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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 20/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 1700 /2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. VITRANI GIOVANNI Parte_1
BATTISTA
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappr.p.t., Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI- contumaci oggetto: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25/02/2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, deducendo di essere docente di musica con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.2011 presso l' in Cerignola;
di essere stato in Controparte_2
malattia dal 15 dicembre 2021 al 4.4.2022; di avere ritirato in data 7 gennaio 2022, nota a/r datata
20 dicembre 2021, con la quale la Dirigente Scolastica del predetto istituto, dando impulso alla procedura prevista dall'art. 4 del D.L. 172/2021, ha richiesto, entro 5 giorni, la prova dell'adempimento dell'obbligo vaccinale;
di avere ricevuto in data 26 gennaio 2022, raccomandata del 3.1.2022, con la quale il dirigente scolastico, verificata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ha sospeso il ricorrente sino al 15 giugno 2022, con perdita della retribuzione a decorrere dal 3 gennaio
2022; di essere stato in condizione di infermità legittimante l'esonero dall'obbligo vaccinale;
di avere, pertanto, alla corresponsione degli stipendi arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022; di essere stato demansionato al suo rientro in servizio in data 5.4.2022, con l'incarico di sistemare e catalogare polverosi e vecchi spartiti musicali, sino a giugno 2022.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) 1. Accertare e dichiarare illegittimo il decreto di sospensione dalla attività lavorativa emesso dalla dirigente scolastica con n. 0000018/U in data 3 gennaio 2022 irrogato al prof. in quanto irrituale e privo di effetti per Parte_1
violazione e mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 ter D.L. 44/21, con particolare e specifico riguardo al personale docente in malattia;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla percezione della retribuzione non percepita dal giorno della disposta sospensione sino alla sua ripresa in servizio – gennaio-marzo 2022 per totali €uro 6.797,74; 3. Condannare
l' in persona della Dirigente Scolastica legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento, in favore del prof. a titolo di retribuzione dei mesi Parte_1
di gennaio, febbraio e marzo 2022, per i titoli e le causali di cui ai cedolini stipendiali, della complessiva somma di € 6.797,74 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche ex art.
36 Cost., al lordo delle ritenute e trattenute di legge da effettuarsi al momento dell'effettivo pagamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”; con vittoria delle spese di lite.
1.1. Le parti resistenti sono rimaste contumaci.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale ed è stata assegnata allo scrivente
Magistrato in seguito al trasferimento della dott.ssa presso altro ufficio giudiziario. Per_1
1.3. Quindi, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, il procedimento è stato deciso con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di seguito esposto.
2.1 E' opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento. Con l'art. 4 d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2” è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
La disposizione precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
L'art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l'art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre
2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola.
In quest'ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
A decorrere dal 25 marzo 2022 l'art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n.
76, l'art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l'art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Le note sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023, hanno integralmente respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate (v, altresì, Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023;
Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024).
In sintesi, la Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”.
Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo
11.1).
Ha evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-Cov-2.
Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale.
La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico- scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
Le disposizioni censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2).
La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine.
Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35
Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere
l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridicoeconomico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5).
2.2. I principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce richiamate forniscono piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, e confutano efficacemente gli argomenti spesi nel ricorso con riguardo alla pretesa di parte ricorrente di ritenersi esonerata dall'obbligo vaccinale normativamente imposto da legislazione speciale per la tutela di interessi superiori a tutela della collettività.
L'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio.
Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l'amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell'art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
2.3 L'assenza dal servizio per malattia infatti non è ricompresa fra le ipotesi tassative di esenzione dall'obbligo vaccinale, il quale riveste, del resto, portata generale, quale misura di presidio della salute pubblica;
se è vero che la ratio dell'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico si spiega in ragione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, di un'attività che implica tipicamente contatto e interferenza frequenti con altri individui, è altrettanto innegabile, però, che il dettato dell'art. 4-ter citato non lega affatto l'obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, lo àncora univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria;
ne consegue che, salvo ipotesi eccezionali nel concreto non rinvenibili, l'appartenenza alla categoria cui il legislatore ha esteso l'obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo;
quindi non può escludersi la sottoposizione all'obbligo vaccinale anche del personale in malattia che risulta, inoltre, coerente con la condivisibile esigenza di presidiare l'effettività del medesimo obbligo di legge, e quindi la sua funzionalità effettiva rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito: la previsione è difatti preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia (così espressamente Tar Molise, sentenza 23/2022 del 31.1.2022).
2.4. In tale contesto, è altresì, utile richiamare quanto di recente affermato dalla Corte di
Cassazione Sez. Lav., nella sentenza n. 4245 del 18/02/2025, di seguito trascritta “
6. La ricostruzione del quadro normativo ed i principi che questa Corte ha già enunciato, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, inducono a ritenere che nella fattispecie la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta "priorità della causa sospensiva", sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia.
Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che "per il periodo di sospensione... non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata
l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria.
Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad "accertato pericolo per la salute", e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria,
è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato conto.
D'altro canto, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, invocata dalla controricorrente anche in questa sede, oltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del principio della priorità della causa sospensiva alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e chiara nell'escluderne l'applicazione qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (Cass. n. 15941/2013 e Cass. n. 18528/2011).
Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni ritenute ostative all'applicazione di quel principio perché, da un lato, la sospensione disposta ai sensi del più volte citato art. 4 del D.L. n.
44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato;
dall'altro la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva. Né si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare.
Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto”.
2.5. Non emerge, quindi, alla luce di tutto quanto innanzi illustrato, la deduzione e prova di una situazione personale e/o clinica oggettivamente preclusiva o limitativa dell'obbligo vaccinale, nonché della omissione da parte del personale medico competente alle vaccinazioni – quale sede deputata alla valutazione circa l'esistenza di eventuali situazioni incompatibili con la somministrazione del vaccino o di espressione da parte del cittadino della scelta se adempiere o sottrarsi all'obbligo - della procedura del consenso informato.
Di alcun ausilio, in tale contesto normativo e giurisprudenziale, si presenta, pertanto, la deduzione circa le visite fiscali effettuate su disposizione del dirigente scolastico, in quanto inidonee di per sé sole a dimostrare la sussistenza di una oggettiva causa di esclusione dall'obbligo vaccinale.
A completamento di quanto sopra riportato, è opportuno ricordare che è preclusa al giudice ordinario la possibilità di effettuare, pena lo sconfinamento dai propri poteri, una rivalutazione dei giudizi resi dagli organi tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci (Corte cost.
121/1999).
2.6. Per le indicate ragioni, la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento neanche con riguardo alle ulteriori questioni poste investenti la data di ricezione della nota del dirigente scolastico dovendo ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'onere di conoscenza e conoscibilità della normativa in questione e delle conseguenze previste in caso di inosservanza all'obbligo vaccinale. Ne deriva l'assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L -
Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Nulla per le spese di lite stante la contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 25/02/2023, nella causa iscritta al n. 1700/2023 R.G.A.C. Parte_1
così provvede: - rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 20/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 1700 /2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. VITRANI GIOVANNI Parte_1
BATTISTA
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappr.p.t., Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI- contumaci oggetto: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25/02/2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, deducendo di essere docente di musica con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.2011 presso l' in Cerignola;
di essere stato in Controparte_2
malattia dal 15 dicembre 2021 al 4.4.2022; di avere ritirato in data 7 gennaio 2022, nota a/r datata
20 dicembre 2021, con la quale la Dirigente Scolastica del predetto istituto, dando impulso alla procedura prevista dall'art. 4 del D.L. 172/2021, ha richiesto, entro 5 giorni, la prova dell'adempimento dell'obbligo vaccinale;
di avere ricevuto in data 26 gennaio 2022, raccomandata del 3.1.2022, con la quale il dirigente scolastico, verificata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ha sospeso il ricorrente sino al 15 giugno 2022, con perdita della retribuzione a decorrere dal 3 gennaio
2022; di essere stato in condizione di infermità legittimante l'esonero dall'obbligo vaccinale;
di avere, pertanto, alla corresponsione degli stipendi arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022; di essere stato demansionato al suo rientro in servizio in data 5.4.2022, con l'incarico di sistemare e catalogare polverosi e vecchi spartiti musicali, sino a giugno 2022.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) 1. Accertare e dichiarare illegittimo il decreto di sospensione dalla attività lavorativa emesso dalla dirigente scolastica con n. 0000018/U in data 3 gennaio 2022 irrogato al prof. in quanto irrituale e privo di effetti per Parte_1
violazione e mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 ter D.L. 44/21, con particolare e specifico riguardo al personale docente in malattia;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla percezione della retribuzione non percepita dal giorno della disposta sospensione sino alla sua ripresa in servizio – gennaio-marzo 2022 per totali €uro 6.797,74; 3. Condannare
l' in persona della Dirigente Scolastica legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento, in favore del prof. a titolo di retribuzione dei mesi Parte_1
di gennaio, febbraio e marzo 2022, per i titoli e le causali di cui ai cedolini stipendiali, della complessiva somma di € 6.797,74 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche ex art.
36 Cost., al lordo delle ritenute e trattenute di legge da effettuarsi al momento dell'effettivo pagamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”; con vittoria delle spese di lite.
