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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1175/2021 R.G.A.C.
riservata in decisione all'udienza del 12.02.2025
tra
( ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to Miriam Marino, ), in virtù di procura in atti, C.F._2
preso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. Ida Bove ( ), in virtù di procura in atti, C.F._4
presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLATA
nonché ), e Controparte_2 C.F._5 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv.to
[...] C.F._6
Vincenzo Massarelli, ( ), in virtù di procura in atti, C.F._7
presso il cui studio elettivamente domiciliano
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale d Napoli Nord n. 267/2021
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 267/2021, pubblicata il 01.02.2021,
con la quale, a seguito del rigetto della domanda proposta, egli era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta nonché degli ulteriori convenuti, e Controparte_1 CP_2 CP_3
liquidate in euro 4.835,00 per ciascuna parte processuale, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA.
Si costituivano gli appellati, resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.02.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 12.02.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c.
Anche a tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2017, è
2 applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 12/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1175/2021 R.G.A.C.
riservata in decisione all'udienza del 12.02.2025
tra
( ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to Miriam Marino, ), in virtù di procura in atti, C.F._2
preso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. Ida Bove ( ), in virtù di procura in atti, C.F._4
presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLATA
nonché ), e Controparte_2 C.F._5 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv.to
[...] C.F._6
Vincenzo Massarelli, ( ), in virtù di procura in atti, C.F._7
presso il cui studio elettivamente domiciliano
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale d Napoli Nord n. 267/2021
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 267/2021, pubblicata il 01.02.2021,
con la quale, a seguito del rigetto della domanda proposta, egli era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta nonché degli ulteriori convenuti, e Controparte_1 CP_2 CP_3
liquidate in euro 4.835,00 per ciascuna parte processuale, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA.
Si costituivano gli appellati, resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.02.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 12.02.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c.
Anche a tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2017, è
2 applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 12/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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