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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3294/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO e dell'avv. BERRITTO ALFREDO, domiciliata in CANCELLERIA, presso lo studio dell'avv. CERRETTI MATTEO
- RICORRENTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. DELL'AIUTO Controparte_1 P.IVA_2
GIANNI, domiciliata in CANCELLERIA
-RESISTENTE-
E c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3
TURCI MARCO, prof. avv. CALZOLARI LUCA e dell'avv. BANDINI FRANCESCA, domiciliata in CANCELLERIA
- TERZO CHIAMATO -
Causa Civile iscritta al 3294/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale assicuratore della società ha convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_3
, esponendo: Controparte_1
che la ditta assicurata, produce e commercializza prodotti lattiero caseari avvalendosi di Parte_3
diversi magazzini per lo stoccaggio, tra cui quello di Fontevivo (PR), e di diversi vettori terzi per il trasporto delle forniture;
che, in data 19 settembre 2022, la riceveva ordini di fornitura di due partite di prodotti, Pt_3
destinati al mercato francese, da parte dei clienti Metro Cash & Carry e Colla s.p.a. France, della quale si avvaleva per la vendita e la fatturazione a Carrefour S.A.;
che la prima spedizione era composta da 10.574,00 Kg. lordi di formaggi aventi un controvalore economico di € 153.355,32, era destinata al deposito denominato STEF Brignais Sud corrente in
Les Ronzieres Chemin Vieilles, 69530 Brignais (FR), ed era identificata con DDT n.10018/P per
250 colli del peso di 1.120,00 Kg. lordi e DDT n. 10019/P per 4.690 colli del peso di 9.454,80 Kg. lordi;
che la seconda spedizione era composta da 12.750,00 Kg. lordi di formaggi aventi un controvalore economico di € 171.030,00, aveva la medesima destinazione finale presso il deposito STEF
Brignais Sud corrente in Les Ronzieres Chemin Vieilles, 69530 Brignais (FR), ed era identificata con DDT n.10029/P per 150 colli del peso di 375,00 Kg. lordi e DDT n. 10030/P per 5.250 colli del peso di 12.375,00 Kg. lordi;
che, ai fini dell'armonizzazione tra le due spedizioni e la loro fatturazione, per la prima spedizione venivano emessi il DDT n. 10018/P sopra menzionato e relativa fattura proforma riferita all'ordine n.28712/22, del 23 settembre 2022, per la somma di € 13.694,80 (Ordine n.C663M), mentre per la seconda spedizione venivano emessi i DDT n.10019/P, 10029/P e 10030/P sopra menzionati relativi alla fattura di commercializzazione n.V2-304504, del 23 settembre 2022, per la somma di €
310.995,72;
che, per il trasporto della merce anzidetta presso la destinazione finale in territorio Francese, la società incaricava la società con sede in Z.I. 1070, Avenute Pierre et Pt_3 Controparte_1
Marie Curie, 06700 St-Laurent-Du-Var (Francia), nota azienda specializzata nei trasporti tra Italia e
Francia di merci a temperatura controllata, regolarmente munita di licenza comunitaria per il trasporto internazionale avente n. , che, a sua volta, commissionava l'esecuzione al NumeroDiCart_1
sub-vettore Trasporti Massari s.r.l., apparentemente corrente in Viadana (MN) alla via Sette Ladroni
n.1; che, sulla scorta delle dichiarazioni rese da nella denuncia di sinistro del 26 Controparte_2
settembre 2022 e nella denuncia di furto alle autorità di Polizia Francesi datata 29 settembre 2022, tra il 20 ed il 23 settembre 2022, risulta che la incaricava l'anzidetta Trasporti Massari di CP_1
eseguire sei spedizioni di generi alimentari, tra cui le spedizioni in oggetto, dopo aver pubblicato le offerte sulla borsa carichi denominata Teleroute che, in territorio Francese, è gestita dalla società
CP_3
che, secondo quanto dallo stesso riferito, la veniva contattata da un soggetto presentatosi CP_1
come , che, qualificatosi come titolare della Trasporti Massari, offriva la propria Persona_1
disponibilità ad effettuare i trasporti anzidetti;
che, affidatasi a quanto riferito solo verbalmente da tale sedicente trasportatore, la , al fine CP_1
di perfezionare l'incarico, richiedeva l'esibizione: i) della licenza comunitaria della Trasporti
Massari; ii) del certificato di assicurazione;
iii) dell'iscrizione al registro delle imprese di tale società; che, ricevuta la documentazione, purtroppo poi rivelatasi contraffatta, la confermava CP_1
l'incarico alla Trasporti Massari sulla sola scorta di ordini di trasporto, senza neppure premurarsi di stipulare idoneo contratto;
che, successivamente, la sedicente Massari Trasporti si recava presso il magazzino della sito Pt_3
in P.le Europa 4 – 43010 Fontevivo (PR), dove riceveva e caricava le merci di cui alle due spedizioni che, purtroppo, dopo la presa in carico, non venivano mai consegnate al luogo di destinazione in Francia, poiché presumibilmente oggetto di furto proprio del sub-vettore incaricato dalla;
CP_1
che, dagli accertamenti investigativi effettuati, emergeva che la documentazione trasmessa alla risultava era contraffatta;
CP_1
che, in particolare: i)da verifiche effettuate presso la direzione trasporti di Controparte_4
il certificato assicurativo n. 2021/16/6168835 fornito dalla Massari Trasporti alla
[...] CP_1
risultava falsificato;
ii)i dati riportati sulla Licenza Comunitaria risultavano essere evidenziati in colore grigio con caratteri differenti rispetto ai caratteri di stampa del documento e, quindi, evidentemente falsificati;
iii)la visura camerale della società risultava anch'essa contraffatta, se comparata a quella estratta dalla CCIAA di Mantova, in quanto quella fornita alla dalla CP_1
Trasporti Massari recava la dicitura "Visura di evasione" e indicava come amministratori unici prima e poi mentre quella estratta presso la CCIAA di Controparte_5 Persona_2
Mantova riportava la dicitura "Visura storica società di capitale" ed indicava come amministratore unico;
Persona_1 che il certificato attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori risultava rilasciato il 23 gennaio 2009, ma, a differenza della suddetta visura, che riportava come sede legale Viadana
Via Sette Ladroni 1, l'indirizzo ivi riportato era Via Zeccagnolo n.20 San Valentino TO (SA); che, dalle verifiche effettuate presso l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, emergeva, altresì, che non risultava alcuna iscrizione intestata alla Trasporti Massari e che, quindi, il certificato ricevuto dalla era falso;
CP_1
che, infatti, il numero di iscrizione SA7109837E fornito dalla Trasporti Massari era, nella realtà, associato ad una società avente denominazione simile: " Parte_4
;
[...]
che, all'esito degli accertamenti effettuati presso l'indirizzo di Viadana (MN) via Sette Ladroni n.1 non veniva rinvenuta la sede di alcuna società di autotrasporti, bensì solo capannoni in stato di abbandono;
che, dalle verifiche effettuate sulle targhe comunicate dalla Trasporti Massari alla per CP_1
l'esecuzione del trasporto in questione emergeva: i) che la targa XA705PG del semirimorchio utilizzato per la prima spedizione era intestata anch'essa alla Parte_5
e non in regola con le coperture RCA;
ii)che la targa CE08610 del veicolo presentatosi presso
[...]
la sede di per il carico della merce non era registrata al PRA e, quindi, verosimilmente falsa o Pt_3
clonata da veicolo rottamato;
che il trattore stradale abbinato a tale targa risultava avere targa PF210BA. inesistente (in quanto non esiste alcuna targa stradale PF in Italia) e che probabilmente, nella realtà, era FP210BA, appartenente ad un veicolo, anche stavolta, di proprietà della Parte_5
e non alla Trasporti Massari;
[...]
che, in data 21 novembre 2022, la Colla emetteva nota di credito n. V2-305576 della somma di €
310.995,72 a storno totale della fattura di vendita n. V2-304504 del 23 settembre 2022; che, in conseguenza di quanto sopra e della denuncia-querela del 27 settembre 2022, depositata dinanzi alla Questura di Piacenza, l' attivava la garanzia assicurativa di cui alla Controparte_6
Polizza n.IT00019933MA, contratta con l'odierna parte attrice a copertura dei danni materiali e diretti, ivi inclusa la perdita, delle merci assicurate;
che, in seguito agli accertamenti di cui sopra ed alla quantificazione dei danni patiti dall'Assicurata effettuata da periti incaricati dalla Compagnia, quest'ultima, con scrittura privata transattiva del 28 marzo 2023, indennizzava l'assicurata, corrispondendole la somma di € 270.000,00.
Conseguentemente, la Compagnia attrice ha agito, ai sensi dell'art. 1916 c.c., in surroga nei confronti della società , quale soggetto responsabile per grave negligenza ed imprudenza, CP_1 non essendosi, tra le altre cose, nemmeno sincerata del fatto che il numero di iscrizione fornito dalla sedicente Trasporti Massari fosse ad essa realmente riconducibile, tramite una semplice interrogazione dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, dal quale è emerso il contrario.