1.1. Le parti resistenti sono rimaste contumaci.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale ed è stata assegnata allo scrivente
Magistrato in seguito al trasferimento della dott.ssa presso altro ufficio giudiziario. Per_1
1.3. Quindi, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, il procedimento è stato deciso con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di seguito esposto.
2.1 E' opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento. Con l'art. 4 d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2” è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
La disposizione precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
L'art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l'art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre
2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola.
In quest'ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
A decorrere dal 25 marzo 2022 l'art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n.
76, l'art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l'art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Le note sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023, hanno integralmente respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate (v, altresì, Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023;
Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024).
In sintesi, la Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”.
Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo
11.1).
Ha evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-Cov-2.
Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale.
La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico- scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
Le disposizioni censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2).
La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine.
Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35
Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere
l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridicoeconomico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5).
2.2. I principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce richiamate forniscono piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, e confutano efficacemente gli argomenti spesi nel ricorso con riguardo alla pretesa di parte ricorrente di ritenersi esonerata dall'obbligo vaccinale normativamente imposto da legislazione speciale per la tutela di interessi superiori a tutela della collettività.
L'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio.
Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l'amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell'art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
2.3 L'assenza dal servizio per malattia infatti non è ricompresa fra le ipotesi tassative di esenzione dall'obbligo vaccinale, il quale riveste, del resto, portata generale, quale misura di presidio della salute pubblica;
se è vero che la ratio dell'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico si spiega in ragione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, di un'attività che implica tipicamente contatto e interferenza frequenti con altri individui, è altrettanto innegabile, però, che il dettato dell'art. 4-ter citato non lega affatto l'obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, lo àncora univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria;
ne consegue che, salvo ipotesi eccezionali nel concreto non rinvenibili, l'appartenenza alla categoria cui il legislatore ha esteso l'obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo;
quindi non può escludersi la sottoposizione all'obbligo vaccinale anche del personale in malattia che risulta, inoltre, coerente con la condivisibile esigenza di presidiare l'effettività del medesimo obbligo di legge, e quindi la sua funzionalità effettiva rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito: la previsione è difatti preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia (così espressamente Tar Molise, sentenza 23/2022 del 31.1.2022).
2.4. In tale contesto, è altresì, utile richiamare quanto di recente affermato dalla Corte di
Cassazione Sez. Lav., nella sentenza n. 4245 del 18/02/2025, di seguito trascritta “
6. La ricostruzione del quadro normativo ed i principi che questa Corte ha già enunciato, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, inducono a ritenere che nella fattispecie la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta "priorità della causa sospensiva", sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia.
Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che "per il periodo di sospensione... non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata
l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria.
Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad "accertato pericolo per la salute", e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria,
è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato conto.
D'altro canto, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, invocata dalla controricorrente anche in questa sede, oltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del principio della priorità della causa sospensiva alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e chiara nell'escluderne l'applicazione qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (Cass. n. 15941/2013 e Cass. n. 18528/2011).
Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni ritenute ostative all'applicazione di quel principio perché, da un lato, la sospensione disposta ai sensi del più volte citato art. 4 del D.L. n.
44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato;
dall'altro la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva. Né si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare.
Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto”.
2.5. Non emerge, quindi, alla luce di tutto quanto innanzi illustrato, la deduzione e prova di una situazione personale e/o clinica oggettivamente preclusiva o limitativa dell'obbligo vaccinale, nonché della omissione da parte del personale medico competente alle vaccinazioni – quale sede deputata alla valutazione circa l'esistenza di eventuali situazioni incompatibili con la somministrazione del vaccino o di espressione da parte del cittadino della scelta se adempiere o sottrarsi all'obbligo - della procedura del consenso informato.
Di alcun ausilio, in tale contesto normativo e giurisprudenziale, si presenta, pertanto, la deduzione circa le visite fiscali effettuate su disposizione del dirigente scolastico, in quanto inidonee di per sé sole a dimostrare la sussistenza di una oggettiva causa di esclusione dall'obbligo vaccinale.
A completamento di quanto sopra riportato, è opportuno ricordare che è preclusa al giudice ordinario la possibilità di effettuare, pena lo sconfinamento dai propri poteri, una rivalutazione dei giudizi resi dagli organi tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci (Corte cost.
121/1999).
2.6. Per le indicate ragioni, la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento neanche con riguardo alle ulteriori questioni poste investenti la data di ricezione della nota del dirigente scolastico dovendo ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'onere di conoscenza e conoscibilità della normativa in questione e delle conseguenze previste in caso di inosservanza all'obbligo vaccinale. Ne deriva l'assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L -
Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Nulla per le spese di lite stante la contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 25/02/2023, nella causa iscritta al n. 1700/2023 R.G.A.C. Parte_1
così provvede: - rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro