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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in
data 3.8.2023
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Concer pec e Email_1
dall'avv. Silvia Widmann pec Email_2
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 7
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Ferrazzi
pec Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito - accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2015, condannare, per
l'effetto, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, al pagamento, in favore del signor di un'indennità non Parte_1
assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura massima di legge e/o secondo
giustizia; con interessi e rivalutazione monetaria;
- accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare comminato al
lavoratore con lettera di contestazione disciplinare dd. 07.10.2022, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante, al Controparte_1
pagamento della retribuzione spettante al lavoratore dal 20.10.2022 alla data del
licenziamento (27.10.2022), pari ad euro 251,58 e conseguenti maggiori competenze di
fine rapporto;
- accertato il diritto del signor a vedersi corrispondere le cosiddette ex Parte_1
festività e i permessi ROL, ai sensi e per gli effetti degli artt. 41 e 42 del CCNL per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati /
multiservizi, condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante, al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro
1.065,72 (euro 539,25 a titolo di ex festività + euro 452,97 a titolo di ROL + euro 73,50
pagina 2 di 7 a titolo di incidenza sul TFR) o quello diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia. Con vittoria integrale di spese e competenze”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare integralmente il ricorso
avversario con ogni onere e spesa a carico del ricorrente.
In via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle
domande indicate in ricorso, per tutti i motivi esposti in narrativa, quantificare le
relative sanzioni ai minimi di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
MOTIVAZIONE
§1
la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 200/2024 del 3.12.2024 questo giudice ha così statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che il licenziamento intimato dalla società convenuta
[...]
al ricorrente Controparte_2 T_
, con lettera del 26.10.2022, è illegittimo per violazione del principio di
[...]
proporzionalità tra illecito e sanzione ex art. 2106 cod.civ..
2. Condanna la società convenuta a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 19.789,20, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 3 co. 1 d.lgs. 4.3.2015, n. 23, fatti, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione pagina 3 di 7 percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data dell'efficacia del licenziamento fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrente dallo stesso termine a quo fino al saldo, salvi gli effetti del pignoramento notificato alla società convenuta quale terzo debitore del ricorrente debitore esecutato.
3. Condanna la società convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma di € 251,58, a titolo di retribuzione maturata durante il periodo di applicazione
(dal 20. al 27.10.2022), con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrente dallo stesso termine a quo fino al saldo, salvi gli effetti del pignoramento notificato alla società convenuta quale terzo debitore del ricorrente debitore esecutato.
4. Accerta in capo al ricorrente il diritto di ricevere dalla società Parte_1
convenuta Controparte_2
➢ le quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quanto sono state le giornate ex festive religiose lavorate ex art. 41 CCNL cit.,
➢ l'indennità sostitutiva della riduzione di orario ex art. 42 CCNL cit. .
➢ le relative incidenze sul TFR.
5. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
6. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
- - -
Con ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è,
altresì, statuito: pagina 4 di 7 “Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. ai fini della quantificazione dei crediti eventualmente spettanti al ricorrente a titolo di: Parte_1
➢ quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quanto sono state le giornate ex festive religiose lavorate ex art. 41 CCNL cit.,
➢ indennità sostitutiva della riduzione di orario ex art. 42 CCNL cit. .
➢ relative incidenze sul TFR.
N O M I N A
c.t.u. il consulente del lavoro Persona_1
F I S S A per il giuramento e l'assegnazione del quesito l'udienza del 17 dicembre 2024, ore
9,00…”
§2 la consulenza tecnica d'ufficio
Nell'elaborato depositato in data 13.5.2025 il c.t.u. in ragione di una Persona_1
congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che è rimasta immune da censure ad opera delle parti, ha accertato, in favore del ricorrente e nei Parte_1
confronti della società convenuta Controparte_1
un credito complessivo pari alla somma lorda € 1.229,03, di cui € 697,22 a titolo di indennità sostitutiva per riduzione di orario (r.o.l.) ex art. 42 CCNL cit., € 452,40 a titolo di indennità sostitutiva per ex festività ex art. 41 CCNL cit. ed € 79,41 a titolo di trattamento di fine rapporto sui predetti due emolumenti.
pagina 5 di 7 §3 la sentenza definitiva
Alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 200/2024 e delle considerazioni che precedono, la società convenuta
[...]
va condannata a corrispondere, in favore del ricorrente Controparte_1
, la somma lorda € 1.229,03, di cui € 697,22 a titolo di indennità Parte_1
sostitutiva per riduzione di orario (r.o.l.) ex art. 42 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati /Multiservizi cit., € 452,40 a titolo di indennità sostitutiva per ex festività ex art. 41 CCNL cit. ed € 79,41 a titolo di trattamento di fine rapporto sui predetti due emolumenti;
tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 27.5.2025, vengono poste a carico della società convenuta (salva la solidarietà in favore del c.t.u.).
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta Controparte_1
[...
alla corresponsione, in favore del ricorrente , della somma lorda Parte_1
€ 1.229,03, di cui € 697,22 a titolo di indennità sostitutiva per riduzione di orario
(r.o.l.) ex art. 42 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pagina 6 di 7 pulizia e servizi integrati /Multiservizi, € 452,40 a titolo di indennità sostitutiva per ex festività ex art. 41 CCNL cit. ed € 79,41 a titolo di trattamento di fine rapporto sui predetti due emolumenti, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA. Pone le spese di c.t.u.,
liquidate con decreto del 27.5.2025, a carico della società convenuta (salva la solidarietà in favore dei c.t.u.).
Trento, 27 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in
data 3.8.2023
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Concer pec e Email_1
dall'avv. Silvia Widmann pec Email_2
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 7
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Ferrazzi
pec Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito - accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2015, condannare, per
l'effetto, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, al pagamento, in favore del signor di un'indennità non Parte_1
assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura massima di legge e/o secondo
giustizia; con interessi e rivalutazione monetaria;
- accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare comminato al
lavoratore con lettera di contestazione disciplinare dd. 07.10.2022, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante, al Controparte_1
pagamento della retribuzione spettante al lavoratore dal 20.10.2022 alla data del
licenziamento (27.10.2022), pari ad euro 251,58 e conseguenti maggiori competenze di
fine rapporto;
- accertato il diritto del signor a vedersi corrispondere le cosiddette ex Parte_1
festività e i permessi ROL, ai sensi e per gli effetti degli artt. 41 e 42 del CCNL per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati /
multiservizi, condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante, al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro
1.065,72 (euro 539,25 a titolo di ex festività + euro 452,97 a titolo di ROL + euro 73,50
pagina 2 di 7 a titolo di incidenza sul TFR) o quello diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia. Con vittoria integrale di spese e competenze”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare integralmente il ricorso
avversario con ogni onere e spesa a carico del ricorrente.
In via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle
domande indicate in ricorso, per tutti i motivi esposti in narrativa, quantificare le
relative sanzioni ai minimi di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
MOTIVAZIONE
§1
la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 200/2024 del 3.12.2024 questo giudice ha così statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che il licenziamento intimato dalla società convenuta
[...]
al ricorrente Controparte_2 T_
, con lettera del 26.10.2022, è illegittimo per violazione del principio di
[...]
proporzionalità tra illecito e sanzione ex art. 2106 cod.civ..
2. Condanna la società convenuta a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 19.789,20, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 3 co. 1 d.lgs. 4.3.2015, n. 23, fatti, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione pagina 3 di 7 percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data dell'efficacia del licenziamento fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrente dallo stesso termine a quo fino al saldo, salvi gli effetti del pignoramento notificato alla società convenuta quale terzo debitore del ricorrente debitore esecutato.
3. Condanna la società convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma di € 251,58, a titolo di retribuzione maturata durante il periodo di applicazione
(dal 20. al 27.10.2022), con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrente dallo stesso termine a quo fino al saldo, salvi gli effetti del pignoramento notificato alla società convenuta quale terzo debitore del ricorrente debitore esecutato.
4. Accerta in capo al ricorrente il diritto di ricevere dalla società Parte_1
convenuta Controparte_2
➢ le quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quanto sono state le giornate ex festive religiose lavorate ex art. 41 CCNL cit.,
➢ l'indennità sostitutiva della riduzione di orario ex art. 42 CCNL cit. .
➢ le relative incidenze sul TFR.
5. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
6. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
- - -
Con ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è,
altresì, statuito: pagina 4 di 7 “Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. ai fini della quantificazione dei crediti eventualmente spettanti al ricorrente a titolo di: Parte_1
➢ quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quanto sono state le giornate ex festive religiose lavorate ex art. 41 CCNL cit.,
➢ indennità sostitutiva della riduzione di orario ex art. 42 CCNL cit. .
➢ relative incidenze sul TFR.
N O M I N A
c.t.u. il consulente del lavoro Persona_1
F I S S A per il giuramento e l'assegnazione del quesito l'udienza del 17 dicembre 2024, ore
9,00…”
§2 la consulenza tecnica d'ufficio
Nell'elaborato depositato in data 13.5.2025 il c.t.u. in ragione di una Persona_1
congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che è rimasta immune da censure ad opera delle parti, ha accertato, in favore del ricorrente e nei Parte_1
confronti della società convenuta Controparte_1
un credito complessivo pari alla somma lorda € 1.229,03, di cui € 697,22 a titolo di indennità sostitutiva per riduzione di orario (r.o.l.) ex art. 42 CCNL cit., € 452,40 a titolo di indennità sostitutiva per ex festività ex art. 41 CCNL cit. ed € 79,41 a titolo di trattamento di fine rapporto sui predetti due emolumenti.
pagina 5 di 7 §3 la sentenza definitiva
Alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 200/2024 e delle considerazioni che precedono, la società convenuta
[...]
va condannata a corrispondere, in favore del ricorrente Controparte_1
, la somma lorda € 1.229,03, di cui € 697,22 a titolo di indennità Parte_1
sostitutiva per riduzione di orario (r.o.l.) ex art. 42 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati /Multiservizi cit., € 452,40 a titolo di indennità sostitutiva per ex festività ex art. 41 CCNL cit. ed € 79,41 a titolo di trattamento di fine rapporto sui predetti due emolumenti;
tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 27.5.2025, vengono poste a carico della società convenuta (salva la solidarietà in favore del c.t.u.).
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta Controparte_1
[...
alla corresponsione, in favore del ricorrente , della somma lorda Parte_1
€ 1.229,03, di cui € 697,22 a titolo di indennità sostitutiva per riduzione di orario
(r.o.l.) ex art. 42 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pagina 6 di 7 pulizia e servizi integrati /Multiservizi, € 452,40 a titolo di indennità sostitutiva per ex festività ex art. 41 CCNL cit. ed € 79,41 a titolo di trattamento di fine rapporto sui predetti due emolumenti, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA. Pone le spese di c.t.u.,
liquidate con decreto del 27.5.2025, a carico della società convenuta (salva la solidarietà in favore dei c.t.u.).
Trento, 27 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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