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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/06/2024, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice Rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2023 tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Scarlino Scalo (GR), Via Costa n. 7, presso lo studio dell'avv. Milena Govi che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Follonica Controparte_1 C.F._2
(GR), Via del Fonditore n. 260 presso lo studio dell'avv. Monica Bonemei, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, depositato in data 25.10.2023, Parte_1
- premesso che con sentenza n. 240/2021 emessa il 04/03/2021 e depositata in data 15/03/2021,
il Tribunale di Grosseto pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti Controparte_1
in forza delle quali, tra le altre, gli stessi prevedevano la corresponsione da parte del n favore della Sig.ra di un assegno divorzile pari a € 400,00 mensili - ha Parte_1 CP_1
chiesto all'intestato Tribunale di revocare o, in subordine, ridurre il contributo per il mantenimento della stessa posto a suo carico ad euro 100,00 mensili, avendo subito un peggioramento delle sue condizioni economiche.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto di aver cessato la propria attività lavorativa a far data dal 1.10.2022 per avvenuto pensionamento e di percepire, dunque, in luogo del trattamento retributivo pari a € 1.950,00, un trattamento pensionistico pari a € 1.401,51.
Il ricorrente ha, altresì, rappresentato che, sebbene come stabilito negli accordi di divorzio, la resistente abbia rilasciato l'appartamento adibito a casa familiare di sua esclusiva proprietà,
quest'ultimo, tuttavia, non è nella sua disponibilità poiché risulta attualmente occupato della figlia Sul punto, ha, inoltre, precisato di essersi sempre fatto carico integralmente del Per_1
mantenimento ordinario e straordinario della figlia.
Infine, ha dedotto la sussistenza di un'ulteriore sopravvenienza connessa al miglioramento della posizione economica della sig.ra precisando che all'attualità la stessa CP_1
svolgerebbe attività lavorativa come collaboratrice domestica e poiché la stessa ha percepito nel tempo contributi economici dall'amministrazione comunale di Scarlino e “buoni spesa
relativi a fondi COVID” (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita in giudizio , contestando le avverse deduzioni e richieste Controparte_1
e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la stessa ha dedotto che la circostanza dell'imminente pensionamento del ricorrente fosse stata già valutata dalle parti nell'accordo raggiunto in sede di divorzio. Ha rappresentato, inoltre, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la stessa non percepisce redditi da lavoro anche in ragione delle proprie condizioni di salute, ma ha beneficiato, in ragione della propria situazione reddituale,
del reddito di cittadinanza, per l' anno 2022 per un importo annuo di € 3.543,33 e di un contributo per l'affitto corrisposto dal di Scarlino che per l'anno 2022 è stato pari ad Org_1 € 890,00, ma che la stessa attualmente, dopo il rilascio della casa che le era stata assegnata in via temporanea, oggi sostiene un canone di locazione di € 500,00 mensili.
All'udienza dell'1.2.2024, il giudice relatore, sentite le parti, dopo lunga discussione proponeva alle stesse la seguente proposta conciliativa “il verserà alla a Parte_1 CP_1
titolo di assegno divorzile la somma di € 300,00 mensili, con automatico adeguamento annuale secondo
gli indici del costo della vita calcolati dall' a decorrere dal mese di febbraio 2024. A spese di lite Org_2
del giudizio interamente compensate”. La resistente accettava la proposta formulata, mentre il ricorrente dichiarava di non aderiva.
Con ordinanza del 2.2.2024 il Collegio rinviava la causa per la discussione.
Il Collegio, all'esito dello scambio di note scritte e sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente occorre ribadire che in materia di separazione e divorzio i provvedimenti vengono emessi dall'autorità giudiziaria “rebus sic stantibus”, ovvero sulla base degli elementi di fatto così come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.
Ciò detto, l'ex coniuge interessato può chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono "giustificati motivi", ovvero nel caso di documentati mutamenti della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi. Presupposto della revisione delle condizioni in essere è, invero, l'insorgere di circostanze di fatto sopravvenute rispetto a quelle considerate nel divorzio, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
Nel caso di specie, risulta circostanza non contestata che il ricorrente abbia cessato la propria attività lavorativa per intervenuto pensionamento. Invero, risulta circostanza sopravvenuta che al momento del ricorso il ricorrente non beneficiasse più di una retribuzione mensile di €
1.950,00, bensì del trattamento pensionistico per l'importo minore di € 1.457,00. Ciò detto, parte resistente ha, tuttavia, dedotto l'insussistenza di un'effettiva sopravvenienza,
rappresentando che negli accordi raggiunti, poi ratificati nella sentenza n. 240/2021 del
Tribunale di Grosseto che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti avessero già valutato, ai fini della quantificazione dell'assegno di € 400,00, la circostanza dell'imminente pensionamento del Parte_1
Ebbene, la resistente precisato che al punto 3 delle condizioni concordate le stesse stabilivano che: “L'art. 12 bis Legge n. 898/70 prevede che la moglie ha diritto, se non passata a nuove nozze ed in
quanto titolare di assegno, al 40% di indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa, a tal proposito che la quota del 40% andrà calcolata tenendo
conto degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio e, dunque, dalla sua celebrazione
nell'anno 1994 sino alla sentenza di divorzio. Di conseguenza, al momento della cessazione del rapporto
lavorativo, se sussisteranno i presupposti di legge, il Sig. provvederà a corrispondere alla Parte_1
Sig.ra la quota di spettanza, previo opportuno calcolo”. CP_1
Ciò detto, rileva il Collegio che il mero richiamo alla disciplina di cui all'art. 12 bis Legge n.
898/70, nonché l'impegno del di corrispondere alla Sig.ra la quota di Parte_1 CP_1
spettanza del TFR al momento della cessione del rapporto lavorativo, non costituiscano elementi idonei da sé soli sufficienti a ritenere che al momento dell'introduzione del ricorso congiunto le parti avessero inteso considerare ai fini del quantum dell'assegno divorzile la circostanza del futuro pensionamento. Invero, dalla disamina delle condizioni e delle dichiarazioni delle parti non emergono elementi univoci per escludere l'incidenza sull'assegno divorzile della sopravvenuta diminuzione dei redditi del richiedente a seguito del suo collocamento in pensione.
Diversamente risulta del tutto irrilevante la circostanza che l'abitazione di proprietà del ricorrente sia, allo stato, abitata dalla figlia, considerato che per espressa dichiarazione del ricorrente, lo stesso non sopporta una spesa mensile a titolo di canone di locazione, coabitando con la propria compagna.
Non può, inoltre, essere valutata quale elemento sopravvenuto la circostanza dedotta dal ricorrente relativa alle spese sostenute per le spese ordinarie e straordinarie della figlia.
Al riguardo, giova rilevare che al punto al punto 4 delle condizioni recepite le parti espressamente prevedevano che: “Il Sig. rovvederà, altresì, a farsi interamente carico Parte_1
del mantenimento della figlia ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1 contribuirà in ragione del 50% alla corresponsione delle spese straordinarie nell'interesse della figlia,
come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Grosseto da intendersi qui integralmente
trascritto”.
Ne consegue che quanto al mantenimento ordinario, le spese già in sede di divorzio era previste interamente a carico del padre, odierno ricorrente. Quanto alle spese straordinarie,
l'eventuale anticipazione delle stesse nelle loro integralità potrà essere valutato in altra sede ai fini dell'eventuale recupero degli importi sostenuti.
È, inoltre, rimasta priva di riscontro l'allegazione del ricorrente circa il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della resistente. Risulta, invero, del tutto genericamente addotta una “capacità lavorativa e di guadagno”, ma non sono stati forniti elementi serie, precisi e concordanti dai quali desumere che la stessa svolga un'attività
lavorativa stabile.
Occorre, inoltre, rilevare che l'esistenza di giustificati motivi per il ripensamento delle originarie condizioni va accertata anche alla luce del criterio assistenziale, avuto riguardo ai mutamenti delle condizioni dei redditi dell'obbligato e dell'avente diritto, da valutare bilateralmente e comparativamente per stabilire se esse impongano l'esigenza di un riequilibrio delle condizioni economiche in precedenza stabilite (cfr. ex plurimis Cass. n.
19717/2020).
In particolare, l'assegno divorzile ha indubbiamente anche natura assistenziale e deve essere disposto in favore della parte istante la quale disponga di redditi insufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa, e deve essere contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni (cfr. Cass. civ., Sez. I,
11 maggio 2017 n.11538).
Alla luce di tale natura dell'assegno, nell'ambito dei giudizi di modifica delle condizioni in essere tra le parti, deve, dunque, verificarsi se siano sopravvenuti elementi fattuali idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere per adeguarlo alla realtà in ragione del venir meno della condizione di squilibrio.
Nel caso di specie, sebbene sia circostanza pacifica che il ricorrente abbia registrato un peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali, lo stesso non risulta tale giustificare la revoca dell'assegno divorzile posto che la modifica non risulta idonea ad incidere sul pregresso assetto patrimoniale anche, considerata la circostanza sopravvenuta rappresentata dallo stesso ricorrente che ad oggi la sig.ra è tenuta al pagamento di un canone CP_1
mensile di locazione di € 500,00 dopo il rilascio della casa che le era stata assegnata in via temporanea.
Tale modifica, tuttavia, risulta rilevante ai fini della rimeditazione del quantum dell'assegno divorzile.
Invero, per quanto sopra motivato, si giustifica una riduzione dell'assegno divorzile nella misura di € 300,00.
Quanto al profilo delle spese di lite, deve rilevarsi che in ragione del parziale accoglimento della domanda del ricorrente e alla luce della riduzione dell'assegno nella misura equivalente a quanto oggetto della proposta conciliativa formulata dal Collegio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
non accettata dal ricorrente, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per quanto riguarda l'istanza di liquidazione dei compensi in favore del procuratore di parte ricorrente si provvede con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- a modifica delle condizioni di divorzio in essere determina in complessivi € 300,00 il contributo mensile dovuto da a titolo di assegno ai sensi dell'art.5 Parte_1
L.n.898/1970, da corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1
decorrenza dalla data della domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- compensa integralmente le spese di lite.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice Rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2023 tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Scarlino Scalo (GR), Via Costa n. 7, presso lo studio dell'avv. Milena Govi che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Follonica Controparte_1 C.F._2
(GR), Via del Fonditore n. 260 presso lo studio dell'avv. Monica Bonemei, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, depositato in data 25.10.2023, Parte_1
- premesso che con sentenza n. 240/2021 emessa il 04/03/2021 e depositata in data 15/03/2021,
il Tribunale di Grosseto pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti Controparte_1
in forza delle quali, tra le altre, gli stessi prevedevano la corresponsione da parte del n favore della Sig.ra di un assegno divorzile pari a € 400,00 mensili - ha Parte_1 CP_1
chiesto all'intestato Tribunale di revocare o, in subordine, ridurre il contributo per il mantenimento della stessa posto a suo carico ad euro 100,00 mensili, avendo subito un peggioramento delle sue condizioni economiche.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto di aver cessato la propria attività lavorativa a far data dal 1.10.2022 per avvenuto pensionamento e di percepire, dunque, in luogo del trattamento retributivo pari a € 1.950,00, un trattamento pensionistico pari a € 1.401,51.
Il ricorrente ha, altresì, rappresentato che, sebbene come stabilito negli accordi di divorzio, la resistente abbia rilasciato l'appartamento adibito a casa familiare di sua esclusiva proprietà,
quest'ultimo, tuttavia, non è nella sua disponibilità poiché risulta attualmente occupato della figlia Sul punto, ha, inoltre, precisato di essersi sempre fatto carico integralmente del Per_1
mantenimento ordinario e straordinario della figlia.
