Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1258/2023
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1258/2023 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 Parte 2) e (C.F. Parte 1
elettivamente domiciliati in Terni, Corso Cornelio Tacito n. 25, presso lo C.F. 2
studio dell'avv. Massimo Oreste Finotto, che li rappresenta e difende come da procura in atti opponenti
E
(C.F. P.IVA 1 ) e per essa quale mandataria la CP 1
[...]
lettivamente domiciliata in Spoleto, via Flaminia n. 33, presso lo studio Parte 3
dell'avv. Ida Bigerna, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale mandataria di precetto notificatogli in data 09/05/2023 con cui la CP_2
nella veste di cessionaria del credito da parte della Parte_3 ha intimato loro il Controparte_3 e di Controparte_4
pagamento dell'importo di € 12.139,48, oltre interessi e spese di ingiunzione, azionando quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1345/2013 (R.G. 3591/2013), munito di provvisoria esecuzione, adottato in data 25/11/2013 da questo Tribunale, chiedendo dichiararsi l'inesistenza del credito di parte opposta, stante l'insussistenza di posizioni debitorie e l'inutilizzabilità del titolo esecutivo azionato, con condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
A fondamento delle domande formulate, detti opponenti hanno dedotto:
- Che con decreto ingiuntivo n. 1345/2013 la Controparte_3 aveva ingiunto
Parte 2 il pagamento di €. 16.793,36 e chealla Micro Word di NC ED e detto decreto ingiuntivo, sulla scorta di un ulteriore debito verso il medesimo Istituto bancario, comprendeva anche l'esposizione debitoria per un mutuo fondiario, che aveva portato all'attivazione dell'azione esecutiva immobiliare iscritta all' R.G.E. n. 210/2013 presso il Tribunale di Terni, avente ad oggetto un immobile di proprietà del sig. Parte 1
[...]
Parte 1Che la posizione debitoria della ditta Micro World, di cui il sig.
-
garante, veniva definita con l'accordo transattivo del 13/07//2016 redatto da Italfondiario, che prevedeva il versamento della somma complessiva di €. 85.000,00, di cui: 1) €.
18.000,00 entro e non oltre il 22/07/2016; 2) n. 34 versamenti mensili di €. 870,00 ciascuno entro e non oltre il giorno 18 di ogni mese a partire da agosto 2016 fino a maggio 2019 compreso;
3) il versamento a saldo di €. 37.420,00 entro e non oltre il 18/06/2016;
Che con mail del 15/07/2016 Italfondiario aveva comunicato che la data entro la quale effettuare l'ultimo versamento di €. 37.420,00 era il 18/09/2019 e che per mero errore materiale era stata indicata la data 18/06/2016;
Che con mail del 12/03/2019 il sig. Parte 1 aveva avanzato proposta di rateazione della maxi rata (€. 37.420,00) con mensilità di pari importo a quello versato per le prime 34 rate, senza ricevere alcun diniego;
Che con bonifico bancario del 01/12/2022 il sig. Parte 2 aveva pagato l'ultima rata a saldo dell'importo di €. 37.420,00, estinguendo, a suo dire, l'intero debito;
Che dal mese di giugno 2019 fino a dicembre 2022 la Parte 3 non
ha mai contestato tale modalità di adempimento dell'obbligazione; Che qualora parte opposta avesse voluto azionare il proprio credito avrebbe dovuto richiedere un nuovo titolo giudiziale fondato sull'accordo transattivo anziché azionare il precedente decreto ingiuntivo;
Che nonostante l'estinzione del debito e della esecuzione immobiliare l'immobile del sig.
Parte 1 era ancora sottoposto a vincolo ipotecario.
Con provvedimento del 24/07/2023 il giudice designato, rilevato che il termine per la costituzione di parte opposta era scaduto, ne dichiarava la contumacia e differiva la prima udienza ex art. 171 bis, co. 3 c.p.c. al 14/11/2023.
CP 5Nel corso del procedimento si costituiva in giudizio la 2 depositando, in data
13/11/2023, memoria di costituzione con la quale chiedeva respingersi l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, rilevando quanto segue:
- Che con decreto ingiuntivo n. 1345/2013 aveva ottenuto una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti dei sig.ri Parte 1 e Parte 2 per un importo pari ad €. 16.793,36, oltre interessi e spese;
Che la risultava altresì creditrice nei confronti della Micro Controparte_3 Word di Parte 2 dell'importo di €. 76.163,52, in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 22/12/2006 per originari €. 100.000,00;
Parte 1 ed [...] Che tale mutuo era garantito da ipoteca sui beni immobili di
CP_6
Che a seguito della notifica dell'atto di pignoramento era stata instaurata dinnanzi al
Tribunale di Terni la procedura espropriativa immobiliare di cui al R.G.E. n. 210/2013;
Che su richiesta di la Italfondiario, quale procuratore della [...] Parte 1
aveva definito transattivamente la posizione debitoria della Controparte_3
prevedendo il pagamento della somma complessiva di €.Micro Word di Parte 2
85.000,00, da versare ratealmente sino all'estinzione del debito;
Che Parte 1 aveva provveduto nei termini pattuiti al pagamento di €. 18.000,00 ed al versamento di n. 34 rate mensili di €. 870,00 ciascuna, per un importo complessivo di
€. 29.580,00, senza versare entro il 18/09/2019 l'importo di €. 37.420,00, con conseguente risoluzione dell'accordo;
Che a nulla rilevava la circostanza per cui il sig. Parte 1 aveva provveduto al pagamento del relativo importo successivamente, in quanto la transazione era stata effettuata in spregio dei termini concordati;
Rigettarsi la domanda degli opponenti volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., stante l'assenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti la responsabilità aggravata.
A seguito della prima udienza il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01/02/2024.
Assegnato il procedimento all'odierno giudicante in data 11/04/2024 l'udienza veniva differita al
03/10/2024 e, all'esito, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che l'accordo transattivo del 13/07/2016 intercorso tra le parti può qualificarsi come transazione conservativa.
Tale carattere della transazione lo si può ricavare dal contenuto della stessa, laddove le parti hanno espressamente escluso il carattere novativo dell'accordo e previsto che in caso di mancato, parziale o ritardato adempimento anche di uno solo degli importi, lo stesso si intenderà risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni.
In particolare, nel documento si stabiliva che "In caso di risoluzione le somme sino ad allora versate saranno trattenute a deconto dell'intero credito e la nostra mandante sarà libera di dare massimo impulso alle azioni legali già intraprese per il recupero del medesimo".
Emerge, poi, che gli odierni opponenti hanno eseguito nei termini pattuiti solo alcuni dei pagamenti concordati, venendo meno all'accordo transattivo del 13/07/2016, che definiva il pagamento rateale a stralcio dell'esposizione debitoria.
In particolare, risulta il pagamento di €. 18.000,00 ed il versamento di n. 34 rate mensili di €.
870,00 ciascuna, per un importo complessivo di €. 29.580,00.
Sull'ulteriore importo di €. 37.420,00, da versare entro il 18/09/2019, seguiva la mail datata
12/03/2019 con cui l'avv. Massimo Oreste Finotto, richiamando precedenti colloqui telefonici, formalizzava proposta di rateazione della maxi-rata (€. 37.420,00), cui non veniva dato alcun riscontro. Parte 2 provvedeva al pagamentoFacendo seguito a tale mail, in data 01/12/2022, dell'ultima rata estinguendo, a suo dire, l'intero debito.
Tanto premesso in fatto, in diritto deve rilevarsi che la transazione, come è noto, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, potendo configurarsi tanto in forma novativa, quanto non novativa.
Solo con la prima si crea tra le parti un nuovo vincolo giuridico incompatibile con quello preesistente, mentre in presenza di una transazione non novativa non si verifica alcuna estinzione del rapporto originario, con la conseguenza che il venir meno dell'accordo transattivo a seguito di inadempimenti fa rivivere l'accordo originario.
In tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte dispone che "Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che il venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente ed oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 c.c. sancisce l'irrisolubilità della transazione" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 24377 del 16/11/2006).
Applicando tali principi, emerge che alla data concordata per il saldo finale l'esposizione debitoria non era stata ancora ripianata e, stante il carattere non novativo della transazione, ne discende che il venir meno di quest'ultima fa rivivere la situazione originaria e quindi il titolo esecutivo, con diritto del creditore procedente a portare avanti l'esecuzione.
Conseguentemente deve essere rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Non si ravvisano le condizioni per la condanna della opposta al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendo gli estremi per configurare una condotta grave e negligente o la malafede processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base al DM n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 37/2018), avuto riguardo allo scaglione compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00, relativo al valore della controversia e ai parametri minimi, stante la ridotta complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte 1 e Parte 2 CP_7
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e le domande di parte opponente;
-
Condanna Parte 2 in solido, alla rifusione in favore Parte 1
elle spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese di CP 7
forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.
Terni, 21.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Elisa Iacone