Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 699/2023 (riunito 774/2023)
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 699 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 - a cui è riunito il fascicolo 774/2023 – avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza n. 5851/2023 ex art. 702-ter del 12/06/2023 - repert. n. 1531/2023 - del
Tribunale di Nocera Inferiore, emessa allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del
13/10/2022 e depositata telematicamente in data 12/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/06/2023, non notificata,
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Di Mauro e Daniela de Parte_1
Simone ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec
Email_1
- appellante e appellata –
CONTRO in persona del procuratore speciale avv. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Peluso ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec Email_2
- appellata e appellante –
*********
- repert. n. 1531/2023 - del Tribunale di Nocera Inferiore – Contratti bancari
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 29/06/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in pari data, proponeva gravame avverso Parte_1
l'ordinanza n. 5851/2023 ex art. 702-ter del 12/06/2023 - repert. n. 1531/2023 - del
Tribunale di Nocera Inferiore, emessa allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del
13/10/2022 e depositata telematicamente in data 12/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/06/2023, non notificata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva: “1. accerta la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi relativa al contratto per cui è causa, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.; 2. per l'effetto, condanna Controparte_1
a rifondere a l'importo di euro 9.117,00 oltre interessi legali dalla data di costituzione Parte_1 in mora ed interessi moratori ex art. 1284 c.c., comma 4 dalla domanda giudiziale;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese processuali, che liquida in complessivi euro 194,30 per spese ed euro 3.000,00 per Parte_1 compensi, oltre 15% spese forfetarie ed accessori di legge, disponendo la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario”.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 10/07/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 13/07/2023, proponeva anch'essa Controparte_1 gravame avverso la medesima ordinanza n. 5851/2023 ex art. 702-ter del 12/06/2023 - repert.
n. 1531/2023 - del Tribunale di Nocera Inferiore e iscritto a ruolo R.G.C.C. 774/2023 di cui veniva disposta la riunione al 699/2023 R.G.C.C. Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex art. 702-bis e ss. c.p.c. - secondo le forme del rito sommario di cognizione - depositato e iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore in data 28/01/2021, riferiva Parte_1 in data 30/10/2008 aveva stipulato contratto di finanziamento (Cessione del quinto della pag. 2/8 retribuzione) n. 4339 - con la società - oggi a Controparte_3 Controparte_1 seguito di cessione in blocco ai sensi dell'articolo 58 D.Lgs. n. 385/1993 TUB pubblicata in
Gazzetta Ufficiale;
precisava che nel contratto de quo, avente capitale lordo mutuato in €
30.000,00 da restituire in 120 quote da € 250,00 erano stabiliti interessi al tasso nominale per
€ 6.211,01, già spalmati sulle rate a scadere con ammortamento alla francese (rata fissa con quota capitale crescente e quota interessi decrescente) nonché una serie di costi esposti in contratto alle lettere a1) commissione a2) commissione Controparte_3 agente/mediatore/terzo intervenuto, a3) spese contrattuali, a4) costi assicurativi o di garanzia trattenuti in unica soluzione, poiché compresi nel montante lordo e decurtati per giungere al netto ricavo ottenuto dal consumatore. Esponeva che il medesimo contratto giungeva a naturale scadenza con integrale pagamento delle 120 rate, come da dichiarazione liberatoria resa dalla medesima resistente e che il contratto era dichiaratamente erogato ad un TAEG -
ISC pari al 17,17% con indicazione di TEG pari al 12,90; tuttavia, lamentava che il predetto contratto era affetto da usura genetica in quanto erogato ad un TEG pari al 17,14%, a fronte di un tasso soglia del 15,22% così come risultante dallo stesso contratto e in particolare dal foglio informativo. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore di accertare e dichiarare la usurarietà del contratto di finanziamento stipulato e del tasso di interesse pattuito e, per l'effetto, di condannare la resistente alla restituzione Controparte_1 ex art. 1815, comma 2, c.c. di tutti gli interessi corrisposti, con vittoria di spese e competenze.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 29/06/2021, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 parte resistente, che nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Fissata la prima udienza per il 15/07/2021, ritenuta la causa provata documentalmente e non necessaria ulteriore attività istruttoria, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 13/10/2022 per la discussione delle conclusioni, al cui esito il
G.U. si riservava. Con ordinanza n. 5851/2023 ex art. 702-ter del 12/06/2023 - repert. n.
1531/2023 - emessa allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del 13/10/2022 e depositata telematicamente in data 12/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/06/2023, non notificata, il Tribunale di Nocera Inferiore, accertata la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi relativa al contratto, condannava la rifondere alla ricorrente la somma di € 9.117,00 oltre interessi legali, Controparte_1
pag. 3/8 rigettava ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione e condannava alle spese di lite quantificate in € 3.000,00, oltre spese. Con atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. - secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-quater e ss. c.p.c. - l'odierna appellante, , censurava l'impugnata ordinanza sulla base dei seguenti Parte_1 motivi: “1) Sulla mancata retrocessione del premio assicurativo e delle commissioni dell'agente all'esito dell'accertata usurarietà del prestito - Violazione a falsa applicazione della Dir. 87/102/Cee, della L. 154
/1992 , della L.108/1996, dell 'art. 644 cp e dell 'art. 1815 cc;
2) Sulla mancata retrocessione degli interessi applicati in conto estintivo su rate insolute - Errata interpretazione della domanda;
3) Sulle spese di lite”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in parziale riforma ed integrazione dell'ordinanza impugnata, di accogliere le seguenti conclusioni: “1 ) accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto per cui è causa per violazione dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, per
l'effetto, dichiararne la conseguente conversione da oneroso a gratuito - condannando per l'effetto CP_1
- quale Ente subentrato nel relativo rapporto contrattuale alla restituzione - alla luce del combinato
[...] disposto degli artt. 1815 co2 cc e 644 cp - dell'ulteriore importo di €. 5 .917,83 quali ulteriori somme colpite dalla nullità del TEG. 2) accertare e dichiarare che, in ragione dell'accertata usurarietà del finanziamento, alla data di inizio dei dichiarati insoluti (03/2017) - il mutuatario aveva già ampiamente saldato il proprio debito per capitale e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi su quote arretrate, condannando la resistente odierna appellata alla ripetizione anche della somma di € 2.037,65 maggiorata degli interessi legali dalla domanda stragiudiziale e così complessivamente € 7.955,48 (euro settemilanovecentocinquantacinque/48), oltre interessi legali dalla domanda stragiudiziale del 14.05.2019, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 co4 dalla introduzione del ricorso in primo grado;
3 ) riformare la liquidazione delle spese in primo grado, sia alla luce del maggior importo a liquidarsi e sia e sia in riferimento alla fase Istruttoria non liquidata in primo grado dal GU. Con vittoria di spese competenze del presente grado da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatari”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 18/10/2023, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 parte appellata, che in via preliminare chiedeva disporsi la riunione dell'appello iscritto al
R.G.C.C. 774/2023 al 699/2023 R.G.C.C., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via principale, nel merito: Rigettare la domanda di usura perché non provata, inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto. 2) Rigettare
pag. 4/8 tutte le domande perché non provate, inammissibili, infondate in fatto e diritto. 3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con condanna alla restituzione di quanto pagato dalla CP_1
[...
– salvo gravame, poi proposto - in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado”. Con distinto atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. - secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-quater e ss. c.p.c. - la proponeva anch'essa Controparte_1 appello avverso la medesima ordinanza n. 5851/2023 ex art. 702-ter del 12/06/2023 - repert.
n. 1531/2023 - del Tribunale di Nocera Inferiore e iscritto a ruolo R.G.C.C. 774/2023, sulla base dei seguenti motivi: “I – Sull'errata statuizione di usurarietà del prestito includendo le spese assicurative obbligatorie ex lege nel TEG anteriormente all' 1.1.2010 necessità di raffrontare il TEG con il tasso soglia in maniera omogenea, utilizzando i medesimi elementi di calcolo;
II – Sulla carenza di prova della domanda sulla necessità di svolgere un confronto tra grandezze omogenee”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via principale, nel merito: Rigettare la domanda di usura perché non provata, inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto. 2) Rigettare tutte le domande perché non provate, inammissibili, infondate in fatto e diritto. 3) In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento delle avverse domande, accogliere la domanda limitatamente alla ripetizione dei soli interessi debitori, con rigetto nel resto.
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con condanna alla restituzione di quanto Controparte_ pagato dalla – salvo gravame, poi proposto - in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 09/11/2023, si costituiva in giudizio Parte_1
, quale parte appellata, che in via preliminare chiedeva disporsi la riunione dell'appello
[...] iscritto al R.G.C.C. 774/2023 al 699/2023 R.G.C.C. ed eccepiva l'inammissibilità ex art. 348- bis c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio. Fissata la prima udienza per il 25/01/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore disponeva preliminarmente la riunione del fascicolo iscritto al R.G.C.C.
774/2023 al 699/2023 R.G.C.C. trattandosi di gravame avverso la medesima ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Nocera Inferiore e rinviava all'udienza del 23/01/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
pag. 5/8 Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. per l'udienza del 23/01/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va superata l'eccezione ex art. 348-bis c.p.c. per essere la causa non affetta da manifesta infondatezza, in ragione delle questioni di diritto esposte non di immediata soluzione. L'appello di , come proposto, va accolto per Parte_1 quanto di ragione. In data 30/10/2008 ha concluso un contratto di finanziamento con
, oggetto di cessione in blocco a , con cessione di un CP_3 CP_3 Controparte_1 quinto dello stipendio, ed ha lamentato il carattere usurario del mutuo. In particolare, ella ha sostenuto che al fine del calcolo del tasso usura dovesse essere ricompreso il costo della polizza assicurativa, obbligatoria nel caso di specie. Sul punto, il primo giudice ha ritenuto di disapplicare le disposizioni della Banca D'Italia dell'anno 2006, applicabili temporalmente al caso in esame, poiché in contrasto con la legge antiusura e con l'art. 644 c.p. rilevando la necessità di computare nel determina del T.E.G. il costo delle assicurazioni, escluse le imposte e tasse, così rilevando l'usura genetica nel caso in esame, con il tasso di 17,14 superiore al tasso soglia del 15, 22% per il periodo di riferimento. Accertata la nullità, capo non impugnato da le somme da restituire sono state computate in Parte_1 relazione agli interessi convenzionali pattuiti, alle commissioni ed alle spese varie, per un totale di euro 9.117,00 da restituire, esclusi i costi per l'agente assicurativo, euro 3.600,00 e per il premio di assicurazione euro 2.317,83. Tale esclusione è stata ricollegata alla natura del costo, rivolto a soggetti diversi dall'istituto bancario, così escludendone la ripetibilità. Tale motivazione è stata impugnata asserendo che tali voci essendo remunerative del mutuo, e costo dello stesso integrante il computo dell'interesse superiore al tasso soglia non possano restare a carico della parte debitrice, che deve essere integralmente ristorata dalle voci costituenti i pagamenti illegali. Detto assunto deve essere condiviso, in quanto le voci del premio assicurativo e del agente vanno a sommarsi al calcolo dell'interesse usurario, come tali voci illegali in presenza di usura genetica e da recuperare dal soggetto parte contrattuale, ovvero la Banca che dette voci ha provveduto a riscuotere. Con la sentenza n. 2550/2024 della Corte di Appello di Milano, di richiamo alle sentenze n. 30225/2022 e 20247/2023 della
Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di usura, la valutazione sulla usurarietà di un pag. 6/8 finanziamento, anche in caso di cessione del quinto, deve ricomprendere le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il prestito, in conformità all'art. 644 comma
4 c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento presunto in caso di contestualità tra erogazione del mutuo e spesa di assicurazione. Pertanto, la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di tassi usurari, determina il diritto alla restituzione delle commissioni, spese, per la concessione, escluse le solo imposte e tasse, pena l'elusione della disciplina sanzionatoria. Tanto ritenuto, va rigettato l'appello di in relazione alla necessità di utilizzo dei medesimi Controparte_1 criteri di calcolo del T.E.G. in relazione all'arco temporale di riferimento della stipula del contratto di mutuo, là dove nell'anno 2006, operativo rispetto alla pattuizione dell'anno 2008, le direttive della Banca d'Italia escludevano dal computo i costi delle assicurazioni e intermediazioni. Dovendosi procedere per dati omogenei anche in relazione alla verifica della incidenza del costo medio delle polizze assicurative. Tale tesi non è condivisibile, poiché la natura imperativa della normativa violata, determina la prevalenza della stessa su ogni diversa previsione regolamentare di rango inferiore, per cui correttamente il primo giudice ha disapplicato quanto determinato dalla direttiva dalla Banca d'Italia. La appellata va condannata alla restituzione dell'ulteriore somma pari ad euro 5.917,83, oltre interessi nella misura legale dalla domanda. Resta esclusa la richiesta di recupero degli interessi moratori, per la genericità della prospettazione in primo grado, non essendo provata la usurarietà degli stessi e non puntualmente specificata la domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso l'ordinanza n. Parte_1 Controparte_1
5851/2023 ex art. 702-ter del 12/06/2023 - repert. n. 1531/2023 - del Tribunale di Nocera
Inferiore, emessa allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del 13/10/2022 e depositata telematicamente in data 12/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/06/2023, non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e a parziale modifica della ordinanza ex art. 702 ter cpc n.
5851/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, confermata per il resto, condanna CP_4
[...]
[...] al pagamento dell'ulteriore somma di euro 5.917,83, oltre interessi nella misura legale
[...] dalla domanda, rigetta l'appello di Controparte_1
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in euro 3.800,00, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore di
, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi. Parte_1
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo Controparte_1 unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 19 / 03/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8