Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1859 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra in persone del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 elettivamente domiciliati in Quartucciu, via Barisardo n. 22, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Libero Pusceddu, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponenti e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo dell'avv. Giuseppe Eramo, che la rappresenta e difende Email_1 per procura generale alle liti a rogito Notaio del 18.11.2020, rep. 245518 Persona_1 opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di conto corrente.
Motivi della Decisione 1. I fatti controversi.
La ha chiesto ed ottenuto il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 522/2023 del 29.5.2023 nei confronti della e dei Parte_1 fideiussori sig.ri e per la somma di € 17.412,03, oltre Parte_2 Controparte_2 interessi e spese della fase monitoria;
tale importo costituiva il saldo debitore al 19.4.2023 del conto corrente affidato n. 1510065084.
1
- La banca aveva violato i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale, perché, nonostante nel corso degli anni l'attività dell'istituto di vigilanza fosse stata sempre florida, senza alcuna spiegazione, Parte_1 aveva chiesto in data 28.02.2023 il rientro immediato dal fido e la chiusura di ogni rapporto, e, poi, proceduto alla segnalazione della situazione debitoria alla CRIF interbancaria, così impedendo alla società si risollevarsi dalla crisi, iniziata nel 2021, a causa della congiuntura negativa dei mercati internazionali e della pandemia da Covid-
19;
- la banca aveva praticato l'illegittimità capitalizzazione degli interessi, anche dopo la cessazione del rapporto.
Pertanto, parte opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, con vittoria di spese.
La si è costituita, e a sua volta ha eccepito che: Controparte_1
- il rapporto di conto corrente è iniziato in data 10.2.2020, nel secondo trimestre 2022 vi sono stati movimenti in entrata di € 380,00, nel terzo trimestre 2022 nessun movimento in entrata, nel quarto trimestre movimenti in entrata di appena € 656,00, mentre nel primo trimestre 2023 nessun movimento in entrata, e il saldo del rapporto era sempre superiore all'affidamento concesso;
- inoltre, il fideiussore in data 18.07.2022 ha disposto dell'unico immobile Parte_2 di proprietà, per questo è stato deliberato di revocare, con nota del 28.02.2023, gli affidamenti concessi e a chiedere il pagamento del saldo;
- la capitalizzazione degli interessi è stata pattuita e praticata in ossequio al disposto dell'art. 120 T.U.B. e della delibera CICR n. 343 del 3.8.2016, e non è mai stata pattuita né praticata la capitalizzazione per il periodo successivo all'estinzione del rapporto.
Pertanto, l'opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto opposto nonché il rigetto delle avverse domande, anche riconvenzionali, con vittoria di spese e condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 ultimo comma c.p.c..
2 Con ordinanza del 19.12.2023 il giudice ha accolto la l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti termine per l'avvio del procedimento di mediazione, esperito con esito negativo.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Infine, all'udienza del 7.1.2025 la parte opposta, unica presente, ha discusso oralmente e precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
Motivi della decisione
2. Sulla domanda azionata in sede monitoria.
2.1 Con la domanda monitoria l'opposta ha domandato la condanna dell'opponente al pagamento del saldo negativo del conto corrente ordinario, affidato, n. 15100065084.
Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, deve trovare applicazione, in punto di riparto dell'onere della prova, il principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, per cui "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
Nel caso di specie, a dimostrazione del credito vantato, la parte opposta ha prodotto, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, il contratto di conto corrente n. 15100065084, sottoscritto dalla con in data 10.02.2020, il Parte_1 Controparte_1 contratto di apertura di credito del 15.04.2020 fino ad € 15.000,00 e il contratto di affidamento mediante anticipo fatture del 15.04.2020 fino ad € 25.000,00, i contratti di fideiussione sottoscritti dai sig.ri e , rispettivamente del 7.04.2020 e del Parte_2 Controparte_2
8.04.2020.
Inoltre, l'opponente non ha contestato la sussistenza dell'esposizione debitoria, che, pertanto, può ritenersi provata.
3. Sui motivi di opposizione.
La dedotta violazione dei principi di buona fede e correttezza non sussiste, avendo la banca dedotto e dimostrato le ragioni per cui ha ritenuto di revocare le linee di credito accordate.
In ogni caso, detta violazione rileverebbe esclusivamente sotto il profilo risarcitorio, e, nel caso di specie, non è stato dedotto né provato specificamente alcun danno.
3 La parte opposta ha, poi, dedotto e dimostrato che il contratto è stato stipulato in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di anatocismo, in particolare all'art. 120 T.U.B. e alla delibera
CICR n. 343 del 3.8.2016.
Con riferimento invece ai rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, l'art. 3, comma
3, del decreto prescrive che:
- gli intermediari debbono assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- gli interessi debbono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- il conteggio degli interessi deve essere invece effettuato il 31 dicembre per i contratti stipulati nel corso dell'anno.
Il contratto di apertura del conto prevedeva una periodicità di liquidazione degli interessi annuale al 31 dicembre, e l'art. 11 del contratto che gli interessi debitori e creditori sarebbero stati conteggiati separatamente e rendicontati al 31 dicembre di ogni anno, per cui dette prescrizioni risultano effettivamente rispettate. Gli opponenti non hanno dimostrato in alcun modo che la banca nel corso del rapporto non abbia ottemperato alle previsioni contrattuali.
Pertanto, l'opposizione va respinta, e il decreto ingiuntivo va confermato.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del livello di complessità della controversia.
La genericità dell'opposizione, e il sostanziale abbandono del giudizio dopo la notifica dell'opposizione (non sono state depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c., e nessuno è comparso per gli opponenti ad alcuna delle udienze), sono indici dell'aver resistito in giudizio quantomeno con colpa grave, e giustificano la condanna degli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., di una somma pari all'importo liquidato a titolo di spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Frosinone n. 522/2023 del 29.05.2023;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
4 3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a pagare all'opposta la somma di € 3.500,00.
Così deciso in Frosinone, il 7.01.2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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