Art. 1.
L' articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la concessione a favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 1.200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica".
L' articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la concessione a favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 1.200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica".