CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 05/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18785/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240233915133 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10096/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.to Ricorrente_1 con ricorso notificato il 19.11.2024 all'Ente impositore Regione Lazio e all'AdER ha ritualmente impugnato dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 097 2024 02339151 33/000 notificata a mezzo pec in data 25 settembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione, recante l'iscrizione a ruolo della Tassa automobilistica dell'anno 2022 di euro 318,65 da parte della Regione Lazio Direzione
Bilancio Ragioneria.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
1. -Nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica via pec anche con riguardo all'indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it., che non risulta nell'elenco Reginde, né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia delle Entrate Riscossione, né INDICEPA e -carenza delle indicazioni fornite dall'art. 25 della legge di stabilità del 2012 che individua una serie di requisiti idonei al formato della notifica via pec (in pdf e non in p7m);
2. Nullità della cartella per carenza della relata di notifica e conoscenza dell'effettiva consegna al destinatario;
3. Nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per omesso doveroso avviso al contribuente;
4. Nullità della cartella per mancata indicazione del calcolo degli interessi e indicazione degli elementi formativi dell'atto;
5. Mancata notifica cartelle sottese e intervenuta prescrizione.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa, previa emissione per i gravi motivi esposti di ordinanza di sospensione degli effetti della cartella di pagamento n. 097 2024 02339151 33/000, sanzioni e pene accessorie 1) accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n. 097 2024 02339151 33/000 2) accertare e dichiarare la nullità della suddetta cartella perché notificata a mezzo pec senza il formato p7m e 3) accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; 4) accertare e dichiarare il mancato calcolo degli interessi e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n.097 2024 02339151 33/000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
B) Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto Ente della riscossione, l'insussistenza del difetto di motivazione della cartella, e l'insussistenza dei pretesi vizi della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec.
A supporto delle controdeduzioni ha prodotto tra gli altri la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n. 09720240233915133000 e l'estratto ruolo;
Ha formulato le seguenti conclusioni: “nel merito: • dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
• dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare”.
B.1) La Regione Lazio a cui è stato ritualmente notificato il ricorso non si è costituita in giudizio.
C) All'udienza del giorno 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata si riferisce al ruolo n. 2024/006872 Tassa automobilistica anno 2022 emesso ai sensi dell'art. 1 co. 85 legge regionale n. 12 del 13/8/2011.
Tale ruolo reso esecutivo in data 18.6.2024 è stato consegnato il 10.7.2024 ed è relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica 2022.
1) L'avv.to Ricorrente_1 si duole del mancato invio dell'avviso di pagamento da parte dell'ente impositore Regione Lazio ovvero dell'avviso di accertamento prima della spedizione della cartella esattoriale da parte di ADER.
La censura non coglie nel segno. Orbene, la notifica della cartella è legittima anche senza un previo avviso bonario quando la pretesa fiscale emerga direttamente (nel caso di specie per mancato pagamento della tassa auto) senza particolari incertezze (Cass. 677/2025) e non sussistendo un obbligo generalizzato di invio dell'avviso.
-2) La Parte lamenta inoltre l'inesistenza giuridica della notifica della cartella impugnata poiché l'Agenzia delle Entrate riscossione ha utilizzato l'indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it e non l'indirizzo ufficiale presente in IPA protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.
Il motivo è infondato.
L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 equipara la notifica via PEC alla notifica a mezzo posta, senza richiedere l'intervento di un ufficiale giudiziario o di un messo notificatore, né tantomeno la redazione di una relata di notifica ai sensi dell'art. 148 c.p.c. La prova del perfezionamento della notifica è costituita dalle ricevute di avvenuta consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata, che attestano con valore legale data e ora dell'invio e della ricezione del messaggio. La Suprema Corte ha specificato che i formati
DE (con estensione .pdf) e AD (con estensione .p7m) sono entrambi ammessi ed equivalenti secondo il seguente principio di diritto: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo AD e di tipo DE, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni *.p7m e *.pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 10266/2018 del 27 aprile 2018).
Si osserva altresì che il tenore letterale dell'art. 26 co. 2 del D.P.R. 602/1973 è univoco nel prevedere che la necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC sia riferita al solo indirizzo del destinatario e non anche a quello del mittente. Nulla è disciplinato con riferimento all'indirizzo pec dal quale l'ufficio può effettuare la notifica tenuto conto che la previsione applicabile di cui all'art.26 si pone unicamente in funzione di garanzia del contribuente destinatario della notifica. Nessuna particolare tutela può invece derivare al contribuente dalla verifica che l'indirizzo di provenienza sia o non sia censito in un qualche pubblico registro dal momento che nessun dubbio emerge circa l'effettiva riconducibilità delle notifiche compiute via PEC all'Agente della riscossione. La notifica a mezzo PEC presenta, infatti, caratteristiche ulteriori rispetto a quella effettuata secondo i canali tradizionali che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene.
Si condividono al riguardo le argomentazioni della giurisprudenza richiamata nella sentenza della CGT 2°
Lazio n. 6645/2025 depositata il 31/10/2025, che qui si richiama: “L'inesistenza della notifica è configurabile solo se vi è la totale mancanza materiale dell'atto e se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione. Tali elementi costitutivi essenziali consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta;
la presenza di detti requisiti strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge (in tal senso, Cass. 24916/2016 e n. 9567/2020). Lo scopo della notificazione è, infatti, quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono. Esaminando, quindi, nello specifico, la notifica di un atto è nulla quando vengono violate le regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia, e più in generale le regole del procedimento di notificazione, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha preso la copia o sulla data;
diversa dalla nullità è l'inesistenza della notifica;
si tratta di un vizio non disciplinato dalla legge ma individuato dalla dottrina e giurisprudenza nelle ipotesi più gravi in cui non è possibile individuare alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o il luogo presso il quale esso è notificato. Si conferma, dunque, che la principale differenza tra nullità e inesistenza risiede nel fatto che solo la prima può essere sanata. La notifica non può infatti essere dichiarata nulla quando ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando l'atto è giunto al destinatario effettivo. La notifica è nulla perché non avvenuta secondo modalità di legge, ma la dimostrazione del fatto che ha raggiunto comunque il suo scopo (far conoscere l'atto al destinatario effettivo) sana la nullità. La notifica inesistente, invece, non può mai essere sanata perché non essendoci alcun collegamento tra il soggetto/ luogo della notifica e il destinatario, quest'ultimo non può mai venire a conoscenza dell'atto notificato. Nel caso oggetto del presente giudizio la notifica effettuata da un indirizzo PEC non inserito nei registri IPA, REGINDE e INIPEC costituirebbe al più causa di nullità della notificazione e non di inesistenza. Pertanto trova piena applicazione il principio della sanatoria dei vizi di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo in base agli articoli 156 e 160 cpc (Cass. ordinanza n. 11574/2018; Cass. SS. UU. n. 7665/2016, e da ultimo Cass. 6417/2019). … E tuttavia l'illegittimità dell'atto amministrativo giammai potrebbe parificarsi all'inesistenza dell'atto stesso, ovvero alla carenza di potere in assoluto o in astratto (improduttivo di alcun effetto), risultando quindi solo annullabile, in difetto di un cattivo (o non conforme a legge) esercizio del potere.”
Sul piano “sostanziale” si evidenzia la chiara riconoscibilità dell'indirizzo PEC proveniente dall'AdER, espressamente menzionata nella seconda parte dell'indirizzo medesimo “notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it”.
Nel caso di specie, gli atti debbono dirsi pertanto entrati nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente.
Ciò comporta l'applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. poiché la Parte ricorrente si è tempestivamente opposta producendo la cartella sanando quindi ogni eventuale irregolarità.
-3) In merito alla eccepita prescrizione del credito, si rileva che fino alla data di notifica della cartella impugnata in data 25 settembre 2024 non risulta maturato il termine triennale di prescrizione relativa alla tassa automobilistica 2022. -4)Con riferimento all'eccezione di omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi si rileva che nella cartella di pagamento a pag 8 di 15 sono indicati espressamente i criteri di calcolo. Vi si legge infatti: “Si applicano…interessi calcolati nella misura semestrale dell'1,375% dal 01/07/2003 fino al 31.12.2009 e dell'l'1,00% dal 01/01/2010 (art. 1 D.M. 21/05/2009), calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della tassa, fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della riscossione. Successivamente all'iscrizione a ruolo, saranno applicati anche gli interessi di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973”. Si legge altresì nella cartella impugnata che agli interessi di euro 4,83 “vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella”.
Con orientamento condiviso da questo Giudice, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dall'atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Per quanto sopra, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e tenuto conto che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
Quanto al carico delle spese di giudizio, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti per gravi motivi, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine ai profili del contenzioso (Cass., Sez. III, 24 ottobre 2018, n. 26918; 23 gennaio 2018, n. 1572).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il giorno 16.10.2025
Il giudice
(RI NT)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18785/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240233915133 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10096/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.to Ricorrente_1 con ricorso notificato il 19.11.2024 all'Ente impositore Regione Lazio e all'AdER ha ritualmente impugnato dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 097 2024 02339151 33/000 notificata a mezzo pec in data 25 settembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione, recante l'iscrizione a ruolo della Tassa automobilistica dell'anno 2022 di euro 318,65 da parte della Regione Lazio Direzione
Bilancio Ragioneria.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
1. -Nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica via pec anche con riguardo all'indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it., che non risulta nell'elenco Reginde, né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia delle Entrate Riscossione, né INDICEPA e -carenza delle indicazioni fornite dall'art. 25 della legge di stabilità del 2012 che individua una serie di requisiti idonei al formato della notifica via pec (in pdf e non in p7m);
2. Nullità della cartella per carenza della relata di notifica e conoscenza dell'effettiva consegna al destinatario;
3. Nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per omesso doveroso avviso al contribuente;
4. Nullità della cartella per mancata indicazione del calcolo degli interessi e indicazione degli elementi formativi dell'atto;
5. Mancata notifica cartelle sottese e intervenuta prescrizione.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa, previa emissione per i gravi motivi esposti di ordinanza di sospensione degli effetti della cartella di pagamento n. 097 2024 02339151 33/000, sanzioni e pene accessorie 1) accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n. 097 2024 02339151 33/000 2) accertare e dichiarare la nullità della suddetta cartella perché notificata a mezzo pec senza il formato p7m e 3) accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; 4) accertare e dichiarare il mancato calcolo degli interessi e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n.097 2024 02339151 33/000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
B) Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto Ente della riscossione, l'insussistenza del difetto di motivazione della cartella, e l'insussistenza dei pretesi vizi della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec.
A supporto delle controdeduzioni ha prodotto tra gli altri la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n. 09720240233915133000 e l'estratto ruolo;
Ha formulato le seguenti conclusioni: “nel merito: • dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
• dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare”.
B.1) La Regione Lazio a cui è stato ritualmente notificato il ricorso non si è costituita in giudizio.
C) All'udienza del giorno 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata si riferisce al ruolo n. 2024/006872 Tassa automobilistica anno 2022 emesso ai sensi dell'art. 1 co. 85 legge regionale n. 12 del 13/8/2011.
Tale ruolo reso esecutivo in data 18.6.2024 è stato consegnato il 10.7.2024 ed è relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica 2022.
1) L'avv.to Ricorrente_1 si duole del mancato invio dell'avviso di pagamento da parte dell'ente impositore Regione Lazio ovvero dell'avviso di accertamento prima della spedizione della cartella esattoriale da parte di ADER.
La censura non coglie nel segno. Orbene, la notifica della cartella è legittima anche senza un previo avviso bonario quando la pretesa fiscale emerga direttamente (nel caso di specie per mancato pagamento della tassa auto) senza particolari incertezze (Cass. 677/2025) e non sussistendo un obbligo generalizzato di invio dell'avviso.
-2) La Parte lamenta inoltre l'inesistenza giuridica della notifica della cartella impugnata poiché l'Agenzia delle Entrate riscossione ha utilizzato l'indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it e non l'indirizzo ufficiale presente in IPA protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.
Il motivo è infondato.
L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 equipara la notifica via PEC alla notifica a mezzo posta, senza richiedere l'intervento di un ufficiale giudiziario o di un messo notificatore, né tantomeno la redazione di una relata di notifica ai sensi dell'art. 148 c.p.c. La prova del perfezionamento della notifica è costituita dalle ricevute di avvenuta consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata, che attestano con valore legale data e ora dell'invio e della ricezione del messaggio. La Suprema Corte ha specificato che i formati
DE (con estensione .pdf) e AD (con estensione .p7m) sono entrambi ammessi ed equivalenti secondo il seguente principio di diritto: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo AD e di tipo DE, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni *.p7m e *.pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 10266/2018 del 27 aprile 2018).
Si osserva altresì che il tenore letterale dell'art. 26 co. 2 del D.P.R. 602/1973 è univoco nel prevedere che la necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC sia riferita al solo indirizzo del destinatario e non anche a quello del mittente. Nulla è disciplinato con riferimento all'indirizzo pec dal quale l'ufficio può effettuare la notifica tenuto conto che la previsione applicabile di cui all'art.26 si pone unicamente in funzione di garanzia del contribuente destinatario della notifica. Nessuna particolare tutela può invece derivare al contribuente dalla verifica che l'indirizzo di provenienza sia o non sia censito in un qualche pubblico registro dal momento che nessun dubbio emerge circa l'effettiva riconducibilità delle notifiche compiute via PEC all'Agente della riscossione. La notifica a mezzo PEC presenta, infatti, caratteristiche ulteriori rispetto a quella effettuata secondo i canali tradizionali che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene.
Si condividono al riguardo le argomentazioni della giurisprudenza richiamata nella sentenza della CGT 2°
Lazio n. 6645/2025 depositata il 31/10/2025, che qui si richiama: “L'inesistenza della notifica è configurabile solo se vi è la totale mancanza materiale dell'atto e se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione. Tali elementi costitutivi essenziali consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta;
la presenza di detti requisiti strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge (in tal senso, Cass. 24916/2016 e n. 9567/2020). Lo scopo della notificazione è, infatti, quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono. Esaminando, quindi, nello specifico, la notifica di un atto è nulla quando vengono violate le regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia, e più in generale le regole del procedimento di notificazione, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha preso la copia o sulla data;
diversa dalla nullità è l'inesistenza della notifica;
si tratta di un vizio non disciplinato dalla legge ma individuato dalla dottrina e giurisprudenza nelle ipotesi più gravi in cui non è possibile individuare alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o il luogo presso il quale esso è notificato. Si conferma, dunque, che la principale differenza tra nullità e inesistenza risiede nel fatto che solo la prima può essere sanata. La notifica non può infatti essere dichiarata nulla quando ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando l'atto è giunto al destinatario effettivo. La notifica è nulla perché non avvenuta secondo modalità di legge, ma la dimostrazione del fatto che ha raggiunto comunque il suo scopo (far conoscere l'atto al destinatario effettivo) sana la nullità. La notifica inesistente, invece, non può mai essere sanata perché non essendoci alcun collegamento tra il soggetto/ luogo della notifica e il destinatario, quest'ultimo non può mai venire a conoscenza dell'atto notificato. Nel caso oggetto del presente giudizio la notifica effettuata da un indirizzo PEC non inserito nei registri IPA, REGINDE e INIPEC costituirebbe al più causa di nullità della notificazione e non di inesistenza. Pertanto trova piena applicazione il principio della sanatoria dei vizi di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo in base agli articoli 156 e 160 cpc (Cass. ordinanza n. 11574/2018; Cass. SS. UU. n. 7665/2016, e da ultimo Cass. 6417/2019). … E tuttavia l'illegittimità dell'atto amministrativo giammai potrebbe parificarsi all'inesistenza dell'atto stesso, ovvero alla carenza di potere in assoluto o in astratto (improduttivo di alcun effetto), risultando quindi solo annullabile, in difetto di un cattivo (o non conforme a legge) esercizio del potere.”
Sul piano “sostanziale” si evidenzia la chiara riconoscibilità dell'indirizzo PEC proveniente dall'AdER, espressamente menzionata nella seconda parte dell'indirizzo medesimo “notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it”.
Nel caso di specie, gli atti debbono dirsi pertanto entrati nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente.
Ciò comporta l'applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. poiché la Parte ricorrente si è tempestivamente opposta producendo la cartella sanando quindi ogni eventuale irregolarità.
-3) In merito alla eccepita prescrizione del credito, si rileva che fino alla data di notifica della cartella impugnata in data 25 settembre 2024 non risulta maturato il termine triennale di prescrizione relativa alla tassa automobilistica 2022. -4)Con riferimento all'eccezione di omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi si rileva che nella cartella di pagamento a pag 8 di 15 sono indicati espressamente i criteri di calcolo. Vi si legge infatti: “Si applicano…interessi calcolati nella misura semestrale dell'1,375% dal 01/07/2003 fino al 31.12.2009 e dell'l'1,00% dal 01/01/2010 (art. 1 D.M. 21/05/2009), calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della tassa, fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della riscossione. Successivamente all'iscrizione a ruolo, saranno applicati anche gli interessi di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973”. Si legge altresì nella cartella impugnata che agli interessi di euro 4,83 “vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella”.
Con orientamento condiviso da questo Giudice, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dall'atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Per quanto sopra, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e tenuto conto che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
Quanto al carico delle spese di giudizio, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti per gravi motivi, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine ai profili del contenzioso (Cass., Sez. III, 24 ottobre 2018, n. 26918; 23 gennaio 2018, n. 1572).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il giorno 16.10.2025
Il giudice
(RI NT)