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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2961 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o la modifica delle condi zioni di affidamento dei figli , vertente
TRA
(C.F. ), rappresentat a e difes a Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Serena Sbrana, presso il cui studio sito in Calci (PI), via Vicinale del
Paduletto n. 4a, elettivamente domicilia;
E
(C.F. , rappresentato e difeso _1 C.F._2 dall'Avv. Linda Sozzi, presso il cui studio sito in Pisa (PI), via Cisanello n.
121/D bis, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti “modificare le condizioni di affidamento del figlio” nel senso di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in dat a 1 8.10.2024, e Parte_1 [...] anno chiesto la modifi ca della regolamentazione dei rapporti tra di _1 essi e con il figlio nato il [...]. Persona_1
RG VG n. 2961/2024 - Pagina 1 di 4 Con decreto n. 3812/2020 del 22.07.2020 nell'ambito del procedimento n.
159/2020 RG VG, il Tribunale di Pisa, recependo le condizioni indicate dai ricorrenti, disponeva che il figlio minore venisse collocato presso l a Per_1 madre e continuasse a vivere con la stessa presso l'abitazione familiare sita in
Pisa, via Battelli, n. 59, la quale, seppur di proprietà del SI. e delle sue _1 sorelle, veniva assegnata, per un arco di tempo di cinque anni dalla pronuncia del provvedimento, alla SI.ra . Il Tribunale poneva, altresì, a cari co d el Pt_1 padre l'obbligo di corrispondere la somma di €350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Con successivo provvedimento n. 862/2021 del 6.10.2021, le condizioni suesposte venivano modificate, su richi esta congiunta delle parti, nel senso ch e la SI.ra rinunciava all'assegnazione della casa familiare, avendo Pt_1 acquistato un immobile in cui aveva trasferito la residenza propria e del figli o
. Per_1
Nell'udienza del giorno 16 gennaio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a compari re personalment e, confermando l e conclusioni rassegnat e nel ricorso congiunto . Acquisito il parere del P.M. in sede la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
2. La domanda di modifica delle condi zioni è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di addivenire alla modifica dell e condizioni stabil ite con decreto n. 3812/2020 del
22.07.2020, per come già modificato in data 6.10.2021.
3. I ricorrenti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con il figlio venissero disciplinati alle seguenti condizioni:
“
1. Il figlio minore nato a [...] in data [...], che oggi frequenta a Pisa Persona_1 la classe terza dell'Istituto Tecnico Industriale, sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma, dal mese di ottobre 2024, sarà collocato in maniera prevalente presso la casa paterna ove prenderà la residenza anagrafica e, vista l'età, la raggiunta autonomia negli spostamenti e la propria vita sociale, deciderà liberamente quando recarsi dalla madre.
In ogni caso il ragazzo si recherà presso la casa materna, almeno tre giorni a settimana, compatibili con gli impegni scolastici, dall'uscita di scuola con relativo pernotto. Entrambe i genitori si occuperanno di accompagnarlo, quando necessario, alle attività ludiche scelte dal ragazzo e concordate fra i genitori stessi. Durante le vacanze estive ogni genitore potrà
RG VG n. 2961/2024 - Pagina 2 di 4 trascorrere col figlio due settimane anche non consecutive, periodi che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro entro il 30 aprile di ciascun anno. Le festività ed i ponti saranno trascorsi dal figlio con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza.
2. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. A decorrere dal mese di ottobre 2024 i genitori provvederanno in misura diretta al mantenimento del figlio nei rispettivi periodi cui lo stesso sarà loro affidato, con Per_1 percezione dell'assegno unico universale per il figlio nella misura del 50% ciascun genitore.
4. A decorrere dal mese di ottobre 2024 il SI. sosterrà per intero tutte le spese _1 straordinarie del figlio. In relazione alle spese straordinarie che dovessero essere anticipate dalla SI.ra previo accordo con il SI. dovranno essere rimborsate da parte Pt_1 _1 del SI. entro il giorno 10 del mese successivo. _1
5. Il buono postale TF118A190124 di Euro 10.000,00 con scadenza al 30.12.2026 e il deposito
CARIVO n. 004/00072/000000051241 con saldo attivo ad oggi pari 3.141,22 intestati al figlio minore , rimarranno nella disponibilità della SI.ra Le somme Per_1 Parte_1 depositate sul deposito CARIVO sopra richiamato potranno essere utilizzate, previo accordo scritto tra il SI. e la SI.ra , esclusivamente per necessità _1 Parte_1 riguardanti il figlio minore . La SI.ra si obbliga a inviare al SI. Per_1 Pt_1 _1
un estratto conto del deposito CARIVO sopra richiamato al 30 dicembre degli anni
[...]
2024 -2025-2026; eventuali somme utilizzate, in assenza di accordo scritto con il SI. _1
, saranno rimborsate dalla SI.ra . potrà disporre del buono
[...] Parte_2 Per_1 postale e del deposito CARIVO sopra indicato solo al compimento del diciottesimo anno di età, previa consegna degli stessi da parte della madre.
6. Le spese legali della presente procedura sono compensate fra le parti”.
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condi zioni al superiore interesse della prole, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
5. In considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensat e.
P.Q.M.
RG VG n. 2961/2024 - Pagina 3 di 4 1) DISPONE la modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti tra i genitori e tra di essi e il figlio nel senso indicato nel precedente punto 3) dell a parte motiva;
2) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 10.04.2025
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 2961/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2961 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o la modifica delle condi zioni di affidamento dei figli , vertente
TRA
(C.F. ), rappresentat a e difes a Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Serena Sbrana, presso il cui studio sito in Calci (PI), via Vicinale del
Paduletto n. 4a, elettivamente domicilia;
E
(C.F. , rappresentato e difeso _1 C.F._2 dall'Avv. Linda Sozzi, presso il cui studio sito in Pisa (PI), via Cisanello n.
121/D bis, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti “modificare le condizioni di affidamento del figlio” nel senso di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in dat a 1 8.10.2024, e Parte_1 [...] anno chiesto la modifi ca della regolamentazione dei rapporti tra di _1 essi e con il figlio nato il [...]. Persona_1
RG VG n. 2961/2024 - Pagina 1 di 4 Con decreto n. 3812/2020 del 22.07.2020 nell'ambito del procedimento n.
159/2020 RG VG, il Tribunale di Pisa, recependo le condizioni indicate dai ricorrenti, disponeva che il figlio minore venisse collocato presso l a Per_1 madre e continuasse a vivere con la stessa presso l'abitazione familiare sita in
Pisa, via Battelli, n. 59, la quale, seppur di proprietà del SI. e delle sue _1 sorelle, veniva assegnata, per un arco di tempo di cinque anni dalla pronuncia del provvedimento, alla SI.ra . Il Tribunale poneva, altresì, a cari co d el Pt_1 padre l'obbligo di corrispondere la somma di €350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Con successivo provvedimento n. 862/2021 del 6.10.2021, le condizioni suesposte venivano modificate, su richi esta congiunta delle parti, nel senso ch e la SI.ra rinunciava all'assegnazione della casa familiare, avendo Pt_1 acquistato un immobile in cui aveva trasferito la residenza propria e del figli o
. Per_1
Nell'udienza del giorno 16 gennaio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a compari re personalment e, confermando l e conclusioni rassegnat e nel ricorso congiunto . Acquisito il parere del P.M. in sede la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
2. La domanda di modifica delle condi zioni è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di addivenire alla modifica dell e condizioni stabil ite con decreto n. 3812/2020 del
22.07.2020, per come già modificato in data 6.10.2021.
3. I ricorrenti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con il figlio venissero disciplinati alle seguenti condizioni:
“
1. Il figlio minore nato a [...] in data [...], che oggi frequenta a Pisa Persona_1 la classe terza dell'Istituto Tecnico Industriale, sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma, dal mese di ottobre 2024, sarà collocato in maniera prevalente presso la casa paterna ove prenderà la residenza anagrafica e, vista l'età, la raggiunta autonomia negli spostamenti e la propria vita sociale, deciderà liberamente quando recarsi dalla madre.
In ogni caso il ragazzo si recherà presso la casa materna, almeno tre giorni a settimana, compatibili con gli impegni scolastici, dall'uscita di scuola con relativo pernotto. Entrambe i genitori si occuperanno di accompagnarlo, quando necessario, alle attività ludiche scelte dal ragazzo e concordate fra i genitori stessi. Durante le vacanze estive ogni genitore potrà
RG VG n. 2961/2024 - Pagina 2 di 4 trascorrere col figlio due settimane anche non consecutive, periodi che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro entro il 30 aprile di ciascun anno. Le festività ed i ponti saranno trascorsi dal figlio con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza.
2. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. A decorrere dal mese di ottobre 2024 i genitori provvederanno in misura diretta al mantenimento del figlio nei rispettivi periodi cui lo stesso sarà loro affidato, con Per_1 percezione dell'assegno unico universale per il figlio nella misura del 50% ciascun genitore.
4. A decorrere dal mese di ottobre 2024 il SI. sosterrà per intero tutte le spese _1 straordinarie del figlio. In relazione alle spese straordinarie che dovessero essere anticipate dalla SI.ra previo accordo con il SI. dovranno essere rimborsate da parte Pt_1 _1 del SI. entro il giorno 10 del mese successivo. _1
5. Il buono postale TF118A190124 di Euro 10.000,00 con scadenza al 30.12.2026 e il deposito
CARIVO n. 004/00072/000000051241 con saldo attivo ad oggi pari 3.141,22 intestati al figlio minore , rimarranno nella disponibilità della SI.ra Le somme Per_1 Parte_1 depositate sul deposito CARIVO sopra richiamato potranno essere utilizzate, previo accordo scritto tra il SI. e la SI.ra , esclusivamente per necessità _1 Parte_1 riguardanti il figlio minore . La SI.ra si obbliga a inviare al SI. Per_1 Pt_1 _1
un estratto conto del deposito CARIVO sopra richiamato al 30 dicembre degli anni
[...]
2024 -2025-2026; eventuali somme utilizzate, in assenza di accordo scritto con il SI. _1
, saranno rimborsate dalla SI.ra . potrà disporre del buono
[...] Parte_2 Per_1 postale e del deposito CARIVO sopra indicato solo al compimento del diciottesimo anno di età, previa consegna degli stessi da parte della madre.
6. Le spese legali della presente procedura sono compensate fra le parti”.
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condi zioni al superiore interesse della prole, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
5. In considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensat e.
P.Q.M.
RG VG n. 2961/2024 - Pagina 3 di 4 1) DISPONE la modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti tra i genitori e tra di essi e il figlio nel senso indicato nel precedente punto 3) dell a parte motiva;
2) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 10.04.2025
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 2961/2024 - Pagina 4 di 4