Articolo 4 della Legge 22 novembre 1952, n. 1571
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 dicembre 1952
Art. 4.
I sovraprezzi di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Societa' italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.
La Societa' italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale", dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.
Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sara' dalla Societa' suddetta svolto gratuitamente.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1952