Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/07/2025, n. 6402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6402 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06402/2025REG.PROV.COLL.
N. 06174/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6174 del 2022, proposto da Moda Center S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Veronese e Daniele Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00153/2022,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Francesca Picardi;
Preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Moda Center ha impugnato il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 dicembre 2015, avente ad oggetto l’annullamento del decreto direttoriale n. 82501 del 20 giugno 2014, con il quale era stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale per il periodo dal 2 settembre 2013 al 31 agosto 2015, nonché concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 settembre 2013 al 1° marzo 2014; il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 51377 del 7 gennaio 2016, avente ad oggetto la non autorizzazione alla corresponsione del trattamento CIGS per il secondo anno del programma di riorganizzazione aziendale presentato, oltre agli presupposti, deducendo la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, stante il mancato esame delle osservazioni presentate; la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 223 del 1991 e del d.m. n. 31444 del 2002, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, mancanza dei presupposti della revoca, illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei fatti, disparità di trattamento.
2. Il T.a.r. ha rigettato il ricorso.
3. Avverso tale sentenza l’originaria ricorrente ha proposto appello, denunciando: 1) l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ed ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem dei provvedimenti impugnati, tramite il rinvio alla relazione ispettiva ed alla nota del 20 ottobre 2015, che riportano mere illazioni degli ispettori, unitamente alle difficoltà di accertamento della congruità della formazione ed alla sospensione del lavoro - difficoltà derivanti dal ritardo della verifica e non imputabile alla società ricorrente (nel motivo si è evidenziato che le lacune motivazionali dei provvedimenti impugnati non possono essere superate tramite le considerazioni del giudice di primo grado sul calo di fatturato, che non è stato preso in sede amministrativa, o sui consumi, che non potevano subire una drastica riduzione, stante le modalità organizzative della società ed il contenuto del piano); 2) la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 223/1991 e del d.m. n.31444 del 2002, che impongono una verifica del programma in corso, mentre nel caso di specie la verifica è avvenuta successivamente e per questo è inattendibile e non può ribaltare sul privato l’onere della prova, che incombe all’amministrazione, tenuta all’espletamento dell’istruttoria. L’appellante ha, inoltre, insistito nell’accoglimento della domanda risarcitoria, in conseguenza della riforma dell’appello, ed ha riproposto tutte le difese svolte in primo grado.
4. L’Amministrazione resistente costituitasi ha contestato la fondatezza dell’appello, senza espletare effettive difese.
5. All’esito dello scambio di memorie, la causa è passata in decisione all’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025.
DIRITTO
6. L’appello non può essere accolto.
6.1. Entrambe le censure formulate difettano di specificità, in quanto non si confrontano con la sentenza impugnata - in particolare la prima censura non si confronta con gli indizi gravi, precisi e concordanti individuati dal giudice di primo grado in base ai documenti richiamati nei provvedimenti impugnati (più precisamente gli indizi desumibili dalle seguenti circostanze, rilevate in sede di ispezione: il conteggio dell’attività di formazione come attività lavorativa, ricompresa nel normale orario e compensata con retribuzione dei lavoratori; l’omessa indicazione del docente; mancata registrazione degli argomenti trattati nel modulo “Abbigliamento” per due mesi, nella misura di otto ore al giorno; il ripetersi dello stesso oggetto della formazione, genericamente indicato, per giorni; la mancata conferma, da parte di alcuno dei lavoratori formati, dell’attività di formazione; l’assenza di compensi specifici per l’attività formativa svolta dal personale interno); la seconda presuppone che la verifica del programma di riorganizzazione aziendale sia avvenuta dopo la conclusione dello stesso, mentre il giudice di primo grado ha accertato che la verifica si è svolta quando il programma era ancora in corso, sebbene in fase finale, collocandosi solo il supplemento di istruttoria in epoca successiva (“l’Amministrazione che ha provveduto a verificare la situazione …quando l’intervento programmato stava ormai per volgere al termine…. La prima relazione della DTL di Treviso, infatti, è datata 12 maggio 2015 e cioè pochi mesi prima della scadenza del termine del biennio di cassa integrazione previsto, fissato al 31 agosto 2015”).
6.2. Per giurisprudenza consolidata, il principio di specificità dei motivi di impugnazione, previsto dall’art. 101, comma 1, c.p.a., prescrive che venga rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non bastando la semplice riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo e ciò, in quanto il giudizio di appello innanzi al giudice amministrativo ha natura di revisio prioris instantiae, i cui limiti oggettivi risultano segnati dai motivi di impugnazione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3245; id., 22 giugno 2023, n. 6147; Sez. V, 15 gennaio 2024, n. 503; 7 marzo 2022, n. 1619; Sez. IV, 20 novembre 2023, n. 9938; id., 24 febbraio 2020, n. 1355; Sez. II, 15 novembre 2023, n. 9811; id., 2 febbraio 2022, n. 717; Sez. VI, 14 novembre 2023, n. 7956).
Pertanto, l’appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per le quali questa sarebbe erronea e da riformare (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, n. 3245/2024, cit.; Sez. II, 12 marzo 2021, n. 2152; id., 21 maggio 2019, n. 3253; Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1543; id., 17 giugno 2014, n. 3088; Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1529; Sez. IV, 26 settembre 2016, n. 3936; Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 158).
Ciò, nel caso di specie, non è avvenuto, visto che l’appellante si è limitato, di fatto, ad insistere ed a riproporre le censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, prescindendo dalla motivazione della sentenza di primo grado che, quindi, non risulta correttamente aggredita – motivazione della sentenza che, peraltro, è lucida e coerente ed evidenzia la completezza dell’istruttoria procedimentale e della motivazione dei provvedimenti impugnati.
Né risulta rilevante o sintomatica di disparità di trattamento la decisione di giudizi analoghi in modo diverso, visto che non solo ogni programma di riorganizzazione aziendale presenta le sue peculiarità, ma ogni giudizio è caratterizzato da un iter proprio, condizionato anche dagli specifici motivi formulati, dall’istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta.
7. In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese devono essere integralmente compensate, stante la costituzione solo formale dell’Amministrazione resistente, che non ha svolto alcuna sostanziale difesa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenutasi con modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO