l'attività Parte_1 professionale svolta in favore del Comune di a CP_1 titolo di saldo spese e compensi professionali la somma di €.
25.482,45 (comprensiva di C.N.G. e IVA ed al netto della ritenuta d'acconto) ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
di conseguenza, - condannare il
[...]
, in persona del p.t., a pagare CP_1 CP_2 all'odierno ricorrente e per tutte le esposte ragioni la somma di €. 25.482,45 (comprensiva di C.N.G. e IVA ed al netto della ritenuta d'acconto da versare a parte) ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge».
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che il comune di , con delibera di giunta n. 04 del 17/2/2010, CP_1 seguita da delibera di giunta n. 12 del 15/5/2010, gli avrebbe conferito incarico professionale onde procedere all'accatastamento di tutti gli immobili di proprietà dell'ente; tuttavia, egli avrebbe ricevuto, in acconto di spese e competenze professionali, la sola somma di € 3.155,20, restando creditore della somma di € 25.482,45 (comprensiva di oneri accessori e al netto di r.a.) determinata secondo la L.
n. 144 del 2/3/1949 e oggetto di nota pro forma inviata al comune a mezzo p.e.c. del 30/3/2020 unitamente alla richiesta
– rimasta inevasa - di saldo e documentazione comprovante l'attività svolta con riferimento ai singoli cespiti oggetto di attività.
Il si è ritualmente costituito in Controparte_1 giudizio per opporsi all'avversa domanda in ragione di molteplici motivi di contestazione così riassumibili:
2 riconducibilità delle prestazioni allegate dall'attore alle mansioni di competenza dello stesso in qualità di funzionario dell'area direttiva extra pianta organica responsabile del servizio tecnico dell'ente, in forza di contratto del
28/12/2007 con durata annuale e successivamente rinnovato anno per anno, così dovendosi intendere tali prestazioni retribuite dal compenso omnicomprensivo di € 900,00 mensili lordi (IVA e
CAP compresi) negozialmente pattuiti all'art. 8; insufficienza delle sole delibere di G.M. n. 04 del 17/2/2010 e n. 12 del
15/5/2010 – quali atti di indirizzo tecnico – ad impegnare l'ente, stante la mancanza di una necessaria determina dirigenziale (o, in mancanza di Dirigente, del Segretario
Comunale) e di un disciplinare di incarico e/o convenzione scritta richiesta ad substantiam, nonché di impegno contabile successivo ai detti atti presupposti, carenza non altrimenti rimediabile per facta concludentia. L'ente ha, quindi contestato l'entità del compenso preteso dall'attore per non avere questi proceduto all'accatastamento degli immobili de quibus ma unicamente a delle immissioni in mappa, lamentando, inoltre, il mancato scomputo, dall'importo richiesto, delle somme dal già corrisposte (benché non dovute) all'attore CP_1 giusta mandati n.97/12 (per € 800,00), 98/2012 (per € 2.100,00)
e n.99/12 (per € 255,20). Infine, ha eccepito, in via subordinata, la prescrizione triennale del preteso credito in ragione del conferimento dell'incarico nel 2010 e delle richieste di pagamento intervenute solo nel 2015 e nel marzo
2020.
Sulla scorta delle allegazioni ed eccezioni come sopra compendiate, il ha così concluso: « 1) Controparte_1
In via principale rigettare il ricorso formulato dalla controparte Geom. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per le causali formulate in atti e che le opere per quali viene richiesto il pagamento non sono state realizzate seppur parzialmente che, pertanto, nulla
è dovuto dal nei confronti dell'odierno Controparte_1
3 ricorrente; 2) In via subordinata rigettare il ricorso formulato dalla controparte Geom. Parte_1 per intervenuta estinzione a seguito di prescrizione dei crediti di lavoro e che, pertanto, nulla è dovuto dal
[...]
nei confronti dell'odierno ricorrente;
3) Inn Controparte_1 via ulteriormente gradata nella denegata ipotesi di accoglimento ridurre drasticamente l'entità della somma sulla scorta delle considerazioni premessa ed al netto delle somme di cui ai mandati n.97/12 di euro 800/00, 98/2012 di euro
2.100/00 n.99/12 di euro 255,20e di cui alla delibera n.22.22 del 29.11.22 4) Con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio».
All'esito di numerosi rinvii (udienze 27/9/2022, 20/12/2022,
7/2/2022, 17/5/2022, 6/6/2023) richiesti dalle parti in pendenza di trattative per il bonario componimento della controversia, con ordinanza resa all'udienza dell'11/7/2023 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, con concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Esaurita l'istruttoria documentale ed orale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2024 con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
1. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
2. La parte attrice pretende di ottenere il pagamento dei compensi asseritamente maturati in dipendenza dell'esecuzione di prestazioni professionali in forza di rapporto negoziale riconducibile al contratto d'opera intellettuale ex art. 2230
e ss. c.c., da inferirsi dalle due delibere di giunta comunale n. 04 del 17/10/2010 e n. 12 del 15/5/2010 con cui all'attore
è stato affidato l'incarico di provvedere a varie attività di natura tecnica (quali individuazione, descrizione, trascrizione di idoneo titolo di proprietà dell'area, redazione del tipo di mappale ed accatastamento) relative ad
4 immobili di proprietà del Comune risultanti come non censiti e/o accatastati, con prescrizione dell'esecuzione dell'incarico secondo le procedure PREGEO e DOCFA e previsione della corresponsione di un onorario calcolato e liquidato, al netto di I.V.A. e C.N.G., sulla base della L. 2/3/1949 (da intendersi quale L. 02 marzo 1949 n. 144 ovvero Legge di approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri), oltre rimborso delle spese documentate;
in detti atti, quindi, vi è la previsione di un impegno preventivo di spesa “sul cap. 1080103 del bilancio
2010 in corso di formazione” pari ad € 1.000,00 “(quale fondo spese) con riserva di successiva integrazione, in corso di esecuzione, per la definizione di tutti i lavori da eseguire, fino alla totale concorrenza della spesa necessaria”.
Detto rapporto negoziale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe ulteriore e aggiuntivo rispetto al contestuale rapporto negoziale e lavorativo già esistente tra le parti in base al contratto dalle stesse siglato in data 28/12/2007 – in dipendenza di delibera di giunta comunale n. 41 del 28/12/2007 richiamante l'art. 110, comma 2, del TUEL e, pertanto, la possibilità per gli enti locali di stipulare contratti a tempo determinato “di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva” fuori dalla dotazione organica – avente ad oggetto l'attribuzione all'attore della qualifica di
“Responsabile del servizio” con riguardo a tutti i servizi e funzioni rientranti nell'area tecnica e tecnico-manutentiva del e connessi. CP_1
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione triennale ex art. 2956 c.c. in quanto incompatibile con le ulteriori difese spiegate dalla parte convenuta. Invero «la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c., si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli
5 usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione» (cfr. Cass. civ., sez. VI, 28/08/2020, n.
17980). Pertanto, avendo l'ente convenuto contestato an e quantum della pretesa creditoria, la prescrizione presuntiva, presupponendo un riconoscimento dell'obbligazione, non può evidentemente operare.
4. Neppure coglie nel segno l'argomentazione di parte convenuta secondo cui le prestazioni professionali di cui l'attore chiede la remunerazione sarebbero riconducibili ai compiti istituzionali allo stesso affidati giusta delibera di giunta comunale n. 41 del 28/12/2007 e contestuale contratto ex art. 110, 2 comma, TUEL. Infatti, sebbene il dato negoziale e testuale del conferimento della veste di “Responsabile del servizio” (con riguardo a tutti i servizi e funzioni rientranti nell'area tecnica e tecnico-manutentiva del e connessi CP_1 ai sensi dell'art. 109 del TUEL nonché di R.U.P. ai sensi dell'art. 7 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (successivamente abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, N. 163) ed il riferimento, all'art. 6, ad “ogni attività di consulenza” (infra comma 2)
e “l'espletamento e la cura dell'attività amministrativa e tecnica del settore, nonché la sovrintendenza su tutte le attività tecniche dell'ente, istruttorie, di controllo e vigilanza” (comma 4) e, infine, “ogni altra attività rientrante nelle competenze istituzionali dell'ufficio tecnico comunale”
(comma 7) possa ipoteticamente ricomprendere anche le attività di ricognizione ed accatastamento di cui alle delibere n. 04
6 del 17/10/2010 e n. 12 del 15/5/2010, la stessa adozione di provvedimenti ad hoc per dette attività e la previsione di un compenso ulteriore e diverso dalla retribuzione negoziale attestano – inequivocabilmente - la volontà dell'ente di addivenire ad ulteriore ed aggiuntivo contratto d'opera professionale avente ad oggetto dette attività.
5. Tuttavia, è proprio in ordine al modus di estrinsecazione di detta volontà e, pertanto, in sede di valutazione incidentale della legittimità delle delibere n. 04 del
17/10/2010 e n. 12 del 15/5/2010, che deve osservarsi come le stesse palesino plurimi motivi di criticità attinenti a tematiche oggetto di ampio – ed irrisolto - dibattito giurisprudenziale e dottrinale (quali lo status dell'assumente gli incarichi ex art. 110 TUEL, la compatibilità tra la qualifica di dipendente pubblico ed altre attività lavorative ivi comprese quelle in regime di libera professione, il relativo regime retributivo) che, in questa sede, deve essere necessariamente risolto in via della ragione più liquida, ovvero quella più evidente, che conduce a ritenere – incidentalmente - l'illegittimità di detti provvedimenti amministrativi.
Rammentato il disposto dell'art. 191, I comma, del TUEL che prevede, tra altro, che «Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo
153, comma 5. (…)», va evidenziato come entrambe dette delibere
- a fronte di una spesa necessaria futura non esattamente calcolata ma da liquidarsi ai sensi della L. 02 marzo 1949 n.
144 – assumano un vero e proprio impegno di spesa – e relativa copertura finanziaria attestata dalla dichiarazione di regolarità contabile a firma del responsabile di ragioneria – unicamente in relazione al fondo spese determinato nella somma di € 1.000,00 (imputato sul capitolo 1080103 del bilancio
7 2010), conseguendone che tali atti di indirizzo si palesano quali non conformi al richiamato dettato normativo (e tanto anche qualora volesse accedersi alla tesi attorea secondo cui essi varrebbero ad impegnare l'ente anche in assenza di determina del dirigente/segretario comunale e disciplinare di incarico/convenzione).
E', infatti, di tutta evidenza che, in mancanza della valutazione da parte dell'ente (anche solo) di un preventivo di spesa fornito dal prestatore d'opera intellettuale,
l'entità di tale spesa – seppure da parametrarsi ai criteri di cui alle tariffe professionali ex L. 02 marzo 1949 n. 144 – resti ab origine indefinita, dipendendo dai fattori qualitativi e quantitativi delle prestazioni da eseguirsi a compimento dell'incarico, rendendo così indeterminato il contenuto dell'obbligazione assunta dall'ente e impedendo che l'acquisizione del servizio avvenga sulla base di un impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, producendo effetti non conformi alla ratio ispiratrice delle disposizioni richiamate, che, in quanto volte a garantire la trasparenza della gestione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico-finanziario degli enti locali, non possono subire deroghe.
Infatti, già nel vigore degli artt. 284 e 288 del R.D. n. 383 del 3/3/1934 (Testo unico della legge comunale e provinciale)
e dell'art. 55, comma V, della legge sull'ordinamento delle autonomie locali n. 142 dell'8/6/1990 (il quale prevedeva la necessità dell'attestazione della copertura finanziaria) «la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di
8 tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso»
(così Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 18144 del 02/07/2008); pari conforme indicazione, quindi, proviene dalla Suprema
Corte nella vigenza del richiamato art. 191 TUEL, avendo la
Cassazione anche recentemente – come in Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 13159 del 14/05/2024 - affermato che « L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido
a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n.
267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa»; in senso del tutto conforme vedasi Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 9364 del
05/04/2023: «(…) gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno»; e Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 33768 del 19/12/2019: «L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in
9 attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (…)».
Alla luce di tanto, quindi, diviene ultronea la valutazione della correttezza dell'iter procedurale successivo all'assunzione di dette delibere, ovvero in ordine alla insussistenza di una determina dirigenziale (o del Segretario
Comunale) o della carenza di un “disciplinare di incarico” o convenzione sottoscritta dalle parti, stante l'invalidità dell'atto amministrativo presupposto (delibere di giunta comunale n. 04 del 17/10/2010 e n. 12 del 15/5/2010, da ritenersi illegittime per violazione dell'art. 191 del D.Lgs.
n. 267 del 2000) e l'invalidità derivata dell'eventuale contratto stipulato in forza di esse.
Né, in favore della pretesa attorea, può valutarsi la condotta assunta dall'ente relativa al pagamento effettuato, in favore dell'attore e in data 13/6/2012, della complessiva somma di €
3.155,20 riferita a detta attività, stante il costante e consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in ragione del quale non possono validamente concludersi accordi contrattuali con la P.A. per facta concludentia, attesa la prescrizione di cui all'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 24401 secondo cui per la validità degli stessi la forma scritta è richiesta ad substantiam: « Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve avere forma scritta 'ad substantiam' e
l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso. Ne consegue che il professionista che abbia svolto l'attività professionale non ha diritto al compenso sulla base di un contratto di opera professionale - che esula dal rapporto di lavoro dipendente tra l'ente e lo stesso -, che non è stato concluso nella forma scritta» (così
Corte appello Salerno sez. II, 26/05/2023, n.699; cfr. ex pluribus anche Tribunale Napoli sez. II, 22/07/2024, n.7312;
Tribunale Catanzaro sez. II, 17/08/2023, n.1286).
E', quindi, in via di precisazione del tutto marginale all'accertamento incidentale che precede che va osservato come detto principio del rispetto della forma scritta ad substantiam possa intendersi rispettato non solo nel caso di formazione di un documento unico, ma anche nell'ipotesi di sequenza di atti non contestuali (quali proposta ed accettazione) che esprimano chiaramente la volontà di contrarre: fattispecie che, nel caso in esame, si riscontra in forma larvale nella sola Delibera
Commissariale n. 22 (o 23) del 29/11/2022 contenenti i riferimenti alla nota attorea Prot. 362 del 30/3/2022, alla proposta dell'Ente Prot. 3113 dell'8/11/2022, quindi alla accettazione Prot. 3269 del 22/11/2022.
Tuttavia, la validità e vincolatività anche di detta procedura risulta travolta dalla revoca disposta, medio tempore, dall'ente con delibera di G.M. n. 42 del 15/10/2024 (con cui l'ente ha, appunto, disposto la revoca della delibera
Commissariale n. 22 del 29/11/2022).
6. Così valutata l'insussistenza del diritto di credito preteso dall'attore a titolo di compenso professionale relativo a rapporto contrattuale, deve ritenersi inammissibile – in quanto tardiva - la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. perché avanzata, in via subordinata, unicamente in sede di comparsa conclusionale del 7/12/2024 e non anche in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. né in sede
11 di precisazione delle conclusioni alla udienza del 9/10/2024
(ove entrambi i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni “come in atti”), non potendosi ravvisare una tempestiva ed esplicita proposizione della domanda nel mero riferimento, nella memoria attorea ex art. 183, VI comma, n.
1) c.p.c., al fatto che «(…) il mancato pagamento delle attività pregresse ed ultime, svolte dal geom. in Parte_1 favore del , pertanto, si tradurrebbe in un arricchimento CP_1 senza causa da parte dell'Ente che ha certamente beneficiato, sotto tutti gli aspetti, dell'opera professionale del tecnico
– odierno attore», poiché tali allegazioni, in quanto non seguite da una tempestiva ed esplicita domanda alle stesse correlata, sono da qualificarsi quali mera argomentazione difensiva.
Stante, pertanto, l'insufficienza delle stesse a compulsare un pronunciamento del giudice adito, la domanda posta in sede di comparsa conclusionale evidenzia un duplice profilo di inammissibilità, trattandosi di “domanda nuova” nonché tardivamente proposta. Invero, sotto il primo aspetto, deve osservarsi che – sì come evidenziato dalla Suprema Corte (Sez.
1, Sentenza n. 17007 del 02/08/2007) - «La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di adempimento contrattuale non sono intercambiabili, non costituendo articolazioni di un'unica matrice, ma riguardando diritti per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, i quali divergono tra loro, identificando due diverse entità: nel primo caso, infatti, l'attore non solo chiede un bene giuridico diverso,
e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell'utilità della prestazione, che sono privi di rilievo nel rapporto contrattuale. La sostituzione, nel corso del giudizio di primo
12 grado, della domanda di adempimento contrattuale originariamente formulata con quella di indennizzo per arricchimento senza causa integra pertanto la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell'art.
184 cod. proc. civ., qualora, nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, la controparte non abbia rinunciato ad eccepirne la novità, accettando, anche implicitamente, il contraddittorio».
Sotto il secondo profilo, si osserva che, poiché la mutatio della domanda – anche qualora ritenuta ammissibile in ragione della sua connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio (così come sostenuto da Cass. civ. sez. un. -
15/06/2015, n. 12310) – deve comunque essere effettuata entro il limite preclusivo di cui all'art. 183, VI comma, n. 1)
c.p.c., essa non può essere proposta in sede di comparse conclusionali, il cui contenuto è da confinarsi alle sole conclusioni già precisate e al compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda ex art. 2041 c.c. va dichiarata inammissibile, impregiudicata ogni valutazione sulla sua fondatezza ed impregiudicata, altresì, la possibilità di una sua riproposizione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
13 agosto 2022, n. 147, avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 1210/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione,
13 così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di adempimento;
2) dichiara inammissibile la domanda attorea di arricchimento senza giusta causa;
3) condanna al pagamento, in favore Parte_1 del in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, 2/2/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 art. 17: «I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali». 10