Infine, ha dedotto la sussistenza di un'ulteriore sopravvenienza connessa al miglioramento della posizione economica della sig.ra precisando che all'attualità la stessa CP_1
svolgerebbe attività lavorativa come collaboratrice domestica e poiché la stessa ha percepito nel tempo contributi economici dall'amministrazione comunale di Scarlino e “buoni spesa
relativi a fondi COVID” (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita in giudizio , contestando le avverse deduzioni e richieste Controparte_1
e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la stessa ha dedotto che la circostanza dell'imminente pensionamento del ricorrente fosse stata già valutata dalle parti nell'accordo raggiunto in sede di divorzio. Ha rappresentato, inoltre, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la stessa non percepisce redditi da lavoro anche in ragione delle proprie condizioni di salute, ma ha beneficiato, in ragione della propria situazione reddituale,
del reddito di cittadinanza, per l' anno 2022 per un importo annuo di € 3.543,33 e di un contributo per l'affitto corrisposto dal di Scarlino che per l'anno 2022 è stato pari ad Org_1 € 890,00, ma che la stessa attualmente, dopo il rilascio della casa che le era stata assegnata in via temporanea, oggi sostiene un canone di locazione di € 500,00 mensili.
All'udienza dell'1.2.2024, il giudice relatore, sentite le parti, dopo lunga discussione proponeva alle stesse la seguente proposta conciliativa “il verserà alla a Parte_1 CP_1
titolo di assegno divorzile la somma di € 300,00 mensili, con automatico adeguamento annuale secondo
gli indici del costo della vita calcolati dall' a decorrere dal mese di febbraio 2024. A spese di lite Org_2
del giudizio interamente compensate”. La resistente accettava la proposta formulata, mentre il ricorrente dichiarava di non aderiva.
Con ordinanza del 2.2.2024 il Collegio rinviava la causa per la discussione.
Il Collegio, all'esito dello scambio di note scritte e sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente occorre ribadire che in materia di separazione e divorzio i provvedimenti vengono emessi dall'autorità giudiziaria “rebus sic stantibus”, ovvero sulla base degli elementi di fatto così come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.
Ciò detto, l'ex coniuge interessato può chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono "giustificati motivi", ovvero nel caso di documentati mutamenti della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi. Presupposto della revisione delle condizioni in essere è, invero, l'insorgere di circostanze di fatto sopravvenute rispetto a quelle considerate nel divorzio, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
Nel caso di specie, risulta circostanza non contestata che il ricorrente abbia cessato la propria attività lavorativa per intervenuto pensionamento. Invero, risulta circostanza sopravvenuta che al momento del ricorso il ricorrente non beneficiasse più di una retribuzione mensile di €
1.950,00, bensì del trattamento pensionistico per l'importo minore di € 1.457,00. Ciò detto, parte resistente ha, tuttavia, dedotto l'insussistenza di un'effettiva sopravvenienza,
rappresentando che negli accordi raggiunti, poi ratificati nella sentenza n. 240/2021 del
Tribunale di Grosseto che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti avessero già valutato, ai fini della quantificazione dell'assegno di € 400,00, la circostanza dell'imminente pensionamento del Parte_1
Ebbene, la resistente precisato che al punto 3 delle condizioni concordate le stesse stabilivano che: “L'art. 12 bis Legge n. 898/70 prevede che la moglie ha diritto, se non passata a nuove nozze ed in
quanto titolare di assegno, al 40% di indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa, a tal proposito che la quota del 40% andrà calcolata tenendo
conto degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio e, dunque, dalla sua celebrazione
nell'anno 1994 sino alla sentenza di divorzio. Di conseguenza, al momento della cessazione del rapporto
lavorativo, se sussisteranno i presupposti di legge, il Sig. provvederà a corrispondere alla Parte_1
Sig.ra la quota di spettanza, previo opportuno calcolo”. CP_1
Ciò detto, rileva il Collegio che il mero richiamo alla disciplina di cui all'art. 12 bis Legge n.
898/70, nonché l'impegno del di corrispondere alla Sig.ra la quota di Parte_1 CP_1
spettanza del TFR al momento della cessione del rapporto lavorativo, non costituiscano elementi idonei da sé soli sufficienti a ritenere che al momento dell'introduzione del ricorso congiunto le parti avessero inteso considerare ai fini del quantum dell'assegno divorzile la circostanza del futuro pensionamento. Invero, dalla disamina delle condizioni e delle dichiarazioni delle parti non emergono elementi univoci per escludere l'incidenza sull'assegno divorzile della sopravvenuta diminuzione dei redditi del richiedente a seguito del suo collocamento in pensione.
Diversamente risulta del tutto irrilevante la circostanza che l'abitazione di proprietà del ricorrente sia, allo stato, abitata dalla figlia, considerato che per espressa dichiarazione del ricorrente, lo stesso non sopporta una spesa mensile a titolo di canone di locazione, coabitando con la propria compagna.
Non può, inoltre, essere valutata quale elemento sopravvenuto la circostanza dedotta dal ricorrente relativa alle spese sostenute per le spese ordinarie e straordinarie della figlia.
Al riguardo, giova rilevare che al punto al punto 4 delle condizioni recepite le parti espressamente prevedevano che: “Il Sig. rovvederà, altresì, a farsi interamente carico Parte_1
del mantenimento della figlia ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1 contribuirà in ragione del 50% alla corresponsione delle spese straordinarie nell'interesse della figlia,
come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Grosseto da intendersi qui integralmente
trascritto”.
Ne consegue che quanto al mantenimento ordinario, le spese già in sede di divorzio era previste interamente a carico del padre, odierno ricorrente. Quanto alle spese straordinarie,
l'eventuale anticipazione delle stesse nelle loro integralità potrà essere valutato in altra sede ai fini dell'eventuale recupero degli importi sostenuti.
È, inoltre, rimasta priva di riscontro l'allegazione del ricorrente circa il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della resistente. Risulta, invero, del tutto genericamente addotta una “capacità lavorativa e di guadagno”, ma non sono stati forniti elementi serie, precisi e concordanti dai quali desumere che la stessa svolga un'attività
lavorativa stabile.
Occorre, inoltre, rilevare che l'esistenza di giustificati motivi per il ripensamento delle originarie condizioni va accertata anche alla luce del criterio assistenziale, avuto riguardo ai mutamenti delle condizioni dei redditi dell'obbligato e dell'avente diritto, da valutare bilateralmente e comparativamente per stabilire se esse impongano l'esigenza di un riequilibrio delle condizioni economiche in precedenza stabilite (cfr. ex plurimis Cass. n.
19717/2020).
In particolare, l'assegno divorzile ha indubbiamente anche natura assistenziale e deve essere disposto in favore della parte istante la quale disponga di redditi insufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa, e deve essere contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni (cfr. Cass. civ., Sez. I,
11 maggio 2017 n.11538).
Alla luce di tale natura dell'assegno, nell'ambito dei giudizi di modifica delle condizioni in essere tra le parti, deve, dunque, verificarsi se siano sopravvenuti elementi fattuali idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere per adeguarlo alla realtà in ragione del venir meno della condizione di squilibrio.
Nel caso di specie, sebbene sia circostanza pacifica che il ricorrente abbia registrato un peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali, lo stesso non risulta tale giustificare la revoca dell'assegno divorzile posto che la modifica non risulta idonea ad incidere sul pregresso assetto patrimoniale anche, considerata la circostanza sopravvenuta rappresentata dallo stesso ricorrente che ad oggi la sig.ra è tenuta al pagamento di un canone CP_1
mensile di locazione di € 500,00 dopo il rilascio della casa che le era stata assegnata in via temporanea.
Tale modifica, tuttavia, risulta rilevante ai fini della rimeditazione del quantum dell'assegno divorzile.
Invero, per quanto sopra motivato, si giustifica una riduzione dell'assegno divorzile nella misura di € 300,00.
Quanto al profilo delle spese di lite, deve rilevarsi che in ragione del parziale accoglimento della domanda del ricorrente e alla luce della riduzione dell'assegno nella misura equivalente a quanto oggetto della proposta conciliativa formulata dal Collegio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
non accettata dal ricorrente, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per quanto riguarda l'istanza di liquidazione dei compensi in favore del procuratore di parte ricorrente si provvede con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- a modifica delle condizioni di divorzio in essere determina in complessivi € 300,00 il contributo mensile dovuto da a titolo di assegno ai sensi dell'art.5 Parte_1
L.n.898/1970, da corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1
decorrenza dalla data della domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- compensa integralmente le spese di lite.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti