Decreto cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza breve 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/02/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lantieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS- Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di revoca del decreto n. -OMISSIS-/B6/P.A., datato-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di -OMISSIS- Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il giorno 29 agosto 2004, gli agenti di P.G. dell’Arma dei Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione nei confronti del ricorrente e gli sono stati sequestrati n. 12 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di kg. 3,15.
Lo stesso giorno, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno sequestrato delle armi detenute dallo stesso legittimamente, essendo titolare di un porto d’armi per uso caccia.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, conseguentemente, gli ha contestato il reato di cui all’articolo 73 DPR 309/1990, perché ai fini di spaccio acquistava tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Nel frattempo, la Questura di -OMISSIS-, sulla scorta della nota informativa e propositiva n. -OMISSIS- con decreto n. -OMISSIS-/B6/P.A ha sospeso la licenza porto fucile per uso caccia con libretto n. -OMISSIS-, e ciò “sino al compimento di specifici atti istruttori o procedurali ivi compresa la definizione del procedimento penale instaurato a suo carico”. Il procedimento penale a carico del ricorrente è stato definito, mediante procedura di patteggiamento ex art. 444 c.p.p, ove le parti hanno concordemente chiesto l'applicazione della pena, nella misura finale di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.500,00.
Il Tribunale di -OMISSIS-, in composizione monocratica, ha applicato al ricorrente, la pena richiesta dalle parti, con sentenza emessa in data -OMISSIS-.
Successivamente, il -OMISSIS-, il ricorrente, ha presentato presso la Prefettura di -OMISSIS-, una richiesta di revoca del provvedimento n. -OMISSIS-/b6/p.a. di divieto di detenzione di armi ex art.39 T.U.L.P.S., asserendo che il reato si era estinto ai sensi dell’art. 445 c.p.p, in quanto erano trascorsi più di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che lo stesso abbia commesso, durante tale periodo, altro delitto o contravvenzione della medesima indole.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la richiesta di revoca è stata rigettata, poiché “dall’ulteriore istruttoria esperita non sono emersi elementi di novità che consentano di mutare il giudizio di inaffidabilità posto a base del provvedimento prefettizio”.
Con ricorso notificato e depositato il 7.1.2025, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:
Illegittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di revoca del provvedimento amministrativo n. -OMISSIS-/b6/p.a. del-OMISSIS- di divieto di detenzione armi ex articoli 11, 39 e 43 TULPS - travisamento dei fatti - difetto dei presupposti - difetto e/o insufficienza dell'istruttoria - violazione di legge ed eccesso di potere – vizi di proporzionalità e contraddittorietà.
Assume il ricorrente che il diniego impugnato non è supportato da idonea motivazione, avendo l’Amministrazione obliterato ogni ponderazione sulla personalità del medesimo, nonostante questi sia pienamente riabilitato dal lontano 2010 e non avendo più commesso altri reati, né subito denunce o querele per comportamenti potenzialmente illeciti.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mera forma, depositando documentazione.
Alla camera di consiglio del 29/01/2025, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Sussistendone i presupposti, e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di rigetto impugnato per violazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D n.773/1991.
L'art. 11 TULPS n. 773/1931 dispone che "Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".
L’art. 39 stabilisce che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Infine, nella materia del porto d'armi, il successivo art. 43 dispone che, “oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi, e può essere ricusata "ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".
In conseguenza (ex multis, TAR IA, IV, 22.7.2022, n. 2010; Cons. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5272), «da tale quadro normativo, emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell'art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell'art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell'art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell'art. 39 e 43, secondo comma)».
Con la modifica introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, il testo del comma 2 dell'art. 43 T.U.L.P.S. attribuisce all'Autorità di p.s. il potere di valutazione discrezionale anche nei confronti dei "soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione". L'Amministrazione, pertanto, potrà sempre fondare sui precedenti penali una prognosi di inaffidabilità del richiedente, malgrado l'intervenuta estinzione del reato e dei suoi effetti penali.
La modifica normativa del 2018 apportata al secondo comma, infatti, ha fatto venir meno, una volta intervenuta la riabilitazione, l’effetto preclusivo, vincolante ed automatico proprio delle condanne penali di cui alla citata disposizione; la ratio di tale modifica è riconducibile al fatto che l’automatismo preclusivo previsto dal primo comma non si giustificherebbe laddove il richiedente il porto d’armi abbia ottenuto la riabilitazione, giacché quest’ultima presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 novembre 2023, n. 865).
In particolare, il Legislatore, con la modifica menzionata, ha inteso conformare la disciplina a criteri di equilibrata ragionevolezza, attribuendo all'Amministrazione, laddove la valenza negativamente sintomatica dei reati tassativamente elencati sia bilanciata dalla condotta successiva del condannato, espressiva di un atteggiamento di ravvedimento che abbia messo capo al provvedimento di riabilitazione ex art. 178 cod. pen., il potere di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di diniego, alla luce di un giudizio di affidabilità attuale dell'interessato, in relazione all'uso delle armi, che muova sì dalla condanna, ma abbracci l'intero spettro di elementi, anche sopravvenuti, suscettibili di valutazione al suddetto fine (cfr. Cons. Stato, sez. I, 7 agosto 2023, n. 1096).
Per l’intervento normativo de quo , dunque, l'intervenuta riabilitazione elide l'originario carattere automaticamente ostativo delle condanne per i reati indicati dall'art. 43, comma primo, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche ove trattasi di vicende anteriori all'entrata alla modifica dell'art. 43, comma secondo, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 operata dal cit. art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104; ne consegue che anche con riferimento a tali fattispecie, la sola esistenza di una condanna risalente nel tempo per i reati di cui all’art. 43, comma primo, lett. a) e b), del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, non determina un diniego automatico, ma fa sorgere l’onere in capo all’Amministrazione di procedere ad una valutazione discrezionale in tutte quelle ipotesi in cui la condotta successiva del condannato sia stata positivamente valutata dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell’emissione del provvedimento di riabilitazione ex art 178 cod. pen. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 16 novembre 2023, n. 3372).
Diversamente, l’estinzione derivante dall’art. 445 c.p.p. opera “ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
Sicché:
a) nell’ipotesi di commissione di reato contemplato come ostativo dai richiamati artt. 11 e 43 (cfr. TAR IA, I, 29.7.2024, n. 2741), «non sussiste alcun onere per l’Amministrazione di procedere ad una valutazione in concreto circa la sussistenza di elementi favorevoli all'istante tali da superare i fattori di controindicazione ricollegabili al dato oggettivo della condanna, avendo lo stesso riportato una condanna per un reato espressamente contemplato dall’art. 43, comma primo, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, senza il successivo intervento della riabilitazione.
In detta ipotesi, invero, l'Amministrazione è priva di qualsiasi spazio di discrezionalità, operando, in modo automatico e vincolante, l'effetto ostativo al relativo accoglimento (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 15 marzo 2023, n. 229; T.A.R. Liguria, sez. I, 2 febbraio 2023, n. 163; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 7 marzo 2022, n. 168)».
b) nelle ipotesi di reati diversi, non ostativi, come nel caso di specie, seppur l’estinzione ex art. 445 c.p.p. non determina l’automatica possibilità di revoca del titolo, come del resto l’ottenuta riabilitazione, l’Amministrazione deve operare una valutazione discrezionale, che, come tale, va certamente motivata.
A tale obbligo, l’Amministrazione si è sottratta, essendosi limitata, nonostante il tempo intercorso dalla commissione del reato e dalla condanna, ad assumere che “dall’ulteriore istruttoria esperita non sono emersi elementi di novità che consentano di mutare il giudizio di inaffidabilità posto a base del provvedimento prefettizio”.
In altri termini, l’Amministrazione ha l’onere di pronunciarsi sull’istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un’efficacia sine die , ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità. Difatti, come è stato osservato dalla giurisprudenza amministrativa: “In tema di armi, a fronte dell'assenza di un obbligo per l'Amministrazione, in generale, di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, tale obbligo invece si rinviene nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta propriamente del caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. Detta previsione normativa, infatti, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto. Tuttavia, deve ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato non possa avere una efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso. Ne discende che l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio. Ne discende, altresì, che il riesame deve essere costituito da una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni per l’atto inibitorio o meno, non potendosi risolvere in un formale richiamo a verifiche precedenti…”. ( cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento Sez. I, 24.9.2021, n.148; conforme, Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2021 n. 500, TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 20 febbraio 2019 n. 508).
Tanto appare sufficiente per accogliere il ricorso, fatti salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese del giudizio, in ragione della valenza interpretativa, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.