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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1331/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARDI MARCELLO e dall'avv. OCCHIPINTI CARLO, giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 21
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIALE DEL FANTE 97100 ; rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2 CP_1
MEZZASALMA SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di diffida e messa in mora n.297/2014 - Prot. n. 43322 del 12.12.2014 l'ex CP_1
di chiedeva ad il pagamento della complessiva somma di
[...] CP_1 Parte_1
€ 358.858,24, comprensiva di sorte capitale (346.606,00) ed interessi (€ 12.247,24) con incluse le spese postali di notifica (€ 5,00), vantata per le annualità 2011-2012-2013 quale canone ex artt. 25 e 27 D.
Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”.
Avverso tale atto di diffida e correlata pretesa economica insorgeva Parte_1
contestando, con atto di citazione del 16.1.2015 avanti al Tribunale di Ragusa, la debenza delle somme sopra indicate e deducendo di non dover pagare alcunché. L'attrice, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale di Ragusa, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, ritenuta preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
relativamente alle linee elettriche ad alta tensione, quindi: a) in via principale colte Parte_1
e ritenute le altre eccezioni esposte, dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento di canoni per pagina 2 di 21 l'occupazione di spazi ed aree pubbliche avanzate dalla , relativamente Controparte_1
agli anni 2011, 2012 e 2013, con l'atto di diffida e messa in mora n. 297/14 del 12/12/2014, pervenuti il 17/12/14 per l'importo complessivo di € 358.858,24 euro, per il 2011 in quanto importi già pagati,
per gli altri due anni in quanto reso in violazione di norme regolamentari e di legge e comunque non provati ed in parte qua, in carenza di legittimazione passiva della Società istante, annullando per l'effetto il relativo atto impositivo emesso dall' nei confronti dell' Controparte_2 Parte_1
anche previa disapplicazione degli avversi atti prodromici. b) In subordine, ferma la carenza di
[...]
legittimazione passiva della istante per i canoni di cui all'atto di diffida e messa in mora, Pt_2
ritenuta l'illegittimità dei criteri adottati dalla nella redazione dell'atto di diffida e degli CP_1
aumenti applicati nel 2011, dichiarare i canoni afferenti le occupazioni di aree e spazi pubblici dovuti dall' alla per le annualità 2011, 2012 e 2013 Parte_1 Controparte_1
nella misura non superiore alla differenza tra il loro ammontare e l'ammontare della Pt_3
dichiarata e versata dalla Società elettrica per le medesime occupazioni compensando i relativi importi ed ordinando la restituzione di quanto pagato in più per il 2011. c) In via degradata e per la non temuta ipotesi di disapplicazione degli atti illegittimi soprarichiamati, dichiarare la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla conclusione del procedimento amministrativo relativo all'impugnativa della delibera n. 183/ del 30/6/2001 e quindi accogliere le suspiegate conclusioni. d) In ogni ipotesi dichiarare non dovute le somme esposte da controparte a titolo di interessi per quanto su spiegato. e) Quindi, in accoglimento delle superiori eccezioni e deduzioni dichiarare indebitamente corrisposta, oltre che quanto risultante eventualmente dalle domande di cui al punto b), la somma di euro 2.086,82 per eccesso nel pagamento dei canoni del
2011; nonché la somma di euro 1.067,32 per errato pagamento di canoni afferenti a linee A.T. per il pagina 3 di 21 2011 e per l'effetto condannare la , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla società attrice in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore l'importo complessivo di euro 3.154,14 oltre interessi dalla domanda. f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con riserva di integrare le difese ed indicare i mezzi istruttori ex art. 183, VI comma, c.p.c. all'esito delle difese spiegate da controparte”.
A sostegno delle superiori conclusioni l'attrice deduceva: (i) di aver ricevuto dalla Provincia di CP_1
in data 17.12.2014, la notifica di una “diffida di pagamento canone e messa in mora” afferente somme dovute per canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013,
per un importo complessivo di € 358.858.24, comprensivo di interessi (€.12.247,24) e spese di procedimento (€ 5,00); (ii) che tali diffide costituivano l'ultimo atto di un contenzioso che dal 2001
contrapponeva la provincia all' in materia di canoni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche Pt_1
nell'ambito territoriale della Provincia di richiesti a titolo “dominicale” in virtù dell'art. 27 del CP_1
D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); (iii) l'assoluta illegittimità delle richieste della per tre distinti motivi: CP_1
1) violazione delle norme di riferimento in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, e segnatamente violazione dell'art. 63 del Decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 come modificato dall'art. 18 della Legge n. 488/1999;
2) Carenza di legittimazione passiva dell' relativamente alle linee di alta Parte_1
tensione (AT);
3) Erronea richiesta degli interessi.
pagina 4 di 21 Veniva in tal modo instaurato ed iscritto a ruolo il giudizio n. 225/2015 R.G. nel quale si costituiva l'ente locale, il quale ribadiva la legittimità della propria pretesa economica.
Nelle more del giudizio, l'ex provincia procedeva a iscrivere a ruolo i canoni non versati dall' ed Pt_1
avverso la relativa cartella di pagamento n.097201600302089, notificata da Equitalia Sud spa, per un importo di € 192.852,14 riferito al ruolo n. 2016/003269 del predetto ente, proponeva opposizione la società odierna appellante con atto di citazione notificato il 4/7.4.2016, cui seguiva l'iscrizione a ruolo della causa n. 1520/2016 R.G.
Anche in quest'ultimo giudizio l'ente si costituiva al fine di avversare la spiegata opposizione.
In corso di causa i due giudizi venivano riuniti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa con la sentenza n.1064/2022 di rigetto della domanda proposta dalla società elettrica nel giudizio n.225/2015 R.G. e di declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa in favore di quello di Roma per la domanda spiegata nel giudizio n.
1520/2016 R.G.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con riguardo alle statuizioni Parte_1
concernenti il rigetto delle domande spiegate nel giudizio n.225/2015 R.G., prestando invece acquiescenza alla declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa in favore di quello di Roma in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento n.097201600302089 di Equitalia Sud.
In particolare, l'appellante ha articolato le seguenti censure:
- il Giudice di primo grado ha solo parzialmente ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di rapporti tra Canone concessorio non ricognitorio e TOSAP/COSAP;
- il Giudice di primo grado ha completamente travisato la domanda di Pt_1
pagina 5 di 21 - il Giudice di primo grado non ha correttamente valutato le prove documentali depositate da in Pt_1
primo grado.
Si è costituito il già per Controparte_1 Controparte_1
eccepire: 1) l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. per esistenza di giudicato esterno;
2) l'inammissibilità dell'appello per mancata impugnativa di una ratio decidendi idonea a fondare da sola il rigetto della domanda proposta dall' 3) l'esistenza del difetto di Pt_1
giurisdizione dichiarato dal giudice adito in primo grado;
4) l'inesistenza della dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'allegazione dell'ammontare dovuto a titolo di tosap;
5)
l'inesistenza della dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 488/1999, degli artt. 63 e 52
d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 67 d.p.r. n. 495/1992, dell'art. 27 d.lgs. n. 285/1992 e degli artt. 3, 23 e 97
Cost.; 6) l'infondatezza della riproposta eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Pt_1
rispetto alle linee A.T.; 7) l'inammissibilità ed infondatezza del motivo di appello relativo alla debenza degli interessi sull'ammontare (sorte) dei canoni non pagati;
8) l'infondatezza del proposto appello in relazione all'art. 1 l. n. 160/2019.
All'udienza del 19.2.2025 la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Prima di procedere all'esame dei motivi di appello, è opinione di questa Corte che vada esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. per esistenza di giudicato esterno proposta dal che ha argomentato nei Controparte_1
seguenti termini: “L'adita Corte di Appello di Catania ha conosciuto dell'identico rapporto giuridico oggi in esame intercorrente tra le medesime parti in altro giudizio n. 1874/2029 R.G. già pendente avanti alla stessa e definito con sent. n. 2145/2020 (docc. nn. 2 e 3), con cui è stato deciso l'appello pagina 6 di 21 avverso la sent. n. 339/2019 del Tribunale di Ragusa, emessa nel giudizio civile di primo grado n.
531/2011 R.G. relativo ai canoni ex art. 27 C.d.S. per gli anni 2004, 2005 e 2006 (nell'odierna vertenza sono, invece, in rilievo gli anni successivi 2011, 2012 e 2013 sempre riguardanti lo stesso canone).
Ed il predetto giudizio n. 531/2011 R.G. del Tribunale di Ragusa è menzionato dalla società
comparente a pag. 3 dell'atto di appello del 26.9.2022 per poi tacere sull'esito dello stesso giusta sent.
n. 2145/2020 di codesta Corte territoriale.
La predetta sent. n. 2145/2020 è passata in cosa giudicata in data 11.06.2021 (come da certificazione del 24.02.2022 apposta in calce - doc. n. 3), non essendo stato proposto avverso la stessa alcun gravame entro il 10.06.2021 (e neppure successivamente).
E tale pronuncia passata in giudicato ha carattere dirimente riguardo ai rapporti tra gli odierni contendenti in quanto ha conosciuto dell'identico rapporto giuridico concernente le stesse occupazioni per le quali l'ente locale ha chiesto negli anni il pagamento sia della che del canone Pt_3
concessorio non ricognitorio: pronuncia che è divenuta definitiva e che costituisce giudicato esterno diretto ad esplicare efficacia anche nel presente giudizio.
L'intervenuta esistenza della sent. n. 2145/2020 è stata espressamente rappresentata ed evidenziata dal sia nella propria comparsa conclusionale del 9.4.2022 che Controparte_1
ulteriormente nelle memo rie di replica del 3.6.2022 depositate nel giud. n. 225/2015 R.G. Trib. RG.
Nella sent. n. 2145/2020 (da pag. 7 a pag. 13) l'adita Corte di Appello di Catania significativamente così statuisce in favore dell'ente locale per quanto oggi di specifico interesse:
“Col quarto motivo l'appellante censura la pretesa dell'ente pubblico assumendo che il canone in controversia non è dovuto ex art. 18 l n. 488/1999.
pagina 7 di 21 Assume che con tale norma era stato previsto che dalla misura della (nonché dalla COSAP) Pt_3
dovevano detrarsi gli importi già corrisposti per canoni previsti da disposizioni di legge e riscossi dal
Comune o dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Aggiunge che pertanto, considerato che aveva dato prova di quanto corrisposto per TOSAP degli anni
2004, 2005 e 2006 - cioè per gli stessi anni cui si riferiscono i canoni non ricognitori ex art. 27 cod.
strad. l'importo della - tale tassa doveva essere defalcata dagli oneri concessori qui pretesi. Pt_3
Il motivo non è fondato.
I profili che devono esaminarsi sono due: la compatibilità della piena coesistenza tra tassa di occupazione del suolo pubblico - - e canone concessorio ex art. 27 cod. strada;
se, ritenuta la Pt_3
compatibilità predetta, debba allora defalcarsi dall'onere concessorio di cui al codice della strada l'ammontare di quanto pagato per . Pt_3
Sotto il primo profilo è costante l'orientamento del giudice di legittimità nel senso della cumulabilità
tra e canoni non ricognitori nella fattispecie consistenti nel canone di concessione di sede Pt_3
stradale di cui all'art. 27 citato.
Ancora di recente ha ribadito Cass. n. 14893/2017 che il canone concessorio e la tassa TOSAP sono pretese ontologicamente diverse sotto il profilo giuridico dal momento che il primo discende dal rilascio di una concessione di uso esclusivo o speciale del bene pubblico ed è dovuto, non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo.
Per converso, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ha natura tributaria e presuppone unicamente, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (norma istitutiva del pagina 8 di 21 tributo) il fatto oggettivo dell'occupazione, a qualsiasi titolo ed anche senza titolo, di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e trova la sua "ratio"
nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale atto di concessione, atteso che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo. Diversa è l'ipotesi di cumulo tra COSAP e altro canone concessorio.
Il COSAP (canone di occupazione spazi ed aree pubbliche) infatti, ha piena natura di canone concessorio ed stato previsto dall'art. 63 d.lvo. n. 446/1997 che prevede in proposito <province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.>>
Consegue che nell'ipotesi in cui il o la non si avvalgano della potestà di adottare il CP_3 CP_1
COSAP, è da ritenersi senz'altro legittima la concorrenza di e canone per la concessione di Pt_3
uno spazio pubblico.
La seconda questione si pone perché l'art. 63 co. 3 del d.lvo. n. 446/1997 come modificato dall'art. 18
l. n. 488/1999 cui fa riferimento l'appellante, prevede che << Dalla misura complessiva del canone
[COSAP, ndr.] ovvero della tassa prevista al comma 1 [TOSAP ndr.] va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.>> (va evidenziato che la norma è
pagina 9 di 21 successiva a quella richiamata dal al fine di confutare l'assunto della riduzione Controparte_1
pretesa da E-Distribuzione, ovverosia l'art. 17 co. 63 ln. 127/1997).
In primo luogo deve osservarsi che la norma, come letteralmente formulata, incide sull'entità di o COSAP e pertanto la doglianza avrebbe dovuto muoversi dinanzi alla competente Pt_3
commissione tributaria allorchè l'ente pubblico ne ha richiesto il pagamento (che invece è stato incontestatamente eseguito da ). Parte_1
Ma anche a volerne ammettere una lettura per così dire bivalente - nel senso che la sottrazione indicata in norma potrebbe pretendersi anche in relazione al canone concessorio menzionato nella norma e non ancora pagato (e vi è domanda subordinata in tal senso da parte di ) - Parte_1
tuttavia deve riscontarsene la mancanza di idonea riscontro del presupposto richiesto.
Una lettura della norma nel senso auspicato dall'appellante, pur non scontato, non è invero implausibile e del resto vi è giurisprudenza amministrativa in tal senso.
Tuttavia deve rilevarsi nel caso in esame che la norma prevede tale possibilità solo se la Pt_3
pagata dalla società inerisca alla medesima occupazione cui si riferisce la concessione non ricognitoria.
Identità che si impone altresì considerando che – come pure ha osservato parte della giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Abbruzzo-L'Aquila n.139/2019) ed anche quella che propone la lettura della norma nel senso richiesto da (ad esempio TAR Lombardia-Brescia n. 728/2017) – Parte_1
viene puntualizzato come “Si è condivisibilmente ritenuto che, proprio in applicazione del citato art. 63, comma 3, il CNR [acronimo di “canone non ricognitorio” ovverosia, nella fattispecie esaminata, il canone previsto dal codice della strada ndr.] debba essere considerato un onere aggiuntivo al COSAP
dal quale pertanto non va detratto, in quanto derivante da eventuali effettivi e comprovati oneri di pagina 10 di 21 manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo a carico dell'amministrazione per effetto dell'uso o dell'occupazione del suolo pubblico (Consiglio di Stato sez.
V, 11/10/2018, n. 5862). Infatti se il COSAP viene versato a fronte dell'occupazione e della
Parte corrispondente privazione dell'uso del suolo pubblico, il serve a far fronte al diverso onere per spese di manutenzione che l'occupazione può rendere necessarie, restando così escluso il presupposto -
l'identità della causa del "prelievo" - per disporne l'assorbimento nei termini indicati dalla ricorrente.
Gli altri canoni previsti da disposizioni di legge che, secondo la disposizione in rassegna, devono essere portati in detrazione dal COSAP sono solo quelli dovuti per la medesima occupazione, ma diversi dal CNR, che se ne distingue perché destinato a finanziare gli oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo”. E si legge altresì che il canone non ricognitorio che ha titolo nell'art 27, del d.lgs. n. 285 del 1992 “…si distingue da quello definito ricognitorio che invece è determinato senza tener conto dei parametri del beneficio economico (o del danno arrecato o arrecabile) relativi all'occupazione del suolo. Ne consegue che il canone non ricognitorio può essere preteso anche se per l'occupazione della medesima area il beneficiario corrisponde altri canoni dai quali si distingue perché è dovuto a diverso titolo.” La qui condivisa osservazione dei giudici amministrativi a maggior ragione rileva allorchè, come nel caso odierno, la
(oggi ) non ha neanche istituito il COSAP ma ha mantenuto e Controparte_1 Controparte_1
richiesto la tassa TOSAP.
Deve allora osservarsi che dalla documentazione prodotta da non è dato cogliere la Parte_1
effettiva coincidenza tra le aree stradali oggetto della concessione qui richiesta ex art. 27 cod. strad. e le occupazioni tassate con TOSAP.
pagina 11 di 21 [... Manca quindi il presupposto che – anche a voler seguire la lettura della norma auspicata da
– normativamente consente di portare in detrazione dal canone non ricognitorio qui in CP_4
contestazione i pagamenti a titolo di TOSAP.
Col quinto motivo deduce E-Distribuzione l'irragionevolezza della tariffa applicata per determinare il canone concessorio.
Il motivo non può essere qui esaminato posto che la cognizione sull'atto determinativo della tariffa appartiene alla cognizione del giudice amministrativo dinanzi al quale se del caso potrà proporre ricorso l'odierna appellante (tra le altre Cass. sez. un. n. 20682/18 che ha ribadito come “In materia di concessioni amministrative, l'art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità,
canoni o altri corrispettivi;
ma in queste ultime ipotesi, per consolidato insegnamento, spettano alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi.”).
Col sesto motivo ribadisce la censura in relazione all'ammontare degli interessi di Parte_1
mora richiesti con la diffida di pagamento (in totale € 6.727,49) posto che gli interessi di mora decorrono dalla messa in mora e quindi dalla data di notifica della diffida avvenuta solo il 14/2/2007.
L'assunto è infondato posto che trattandosi di obbligazione da eseguire al domicilio del creditore la mora si verifica ex re ex art. 1219 co. 2 n. 3c.c.
pagina 12 di 21 La controversia deve pertanto definirsi con la soccombenza di , . . . per l'infondatezza Parte_1
dei motivi di contestazione del canone qui esaminate.
Dalla soccombenza discende che il carico delle spese anche di secondo grado, determinate come in dispositivo, ricadano sull'appellante.”
E la pregnante affermazione/conclusione supra riportata e contenuta nella sent. n. 2145/2020 per la quale – si trascrive nuovamente il testo – : “Ne consegue che il canone non ricognitorio può essere preteso anche se per l'occupazione della medesima area il beneficiario corrisponde altri canoni dai quali si distingue perché è dovuto a diverso titolo.” La qui condivisa osservazione dei giudici amministrativi a maggior ragione rileva allorchè, come nel caso odierno, la (oggi Controparte_1
) non ha neanche istituito il COSAP ma ha mantenuto e richiesto la tassa TOSAP.”, Controparte_1
fa stato tra le parti in quanto la predetta sent. n. 2145/2020 è passata in cosa giudicata.
Ne consegue che il giudicato esterno così formatosi determina il rigetto dei motivi di appello oggi riproposti dalla società elettrica.
Ed il surriportato contenuto della sent. n. 2145/2020 è stato fatto proprio e condiviso sempre dall'intestata Corte di Appello di Catania anche con la sent. n. 1350/2021 (doc. n. 4), relativa sempre al canone de quo per gli anni 2001-2002-2003 e citata dalla comparente a pag. 3 dell'atto di appello”.
L'eccezione è infondata e va rigettata tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di cassazione con la recente ordinanza n.30778/24, allegata in atti dallo stesso appellato. Con il citato provvedimento il
Supremo Collegio, chiamato a pronunciarsi su altra controversia pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento del canone ex art. 27 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) per gli anni 2008, 2009 e 2010, nell'esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per precedente giudicato esterno formulata dalla negli identici termini sopra trascritti, Controparte_1
pagina 13 di 21 ha affermato che “Va dapprima evidenziato che lo stralcio – riprodotto in ricorso alle pagg. 10/11 -
della comparsa conclusionale del 20.12.2020 depositata dal ricorrente “ Parte_5
” in grado d'appello vale a dar ragione del riferimento alla sentenza n. 2145/2020 della
[...]
Corte di Catania, non vale, a rigore, a dar ragione della proposizione di una vera e propria eccezione di giudicato “esterno”.
Del resto, è vero, alla luce della prospettazione dello stesso ricorrente, che la sentenza n. 2145/2020 è
passata in giudicato l'11.6.2021, antecedentemente alla deliberazione in data 7.7.2021 della sentenza della Corte catanese in questa sede impugnata. E però, alla luce del pari della prospettazione del medesimo ricorrente, il riscontro del passaggio in giudicato della sentenza n. 2145/2020 è da correlare alla certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. per giunta in data 24.2.2022, data,
questa, certo successiva alla deliberazione e al deposito della sentenza qui impugnata.
11. In ogni caso, si prescinda pure dagli anzidetti rilievi, di guisa che inevitabile sia il riferimento ai seguenti insegnamenti di questa Corte.
Ovvero all'insegnamento secondo cui il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è
subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 cod. proc. civ. per le prove nuove in appello e sicché, altresì,
il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio,
dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr.
Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27161; Cass. (ord.) 7.1.2021, n. 48).
Ovvero all'insegnamento secondo cui l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione - attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove - se il giudicato pagina 14 di 21 si è formato nel corso del giudizio di merito (cfr. Cass. (ord.) 29.2.2024, n. 5370, ove si soggiunge che,
se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito - e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello - la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità).
Preclusione che, evidentemente, non opererebbe nella specie, siccome il Controparte_1
” avrebbe utilmente sollevato l'eccezione con la conclusionale d'appello.
[...]
12. Su tale scorta non può non darsi atto che questa Corte spiega ulteriormente, sì, che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione passata in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (cfr. Cass. (ord.)
21.11.2023, n. 32370; Cass. (ord.) 26.2.2019, n. 5486).
Ciò nonostante, non può non rimarcarsi che l'affermazione - “il canone non ricognitorio [id est, il canone ex art. 27 c.d.s.] può essere preteso anche se per l'occupazione della medesima area il beneficiario corrisponde altri canoni dai quali si distingue perché è dovuto a diverso titolo” – di cui alla sentenza n. 2145/2020, segnatamente di cui alla motivazione con cui la Corte di Catania aveva rigettato il quarto motivo dell'appello in quella sede esperito da “ ”, afferisce al Parte_1
passaggio motivazionale con il quale la Corte catanese aveva argomentato circa il rapporto tra il
COSAP, ovvero tra il canone ricognitorio ex art. 63 d.lgs. n. 446/1997, ed il canone non ricognitorio ex art. 27 c.d.s. (cfr. sentenza d'appello in questa sede impugnata, pag. 14).
pagina 15 di 21 13. Ebbene, trattasi di un passaggio “non costituente indispensabile premessa logica della statuizione passata in giudicato”, siccome, appunto la controversia definita con la pronuncia n. 2145/2020 –
similmente alla presente controversia – aveva riguardato il rapporto tra la e il canone non Pt_3
ricognitorio ex art. 27 c.d.s.
Ed a tal proposito con la sentenza n. 2145/2020 la Corte siciliana – così come si desume dagli stralci della motivazione riprodotti nel corpo del primo motivo di ricorso – aveva opinato dapprima nel senso della piena cumulabilità della e del canone non ricognitorio ex art. 27 c.d.s. in considerazione Pt_3
della loro diversa natura (cfr. ricorso, pagg. 11 – 12). Ed aveva opinato dipoi nel senso che la possibilità di defalcare la dal canone ex art. 27 c.d.s., sebbene non implausibile alla luce della Pt_3
giurisprudenza amministrativa (cfr. ricorso, pag. 14), non risultava “in fatto” suffragata dal riscontro del necessario presupposto (cfr. ricorso, pag. 14), giacché “dalla documentazione prodotta da
[...]
non [era] dato cogliere la effettiva coincidenza tra le aree stradali oggetto della CP_4
concessione qui richiesta ex art. 27 cod. strad. e le occupazioni tassate con ”, giacché, dunque, Pt_3
difettava il presupposto che consentiva “di portare in detrazione dal canone non ricognitorio qui in contestazione i pagamenti a titolo di ” (cfr. ricorso, pag. 15, ove è riprodotta testualmente la Pt_3
motivazione della sentenza n. 2145/2020 della Corte d'Appello di Catania in ordine al quarto motivo dell'appello allora esperito da “E-Distribuzione”)”.
Rigettata la superiore eccezione, l'appello proposto da appare infondato e merita Controparte_5
di essere respinto.
Con i motivi di appello indicati ai nn. da III.I a III.V l'appellante, nel censurare la sentenza di primo grado, ha sostanzialmente posto, seppure in maniera, per vero, assolutamente disorganica ed esageratamente ripetitiva, due distinte questioni che meritano di essere esaminate: 1) se siano pagina 16 di 21 compatibili ed eventualmente cumulabili il canone c.d. non ricognitorio previsto dall'art.27 C.d.S. e la
TOSAP/COSAP; 2) se l'importo dovuto a titolo di TOSAP rappresenti il tetto massimo dell'onere economico cui può essere sottoposta la medesima occupazione.
Questa Corte, pur consapevole del diverso orientamento seguito in precedenti controversie insorte tra le medesime parti ed aventi ad oggetto la richiesta di pagamento del canone ex art.27 CdS relativo ad annualità diverse da quelle oggetto del presente contenzioso, ritiene di doversi adeguare a quanto statuito dalla Corte di cassazione con la recente ordinanza n.30778/24, con la quale il Supremo
Collegio ha dato chiara, precisa e puntuale risposta ad entrambi i quesiti sopra indicati.
Nella citata ordinanza, infatti, il Giudice di legittimità, nell'esaminare il secondo motivo di ricorso con il quale il ha denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. Controparte_1
proc. civ. la violazione dell'art. 63, 3° co., d.lgs. n. 446/1997, si è pronunciato nei seguenti termini:
“Viene in evidenza l'inciso finale del 3° co dell'art. 63 – rubricato “canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche” - del d.lgs. n. 446/1997 (l'art. 63 cit. è stato abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge n. 160 del 27.12.2019 a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2020).
Ovvero l'inciso “dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 [cioè,
dalla TOSAP] va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
17. Ebbene, a fronte del riferito inciso non può che postularsi quanto segue.
Da un canto, si accredita il rilievo del ricorrente secondo cui il 3° co. dell'art. 63 cit. prevede esclusivamente la detrazione dall'importo dovuto quale TOSAP dell'importo del canone ex art. 27
pagina 17 di 21 c.d.s. e per nulla prevede che “l'importo dovuto a titolo di TOSAP rappresenti il tetto massimo dell'onere economico cui può essere sottoposta la medesima occupazione” (così ricorso, pag. 28).
D'altro canto, non risulta condivisibile il puro e semplice assunto della corte d'appello secondo cui l'art. 63, 3° co., d.lgs. n. 446/1997 ha una valenza “assorbente” rispetto all'art. 27 c.d.s.
18. Si tratta, evidentemente, di un assunto semplicistico, ché ha poi indotto la corte distrettuale a reputare tout court non dovute le somme richieste a norma dell'art. 27 c.d.s. con gli atti di diffida e messa in mora n. 115/2011 e n. 117/2011 (parimenti neppure può esser condivisa la prospettazione della controricorrente secondo cui “ con la ha già versato per intero alla quanto Pt_1 Pt_3 CP_1
dovuto, per cui le somme ulteriori da questa richieste risultano non dovute per illegittimità,
irragionevolezza ed illogicità delle tariffe applicate”: così memoria della controricorrente, pag. 6).
Viceversa, la corte territoriale (ferma la non debenza dell'importo di cui all'atto di diffida n.
202/2011) avrebbe dovuto - ed in tal senso si formula il principio di diritto al quale ci si dovrà
uniformare in sede di rinvio - defalcare dalla già riscossa per euro 31.679,00 per il 2008, per Pt_3
euro 33.817,00 per il 2009 e per euro 34,679,00 per il 2010 (cfr. sentenza d'appello, pagg. 10 e 3) gli importi di cui agli atti di diffida e messa in mora n. 115/2011 e n. 117/2011, in quanto concernenti le medesime occupazioni già oggetto della (cfr. sentenza d'appello, pag. 10). Pt_3
E così acclarare il dovuto nella differenza (algebrica) tra l'uno, seppur minore (TOSAP), e l'altro,
seppur maggiore (canone ex art. 27 c.d.s.), importo (la somma della differenza tra la TOSAP (già
riscossa) ed il canone ex art. 27 c.d.s., da un lato, e la TOSAP (già riscossa), dall'altro, dà il complessivo importo dovuto;
con tale modalità di calcolo si addiviene al medesimo risultato illustrato dal ricorrente in memoria, alle pagg. 3 – 4, sulla scorta della circolare del M.E.F. n. 1/DF del
20.1.2009).
pagina 18 di 21 19. Il testé riferito metodo di computo non è smentito dalla ordinanza n. 32221 del 5.11.2021,
richiamata in memoria dalla controricorrente (cfr. pagg. 6 – 8).
Ben vero, dal testo di tale ordinanza si evince che nell'occasione delibata da questa Corte l'importo del canone ex art. 27 c.d.s. era pari ad euro 17.234,42, ma non si evince quale fosse l'importo della e, segnatamente, se l'importo della fosse maggiore o minore del canone ex art. 27 Pt_3 Pt_3
c.d.s.
D'altra parte, con l'anzidetta ordinanza n. 32221/2021 questa Corte ha ribadito la propria elaborazione – che evidentemente pur in questa sede si reitera – secondo cui “nella giurisprudenza della Corte si è, quindi, rilevato che il canone per l'occupazione di spazi e aree pubblici dev'essere considerato come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo dovuto per la medesima occupazione ( ), in quanto il canone è configurato come corrispettivo di Pt_3
una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico
(v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 7 gennaio 2016, n. 61; Id., 28 ottobre 2015, n. 21950; Id., 30 marzo
2011, n. 7190; Id., 26 novembre 2008, n. 9 28161; v., altresì, Cass., 20 maggio 2020, n. 9240; Cass., 2
ottobre 2019, n. 24541)”.”.
Aderendo a quanto esplicitato dalla Corte di cassazione ed uniformandosi al principio di diritto sopra indicato, i motivi di appello in esame devono essere rigettati, atteso che:
1) sussiste la piena compatibilità tra il canone non ricognitorio previsto dall'art.27 CdS e la Pt_3
2) La non rappresenta il “tetto massimo” dell'onere economico cui può essere sottoposta Pt_3
l'occupazione della stessa area, dovendosi procedere al calcolo della differenza algebrica nei termini indicati dalla sopra richiamata ordinanza.
pagina 19 di 21 Va anche rigettato il motivo di appello con il quale ha censurato la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di difetto legittimazione passiva di sulle Pt_1
richieste concernenti le linee Alta Tensione. In proposito, l'appellante ha dedotto di essere estranea a tale richiesta in quanto le linee A.T. sono di proprietà, come da D. Lgs. n. 79/99, artt. 1, 2, 3 e 9, di altro soggetto (Terna –Rete Elettrica Nazionale SpA), mentre è demandata alla Pt_1 Parte_1
gestione ed all'esercizio delle sole linee elettriche a media e bassa tensione (la “Distribuzione
“M.T./B.T.”), cioè con tensione al di sotto di 150.000 volts. Inoltre, l'art. 2 del d.m. 27.2.2009 prevede espressamente – a valle del passaggio di proprietà a Terna delle linee A.T. in data 19.12.2008 – la voltura automatica ex lege in capo a Terna “a far data dall'efficacia dell'atto di acquisizione della rete di distribuzione in alta tensione”.
Per come correttamente evidenziato dal primo Giudice “è pacifico che si tratti di canoni relativi a concessioni rilasciate alla società attrice la quale non ha allegato l'intervenuta voltura delle stesse né
volontaria né ex lege, della quale non v'è traccia nelle disposizioni citate (artt. 1, 2, 3, 9 d.lgs.
79/1999). A fronte di ciò, è irrilevante la questione del soggetto a cui è demandata la gestione della rete ad alta tensione. Conseguentemente, è infondata tanto la doglianza relativa all'insussistenza del credito vantato dalla quanto alla pretesa restitutoria di ”. CP_1 Parte_1
Peraltro, l'art. 2 del d.m. 27.2.2009 prevede “la voltura automatica ex lege in capo a Terna “a far data dall'efficacia dell'atto di acquisizione della rete di distribuzione in alta tensione”.
Né il D.Lgs. n. 79/1999 né il d.m. 27.2.2009 prevedono, quindi, alcuna voltura automatica ed immediata e rinviano ad un momento successivo: “a far data dall'efficacia dell'atto di acquisizione della rete di distribuzione in alta tensione”; atto di acquisizione da parte di Terna S.p.A. della rete di distribuzione in alta tensione che non è stato prodotto in giudizio dall'appellante.
pagina 20 di 21 Con l'ultimo motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado per Parte_1
violazione dell'art.1224 c.c. e per violazione ed erronea applicazione dell'art.1219 c.c..
Anche questo motivo merita il rigetto posto che, trattandosi di obbligazione da eseguire al domicilio del creditore, la mora si verifica ex re ex art. 1219 co. 2 n. 3 cc.
Per le motivazioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato.
Il rigetto dell'appello assorbe l'esame delle eccezioni sollevate dall'appellato come sopra calendate.
In ragione dei contrasti giurisprudenziali, solo di recente risolti dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n.30778/24, stimasi equo compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1064/22 del Tribunale di Ragusa;
compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
14.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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