La società si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'intestato CP_1
Tribunale e la declaratoria di competenza del Tribunal de Commerce di Antibes ovvero, in via subordinata, del Tribunale di Piacenza, nonché la litispendenza e la conseguente necessità di dichiarare il presente giudizio improcedibile o, comunque, di sospenderlo, ai sensi dell'art. 32 della
Convenzione di Ginevra per il Trasporto del 1956.
Nel merito, parte resistente ha sostenuto l'esclusione della propria responsabilità, eccependo: che gli accertamenti che controparte ha allegato al proprio ricorso sono l'evidente frutto di indagini mirate ed eseguite da esperti, successivamente alla truffa;
che i truffatori, evidentemente esperti, si sono inseriti sulla piattaforma che mette in contatto le parti dei rapporti di trasporto ed hanno inviato la documentazione richiesta che è stata letta non da un trasportatore italiano, bensì francese, il quale non poteva avere cognizione piena delle forme e dei contenuti dei documenti italiani.
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
In subordine, parte resistente ha chiesto che, nella quantificazione del risarcimento del danno, si tenga conto di quanto disposto dalla Convenzione CRM che, all'art. 23 prevede che il ristoro del danno non possa superare 8,33 unità di conto.
Infine, parte resistente ha chiamato in causa la Controparte_7
Quest'ultima si è costituita eccependo il difetto della giurisdizione italiana, l'incompetenza del
Tribunale di Parma a favore di quello di Piacenza, la nullità della citazione per chiamata di terzi, per indeterminatezza dell'oggetto nonché per mancata formulazione di domanda.
Nel merito, la terza chiamata ha eccepito la tardività della domanda e la prescrizione del diritto all'indennizzo, la mancata operatività della polizza e/o la mancata verificazione di un sinistro coperto, nonché l'applicazione di scoperti e franchigie.
A parere di questo giudicante, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
La Compagnia di assicurazione attrice, nel presente giudizio, esercita il diritto di surroga nella posizione dell'assicurata, per ottenere il risarcimento di quanto indennizzato a Parte_3 quest'ultima, in conseguenza della perdita della merce affidata dal vettore, incaricato dalla e Pt_3
qui convenuto, ad un sub-vettore, Trasporti Massari, che non l'ha mai consegnata ai destinatari ed è risultato essere ditta inesistente.
In merito all'azione qui esercitata, occorre premettere che “il diritto di surroga di cui all'art. 1916
c.c. costituisce una particolare applicazione dell'art. 1203 n.3 c.c., spetta all'assicuratore per il sol fatto che abbia pagato l'indennizzo, comportando la sostituzione dello stesso nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno” (Cass. n. 9554/1997).
Pertanto, la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile comporta
l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione, venendo a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso” (Cass.
n. 1508/2001).
Occorre, altresì, premettere che le parti concordano in merito all'applicazione, al contratto di trasporto stipulato tra le società e , della Convenzione di Ginevra del 1956 (cd. CMR), Pt_3 CP_1
che disciplina il contratto di trasporto internazionale di merci su strada.
Pregiudizialmente, la resistente e la terza chiamata, hanno sollevato eccezione Controparte_8
di difetto di giurisdizione del giudice italiano, a favore di quello francese e, in particolare, del giudice innanzi al quale pende una causa promossa dalla società contro la società , Pt_3 CP_1
rispetto alla quale le stesse hanno, anche, sollevato eccezione di litispendenza.
Sempre in via pregiudiziale, le suindicate parti hanno sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, sostenendo che, qualora la giurisdizione vada riconosciuta al giudice italiano, trova applicazione la competenza del Tribunale di Piacenza.
Secondo questo giudicante, le eccezioni non sono fondate.
L'art. 31 della CMR dispone che: “Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l'attore può adire oltre ai Giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio: a. il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o b. si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna. E non gli è consentito adire altri giudici”.
Pertanto, poiché, ai sensi della citata norma, è irrilevante che sia stato concluso tra le parti un patto di designazione della giurisdizione del giudice del Paese di uno dei contraenti (nel caso di specie quello francese, patto del quale, peraltro, manca la prova), posto che l'attore può liberamente scegliere il giudice sul cui territorio si trova il luogo del ricevimento della merce, che, nel caso di specie, è Fontevivo, l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
Quanto all'eccepita competenza del Tribunale di Piacenza, i documenti prodotti dalla resistente
(doc. 3) fanno riferimento alle condizioni di vendita, che, dunque, non riguardano il contratto di trasporto stipulato dalla odierna resistente con la società . L'eccezione, pertanto, deve essere Pt_3
rigettata. Infine, anche l'eccezione di litispendenza è infondata, perché la causa cui fa riferimento parte resistente (doc. 5) è stata introdotta davanti al Tribunal de Commerce di Antibes dalla società , Pt_3
nei confronti della società , per il risarcimento del danno differenziale, rispetto a quello già CP_1
risarcito dalla Compagnia di assicurazione, odierna attrice.
Nel merito, nel caso di specie, trovano applicazione gli artt. 17 e 29 della citata CMR
In particolare, secondo l'art. 17: “Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna”
(comma 1); “Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.”. Tali ultime “circostanze” coincidono con il concetto di “caso fortuito” di cui all'art. 1693, 1° comma, c.c.
Ai sensi dell'art. 29, “Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che
escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova, se il danno dipende
da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo”
(comma 1); “Lo stesso vale nel caso in cui il dolo o la colpa sia imputabile ai dipendenti del vettore
o a altre persone dei cui servizi egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti
o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. In tal caso, detti dipendenti o dette
persone non hanno a loro volta il diritto di avvalersi, per quanto concerne la loro responsabilità
personale, delle disposizioni del presente capo di cui al paragrafo 1” (comma 2).
Tale ultima disposizione è riprodotta nell'art. 1696 c.c., il quale, disponendo, al terzo comma, che
“Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal
presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro
soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni”, equipara al dolo la colpa grave.
Alla luce di quanto sopra, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto di merci, si avvale di un sub- vettore, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato per la perdita o l'avaria imputabili al sub-vettore (Cass. n. 13374/2018 e n. 19050/2003).
E, poiché è pacifico che, nel caso di specie, il sub-vettore ha agito dolosamente, non vi è dubbio che la società , a norma dell'art. 29, 1° e 2° comma, CMR e dell'art. 1696, 3° comma, c.c., sia CP_1
responsabile della perdita della merce subita dalla committente e che non possa avvalersi delle limitazioni previste dalla Convenzione (e dal codice civile) per il risarcimento, come, invece, richiesto, in via subordinata, dalla resistente.
Tanto più, che, in via generale, sia l'appropriazione indebita che il furto della merce, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non costituiscono ipotesi di caso fortuito (Cass. n.
15107/2013) e che l'affidamento di merce di consistente valore ad un sub-vettore con il quale non si ha mai avuto alcun rapporto e che si è reperito attraverso una piattaforma di borsa carichi è sicuramente censurabile per colpa grave.
La resistente, pertanto, deve essere condannata a risarcire, alla ricorrente, la somma di euro
270.000,00, pacificamente corrispondente al parziale valore della merce perduta (complessivamente pari ad euro 310.995,72).
Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento alla data della sentenza, in quanto, “ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 cod. civ., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta” (Cass. n. 12435/2021).
Infine, sono dovuti gli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data al saldo.
Quanto alla chiamata in causa di , si osserva quanto segue. Pt_2
La terza chiamata ha eccepito, in via preliminare, nei confronti della resistente, la nullità della citazione, per indeterminatezza dell'oggetto e per mancata formulazione di alcuna domanda nei suoi confronti.
L'eccezione è infondata, in primo luogo, posto che, anche se non espressamente formulata, la domanda proposta risulta essere, evidentemente, quella di manleva, e, inoltre, posto che la terza chiamata si è costituita ed ha esercitato compiutamente le proprie difese, sia sollevando le eccezioni pregiudiziali sopra esposte, sia nel merito;
difese, quelle di merito, rispetto alle quali la resistente, nelle note in sostituzione dell'udienza depositate in data 04/12/2024, non ha replicato, se non in modo assolutamente generico.
Nel merito, la domanda di manleva va respinta posto che, a fronte delle eccezioni sollevate dalla
Compagnia, la resistente, in primo luogo, non ha prodotto il contratto assicurativo volto a provare il rapporto sul quale la domanda si fonda, e, inoltre, non ha sollevato alcuna contestazione specifica avverso le eccezioni sollevate dalla terza chiamata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma di € Parte_1
270.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data al saldo.
Respinge la domanda proposta da nei confronti della terza chiamata. Controparte_1
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente e della terza chiamata, che liquida, a favore di ciascuna di esse, in complessivi euro 12.046,00, per onorari, oltre euro 241,00, per spese esenti a favore di parte ricorrente, ed oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 24/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO e dell'avv. BERRITTO ALFREDO, domiciliata in CANCELLERIA, presso lo studio dell'avv. CERRETTI MATTEO
- RICORRENTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. DELL'AIUTO Controparte_1 P.IVA_2
GIANNI, domiciliata in CANCELLERIA
-RESISTENTE-
E c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3
TURCI MARCO, prof. avv. CALZOLARI LUCA e dell'avv. BANDINI FRANCESCA, domiciliata in CANCELLERIA
- TERZO CHIAMATO -
Causa Civile iscritta al 3294/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale assicuratore della società ha convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_3
, esponendo: Controparte_1
che la ditta assicurata, produce e commercializza prodotti lattiero caseari avvalendosi di Parte_3
diversi magazzini per lo stoccaggio, tra cui quello di Fontevivo (PR), e di diversi vettori terzi per il trasporto delle forniture;
che, in data 19 settembre 2022, la riceveva ordini di fornitura di due partite di prodotti, Pt_3
destinati al mercato francese, da parte dei clienti Metro Cash & Carry e Colla s.p.a. France, della quale si avvaleva per la vendita e la fatturazione a Carrefour S.A.;
che la prima spedizione era composta da 10.574,00 Kg. lordi di formaggi aventi un controvalore economico di € 153.355,32, era destinata al deposito denominato STEF Brignais Sud corrente in
Les Ronzieres Chemin Vieilles, 69530 Brignais (FR), ed era identificata con DDT n.10018/P per
250 colli del peso di 1.120,00 Kg. lordi e DDT n. 10019/P per 4.690 colli del peso di 9.454,80 Kg. lordi;
che la seconda spedizione era composta da 12.750,00 Kg. lordi di formaggi aventi un controvalore economico di € 171.030,00, aveva la medesima destinazione finale presso il deposito STEF
Brignais Sud corrente in Les Ronzieres Chemin Vieilles, 69530 Brignais (FR), ed era identificata con DDT n.10029/P per 150 colli del peso di 375,00 Kg. lordi e DDT n. 10030/P per 5.250 colli del peso di 12.375,00 Kg. lordi;
che, ai fini dell'armonizzazione tra le due spedizioni e la loro fatturazione, per la prima spedizione venivano emessi il DDT n. 10018/P sopra menzionato e relativa fattura proforma riferita all'ordine n.28712/22, del 23 settembre 2022, per la somma di € 13.694,80 (Ordine n.C663M), mentre per la seconda spedizione venivano emessi i DDT n.10019/P, 10029/P e 10030/P sopra menzionati relativi alla fattura di commercializzazione n.V2-304504, del 23 settembre 2022, per la somma di €
310.995,72;
che, per il trasporto della merce anzidetta presso la destinazione finale in territorio Francese, la società incaricava la società con sede in Z.I. 1070, Avenute Pierre et Pt_3 Controparte_1
Marie Curie, 06700 St-Laurent-Du-Var (Francia), nota azienda specializzata nei trasporti tra Italia e
Francia di merci a temperatura controllata, regolarmente munita di licenza comunitaria per il trasporto internazionale avente n. , che, a sua volta, commissionava l'esecuzione al NumeroDiCart_1
sub-vettore Trasporti Massari s.r.l., apparentemente corrente in Viadana (MN) alla via Sette Ladroni
n.1; che, sulla scorta delle dichiarazioni rese da nella denuncia di sinistro del 26 Controparte_2
settembre 2022 e nella denuncia di furto alle autorità di Polizia Francesi datata 29 settembre 2022, tra il 20 ed il 23 settembre 2022, risulta che la incaricava l'anzidetta Trasporti Massari di CP_1
eseguire sei spedizioni di generi alimentari, tra cui le spedizioni in oggetto, dopo aver pubblicato le offerte sulla borsa carichi denominata Teleroute che, in territorio Francese, è gestita dalla società
CP_3
che, secondo quanto dallo stesso riferito, la veniva contattata da un soggetto presentatosi CP_1
come , che, qualificatosi come titolare della Trasporti Massari, offriva la propria Persona_1
disponibilità ad effettuare i trasporti anzidetti;
che, affidatasi a quanto riferito solo verbalmente da tale sedicente trasportatore, la , al fine CP_1
di perfezionare l'incarico, richiedeva l'esibizione: i) della licenza comunitaria della Trasporti
Massari; ii) del certificato di assicurazione;
iii) dell'iscrizione al registro delle imprese di tale società; che, ricevuta la documentazione, purtroppo poi rivelatasi contraffatta, la confermava CP_1
l'incarico alla Trasporti Massari sulla sola scorta di ordini di trasporto, senza neppure premurarsi di stipulare idoneo contratto;
che, successivamente, la sedicente Massari Trasporti si recava presso il magazzino della sito Pt_3
in P.le Europa 4 – 43010 Fontevivo (PR), dove riceveva e caricava le merci di cui alle due spedizioni che, purtroppo, dopo la presa in carico, non venivano mai consegnate al luogo di destinazione in Francia, poiché presumibilmente oggetto di furto proprio del sub-vettore incaricato dalla;
CP_1
che, dagli accertamenti investigativi effettuati, emergeva che la documentazione trasmessa alla risultava era contraffatta;
CP_1
che, in particolare: i)da verifiche effettuate presso la direzione trasporti di Controparte_4
il certificato assicurativo n. 2021/16/6168835 fornito dalla Massari Trasporti alla
[...] CP_1
risultava falsificato;
ii)i dati riportati sulla Licenza Comunitaria risultavano essere evidenziati in colore grigio con caratteri differenti rispetto ai caratteri di stampa del documento e, quindi, evidentemente falsificati;
iii)la visura camerale della società risultava anch'essa contraffatta, se comparata a quella estratta dalla CCIAA di Mantova, in quanto quella fornita alla dalla CP_1
Trasporti Massari recava la dicitura "Visura di evasione" e indicava come amministratori unici prima e poi mentre quella estratta presso la CCIAA di Controparte_5 Persona_2
Mantova riportava la dicitura "Visura storica società di capitale" ed indicava come amministratore unico;
Persona_1 che il certificato attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori risultava rilasciato il 23 gennaio 2009, ma, a differenza della suddetta visura, che riportava come sede legale Viadana
Via Sette Ladroni 1, l'indirizzo ivi riportato era Via Zeccagnolo n.20 San Valentino TO (SA); che, dalle verifiche effettuate presso l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, emergeva, altresì, che non risultava alcuna iscrizione intestata alla Trasporti Massari e che, quindi, il certificato ricevuto dalla era falso;
CP_1
che, infatti, il numero di iscrizione SA7109837E fornito dalla Trasporti Massari era, nella realtà, associato ad una società avente denominazione simile: " Parte_4
;
[...]
che, all'esito degli accertamenti effettuati presso l'indirizzo di Viadana (MN) via Sette Ladroni n.1 non veniva rinvenuta la sede di alcuna società di autotrasporti, bensì solo capannoni in stato di abbandono;
che, dalle verifiche effettuate sulle targhe comunicate dalla Trasporti Massari alla per CP_1
l'esecuzione del trasporto in questione emergeva: i) che la targa XA705PG del semirimorchio utilizzato per la prima spedizione era intestata anch'essa alla Parte_5
e non in regola con le coperture RCA;
ii)che la targa CE08610 del veicolo presentatosi presso
[...]
la sede di per il carico della merce non era registrata al PRA e, quindi, verosimilmente falsa o Pt_3
clonata da veicolo rottamato;
che il trattore stradale abbinato a tale targa risultava avere targa PF210BA. inesistente (in quanto non esiste alcuna targa stradale PF in Italia) e che probabilmente, nella realtà, era FP210BA, appartenente ad un veicolo, anche stavolta, di proprietà della Parte_5
e non alla Trasporti Massari;
[...]
che, in data 21 novembre 2022, la Colla emetteva nota di credito n. V2-305576 della somma di €
310.995,72 a storno totale della fattura di vendita n. V2-304504 del 23 settembre 2022; che, in conseguenza di quanto sopra e della denuncia-querela del 27 settembre 2022, depositata dinanzi alla Questura di Piacenza, l' attivava la garanzia assicurativa di cui alla Controparte_6
Polizza n.IT00019933MA, contratta con l'odierna parte attrice a copertura dei danni materiali e diretti, ivi inclusa la perdita, delle merci assicurate;
che, in seguito agli accertamenti di cui sopra ed alla quantificazione dei danni patiti dall'Assicurata effettuata da periti incaricati dalla Compagnia, quest'ultima, con scrittura privata transattiva del 28 marzo 2023, indennizzava l'assicurata, corrispondendole la somma di € 270.000,00.
Conseguentemente, la Compagnia attrice ha agito, ai sensi dell'art. 1916 c.c., in surroga nei confronti della società , quale soggetto responsabile per grave negligenza ed imprudenza, CP_1 non essendosi, tra le altre cose, nemmeno sincerata del fatto che il numero di iscrizione fornito dalla sedicente Trasporti Massari fosse ad essa realmente riconducibile, tramite una semplice interrogazione dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, dal quale è emerso il contrario.
La società si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'intestato CP_1
Tribunale e la declaratoria di competenza del Tribunal de Commerce di Antibes ovvero, in via subordinata, del Tribunale di Piacenza, nonché la litispendenza e la conseguente necessità di dichiarare il presente giudizio improcedibile o, comunque, di sospenderlo, ai sensi dell'art. 32 della
Convenzione di Ginevra per il Trasporto del 1956.
Nel merito, parte resistente ha sostenuto l'esclusione della propria responsabilità, eccependo: che gli accertamenti che controparte ha allegato al proprio ricorso sono l'evidente frutto di indagini mirate ed eseguite da esperti, successivamente alla truffa;
che i truffatori, evidentemente esperti, si sono inseriti sulla piattaforma che mette in contatto le parti dei rapporti di trasporto ed hanno inviato la documentazione richiesta che è stata letta non da un trasportatore italiano, bensì francese, il quale non poteva avere cognizione piena delle forme e dei contenuti dei documenti italiani.
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
In subordine, parte resistente ha chiesto che, nella quantificazione del risarcimento del danno, si tenga conto di quanto disposto dalla Convenzione CRM che, all'art. 23 prevede che il ristoro del danno non possa superare 8,33 unità di conto.
Infine, parte resistente ha chiamato in causa la Controparte_7
Quest'ultima si è costituita eccependo il difetto della giurisdizione italiana, l'incompetenza del
Tribunale di Parma a favore di quello di Piacenza, la nullità della citazione per chiamata di terzi, per indeterminatezza dell'oggetto nonché per mancata formulazione di domanda.
Nel merito, la terza chiamata ha eccepito la tardività della domanda e la prescrizione del diritto all'indennizzo, la mancata operatività della polizza e/o la mancata verificazione di un sinistro coperto, nonché l'applicazione di scoperti e franchigie.
A parere di questo giudicante, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
La Compagnia di assicurazione attrice, nel presente giudizio, esercita il diritto di surroga nella posizione dell'assicurata, per ottenere il risarcimento di quanto indennizzato a Parte_3 quest'ultima, in conseguenza della perdita della merce affidata dal vettore, incaricato dalla e Pt_3
qui convenuto, ad un sub-vettore, Trasporti Massari, che non l'ha mai consegnata ai destinatari ed è risultato essere ditta inesistente.
In merito all'azione qui esercitata, occorre premettere che “il diritto di surroga di cui all'art. 1916
c.c. costituisce una particolare applicazione dell'art. 1203 n.3 c.c., spetta all'assicuratore per il sol fatto che abbia pagato l'indennizzo, comportando la sostituzione dello stesso nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno” (Cass. n. 9554/1997).
Pertanto, la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile comporta
l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione, venendo a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso” (Cass.
n. 1508/2001).
Occorre, altresì, premettere che le parti concordano in merito all'applicazione, al contratto di trasporto stipulato tra le società e , della Convenzione di Ginevra del 1956 (cd. CMR), Pt_3 CP_1
che disciplina il contratto di trasporto internazionale di merci su strada.
Pregiudizialmente, la resistente e la terza chiamata, hanno sollevato eccezione Controparte_8
di difetto di giurisdizione del giudice italiano, a favore di quello francese e, in particolare, del giudice innanzi al quale pende una causa promossa dalla società contro la società , Pt_3 CP_1
rispetto alla quale le stesse hanno, anche, sollevato eccezione di litispendenza.
Sempre in via pregiudiziale, le suindicate parti hanno sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, sostenendo che, qualora la giurisdizione vada riconosciuta al giudice italiano, trova applicazione la competenza del Tribunale di Piacenza.
Secondo questo giudicante, le eccezioni non sono fondate.
L'art. 31 della CMR dispone che: “Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l'attore può adire oltre ai Giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio: a. il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o b. si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna. E non gli è consentito adire altri giudici”.
Pertanto, poiché, ai sensi della citata norma, è irrilevante che sia stato concluso tra le parti un patto di designazione della giurisdizione del giudice del Paese di uno dei contraenti (nel caso di specie quello francese, patto del quale, peraltro, manca la prova), posto che l'attore può liberamente scegliere il giudice sul cui territorio si trova il luogo del ricevimento della merce, che, nel caso di specie, è Fontevivo, l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
Quanto all'eccepita competenza del Tribunale di Piacenza, i documenti prodotti dalla resistente
(doc. 3) fanno riferimento alle condizioni di vendita, che, dunque, non riguardano il contratto di trasporto stipulato dalla odierna resistente con la società . L'eccezione, pertanto, deve essere Pt_3
rigettata. Infine, anche l'eccezione di litispendenza è infondata, perché la causa cui fa riferimento parte resistente (doc. 5) è stata introdotta davanti al Tribunal de Commerce di Antibes dalla società , Pt_3
nei confronti della società , per il risarcimento del danno differenziale, rispetto a quello già CP_1
risarcito dalla Compagnia di assicurazione, odierna attrice.
Nel merito, nel caso di specie, trovano applicazione gli artt. 17 e 29 della citata CMR
In particolare, secondo l'art. 17: “Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna”
(comma 1); “Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.”. Tali ultime “circostanze” coincidono con il concetto di “caso fortuito” di cui all'art. 1693, 1° comma, c.c.
Ai sensi dell'art. 29, “Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che
escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova, se il danno dipende
da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo”
(comma 1); “Lo stesso vale nel caso in cui il dolo o la colpa sia imputabile ai dipendenti del vettore
o a altre persone dei cui servizi egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti
o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. In tal caso, detti dipendenti o dette
persone non hanno a loro volta il diritto di avvalersi, per quanto concerne la loro responsabilità
personale, delle disposizioni del presente capo di cui al paragrafo 1” (comma 2).
Tale ultima disposizione è riprodotta nell'art. 1696 c.c., il quale, disponendo, al terzo comma, che
“Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal
presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro
soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni”, equipara al dolo la colpa grave.
Alla luce di quanto sopra, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto di merci, si avvale di un sub- vettore, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato per la perdita o l'avaria imputabili al sub-vettore (Cass. n. 13374/2018 e n. 19050/2003).
E, poiché è pacifico che, nel caso di specie, il sub-vettore ha agito dolosamente, non vi è dubbio che la società , a norma dell'art. 29, 1° e 2° comma, CMR e dell'art. 1696, 3° comma, c.c., sia CP_1
responsabile della perdita della merce subita dalla committente e che non possa avvalersi delle limitazioni previste dalla Convenzione (e dal codice civile) per il risarcimento, come, invece, richiesto, in via subordinata, dalla resistente.
Tanto più, che, in via generale, sia l'appropriazione indebita che il furto della merce, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non costituiscono ipotesi di caso fortuito (Cass. n.
15107/2013) e che l'affidamento di merce di consistente valore ad un sub-vettore con il quale non si ha mai avuto alcun rapporto e che si è reperito attraverso una piattaforma di borsa carichi è sicuramente censurabile per colpa grave.
La resistente, pertanto, deve essere condannata a risarcire, alla ricorrente, la somma di euro
270.000,00, pacificamente corrispondente al parziale valore della merce perduta (complessivamente pari ad euro 310.995,72).
Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento alla data della sentenza, in quanto, “ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 cod. civ., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta” (Cass. n. 12435/2021).
Infine, sono dovuti gli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data al saldo.
Quanto alla chiamata in causa di , si osserva quanto segue. Pt_2
La terza chiamata ha eccepito, in via preliminare, nei confronti della resistente, la nullità della citazione, per indeterminatezza dell'oggetto e per mancata formulazione di alcuna domanda nei suoi confronti.
L'eccezione è infondata, in primo luogo, posto che, anche se non espressamente formulata, la domanda proposta risulta essere, evidentemente, quella di manleva, e, inoltre, posto che la terza chiamata si è costituita ed ha esercitato compiutamente le proprie difese, sia sollevando le eccezioni pregiudiziali sopra esposte, sia nel merito;
difese, quelle di merito, rispetto alle quali la resistente, nelle note in sostituzione dell'udienza depositate in data 04/12/2024, non ha replicato, se non in modo assolutamente generico.
Nel merito, la domanda di manleva va respinta posto che, a fronte delle eccezioni sollevate dalla
Compagnia, la resistente, in primo luogo, non ha prodotto il contratto assicurativo volto a provare il rapporto sul quale la domanda si fonda, e, inoltre, non ha sollevato alcuna contestazione specifica avverso le eccezioni sollevate dalla terza chiamata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma di € Parte_1
270.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data al saldo.
Respinge la domanda proposta da nei confronti della terza chiamata. Controparte_1
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente e della terza chiamata, che liquida, a favore di ciascuna di esse, in complessivi euro 12.046,00, per onorari, oltre euro 241,00, per spese esenti a favore di parte ricorrente, ed oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 24/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi