Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12804/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12804 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(P.IVA ) con sede legale in Via Erennio Ponzio, 52 - 86170 Isernia Parte_1 P.IVA_1
(IS) - in persona del legale rapp.te p.t. ing. ( ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Pierfrancesco Cupido (CF.
e dall.Avv. Massimiliano Cupido (CF. ), con i quali C.F._2 C.F._3
elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Dante n. 89
- opponente e
(C.F. ) titolare di impresa individuale con sede Controparte_2 C.F._4
legale in Somma Vesuviana (NA) alla via Cupa S. Patrizia n. 25 (P.IVA ), rapp.to e P.IVA_2 difeso, dall'Avv. Silvestro Rega (C.F. ) come da procura in atti, con il quale C.F._5
elettivamente domicilia in Nola (NA) alla via Principessa Margherita, 32
- opposto
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la società proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4135/2022 reso nell'ambito della procedura con R.g. n. 8969/2022 e notificato in data 03.11.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di €. 6.000,00 oltre interessi e spese di procedura in favore di Controparte_2
1
Happy BY OL s.r.l. (committente) per la ristrutturazione delle facciate esterne dell'immobile adibito a scuola materna sito in Portici alla via Bianchi n. 3 e per l'esecuzione dei lavori di posa in opera di mq. 150 circa di pavimentazione dei balconi e che per la sola posa in opera di detta pavimentazione conferiva, in subappalto, l'incarico all'opposto di “posare e mettere in opera mq
150 circa di pavimentazione dei balconi che sarebbe stata fornita dall'opponente”; per tale opera, proseguiva l'opponente, le parti pattuivano il prezzo a corpo di € 1.600 di cui € 1.000 corrisposti a titolo di acconto (come da fattura in atti della ditta mentre il residuo pari a € 600 sarebbe CP_2
stato versato al completamento dei lavori. Sennonché, deduceva l'istante, i lavori svolti dall'opposto erano risultati difettosi come dalla perizia allegata redatta dal geom. , sia per Per_1
le contestazioni mosse alla a mezzo mail del 29.9.22 dal DL Ing. della Pt_1 Per_2
committente.
Per tali difformità, asseriva l'opponente, non era stato corrisposto il saldo ed era stata contestata la regolare esecuzione dei lavori al subappaltatore come da missiva in atti. Infine, l'opposto aveva disertato tutti gli appuntamenti presi per la constatazione dei lavori eseguiti.
Tanto premesso l'opponente chiedeva che il Tribunale rigettasse l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
accertasse e dichiarasse l'inadempimento di controparte nell'esecuzione del subappalto per i motivi innanzi esposti, dichiarando che nulla era dovuto all'opposto non avendo eseguito le lavorazioni a regola d'arte; in via gradata, qualora il Tribunale ritenesse correttamente eseguite le lavorazioni dall'opposta, accertasse che il valore delle opere sub appaltate era pari ad € 1.600 e, pertanto, il residuo dovuto era pari ad € 600,00; Revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti. Vinte le spese.
Costituitosi l'opposto, eccepiva l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione per non essere stato denunciato alcun vizio o difformità nella posa in opera della pavimentazione da parte della committente ex art. 1670 c.c., in ogni caso erano decorsi 60 giorni per l'esercizio dell'azione nei confronti del subappaltatore (Cass. civ. n. 24717/2018).
In merito agli importi richiesti per i lavori eseguiti, l'opposto asseriva la congruità della somma richiesta essendo stato pattuito tra le parti: per la posa in opera di 150 mq di pavimento il prezzo di
€ 30,00 al mq;
150 mq di ASo al prezzo di € 8,00 al mq;
80 mq di battiscopa al prezzo di €
4,00 al mq, per complessivi € 6.000,00 importo per il quale era stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, del resto, proseguiva l'opposto, l'importo indicato da parte opponente di € 1.600,00 complessivi era assolutamente inadeguato e, comunque, la fattura di € 600,00 esibita dalla controparte era stata emessa a titolo di acconto sul maggior dovuto da parte opponente.
A sua volta l'opposto deduceva che era stata l'opponente a non presentarsi agli appuntamenti per i
2 sopralluoghi e che, la posa in opera della pavimentazione era stata eseguita a perfetta regola d'arte e le contestazioni tardivamente sollevate dalla costituivano un mero espediente per Parte_1
sottrarsi al pagamento del dovuto.
Tanto premesso, l'opposto chiedeva che il Tribunale concedesse la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; nel merito rigettasse l'opposizione. Vinte le spese con attribuzione.
All'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale, denegata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi alle parti i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalle parti, con ordinanza del 08.10.2024 riservava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica.
Sul merito
L'opposizione è infondata e va disattesa.
Il ricorrente monitorio ha proposto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte al pagamento della fattura azionata, pretesa, come allegato e come si ricava dai documenti prodotti, a titolo di corrispettivo per la posa in opera di pavimentazione giusto contratto di subappalto orale con la Parte_1
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto.
Difatti, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per l'inadempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui potere, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative di beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di mostrare l'avvenuto esatto adempimento Cfr.: Cass. Civ. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cas. Civ. Sez. VI 21.08.2012 n. 14594).
3 Ora nel caso di specie l'esistenza del rapporto contrattuale di subappalto esistente tra le parti non è contestato, lo stesso valga per la posa in opera della pavimentazione, circostanze, tra l'altro, confermate dalla stessa opponente, la quale ha dedotto, per contrastare l'avversa pretesa, la presenza di difformità e vizi dell'opera e l'accordo sul corrispettivo pattuito per €. 1.600,00 complessivi in luogo dei pretesi € 6.000,00.
Circostanze queste ultime che non hanno trovato riscontro nell'istruzione probatoria espletata.
Difatti, il teste di parte opponente, geom. escusso all'udienza del 07.04.2024, Testimone_1
qualificatosi come consulente tecnico esterno della da circa dieci anni e di svolgere Parte_1
“l'attività di direttore di cantiere per la emetto regolare fattura”, estensore di una Pt_1
relazione tecnica di parte, circa i lamentati difetti della posa in opera della pavimentazione da parte dell'opposto, ha dichiarato: “Confermo di aver redatto la relazione allegata da parte opponente per conto della , io ho seguito il cantiere di Portici”; “I lavori da fare nel cantiere di Portici Pt_1
erano relativi ad un bonus facciate 90% per la manutenzione straordinaria delle facciate e sostituzione di tutte le pavimentazioni dei balconi e delle terrazze. Io come direttore di cantiere ho seguito tutte le lavorazioni ed una volta al giorno ero presente sul cantiere. Io davo disposizioni giornalmente agli operai della e in più davo disposizioni alla ditta in subappalto per la Pt_1
posa dei pavimenti, i cui materiali venivano forniti dalla . Io stavo sul cantiere una due ore Pt_1
al giorno. Preciso che sulla pavimentazione del terrazzo a piano terra dopo le piogge si verificavano due tre macchie di ristagno d'acqua. Circostanza contestata dalla direzione lavori del committente e dallo stesso committente, prima in forma verbale e poi per iscritto. Il Sig. fu CP_2
avvertito da me di tale problema, ma non si è mai presentato adducendo varie scuse”. “So che il problema è stato risolto da operai di un'altra impresa, e sono consistiti nella rimozione delle mattonelle dove ristagnava l'acqua ripristino del AS (guaina liquida che era venuta via rimuovendo le mattonelle); posso dire che sono stati sostituiti circa otto/dieci mq di mattonelle”.
“Posso dire che siccome la sigillatura delle mattonelle non è avvenuta subito con le piogge invernali l'acqua si è infiltrata sotto alle mattonelle per poi defluire verso il frontalino del terrazzo”. “La posa in opera avveniva in un dato giorno, poi il giorno seguente doveva essere fatta la sigillatura per dare modo alla colla delle mattonelle di unirsi. I fatti di cui parlo si sono verificati a dicembre 2021”; “Io davo indicazioni agli operai su quando lavorare all'aperto considerato il periodo invernale e le piogge frequenti, ma gli operai non parlavano in italiano tranne uno e non seguivano le mie disposizioni. Io ho visto solo una volta sul cantiere CP_2
quando ha fatto il sopralluogo per fare il preventivo, poi io non l'ho più visto”. “Si sono verificati problemi solo su questo terrazzo”. “A.D.R. Sul capo 8) I vizi alla pavimentazione sono stati eliminati dalla società opponente nel mese di aprile 2023; R.: Si è vero”; “… la posa delle nuove
4 mattonelle venne effettuata con la livella per evitare avvallamenti”. “Il massetto era stato fatto dalla , ed ero presente quando è stato posto in opera. L'opposto nulla ha detto circa le CP_3 condizioni del massetto né di eventuali irregolarità”. “Gli operai dell'opposto lavoravano secondo le direttive di un operaio di e avevano fretta perché lavoravano a cottimo”. “Gli operai di CP_2
sono stati circa dieci giorni sul cantiere, si sono verificati problemi solo sul terrazzo di cui CP_2 ho detto che era scoperto”.
Pertanto, rispetto alla gravità dei lamentati vizi, sarebbe stato necessario sostituire circa dieci mq di mattonelle del solo terrazzo scoperto, tuttavia, il secondo teste di parte attrice, Sig.
[...]
, dipendente della quale operaio qualificato dal giugno 2004, escusso Tes_2 Parte_1 all'udienza del 16.05.2024 ha dichiarato: “Ricordo di aver visto un ristagno d'acqua, non so cosa dovevo fare quando mi sono trovato sul cantiere ed ho visto il ristagno. Preciso che nell'occasione ho visto il ristagno perché presumo che ci eravamo riparati sotto un balcone attendendo che spiovesse”.
Quindi secondo il geom. i vizi di esecuzione si presentavano sul pavimento del terrazzo;
Per_1 per il teste sul pavimento di un balcone. Tes_2
Dagli atti emerge che il direttore di cantiere, geom. , responsabile della cattiva esecuzione Per_1 dei lavori da parte dell'opposto, redigeva una relazione tecnica il 01.12.2022 (All. L produzione opponente), senza avere mai contestato per iscritto alcunchè all'opposto; il D.L. della committente, tale geom. responsabile per l'alta sorveglianza delle opere, con una mail (All. k Persona_3
produzione opponente) in data 29.09.2022, facendo riferimento a pregresse quanto fantomatiche contestazioni verbali, contestava “formalmente la realizzazione delle opere di cui in oggetto ed in particolare la posa in opera delle pavimentazioni in gres porcellanato dei balconi le quali presentano, in molte zone, irregolarità e difetti di planarità con formazione di ristagni di acqua”, in contraddizione con i dieci metri indicati dal geometra per la sola pavimentazione del Per_1
terrazzo. Va rilevato che nessuna contestazione risulta effettuata dalla committente Happy BY
OL al direttore dei lavori.
Considerate le gravi contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni dei testi, dalla documentazione allegata dall'opponente società, in merito alle lamentate difformità e vizi, i testi escussi vanno ritenuti inattendibili. Difatti, come statuito dalla Suprema Corte, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua dì elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), il venir meno anche di uno
5 solo degli elementi di carattere oggettivo e/o soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cfr.: Cassazione civile sez. VI,
13/03/2019 n.7222; Cass. 18/04/2016, n. 7623).
In merito alla quantificazione del corrispettivo spettante al subappaltatore l'opponente ha affermato di aver pattuito il pagamento di complessivi €. 1.600,00 per l'opera; l'opposto ha dedotto che il costo complessivo pattuito era pari ad € 6.000,00 e che la fattura allegata di € 600,00 era stata fatta in acconto sul maggior avere.
Sul punto deve osservarsi che a norma dell'art. 1657 c.c. “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”.
Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto, in base all'art. 1657 c.c., è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere stesse, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda
(Cfr.: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26365 del 07/09/2022; Cass. 13/09/2016, n. 17959).
Inoltre, secondo la Suprema Corte “In tema di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generale di cui all'art. 1346 cod. civ., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 cod. civ. in base alle tariffe vigenti o agli usi, e ciò anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova;
peraltro, qualora le parti non vi abbiano fatto preciso riferimento, le tariffe del Genio
Civile non sono vincolanti ed inderogabili, avendo valore meramente indicativo (Cfr.:
Sez. 2, Sentenza n. 17386 del 30/08/2004) e “ove manchi l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti” (Cfr.: Sez.
2 -Sentenza n. 10891 del 04/05/2017) .
Tirando le fila di quando appena osservato, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame, come già chiarito, non vi è contestazione sull'esecuzione delle opere e sulla loro entità, quanto al prezzo dei lavori dal contratto di appalto allegato (All. b produzione opponente) dalla società e Parte_1
segnatamente dal computo metrico (All. c produzione opponente) emerge che per le piastrelle in gres porcellanato, per la posa in opera della pavimentazione e la pulizia con acido e pulitura finale, il prezzo pattuito con la committente risulti pari, per 156,01 mq, per € 54,55 al mq, a complessivi €
8.510,35 e per e la posa in opera per mq 29,10 per € 12,56 al mq pari a € Parte_2
365,50. Va anche rilevato che per il costo delle piastrelle l'opponente sosteneva la spesa di €.
781,10 oltre iva.
6 Ciò posto, deve osservarsi che il prezzo indicato da parte opposta come pattuito con l'opponente, pari per 150 mq di pavimento al costo di € 30,00 mq;
150 mq di ASo al costo di € 8,00 al mq;
29,10 mq di battiscopa al prezzo di € 4,00 al mq, appare assolutamente congruo rispetto al computo metrico allegato, mantenendo l'appaltatore un buon margine di utile, né si può sostenere che il subappaltatore si accordasse per eseguire l'opera per una somma irrisoria, quale quella indicata dall'opponente.
Sulla base di tali parametri l'importo che l'opposto avrebbe dovuto percepire per il lavoro svolto è pari ad €. 6.044,78 così determinato €. 5.928,38 (mq 156,01 x 30 = 4.680,3 + mq 156,01 x 8 =
1.248,08) per la posa in opera della pavimentazione ed €. 116,4 (mq 29,10 x 4) per zoccolino battiscopa.
A tale importo va sottratto l'acconto di € 1.000,00 come da fattura di acconto del 24.11.2021 allegata dall'opponente.
Pertanto, il Tribunale considera, giusto riconoscere all'opposto, per le Controparte_2 complessive prestazioni eseguite la somma di € 5.044,78 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Pertanto, l'opposizione va disattesa.
Pur essendo l'opposizione disvelatasi infondata il decreto ingiuntivo va revocato. E, difatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – nell'ipotesi in cui si pervenga all'accertamento del dovuto in misura inferiore il giudice, deve revocare in toto il decreto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo (Cfr.: Cass. Civ. Sez. I sentenza 08.02.2016 n. 2404; Cass.
Sentenza 17.10.2011 n. 21432; Cass. Sentenza 22.05.2008 n. 13085; Cass. S.U. Sentenza
07.07.1993 n. 7448).
In definitiva, l'opposizione promossa risultata infondata va rigettata, ma il decreto ingiuntivo, deve essere, comunque, revocato e l'opponente condannato al pagamento nei confronti di CP_2
di € 5.044,78 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Ogni altra questione assorbita.
[...]
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4135/2022 del 17/10/2022 RG n. 8969/2022;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 5.044,78 Parte_1 Controparte_2
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_2 liquida in €. 2.685,50 di cui €. 2.540,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 26/05/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011,
n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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