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13 febbraio 2018
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10 agosto 2025
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10 maggio 2026
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Art. 53-quinquies. Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza 1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55, ((comma 1, e all'articolo 55-bis)) ;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla licenza di navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unita' da diporto, di cui all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55, ((comma 1, e all'articolo 55-bis)) ;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla licenza di navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unita' da diporto, di cui all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Commentario • 1
- 1. Norme sanzionatorieAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 febbraio 2018 · 0.8792897
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Catania, sentenza 25/02/2022, n. 944Provvedimento: N 2353/20 R.G. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE Il Giudice onorario dott. Antonino A. M. Milazzo all'udienza di discussione del 24 febbraio 2022 ha pronunciato, con contestuale deposito della motivazione, provvedendo al deposito ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2353/20 R.G., promossa DA Parte_1 , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Ferro, giusta procura in atti opponente CONTRO Controparte_1 , in persona del Comandante del Porto marittimo di CP_1 e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 , …Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- genericità contestazione·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- violazione art. 39 D.L.vo n. 171/2005·
- compensazione spese·
- patente nautica straniera·
- difetto di motivazione