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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 898/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 898/2025 R.G.
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gullì Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.; indennità di accompagnamento;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.04.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto in giudizio il possesso dei requisiti per percepire l'indennità di accompagnamento fin dalla data della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, 1 n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non
è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ciò posto, ai sensi della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nel caso di specie, disposta CTU medico-legale, il dott. ha accertato che Parte_2 la patologia da cui è affetta parte ricorrente (“Artrite reumatoide e Sindrome di Sjogren in terapia farmacologica, a moderata incidenza funzionale. Diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica. Deficit cognitivo lieve in soggetto con disturbo depressivo. Esiti di chirurgia oculare per cataratta bilaterale”) la rendono invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% ex art. 2 e 12, l. n. 118/71, senza
2 tuttavia precluderle di deambulare, né compromettere alla stessa lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Ha specificato, in particolare, che “ il complesso menomativo che affligge la signora pur nella sua gravità, non sembra compromettere a tal punto l'autonomia Parte_1 dell'individuo, in quanto la ricorrente è apparsa in grado di deambulare, con gli ausili che già utilizza, così come in grado di effettuare quei movimenti che consentono di affrontare in modo autonomo le difficoltà che
l'espletamento delle comuni attività quotidiane può comportare. Infine, dal punto di vista cognitivo la ricorrente
è apparsa lucida, orientata e collaborante, quadro clinico obiettivo che effettivamente ben collima con il dato documentale indicativo di un deficit cognitivo di grado lieve” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si
è limitata a contestare le conclusioni rassegnate dal CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità della propria condizione. Trattasi, tuttavia, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, espletata nel procedimento per ATP, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 898/2025 R.G.
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gullì Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.; indennità di accompagnamento;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.04.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto in giudizio il possesso dei requisiti per percepire l'indennità di accompagnamento fin dalla data della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, 1 n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non
è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ciò posto, ai sensi della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nel caso di specie, disposta CTU medico-legale, il dott. ha accertato che Parte_2 la patologia da cui è affetta parte ricorrente (“Artrite reumatoide e Sindrome di Sjogren in terapia farmacologica, a moderata incidenza funzionale. Diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica. Deficit cognitivo lieve in soggetto con disturbo depressivo. Esiti di chirurgia oculare per cataratta bilaterale”) la rendono invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% ex art. 2 e 12, l. n. 118/71, senza
2 tuttavia precluderle di deambulare, né compromettere alla stessa lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Ha specificato, in particolare, che “ il complesso menomativo che affligge la signora pur nella sua gravità, non sembra compromettere a tal punto l'autonomia Parte_1 dell'individuo, in quanto la ricorrente è apparsa in grado di deambulare, con gli ausili che già utilizza, così come in grado di effettuare quei movimenti che consentono di affrontare in modo autonomo le difficoltà che
l'espletamento delle comuni attività quotidiane può comportare. Infine, dal punto di vista cognitivo la ricorrente
è apparsa lucida, orientata e collaborante, quadro clinico obiettivo che effettivamente ben collima con il dato documentale indicativo di un deficit cognitivo di grado lieve” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si
è limitata a contestare le conclusioni rassegnate dal CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità della propria condizione. Trattasi, tuttavia, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, espletata nel procedimento per ATP, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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