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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5090/2024
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa RI Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5090/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(CF. ), quale difensore di sé Parte_1 C.F._1 stesso
RICORRENTE
E
(CF. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Russo in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.3.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28.6.2024 [nato a [...] Parte_1 in data 7.10.1974 (CF. )] proponeva domanda di C.F._1 scioglimento del matrimonio celebrato in data 19.3.2016 in Salerno con
[nata a [...] in data [...] (CF. Controparte_1
], esponendo che la comunione spirituale e materiale con il C.F._2 coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale definita con sentenza di omologa n. 2099/2018 emessa da questo Tribunale in data 7.6.2018. Il ricorrente deduceva che con decreto n. 1460/2019 il Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva dichiarato la decadenza della resistente dalla responsabilità genitoriale sui figli minori (26.04.2011), Per_1 Per_2
(26.07.2013) e (26.07.2013), quest'ultimo affetto da autismo. Per_3
Chiedeva, pertanto, la conferma del collocamento dei tre minori presso di sé.
si costituiva con comparsa del 20.11.2024 aderendo alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio. La resistente non si opponeva alle richieste del ricorrente ma chiedeva unicamente di regolamentare il proprio diritto di visita con i minori prevedendo incontri ogni due settimane.
Alla udienza del 23.1.2025 il GD sentiva il solo ricorrente attesa la mancata comparizione personale della resistente.
Alla udienza del 18.3.2025 veniva effettuato l'ascolto dei minori e Per_1
nonché la comparizione personale della resistente e, di seguito, il GD Per_2 invitava ex art. 473-bis.22 c.p.c. i difensori alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale
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e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio sono nati i figli minori (26.04.2011), Per_1 Per_2
(26.07.2013) e (26.07.2013), quest'ultimo affetto da disturbo dello Per_3 spettro autistico.
Non vi sono statuizioni che questo Tribunale deve adottare in punto di collocamento ed affidamento dei tre minori atteso che con decreto n. 1460/2019 il
Tribunale per i Minorenni di Salerno ha dichiarato la decadenza della resistente dalla responsabilità genitoriale. Invero, in conseguenza di tale pronuncia, l'unico titolare ed esercente la responsabilità genitoriale sui tre minori è il padre cui spetta l'assunzione di tutte le decisioni nel loro interesse.
In ordine alla richiesta della resistente di disciplinare la frequentazione con i figli minori, il Tribunale ritiene di dover valorizzare quanto emerso a seguito dell'ascolto di e . Per_1 Per_2
Va, invero, evidenziato che entrambi i ragazzi hanno dimostrato di possedere un grado di maturità pienamente consono alla loro età e tale da non poter prescindere in sede di decisione dalla volontà dai medesimi espressa. ha dichiarato: “Mia madre ha abbandonato il suo ruolo di genitore tanti Per_1 anni fa. Da allora si è disinteressata di me. Io in questo momento non voglio avere alcun rapporto con lei perché la vedo una persona acida e cattiva. Non
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voglio né incontrarla né parlarci. Io non penso a lei né mi interrogo sul perché dei suoi comportamenti. Io non ho ricordi belli di mamma… Io ho già fatto un percorso psicologico all'Asl in passato. Mamma non si è mai occupata di noi figli, non ci mandava nemmeno a scuola. In prima elementare ho fatto circa 50 assenze a causa di mamma che non mi mandava a scuola. In questo momento non le voglio dare nessuna possibilità. Anche se lei oggi fosse qui per vedermi io non Pers vorrei parlarle. Mio fratello non ha nessun contatto con mamma. Per_3
è cresciuto con la nonna e penso non ricordi proprio nulla di mamma. Per_3 ha una ragazza che viene a casa per aiutarlo a parlare e lui piano piano sta imparando. Questa è la sua difficoltà, non riesce a parlare bene” (cfr. verb. ud.
18.3.2024).
ha dichiarato: “Io non vedo mia madre di persona da quando avevo circa Per_2 tre o quattro anni, non mi ricordo bene dato il tempo passato. Poi l'ho sentita a telefono ad agosto 2023. Io già all'epoca avevo un mio telefono. Io mi sentivo a telefono con l'altro mio fratell che ha all'epoca aveva 17/18 anni. Mia madre Per_5
Per_ prima di stare con papà ha avut ed altre due figlie, RI … Po Per_5 Per_5 ha dato il mio numero a mamma e lei ha iniziato a chiamarmi. Mamma durante una telefonata mi chiese quale era la mia città preferita e io risposi Milano. Eros allora mi disse che loro abitavano a Milano, mentre invece stavano a Busto
Arsizio. Io in quel periodo ho iniziato a sentire spesso mamma perché pensavo stesse a Milano e io volevo andare a stare in quella città, non per stare con mamma ma per vivere da solo a Milano. Poi durante una telefonata lei mi disse che mi avrebbe portato lei a Milano e che mi sarebbe venuta a prendere a Napoli.
Disse però che prima che lei veniva a Napoli io dovevo chiamare un numero di telefono. Il numero di telefono era il numero di una linea anti-suicidio e lei mi disse che dovevo chiamare dicendo che subivo maltrattamenti dai miei nonni e da mio padre. Lei mi disse che fare quella chiamata era l'unico modo per fami avvicinare a lei. Lei mi disse che se facevo quella chiamata dopo mi avrebbero mandato a vivere da lei. Quando chiamai quel numero loro mi dissero di chiamare un altro numero che era quello di una psicologa del Bambin Gesù di
Roma. Io ho chiamato anche questo numero. Io dissi alla psicologa tutto quello che mi aveva detto di dire mia madre, e anche che il compagno di mia nonna –
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– mi aveva rotto un braccio. Poi dopo qualche giorno venne la Persona_7
Polizia a casa, loro non erano vestiti da poliziotti e non mi dissero che erano della polizia (lo dissero solo a nonna) e mi chiesero se stavo bene. Io non avevo capito quello che stavo facendo, non avevo riflettuto che dicendo quelle cose potevo creare problemi a papà e ai nonni. Io non sono mai stato maltrattato da papà e dai nonni, l'ho detto solo perché mamma mi ha detto di dirlo. Papà poi mi ha spiegato le conseguenze di quello che avevo detto e mi sono sentito molto in colpa per quello che ho fatto. Dopo questo fatto io sono andato per un periodo dalla dott.ssa . La dott.ssa mi chiedeva se io sentivo la mancanza di mamma e se Per_8 volevo vederla, ma io ho sempre detto di no. Lei mi ha chiesto anche come mi sentivo io dopo quello che avevo fatto a papà e io le ho detto che mi sentivo molto in colpa. Ancora adesso mi sento molto in colpa e mi chiedo perché l'ho fatto.
Quando ho capito quello che era successo ho cambiato numero di telefono e ho smesso anche di sentire e le altre due sorelle. Ho sentito solo qualche volta Per_5
Per_
che andava contro mamma, ma poi ho smesso di sentire anche lei. Io non voglio vedere né sentire mamma per nessun motivo. Io di questa cosa che sentivo mamma non avevo mai parlato co non mi ero confidato con lui. Io non Per_1 voglio vedere mamma nemmeno ai servizi sociali. Mi metterebbe ansia l'idea di doverla vedere perché io non voglio. Se oggi lei fosse qui mi verrebbe l'ansia e non vorrei vederla. Se io l'avessi incontrata oggi qui me ne sarei andato, non perché non volevo parlare con voi Giudice, ma perché non volevo vedere lei. Me ne sarei andato di corsa dal Tribunale. Io non parlo mai di mamma co penso Per_3 che lui non se la ricordi nemmeno” (cfr. verb. d. 18.3.2024).
Ebbene, il Tribunale reputa che la chiara volontà espressa dai minori – basata su esperienze passate oggettive e caratterizzate da condotte abbandoniche della madre, come stigmatizzato dal decreto n. 1460/2019 del Tribunale per i
Minorenni di Salerno (in atti) – imponga di mantenere l'attuale regime di sospensione degli incontri madre-figli sino a che i ragazzi non manifestino una diversa volontà.
Deve, invero, ricordarsi che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore
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(cfr. Cass. civ., sez. I, 05/08/2024, n. 21969; Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2019, n.
27207). Invero, come pure evidenziato dalla S.C., il diritto del figlio alla bigenitorialità, lo si può esercitare anche nella sua accezione negativa, vale a dire, il diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (cfr.
Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170).
Attesa la richiesta del ricorrente di conferma delle condizioni della separazione, si reputa congruo prevedere che sia il padre ad occuparsi in via diretta ed integrale del mantenimento ordinario dei tre minori mentre le spese straordinarie andranno divise al 50% tra i genitori.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.3.2016 in Salerno da [nato a [...] in data [...] (CF. Parte_1
)] e [nata a [...] in data [...] C.F._1 Controparte_1
(CF. ]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- dispone la sospensione degli incontri madre-figli fino a che i minori non manifestino una diversa volontà;
- dispone che il padre provveda in via integrale e diretta al mantenimento ordinario dei tre minori;
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse dei tre minori siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
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- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa RI Bianchi
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