Sentenza 18 aprile 2006
Massime • 1
Non è inammissibile l'impugnazione (nella specie, citazione in appello) proposta nei confronti di minore d'età divenuto maggiorenne nel corso del precedente giudizio, benché l'evento non sia stato dichiarato né notificato, qualora il gravame sia stato notificato non a quest'ultimo personalmente, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la potestà, laddove la nullità scaturente da tale vizio di notifica risulti sanata mediante costituzione in giudizio dell'interessato - ancorché avvenuta oltre il termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. per la proposizione dell'appello nei suoi confronti. Difatti, l'esigenza che al medesimo risulti garantita la conoscibilità della possibile instaurazione di un giudizio civile a suo carico risulta, in tal caso, "a fortiori" soddisfatta dall'avvenuta, effettiva conoscenza della vicenda processuale che lo riguarda, attestata dalla stessa costituzione in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2006, n. 8930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8930 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 5920/2001
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. TRIFONE AN - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO RI - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. VINCENZO DÈ PAOLI 13, presso lo studio del sig. DI UI, difeso dall'avvocato MINUNNO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA ES, NT UC, NA RI, ES ES, COM. SAN. SEVERO, MIN. ISTRUZIONE, CE LI;
- intimati -
sul 2^ ricorso n. 03497/2001 proposto da:
ES ES, elettivamente domiciliato in ROMA, V. TOMMASO GULLI 11 c/o avv. CARUSO GIUSEPPE, difeso dall'avvocato VENDITTI ANTONIO UI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
LA LD, NA ES, NT UC, NA RI, COM. SAN. SEVERO, MIN. ISTRUZIONE, CE LI;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 04450/2001 proposto da:
COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI, 6, c/o STUDIO LUPIS, difeso dall'avvocato FOLLIERI ENRICO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
LA LD, ES ES, NT UC, NA RI, CE LI, MIN. ISTRUZIONE, NA ES;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 05920/2001 proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6 C/O STUDIO LUPIS, difeso dall'avvocato FOLLIERI ENRICO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
NA ES, NT UC, NA RI, LA LD, ES ES, CE LI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1000/99 della Corte d'Appello di BARI, prima sezione civile, emessa il 5/11/99, depositata il 14/12/99, R.G. 992/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 11/01/06 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo;
udito l'Avvocato MINUNNO Giuseppe;
udito l'Avvocato VENDITTI Antonio Luigi;
udito l'Avvocato POLICE Aristide (per delega Avv. FOLLIERI Enrico);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22.12.1995 il tribunale di Bari, in accoglimento di plurime e separate domande risarcitorie proposte dai coniugi AN NN e LU ON - tanto iure proprio, quanto nella qualità di genitori esercenti potestà sul figlio minore RI -, nei confronti del Comune di S. Severo, di EL SA, di AN SA, di LD LA e del Ministero della P.I., condannò tutti i predetti convenuti, in solido, al pagamento della complessiva somma di L. 722.651.000, siccome responsabili del grave infortunio subito, il 24.4.1980, dal piccolo RI che, trovandosi nei pressi della scuola materna "S. Giovanni Bosco", da lui all'epoca frequentata, era stato colpito dal cancello scorrevole posto all'ingresso dell'istituto, fuoriuscito dai binari e rovesciatosi in terra. A fondamento delle rispettive responsabilità, il tribunale individuò, per il Comune, il disposto dell'art. 2053 c.c., per il SA, la circostanza di essere stato l'assuntore dei lavori dell'edificio scolastico del quale faceva parte il cancello, per il SA, la qualità di direttore dei lavori per conto del comune, per il LA, la qualifica di direttore didattico della scuola che aveva ricevuto la consegna anticipata dell'edificio, per il Ministero, infine, la circostanza che il predetto LA doveva ritenersi un suo organo.
Avverso tale pronuncia propose appello LD LA;
degli appellati, si costituirono il Comune di S. Severo, il SA e il Ministero, spiegando appello incidentale. All'udienza di precisazione delle conclusioni si costituì il danneggiato RI NN, ormai maggiorenne.
La Corte di appello di Bari, nel rigettare in toto i gravami, tanto principale quanto incidentali, e nel dichiararli inammissibili nei confronti di RI NN, osservò, per quanto ancora di rilievo in sede di giudizio di Cassazione:
- che l'appello principale (LA) e quelli incidentali erano inammissibili poiché tutti notificati (erroneamente) ai genitori di RI NN nella qualità di rappresentanti ex lege del figlio nonostante quest'ultimo avesse raggiunto la maggiore età già nel corso del giudizio di primo grado (specificamente, in data anteriore - 9.3.1995 - a quella di pubblicazione della sentenza del tribunale, depositata l'8.1.96). La tardiva costituzione, in corso di giudizio di appello, dello NN in proprio non era idonea a spiegare, difatti, alcuna efficacia sanante sul piano processuale, "essendo ormai scaduti a quella data i termini ex art. 327 c.p.c., comma 1 per la proposizione di un valido appello nei suoi confronti", ne' era lecito invocare, nella specie, il disposto dell'art. 331 c.p.c., "trattandosi di normativa applicabile alle cause che - diversamente da quella oggetto del giudizio - rivestivano il carattere della inscindibilità o dipendenza";
- che gli appelli proposti da tutte le parti avverso la ulteriore pronuncia di condanna al risarcimento dei danni subiti iure proprio dai genitori di RI NN erano altresì da respingere, poiché "ciascuno degli appellati nega(va) la propria responsabilità per l'accaduto riversandola sugli altri", in tal modo ricorrendo "a meri espedienti difensivi si come evidenziato dal fatto che ciascuna parte non nega (va) la rispondenza alla realtà delle circostanze cui il giudicante ha fatto riferimento in sentenza ma prende(va) in considerazione solo una parte, quella a sè favorevole, di tali circostanze e, trascurando tutto il resto, si serve di essa per argomentare sull'ingiustizia della condanna a suo carico emessa". Per la Cassazione della sentenza della Corte d'appello ricorre dinanzi a questa Corte, con ricorso principale, LD LA. Controricorrenti e ricorrenti incidentali sono il Comune di S. Severo, AN SA e il Ministero della P.I..
Le parti ricorrenti in via principale e incidentale hanno, ad eccezione del Ministero, tutte depositato memorie. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, principale e incidentali, previa riunione, devono essere dichiarati per quanto di ragione fondati, e meritano pertanto accoglimento entro i limiti tracciati dalla motivazione che seguirà. Il ricorso principale (LA), lamenta, in rito, da un canto, la violazione, da parte del Giudice di appello, delle norme in tema di notificazione dell'atto di gravame al rappresentante legale del minore divenuto nelle more maggiorenne (invocando quella giurisprudenza che, in subiecta materia, ha più volte predicato la irrilevanza della circostanza "anagrafica" in assenza di rituale comunicazione o notificazione, al procuratore della controparte, della cessazione della rappresentanza ex lege, a nulla rilevando l'avvenuta conoscenza o conoscibilità aliunde della predetta, mutata circostanza di fatto), dall'altro, la mancata applicazione, da parte della Corte barese, del disposto dell'art. 331 c.p.c., dovendosi ritenere l'azione proposta nei confronti dello NN in proprio senz'altro inscindibile rispetto a quella (tempestivamente) proposta nei confronti dei genitori si come attori iure proprio in prime cure, per sorgere le rispettive vicende processuali entrambe da un unico fatto potenzialmente generatore di (danno e) responsabilità, di talché si rendeva necessario un accertamento unitario dei fatti nei confronti di tutti i protagonisti del processo onde evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto e nei confronti di quei soggetti già parti in causa nel giudizio di primo grado (con conseguente obbligo, inevaso, del Giudice di seconde cure di ordinare l'integrazione del contraddittorio); nel merito, si rappresenta (con il terzo e quarto motivo del ricorso) un vizio di omessa pronuncia, da parte della Corte pugliese, in ordine alle puntuali doglianze in quella sede rappresentate tanto in punto di (asserito) difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente ex lege n. 312 del 1980, quanto con riferimento ad una (pretesa) erronea ripartizione di quote di danno (1/5 dell'intero pro capite), fondata, in realtà, su di una illegittima duplicazione della posizione di responsabile ascritta al funzionario della P.A..
Il ricorso incidentale del Ministero, a sua volta, ribadisce quanto sostenuto con il ricorso principale in tema di errores in procedendo in cui sarebbe incorso il Giudice di appello, lamentando, nel merito, un ulteriore vizio di omessa motivazione della pronuncia impugnata con riferimento alla pur denunciata inesistenza di qualsivoglia "segmento causale" che la condotta del LA (e, per esso, del Ministero) avrebbe aggiunto alla verificazione del fatto dannoso consumatosi in danno di RI NN.
Il ricorso incidentale SA, con due motivi di doglianza, rappresenta ancora a questa Corte l'esistenza di un insanabile vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, che avrebbe, da un canto, del tutto omesso di considerare le pur puntuali questioni di diritto ad essa sottoposte in punto di (contestata) corresponsabilità del direttore dei lavori insieme con l'appaltatore per difetti di costruzione in assenza di un suo specifico intervento con istruzioni o ordini di servizio, e con riguardo ai particolari e agli accessori dell'opus aedificatum (quale, per l'appunto, una cancellata) che non abbisognano di progettazione, dacché forniti e installati normalmente dall'impresa appaltatrice sotto la sua diretta responsabilità; dall'altro, totalmente omesso di motivare sulla circostanza della anticipata consegna dello stabile da parte del comune al direttore didattico in assenza di collaudo definitivo dell'opera.
Il ricorso del comune di S. Severo, infine, sottopone al collegio l'ulteriore questione di rito relativa alla erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale da parte del Giudice di secondo grado sotto il profilo dell'avvenuta (benché tardiva) costituzione dell'appellato in giudizio, lamentando, poi, nel merito, a sua volta l'omissione di ogni motivazione della sentenza impugnata sulle specifiche questioni sollevate in sede di merito in punto di responsabilità del comune sotto il duplice profilo della anticipata apertura della scuola e della responsabilità, in qualità di proprietario, ex art. 2053 c.c., dell'edificio scolastico. Il collegio - premesso che, con sentenza 15783/2005, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto secondo il quale la notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita non nei confronti del minore nelle more divenuto maggiorenne ma ancora (ed erroneamente) ai genitori in qualità di legali rappresentanti integra una fattispecie di errore non scusabile (essendo la circostanza dell'età facilmente conoscibile per il notificante), con conseguente nullità (non della sola notificazione ma addirittura) della stessa citazione, per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 2, di talché, nei processi iniziati in epoca antecedente al 30 aprile 1995, l'inammissibilità del gravame sarebbe conseguenza insanabile dell'error iuris dell'appellante - ritiene che la doglianza relativa alla invocata ritualità della notifica ai genitori del minore si come rappresentata a questa Corte dal ricorrente principale si infranga, oggi, contro tale dictum delle sezioni unite. Ritiene, purtuttavia, accoglibile il motivo di ricorso incidentale del comune di S. Severo nella parte in cui rappresenta a questa Corte un error in procedendo in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nel non ritenere sanato il vizio di (citazione e) notificazione all'appellato RI NN dalla costituzione, sia pur tardiva, di quest'ultimo nel corso di quel giudizio. Diversamente da quanto emerge dalla ricostruzione della fattispecie presa in esame dalla sezioni unite, difatti (nella quale l'appellato non si era costituito per tutto il corso del giudizio di gravame), la costituzione del minore - maggiorenne (a nulla rilevando che essa sia avvenuta all'esito della scadenza del termine annuale per la proposizione dell'appello nei suoi confronti) riveste indiscussa efficacia sanante del vizio processuale rilevato dalla Corte di merito, ratio della norme dettate in tema di esatta individuazione del soggetto processuale destinato ad assumere la veste di parte nel giudizio essendo quella di garantire al medesimo la conoscenza (o conoscibilità) della potenziale instaurazione di un giudizio civile a suo carico, ratio senz'altro soddisfatta se, al requisito della sola legale conoscibilità si sostituisce quella (attestata dalla costituzione in giudizio) della avvenuta, effettiva conoscenza da parte dell'interessato della vicenda processuale che lo riguarda. L'accoglimento del motivo in rito del suddetto ricorso incidentale (accoglimento che, attenendo a profili di integrità del contraddittorio in appello, si estende al tutti gli appellanti - oggi ricorrenti -, principali ed incidentali) esime il collegio dall'affrontare la ulteriore, ed invero delicata questione processuale, pur rappresentata dal ricorrente principale, relativa alla pretesa inscindibilità delle cause oggetto del presente giudizio, e della conseguente applicabilità dell'art. 331 c.p.c.:
questione che, pur non fondata sul piano giuridico (non versandosi, nella specie, in ipotesi di cause ne' inscindibili, ne' dipendenti), avrebbe comunque imposto alla Corte di valutare, d'ufficio (trattandosi di profili processuali che attengono alla stessa integrità del contraddittorio) la legittima predicabilità dell'esistenza, nel caso di specie, di una ipotesi di litisconsorzio processuale conseguente a cumulo soggettivo di cause in primo grado, sotto l'aspetto della potenziale conflittualità tra giudicati in cause non inscindibili, ma (ripetesi) caratterizzate da cumulo soggettivo ormai radicatosi per scelta delle parti in forza del principio dispositivo ad esse riconosciuto.
Da accogliere, inoltre, sono invero tutti i motivi di merito rappresentati a questa Corte dal ricorrente principale e da quelli incidentali, per essere del tutto fondata la collettiva censura, mossa alla sentenza di appello, di totale omissione della motivazione su tutti i punti di fatto e di diritto già rappresentati a quel Giudice in sede di merito e puntualmente riprodotti dinanzi a questo collegio in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione.
Il ricorso è, pertanto, accolto per quanto di ragione. Il Giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale e quelli incidentali, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2006