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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 649/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
(c.f. ), già che partecipa al giudizio per il tramite della Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
procuratrice (c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_2
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Ubaldo Sassaroli;
appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti C.F._2
Michele Cardenà e Maurizio Minnucci;
(c.f. , contumace;
Parte_3 P.IVA_3
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dei sopra rassegnati motivi di appello e dunque riformando il capo della sentenza in cui il Tribunale di Ancona ha ritenuto carente la condizione dell'azione consistente nella prova della titolarità del credito in capo ad
riconoscendo dunque la titolarità del credito in capo alla cessionaria, ovvero in Parte_1
ogni caso pronunciandosi nei confronti di in L.C.A., parte originaria del Parte_3
processo, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse aderire alle conclusioni della consulenza tecnica disposta dal Giudice di prime cure, voglia limitare il credito ad € 67.675,24, non considerando l'ulteriore calcolo effettuato dal C.T.U., pari ad € 64.361,67, in cui ha ingiustamente decurtato “gli importi addebitati a titolo di commissioni e oneri collegati alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”, essendo tali addebiti posti a fronte di clausole validamente pattuite”; appellata costituita a seguito dell'interruzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla 23 e per l'effetto confermare la Parte_1
sentenza n. 603 del 05.05.2021 del Tribunale di Ancona. In via condizionata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, Voglia la Corte di Appello di Ancona accertare che la sig.ra quale garante fideiussore del sig. riveste la Controparte_2 Controparte_3
qualifica di consumatore, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona per essere competente il Tribunale di Fermo e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della sig.ra accertare che la sig.ra Controparte_2 [...]
quale fideiussore del sig. , riveste la qualifica di consumatore CP_2 Controparte_3
dichiarare la vessatorietà delle clausole indicate in narrativa e contenute nella contratto di fideiussione e per l'effetto dichiararle inefficaci e/o nulle;
accertare la nullità del contratto di conto corrente n. 47707, il superamento del tasso soglia degli interessi addebitati;
accertata la nullità del contratto di mutuo chirografario garantito da cooperativa stipulato il 03.07.2016 per tutti i motivi dedotti in narrativa, per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 1551/2016, condannando la a Pt_3
restituire al sig. quale titolare della ditta “Olm Targhe” gli importi Controparte_3
indebitamente percepiti e/ gli interessi, le commissioni e le spese addebitate illegittimamente
2 nei contratti bancari dallo stesso stipulati, compensandoli eventualmente con il credito che dovesse risultare a favore della Banca opposta. Con conseguente condanna della Pt_1
alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Occorre evidenziare che in pendenza del presente grado è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di e, pertanto, con ordinanza del 26.3.2024, pronunciata Controparte_3
all'esito della scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta l'interruzione del giudizio.
ha depositato tempestivo ricorso di riassunzione ed il Collegio ha fissato Controparte_2
udienza per la prosecuzione, assegnando alla ricorrente termine per le notificazioni.
La carenza di prova delle notificazioni si configura, nel caso di specie, come un accadimento neutro.
infatti, pur lamentando la mancata notificazione, nondimeno è risultata Controparte_1
presente all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.
non deve ricevere la notificazione del Parte_3
ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione poiché già contumace (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13015 del 24/05/2018).
Altresì, l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale rende improcedibile la domanda di condanna nei confronti di ed il ricorso per la riassunzione ed il correlato decre- Controparte_3
to di fissazione dell'udienza non devono essere notificati alla curatela della procedura concor- suale.
In altri e più compiuti termini, “nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il
3 contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto
a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s.
l.fall., in concorso con gli altri creditori (così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n.
6196 del 05/03/2020; in tal senso, anche Sentenza della Corte di Cassazione n. 24156 del
04/10/2018)”.
Altresì, “qualora nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un'obbligazione venga dichiarato il fallimento del preteso debitore, il giudizio stesso non può essere proseguito ed il debito dev'essere accertato nel procedimento fallimentare, ad esito del quale avverrà il re- golamento delle spese, così della fase ordinaria come di quella fallimentare (così, Sentenza del- la Corte di Cassazione n. 1780 del 09/05/1977)”.
Tanto rappresentato, appare superfluo indugiare nella ricapitolazione delle deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, cui è affidato il tempestivo appello, e delle eccezioni riproposte da ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Controparte_2
*****
I. Il primo ed il secondo motivo, predicati da ragioni di connessione tali da indurre alla delibazione congiunta, censurano la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha affermato la carenza di adeguata prova dell'avvenuta cessione del credito in favore dell'intervenuta sì da giungere alla revoca del decreto ingiuntivo, sebbene, Parte_2
peraltro, il provvedimento monitorio sia stato richiesto ed ottenuto da ossia Parte_3
il creditore originario.
I motivi sono fondati.
Anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere carente la prova della cessione del credito, nondimeno il Tribunale di Ancona avrebbe dovuto vagliare la fondatezza della pretesa creditoria azionata da tramite ricorso monitorio cui ha fatto seguito la pronuncia del Parte_3
decreto ingiuntivo, la notifica di esso e la susseguente instaurazione del giudizio a cognizione piena.
In altri termini, la mancata prove della cessione non elide (ma, anzi, conferma) la sussistenza dell'originario rapporto obbligatorio tra ed i debitori opponenti e, dunque, si Parte_4
4 configura come accadimento che può rilevare solo ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione limitatamente al rapporto processuale intercorso tra gli opponenti e la parte intervenuta (priva di interesse a partecipare al giudizio qualora non sia cessionaria).
Nel caso di specie, comunque, sussiste adeguata prova dell'allegata successione a titolo particolare.
La cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ), sicché la prova di essa può essere resa anche tramite elementi presuntivi.
Tanto premesso, occorre osservare che la difesa di parte intervenuta, ora appellante, ha prodotto
(anche) copia dell'avviso ex art. 5 del decreto legge n.99 del 2017, convertito in legge con modificazioni, ove si dà atto dell'avvenuta cessione, in favore di dei crediti Parte_2
deteriorati originariamente vantati da Parte_3
A tale primo elemento probatorio, volto appunto a lumeggiare la sussistenza della vicenda successoria a titolo particolare allegata dalla difesa intervenuta, si affianca un accadimento processuale di univoca significanza.
Il riferimento è alla circostanza che , Parte_3
nei cui confronti era stato riassunto il giudizio attesa la sopravvenuta apertura della procedura concorsuale nei confronti della banca, non ha mai contestato la cessione del credito (prestando, dunque, tacita acquiescenza) e, anzi, a far tempo dall'intervento di si è totalmente Parte_2
disinteressata al giudizio, omettendo anche di costituirsi nel presente grado.
La mancata contestazione dell'altrui qualità di cessionario e il sostanziale abbandono del giudizio da parte del creditore munito del decreto ingiuntivo (creditore originario che persiste nell'inerzia, tanto più che a allegato di essere destinataria di Controparte_4
sopravvenute richieste di pagamento di Parte_5
) appaiono priva di logica spiegazione, né la difesa appellata si è premurata di
[...]
5 fornire una qualche chiave di lettura, mentre sono totalmente comprensibili qualora si abbia a postulare l'avvenuta successione a titolo particolare.
Dunque i riferiti elementi probatori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, conducono senza dubbio alcuno al seguente convincimento: vi è stata la cessione del credito in favore di Parte_2
II. La fondatezza dei due motivi di appello conduce all'esame delle eccezioni formulate da ritenute assorbite dal primo giudice e riproposte in sede di gravame ai Controparte_2
sensi della norma di cui all'art. 346 c.p.c.
III. L'eccezione di incompetenza si palesa non suscettibile d'accoglimento in ragione dell'avvenuto consolidamento del giudicato interno circa la competenza per territorio del
Tribunale di Ancona.
Il primo giudice, infatti, nel rigettare espressamente tale ragione di gravame, muovendo dal presupposto della carenza in capo a della qualità di consumatore, ha Controparte_2
affermato la propria competenza per territorio.
non ha formulato appello incidentale e, peraltro, si è costituita il giorno Controparte_2
prima dell'udienza di trattazione, fissata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., sì da incorrere nella decadenza contemplata dal primo comma dell'art. 343 c.p.c.
IV. L'eccezione incentrata sulla consistenza usuraria degli interessi passivi pattuiti con il contratto di conto corrente e con il correlato contratto di apertura di credito (entrambi sottesi al decreto ingiuntivo opposto), e dunque sulla non debenza di alcun interesse, è infondata.
La relazione della consulente tecnico d'ufficio, depositata in data 9.6.2020 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce il mancato superamento dei tassi soglia, sia al momento della stipulazione dei contratti sia, per quanto possa rilevare, nel prosieguo delle relazioni negoziali.
In parte qua, le deduzioni del consulente tecnico appaiono adeguatamente motivate e prive di tratti di contraddizione, sì da meritare piena adesione.
Peraltro, le conclusioni dell'ausiliare sono contestate tramite argomenti privi di ogni addentellato normativo e giurisprudenziale atteso che la difesa appellata determina il tasso effettivo globale sommando direttamente gli oneri e gli interessi.
6 Invero, nella comparsa di risposta si legge quanto segue: “nel contratto di conto corrente n.
47707 il TAE ( da prendere in considerazione in quanto comprensivo degli effetti della capitalizzazione) veniva convenuto in misura del 13,04% e la commissione servizio affidamento in misura del 2%, per cui il teg calcolato è pari al 15,04% e dunque superiore al tsu pari al
14,73”.
tramite plurime e correlate doglianze, lamenta anche la nullità assoluta Co Controparte_2
del contratto di mutuo, del pari sotteso al decreto ingiuntivo impugnato.
In primo luogo, la difesa appellata eccepisce nuovamente che la somma di euro 5.000,00, ossia una porzione della più ampia provvista mutuata, fu impiegata per l'acquisto di azioni di
[...]
con conseguente sussistenza, secondo la prospettazione difensiva in esame, del Parte_3
profilo di nullità contemplato dalla norma imperativa di cui al primo comma dell'art. 2358 c.c.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la somma non fu mutuata da ma da Parte_3
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana s.p.a., ciò che esclude che la fattispecie possa essere sussunta all'ambito precettivo delineato dalla norma sopra richiamata.
In secondo luogo, la difesa appellata lamenta la nullità del contratto muovendo dal presupposto che le parti ebbero a stipulare un mutuo di scopo ma che la somma fu destinata al soddisfacimento di una finalità diversa da quella programmata.
L'eccezione è infondata.
Il mutuo di scopo convenzionale si configura come contratto atipico, consensuale e non reale, da cui origina una portata obbligatoria non limitata alla restituzione del capitale mutuato e degli interessi (nell'ipotesi di mutuo oneroso) ma estesa anche all'attuazione di una determinata finalità, correlata al diretto soddisfacimento anche dell'interesse del mutuante e calata in un'ulteriore obbligazione posta a carico del mutuatario.
In tale ottica, affinché vi sia mutuo di scopo non è sufficiente che le parti abbiano ad esternare, dandone contezza nel contratto, la finalità cui è destinata la somma mutuata (finalità che, come
è evidente, è sempre sussistente, risultando arduo ipotizzare che il mutuatario abbia fatto ricorso al credito in carenza della necessità di destinare la somma al soddisfacimento di una qualche
7 esigenza), ma è necessario che tale finalità sia strumentale al compimento di un interesse
(anche) del mutuante.
L' interesse, pertanto, deve preesistere alla stipulazione del mutuo di scopo e deve essere attuato
(anche) per il tramite di tale negozio.
Diversamente, non vi è mutuo di scopo allorquando il coinvolgimento del mutuante nella destinazione della somma mutuata non sia preesistente ma abbia a sorgere con la stipulazione del mutuo e sia limitato al solo fisiologico esaurimento di tale negozio, ossia al corretto adempimento dell'obbligazione restitutoria gravante in capo al mutuatario.
In altri e più compiuti termini, “in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale … è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche
l'interesse dell'istituto finanziatore: qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizzerebbe infatti semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
e in tal caso non si può parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale;
proprio per ciò questa Corte ha più volte affermato che il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
né - si è detto -
l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili ( rustici o urbani ) a garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511-07; Cass.
n. 4792-12); invece, giustappunto in quanto caratterizzato nel senso sopra detto, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (v. per utili riferimenti Cass. n. 25180-07), attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato Cass. n. 1369-16); per cui in definitiva:
8 (a) ove manchi un interesse del mutuante, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle 8 somme erogate;
(b) la deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 cod. civ. sipuò affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
(c) negli altri casi, ove cioè la prova di consimile situazione non sia fornita, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24699 del 19/10/2017)”.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sulla contenuto della scrittura privata del 3.7.2012, per cui il tramite fu concluso il contratto di mutuo.
Ad avviso del Collegio, l'impiego dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. evidenzia che le parti ebbero a stipulare un mutuo (reale e non convenzionale) assistito da garanzia personale.
L'atto, intitolato mutuo chirografario garantito da cooperativa, non reca alcun richiamo alla figura del mutuo di scopo convenzionale.
E' pur vero che nella scrittura privata si legge quanto segue: “ parte mutuataria ha chiesto un mutuo da destinare alle spese per acquisto scorte di magazzino … parte mutuataria si obbliga
a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata per tutta la durata del mutuo, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ...”.
Tali previsioni, tuttavia, si rivelano di per sé inidonee ad attrarre il contratto all'ambito del mutuo di scopo convenzionale laddove non lasciano emergere anche il necessario e preesistente interesse del mutuante alla realizzazione di una determinata finalità.
In altri termini, le clausole evidenzia unicamente il motivo per cui il mutuatario ha inteso conseguire la somma di denaro, senza, tuttavia, elevare il proposito da quest'ultimo palesato a scopo strumentale al soddisfacimento di un interesse proprio e preesistente della banca.
D'altro canto, alcuna clausola del mutuo prevede la nullità della contratto nell'ipotesi di impiego della somma per una diversa finalità.
Ad ulteriore conferma di tale convincimento, vi è che la banca non ha mai lamentato l'omesso acquisto delle scorte di magazzino ma unicamente la mancata restituzione della somma mutuata
9 e degli interessi, sì da porre in essere una condotta, rilevante alla luce del criterio di interpretazione di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., totalmente dissonante rispetto all'assunto della sussistenza del mutuo di scopo.
Il convincimento non è incrinato (ma, anzi, è confermato) dalla previsione dalle clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di mancato rispetto della destinazione della somma dichiarata dal mutuatario.
Vi è, infatti, che il mutuo in esame è assistito anche dalla fideiussione rilasciata da una società cooperativa di garanzia.
In tale ottica, l'interesse dell'istituto di credito al rispetto della destinazione della somma è totalmente interno al contratto di mutuo, e non pregresso rispetto ad esso, nonché assolutamente limitato alla restituzione delle somme mutuate.
La banca, invero, ha interesse a che le somme mutuate siano impiegate per l'acquisto di scorte di magazzino non perché un simile evento sia correlato al soddisfacimento di uno scopo ad essa comune (quale?) ma perché ciò consente di escutere la fideiussione prestata dalla società cooperativa.
In altri termini e semplificando, il rispetto della destinazione della somma costituisce, dalla prospettiva della banca, unicamente una circostanza volta a presidiare il diritto di credito di quest'ultima.
Ancora, la difesa appellata reitera l'eccezione di nullità del mutuo in ragione della natura solutoria di esso.
L'eccezione è infondata.
La destinazione della somma mutuata si configura come accadimento successivo al perfezionamento del contratto di mutuo, ove la traditio rei, che esige unicamente l'acquisto della disponibilità giuridica (in tal senso, già Sentenza della Corte di Cassazione n. 2076 del
12/06/1969), inerisce al piano della struttura e non della portata effettuale, ciò che già di per sé appare escludere (quantomeno in via astratta) una qualche ricaduta in termini di nullità (vizio necessariamente genetico).
Anche qualora il proposito di impiegare la somma mutuata all'estinzione di una obbligazione avente come referente soggettivo attivo il mutuante sia anteriore alla traditio rei, nondimeno
10 esso si configurerebbe come mero motivo, di per sé inidoneo ad inficiare la causa, se non nell'ipotesi in cui il motivo sia comune ad entrambe le parti ed illecito.
Il proposito di estinguere un'obbligazione non è illecito poiché non viola (né elude) alcuna norma imperativa né si pone in contrasto con principi di ordine pubblico o buon costume.
In altri e più compiuti termini, “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro, o di altre cose fungibili, ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37654 del 30/11/2021)”.
Altresì, “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 23149 del 25/07/2022)”.
La declinazione di tali principi al caso di specie non è inibita dall'asserita circostanza dell'insussistenza dell'obbligazione da estinguere.
Trattasi, invero, di una circostanza che attiene pur sempre al piano dei motivi, senza dunque coinvolgimento della causa e, a ben considerare, senza nemmeno evolvere in un vizio del consenso (in carenza del requisito dell'essenzialità dell'errore), ciò che, peraltro, avrebbe comportano unicamente l'annullabilità del mutuo, azione non proposta dagli opponenti.
D'altro canto, tra contratto di conto corrente e mutuo solutorio non vi è alcun collegamento negoziale poiché difetta il presupposto necessario dell'originaria preordinazione di entrambi i
11 contratti al conseguimento di uno scopo unitario, ulteriore rispetto a quello proprio di ogni singolo atto.
Invero, non può certo sostenersi che le parti stipularono il contratto di conto corrente al fine di pervenire al saldo negativo da ripianare tramite mutuo solutorio, sicché tra le due fattispecie può solo rinvenirsi in nesso di causalità materiale (e non giuridica), nel senso che lo scoperto di conto corrente costituisce l'antecedente teleologico che induce alla stipulazione del mutuo.
Altresì, pur nella consapevolezza di un diverso orientamento della giurisprudenza di merito, il saldo debitore negativo, anche qualora originatosi all'esito di addebiti illegittimi , costituisce una circostanza effettivamente sussistente (e non apparente) al momento della stipulazione del mutuo, la cui rimozione costituisce l'esito eventuale e successivo della proposizione dell'azione di nullità parziale e di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Tali rimedi esplicano una portata lato sensu retroattiva che si manifesta sul piano degli effetti giuridici ma che di per sé non elide il fatto storico della sussistenza di un saldo negativo di conto corrente al momento della stipulazione del mutuo, ciò che ne preclude la dichiarazione di nullità tramite l'invocazione dei motivi illeciti comuni o della figura della presupposizione
(qualora si voglia ritenere che essa inerisca alla fase genetica della fattispecie negoziale); il saldo, lo si ripete, era negativo.
Dunque, nell'ipotesi prospettata dalla difesa appellata, affermata la validità del contratto di mutuo, il rimedio che può azionare il correntista deve essere diretto verso il contratto di conto corrente, ossia l'unico negozio affetto da nullità, e, dunque, il correntista potrà formulare la domanda di nullità parziale e la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e, altresì, potrà agire per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1338 c.c., onde conseguire (anche) il risarcimento del danno patrimoniale patito quale conseguenza della stipulazione del contratto di mutuo (tra il contratto di conto corrente ed il mutuo solutorio, lo si ripete, non vi è un collegamento causale causale ma un nesso teleologico che può rilevare solo ai sensi della norma di cui all'art. 1223 c.c.) ed incentrato sui costi sopportati (interessi e spese).
Gli opponenti non hanno formulato tal ultima domanda e, peraltro, qualora avessero agito in tal senso, l'istanza risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento.
12 Invero, passando dal piano delle considerazioni astratte all'esame della vicenda concreta, vi è che l'assunto secondo cui avrebbe stipulato il contratto di mutuo onde Controparte_3
estinguere il saldo negativo del conto corrente, non riceve alcun sostegno probatorio.
Dall'esame degli estratti conto prodotti, emerge quanto segue: alla data del 30.6.2012, il conto corrente n.47707 presenta un saldo debitore di euro 15.227,00; in data 3.7.2012, vi è l'accredito della somma (di importo ben maggiore dello scoperto) di euro 34.512,20 quale conseguenza della stipulazione del mutuo;
alla data del 30.9.2012, ossia al termine del trimestre, il conto corrente presenta ancora un saldo debitore di euro 15.911,25.
Dunque, la dinamica delle rimesse compiute nei mesi immediatamente successivi alla data del
3.7.2012, appare totalmente dissonante rispetto all'assunto dell'avvenuta stipulazione di un mutuo solutorio, né sussistono ulteriori elementi probatori volti a sostenere tale prospettazione.
Altresì, e trattasi di circostanza dirimente, il saldo debitore del conto corrente è negativo, ed è sempre stato negativo, anche nell'ipotesi di sussistenza dei lamentati addebiti privi di sostegno causale, come di seguito osservato.
VI. La difesa appellata, infatti, eccepisce che la pretesa creditoria deve essere ridotta previa eliminazione delle poste debitorie che, seppur prive della necessaria copertura contrattuale, hanno concorso a determinare il saldo negativo del conto corrente, così come riferito dal consulente tecnico d'ufficio.
L'eccezione è fondata nei limiti e con le precisazioni che seguono.
La richiamata relazione di consulenza riferisce che il saldo debitore del conto corrente n.47707 deve essere rettificato in euro 34.811,51 in ragione della necessità di eliminare gli addebiti relativi a spese e commissioni sprovviste di copertura negoziale e di sostituire gli interessi applicati dalla banca in carenza di pattuizione scritta con gli interessi di cui al settimo comma dell'art. 117 T.U.B.
In parte qua, le conclusioni dell'ausiliario, peraltro nemmeno contestate dal consulente della banca, appaiono adeguatamente motivate e coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, sì da meritare adesione.
Diversamente, il consulente è in errore laddove riferisce che “il saldo è comprensivo del residuo debito pari a euro 29.550,19 relativo al contratto di mutuo chirografario del 3/7/2012”.
13 Tale convincimento, privo di sostegno motivazionale, è contraddetto dall'esame del documento n.10, allegato alla relazione di consulenza e contenente la ricostruzione di tutti i movimenti del conto corrente n. 47707.
Emerge, infatti, che, dalla stipulazione del contratto di mutuo alla chiusura del conto corrente alla data del 30.6.2016, sono state addebitate in conto corrente solo diciotto rate (ossia tutte le rate, anche comprensive di soli interessi, scadute in data anteriore al 31.1.2014), sicché il saldo debitore non può includere le successive rate, scadute dal 31.1.2014 alla risoluzione del contratto mutuo, né, tantomeno, il capitale residuo al momento della decadenza dal beneficio del termine di pagamento.
VII. Alla luce di quanto osservato, deve essere condannata all'immediato Controparte_2
pagamento, in favore di della somma di euro 64.361,70 (euro 34.811,51 + euro Parte_1
29.550,19), oltre interessi legali, come richiesto nel ricorso ex art. 633 c.p.c., dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
VIII. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a giustificare ipotesi di compensazione totale o parziale.
Nel del primo grado, la difesa di (ora ha svolto attività in tutte le fasi;
Parte_2 Parte_1
in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nel presente grado, la difesa di ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, Parte_1
introduttiva e decisionale;
in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella sintetica riproposizione dei medesimi argomenti già prospettati nell'atto di appello, tanto più che la controparte tampoco ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita, rigettata o dichiarata improcedibile, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1
somma di euro 64.361,70 oltre interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1
del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.444,00 per compenso ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_2
d'ufficio, così come liquidate con separato decreto pronunciato nel primo grado di giudizio.
Ancona, 18.3.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 649/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
(c.f. ), già che partecipa al giudizio per il tramite della Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
procuratrice (c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_2
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Ubaldo Sassaroli;
appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti C.F._2
Michele Cardenà e Maurizio Minnucci;
(c.f. , contumace;
Parte_3 P.IVA_3
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dei sopra rassegnati motivi di appello e dunque riformando il capo della sentenza in cui il Tribunale di Ancona ha ritenuto carente la condizione dell'azione consistente nella prova della titolarità del credito in capo ad
riconoscendo dunque la titolarità del credito in capo alla cessionaria, ovvero in Parte_1
ogni caso pronunciandosi nei confronti di in L.C.A., parte originaria del Parte_3
processo, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse aderire alle conclusioni della consulenza tecnica disposta dal Giudice di prime cure, voglia limitare il credito ad € 67.675,24, non considerando l'ulteriore calcolo effettuato dal C.T.U., pari ad € 64.361,67, in cui ha ingiustamente decurtato “gli importi addebitati a titolo di commissioni e oneri collegati alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”, essendo tali addebiti posti a fronte di clausole validamente pattuite”; appellata costituita a seguito dell'interruzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla 23 e per l'effetto confermare la Parte_1
sentenza n. 603 del 05.05.2021 del Tribunale di Ancona. In via condizionata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, Voglia la Corte di Appello di Ancona accertare che la sig.ra quale garante fideiussore del sig. riveste la Controparte_2 Controparte_3
qualifica di consumatore, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona per essere competente il Tribunale di Fermo e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della sig.ra accertare che la sig.ra Controparte_2 [...]
quale fideiussore del sig. , riveste la qualifica di consumatore CP_2 Controparte_3
dichiarare la vessatorietà delle clausole indicate in narrativa e contenute nella contratto di fideiussione e per l'effetto dichiararle inefficaci e/o nulle;
accertare la nullità del contratto di conto corrente n. 47707, il superamento del tasso soglia degli interessi addebitati;
accertata la nullità del contratto di mutuo chirografario garantito da cooperativa stipulato il 03.07.2016 per tutti i motivi dedotti in narrativa, per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 1551/2016, condannando la a Pt_3
restituire al sig. quale titolare della ditta “Olm Targhe” gli importi Controparte_3
indebitamente percepiti e/ gli interessi, le commissioni e le spese addebitate illegittimamente
2 nei contratti bancari dallo stesso stipulati, compensandoli eventualmente con il credito che dovesse risultare a favore della Banca opposta. Con conseguente condanna della Pt_1
alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Occorre evidenziare che in pendenza del presente grado è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di e, pertanto, con ordinanza del 26.3.2024, pronunciata Controparte_3
all'esito della scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta l'interruzione del giudizio.
ha depositato tempestivo ricorso di riassunzione ed il Collegio ha fissato Controparte_2
udienza per la prosecuzione, assegnando alla ricorrente termine per le notificazioni.
La carenza di prova delle notificazioni si configura, nel caso di specie, come un accadimento neutro.
infatti, pur lamentando la mancata notificazione, nondimeno è risultata Controparte_1
presente all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.
non deve ricevere la notificazione del Parte_3
ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione poiché già contumace (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13015 del 24/05/2018).
Altresì, l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale rende improcedibile la domanda di condanna nei confronti di ed il ricorso per la riassunzione ed il correlato decre- Controparte_3
to di fissazione dell'udienza non devono essere notificati alla curatela della procedura concor- suale.
In altri e più compiuti termini, “nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il
3 contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto
a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s.
l.fall., in concorso con gli altri creditori (così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n.
6196 del 05/03/2020; in tal senso, anche Sentenza della Corte di Cassazione n. 24156 del
04/10/2018)”.
Altresì, “qualora nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un'obbligazione venga dichiarato il fallimento del preteso debitore, il giudizio stesso non può essere proseguito ed il debito dev'essere accertato nel procedimento fallimentare, ad esito del quale avverrà il re- golamento delle spese, così della fase ordinaria come di quella fallimentare (così, Sentenza del- la Corte di Cassazione n. 1780 del 09/05/1977)”.
Tanto rappresentato, appare superfluo indugiare nella ricapitolazione delle deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, cui è affidato il tempestivo appello, e delle eccezioni riproposte da ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Controparte_2
*****
I. Il primo ed il secondo motivo, predicati da ragioni di connessione tali da indurre alla delibazione congiunta, censurano la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha affermato la carenza di adeguata prova dell'avvenuta cessione del credito in favore dell'intervenuta sì da giungere alla revoca del decreto ingiuntivo, sebbene, Parte_2
peraltro, il provvedimento monitorio sia stato richiesto ed ottenuto da ossia Parte_3
il creditore originario.
I motivi sono fondati.
Anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere carente la prova della cessione del credito, nondimeno il Tribunale di Ancona avrebbe dovuto vagliare la fondatezza della pretesa creditoria azionata da tramite ricorso monitorio cui ha fatto seguito la pronuncia del Parte_3
decreto ingiuntivo, la notifica di esso e la susseguente instaurazione del giudizio a cognizione piena.
In altri termini, la mancata prove della cessione non elide (ma, anzi, conferma) la sussistenza dell'originario rapporto obbligatorio tra ed i debitori opponenti e, dunque, si Parte_4
4 configura come accadimento che può rilevare solo ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione limitatamente al rapporto processuale intercorso tra gli opponenti e la parte intervenuta (priva di interesse a partecipare al giudizio qualora non sia cessionaria).
Nel caso di specie, comunque, sussiste adeguata prova dell'allegata successione a titolo particolare.
La cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ), sicché la prova di essa può essere resa anche tramite elementi presuntivi.
Tanto premesso, occorre osservare che la difesa di parte intervenuta, ora appellante, ha prodotto
(anche) copia dell'avviso ex art. 5 del decreto legge n.99 del 2017, convertito in legge con modificazioni, ove si dà atto dell'avvenuta cessione, in favore di dei crediti Parte_2
deteriorati originariamente vantati da Parte_3
A tale primo elemento probatorio, volto appunto a lumeggiare la sussistenza della vicenda successoria a titolo particolare allegata dalla difesa intervenuta, si affianca un accadimento processuale di univoca significanza.
Il riferimento è alla circostanza che , Parte_3
nei cui confronti era stato riassunto il giudizio attesa la sopravvenuta apertura della procedura concorsuale nei confronti della banca, non ha mai contestato la cessione del credito (prestando, dunque, tacita acquiescenza) e, anzi, a far tempo dall'intervento di si è totalmente Parte_2
disinteressata al giudizio, omettendo anche di costituirsi nel presente grado.
La mancata contestazione dell'altrui qualità di cessionario e il sostanziale abbandono del giudizio da parte del creditore munito del decreto ingiuntivo (creditore originario che persiste nell'inerzia, tanto più che a allegato di essere destinataria di Controparte_4
sopravvenute richieste di pagamento di Parte_5
) appaiono priva di logica spiegazione, né la difesa appellata si è premurata di
[...]
5 fornire una qualche chiave di lettura, mentre sono totalmente comprensibili qualora si abbia a postulare l'avvenuta successione a titolo particolare.
Dunque i riferiti elementi probatori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, conducono senza dubbio alcuno al seguente convincimento: vi è stata la cessione del credito in favore di Parte_2
II. La fondatezza dei due motivi di appello conduce all'esame delle eccezioni formulate da ritenute assorbite dal primo giudice e riproposte in sede di gravame ai Controparte_2
sensi della norma di cui all'art. 346 c.p.c.
III. L'eccezione di incompetenza si palesa non suscettibile d'accoglimento in ragione dell'avvenuto consolidamento del giudicato interno circa la competenza per territorio del
Tribunale di Ancona.
Il primo giudice, infatti, nel rigettare espressamente tale ragione di gravame, muovendo dal presupposto della carenza in capo a della qualità di consumatore, ha Controparte_2
affermato la propria competenza per territorio.
non ha formulato appello incidentale e, peraltro, si è costituita il giorno Controparte_2
prima dell'udienza di trattazione, fissata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., sì da incorrere nella decadenza contemplata dal primo comma dell'art. 343 c.p.c.
IV. L'eccezione incentrata sulla consistenza usuraria degli interessi passivi pattuiti con il contratto di conto corrente e con il correlato contratto di apertura di credito (entrambi sottesi al decreto ingiuntivo opposto), e dunque sulla non debenza di alcun interesse, è infondata.
La relazione della consulente tecnico d'ufficio, depositata in data 9.6.2020 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce il mancato superamento dei tassi soglia, sia al momento della stipulazione dei contratti sia, per quanto possa rilevare, nel prosieguo delle relazioni negoziali.
In parte qua, le deduzioni del consulente tecnico appaiono adeguatamente motivate e prive di tratti di contraddizione, sì da meritare piena adesione.
Peraltro, le conclusioni dell'ausiliare sono contestate tramite argomenti privi di ogni addentellato normativo e giurisprudenziale atteso che la difesa appellata determina il tasso effettivo globale sommando direttamente gli oneri e gli interessi.
6 Invero, nella comparsa di risposta si legge quanto segue: “nel contratto di conto corrente n.
47707 il TAE ( da prendere in considerazione in quanto comprensivo degli effetti della capitalizzazione) veniva convenuto in misura del 13,04% e la commissione servizio affidamento in misura del 2%, per cui il teg calcolato è pari al 15,04% e dunque superiore al tsu pari al
14,73”.
tramite plurime e correlate doglianze, lamenta anche la nullità assoluta Co Controparte_2
del contratto di mutuo, del pari sotteso al decreto ingiuntivo impugnato.
In primo luogo, la difesa appellata eccepisce nuovamente che la somma di euro 5.000,00, ossia una porzione della più ampia provvista mutuata, fu impiegata per l'acquisto di azioni di
[...]
con conseguente sussistenza, secondo la prospettazione difensiva in esame, del Parte_3
profilo di nullità contemplato dalla norma imperativa di cui al primo comma dell'art. 2358 c.c.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la somma non fu mutuata da ma da Parte_3
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana s.p.a., ciò che esclude che la fattispecie possa essere sussunta all'ambito precettivo delineato dalla norma sopra richiamata.
In secondo luogo, la difesa appellata lamenta la nullità del contratto muovendo dal presupposto che le parti ebbero a stipulare un mutuo di scopo ma che la somma fu destinata al soddisfacimento di una finalità diversa da quella programmata.
L'eccezione è infondata.
Il mutuo di scopo convenzionale si configura come contratto atipico, consensuale e non reale, da cui origina una portata obbligatoria non limitata alla restituzione del capitale mutuato e degli interessi (nell'ipotesi di mutuo oneroso) ma estesa anche all'attuazione di una determinata finalità, correlata al diretto soddisfacimento anche dell'interesse del mutuante e calata in un'ulteriore obbligazione posta a carico del mutuatario.
In tale ottica, affinché vi sia mutuo di scopo non è sufficiente che le parti abbiano ad esternare, dandone contezza nel contratto, la finalità cui è destinata la somma mutuata (finalità che, come
è evidente, è sempre sussistente, risultando arduo ipotizzare che il mutuatario abbia fatto ricorso al credito in carenza della necessità di destinare la somma al soddisfacimento di una qualche
7 esigenza), ma è necessario che tale finalità sia strumentale al compimento di un interesse
(anche) del mutuante.
L' interesse, pertanto, deve preesistere alla stipulazione del mutuo di scopo e deve essere attuato
(anche) per il tramite di tale negozio.
Diversamente, non vi è mutuo di scopo allorquando il coinvolgimento del mutuante nella destinazione della somma mutuata non sia preesistente ma abbia a sorgere con la stipulazione del mutuo e sia limitato al solo fisiologico esaurimento di tale negozio, ossia al corretto adempimento dell'obbligazione restitutoria gravante in capo al mutuatario.
In altri e più compiuti termini, “in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale … è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche
l'interesse dell'istituto finanziatore: qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizzerebbe infatti semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
e in tal caso non si può parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale;
proprio per ciò questa Corte ha più volte affermato che il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
né - si è detto -
l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili ( rustici o urbani ) a garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511-07; Cass.
n. 4792-12); invece, giustappunto in quanto caratterizzato nel senso sopra detto, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (v. per utili riferimenti Cass. n. 25180-07), attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato Cass. n. 1369-16); per cui in definitiva:
8 (a) ove manchi un interesse del mutuante, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle 8 somme erogate;
(b) la deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 cod. civ. sipuò affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
(c) negli altri casi, ove cioè la prova di consimile situazione non sia fornita, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24699 del 19/10/2017)”.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sulla contenuto della scrittura privata del 3.7.2012, per cui il tramite fu concluso il contratto di mutuo.
Ad avviso del Collegio, l'impiego dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. evidenzia che le parti ebbero a stipulare un mutuo (reale e non convenzionale) assistito da garanzia personale.
L'atto, intitolato mutuo chirografario garantito da cooperativa, non reca alcun richiamo alla figura del mutuo di scopo convenzionale.
E' pur vero che nella scrittura privata si legge quanto segue: “ parte mutuataria ha chiesto un mutuo da destinare alle spese per acquisto scorte di magazzino … parte mutuataria si obbliga
a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata per tutta la durata del mutuo, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ...”.
Tali previsioni, tuttavia, si rivelano di per sé inidonee ad attrarre il contratto all'ambito del mutuo di scopo convenzionale laddove non lasciano emergere anche il necessario e preesistente interesse del mutuante alla realizzazione di una determinata finalità.
In altri termini, le clausole evidenzia unicamente il motivo per cui il mutuatario ha inteso conseguire la somma di denaro, senza, tuttavia, elevare il proposito da quest'ultimo palesato a scopo strumentale al soddisfacimento di un interesse proprio e preesistente della banca.
D'altro canto, alcuna clausola del mutuo prevede la nullità della contratto nell'ipotesi di impiego della somma per una diversa finalità.
Ad ulteriore conferma di tale convincimento, vi è che la banca non ha mai lamentato l'omesso acquisto delle scorte di magazzino ma unicamente la mancata restituzione della somma mutuata
9 e degli interessi, sì da porre in essere una condotta, rilevante alla luce del criterio di interpretazione di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., totalmente dissonante rispetto all'assunto della sussistenza del mutuo di scopo.
Il convincimento non è incrinato (ma, anzi, è confermato) dalla previsione dalle clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di mancato rispetto della destinazione della somma dichiarata dal mutuatario.
Vi è, infatti, che il mutuo in esame è assistito anche dalla fideiussione rilasciata da una società cooperativa di garanzia.
In tale ottica, l'interesse dell'istituto di credito al rispetto della destinazione della somma è totalmente interno al contratto di mutuo, e non pregresso rispetto ad esso, nonché assolutamente limitato alla restituzione delle somme mutuate.
La banca, invero, ha interesse a che le somme mutuate siano impiegate per l'acquisto di scorte di magazzino non perché un simile evento sia correlato al soddisfacimento di uno scopo ad essa comune (quale?) ma perché ciò consente di escutere la fideiussione prestata dalla società cooperativa.
In altri termini e semplificando, il rispetto della destinazione della somma costituisce, dalla prospettiva della banca, unicamente una circostanza volta a presidiare il diritto di credito di quest'ultima.
Ancora, la difesa appellata reitera l'eccezione di nullità del mutuo in ragione della natura solutoria di esso.
L'eccezione è infondata.
La destinazione della somma mutuata si configura come accadimento successivo al perfezionamento del contratto di mutuo, ove la traditio rei, che esige unicamente l'acquisto della disponibilità giuridica (in tal senso, già Sentenza della Corte di Cassazione n. 2076 del
12/06/1969), inerisce al piano della struttura e non della portata effettuale, ciò che già di per sé appare escludere (quantomeno in via astratta) una qualche ricaduta in termini di nullità (vizio necessariamente genetico).
Anche qualora il proposito di impiegare la somma mutuata all'estinzione di una obbligazione avente come referente soggettivo attivo il mutuante sia anteriore alla traditio rei, nondimeno
10 esso si configurerebbe come mero motivo, di per sé inidoneo ad inficiare la causa, se non nell'ipotesi in cui il motivo sia comune ad entrambe le parti ed illecito.
Il proposito di estinguere un'obbligazione non è illecito poiché non viola (né elude) alcuna norma imperativa né si pone in contrasto con principi di ordine pubblico o buon costume.
In altri e più compiuti termini, “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro, o di altre cose fungibili, ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37654 del 30/11/2021)”.
Altresì, “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 23149 del 25/07/2022)”.
La declinazione di tali principi al caso di specie non è inibita dall'asserita circostanza dell'insussistenza dell'obbligazione da estinguere.
Trattasi, invero, di una circostanza che attiene pur sempre al piano dei motivi, senza dunque coinvolgimento della causa e, a ben considerare, senza nemmeno evolvere in un vizio del consenso (in carenza del requisito dell'essenzialità dell'errore), ciò che, peraltro, avrebbe comportano unicamente l'annullabilità del mutuo, azione non proposta dagli opponenti.
D'altro canto, tra contratto di conto corrente e mutuo solutorio non vi è alcun collegamento negoziale poiché difetta il presupposto necessario dell'originaria preordinazione di entrambi i
11 contratti al conseguimento di uno scopo unitario, ulteriore rispetto a quello proprio di ogni singolo atto.
Invero, non può certo sostenersi che le parti stipularono il contratto di conto corrente al fine di pervenire al saldo negativo da ripianare tramite mutuo solutorio, sicché tra le due fattispecie può solo rinvenirsi in nesso di causalità materiale (e non giuridica), nel senso che lo scoperto di conto corrente costituisce l'antecedente teleologico che induce alla stipulazione del mutuo.
Altresì, pur nella consapevolezza di un diverso orientamento della giurisprudenza di merito, il saldo debitore negativo, anche qualora originatosi all'esito di addebiti illegittimi , costituisce una circostanza effettivamente sussistente (e non apparente) al momento della stipulazione del mutuo, la cui rimozione costituisce l'esito eventuale e successivo della proposizione dell'azione di nullità parziale e di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Tali rimedi esplicano una portata lato sensu retroattiva che si manifesta sul piano degli effetti giuridici ma che di per sé non elide il fatto storico della sussistenza di un saldo negativo di conto corrente al momento della stipulazione del mutuo, ciò che ne preclude la dichiarazione di nullità tramite l'invocazione dei motivi illeciti comuni o della figura della presupposizione
(qualora si voglia ritenere che essa inerisca alla fase genetica della fattispecie negoziale); il saldo, lo si ripete, era negativo.
Dunque, nell'ipotesi prospettata dalla difesa appellata, affermata la validità del contratto di mutuo, il rimedio che può azionare il correntista deve essere diretto verso il contratto di conto corrente, ossia l'unico negozio affetto da nullità, e, dunque, il correntista potrà formulare la domanda di nullità parziale e la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e, altresì, potrà agire per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1338 c.c., onde conseguire (anche) il risarcimento del danno patrimoniale patito quale conseguenza della stipulazione del contratto di mutuo (tra il contratto di conto corrente ed il mutuo solutorio, lo si ripete, non vi è un collegamento causale causale ma un nesso teleologico che può rilevare solo ai sensi della norma di cui all'art. 1223 c.c.) ed incentrato sui costi sopportati (interessi e spese).
Gli opponenti non hanno formulato tal ultima domanda e, peraltro, qualora avessero agito in tal senso, l'istanza risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento.
12 Invero, passando dal piano delle considerazioni astratte all'esame della vicenda concreta, vi è che l'assunto secondo cui avrebbe stipulato il contratto di mutuo onde Controparte_3
estinguere il saldo negativo del conto corrente, non riceve alcun sostegno probatorio.
Dall'esame degli estratti conto prodotti, emerge quanto segue: alla data del 30.6.2012, il conto corrente n.47707 presenta un saldo debitore di euro 15.227,00; in data 3.7.2012, vi è l'accredito della somma (di importo ben maggiore dello scoperto) di euro 34.512,20 quale conseguenza della stipulazione del mutuo;
alla data del 30.9.2012, ossia al termine del trimestre, il conto corrente presenta ancora un saldo debitore di euro 15.911,25.
Dunque, la dinamica delle rimesse compiute nei mesi immediatamente successivi alla data del
3.7.2012, appare totalmente dissonante rispetto all'assunto dell'avvenuta stipulazione di un mutuo solutorio, né sussistono ulteriori elementi probatori volti a sostenere tale prospettazione.
Altresì, e trattasi di circostanza dirimente, il saldo debitore del conto corrente è negativo, ed è sempre stato negativo, anche nell'ipotesi di sussistenza dei lamentati addebiti privi di sostegno causale, come di seguito osservato.
VI. La difesa appellata, infatti, eccepisce che la pretesa creditoria deve essere ridotta previa eliminazione delle poste debitorie che, seppur prive della necessaria copertura contrattuale, hanno concorso a determinare il saldo negativo del conto corrente, così come riferito dal consulente tecnico d'ufficio.
L'eccezione è fondata nei limiti e con le precisazioni che seguono.
La richiamata relazione di consulenza riferisce che il saldo debitore del conto corrente n.47707 deve essere rettificato in euro 34.811,51 in ragione della necessità di eliminare gli addebiti relativi a spese e commissioni sprovviste di copertura negoziale e di sostituire gli interessi applicati dalla banca in carenza di pattuizione scritta con gli interessi di cui al settimo comma dell'art. 117 T.U.B.
In parte qua, le conclusioni dell'ausiliario, peraltro nemmeno contestate dal consulente della banca, appaiono adeguatamente motivate e coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, sì da meritare adesione.
Diversamente, il consulente è in errore laddove riferisce che “il saldo è comprensivo del residuo debito pari a euro 29.550,19 relativo al contratto di mutuo chirografario del 3/7/2012”.
13 Tale convincimento, privo di sostegno motivazionale, è contraddetto dall'esame del documento n.10, allegato alla relazione di consulenza e contenente la ricostruzione di tutti i movimenti del conto corrente n. 47707.
Emerge, infatti, che, dalla stipulazione del contratto di mutuo alla chiusura del conto corrente alla data del 30.6.2016, sono state addebitate in conto corrente solo diciotto rate (ossia tutte le rate, anche comprensive di soli interessi, scadute in data anteriore al 31.1.2014), sicché il saldo debitore non può includere le successive rate, scadute dal 31.1.2014 alla risoluzione del contratto mutuo, né, tantomeno, il capitale residuo al momento della decadenza dal beneficio del termine di pagamento.
VII. Alla luce di quanto osservato, deve essere condannata all'immediato Controparte_2
pagamento, in favore di della somma di euro 64.361,70 (euro 34.811,51 + euro Parte_1
29.550,19), oltre interessi legali, come richiesto nel ricorso ex art. 633 c.p.c., dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
VIII. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a giustificare ipotesi di compensazione totale o parziale.
Nel del primo grado, la difesa di (ora ha svolto attività in tutte le fasi;
Parte_2 Parte_1
in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nel presente grado, la difesa di ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, Parte_1
introduttiva e decisionale;
in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella sintetica riproposizione dei medesimi argomenti già prospettati nell'atto di appello, tanto più che la controparte tampoco ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita, rigettata o dichiarata improcedibile, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1
somma di euro 64.361,70 oltre interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1
del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.444,00 per compenso ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_2
d'ufficio, così come liquidate con separato decreto pronunciato nel primo grado di giudizio.
Ancona, 18.3.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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