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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 80/2024 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in San Benedetto del Tronto via San Giovanni Scafa snc, presso lo studio dell'avv.
Piergiorgio D'Angelo, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 14 nato a [...] il [...](c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
quale rappresentante comune degli obbligazionisti della società CA Spa, elettivamente domiciliato in San Benedetto del Tronto, via Luigi Dari n. 45 presso lo studio dell'avv.
Maria Troiani, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 721 del 20/6/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona sezione specializzata imprese
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in epigrafe, ogni contraria istanza od eccezione
rigettata, accogliere le seguenti conclusioni:
A) In via principale, nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Civile di Ancona, Sez.
Imprese, Estensore Presidente Dottor Pietro Merletti, n. 721/2023 al R.G. 931/2022, pubblicata il
20/06/2023, mai notificata, e accogliere tutte le conclusioni svolte nel giudizio di primo grado che qui
si devono intendersi integralmente richiamate e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le
eccezioni sollevate dall'appellato innanzi al Tribunale.
B) Con vittoria di spese del doppio grado
Per l'appellato: chiede il rigetto dell'appello avversario con la conferma della sentenza impugnata,
eventualmente con una diversa motivazione nonché, all'occorrenza, l'accoglimento del proprio appello incidentale.
Si reiterano espressamente tutte le eccezioni e le istanze, anche istruttorie, non accolte in primo grado.
Con vittoria delle spese del doppio grado.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, sezione specializzata delle imprese, ha rigettato la domanda proposta da contro quale rappresentante comune degli Parte_1 Controparte_1
obbligazionisti di CA Spa, tesa ad “annullare o dichiarare nulla la delibera assunta il 1°
dicembre 2021, registrata il 3/12/21 al n. 4397 e pubblicata nel registro delle imprese il successivo 6
dicembre, con prot. 119380/2021, con la quale sono state modificate le modalità di rimborso del
prestito obbligazionario denominato «ADRIATICA Beta 2013 Zero Coupon» in conformità a quanto
indicato nella relazione dell'organo amministrativo allegata al verbale stesso”.
In particolare, il primo giudice, pur avendo accertato la nullità della delibera impugnata, in quanto assunta con il voto determinante di obbligazionisti in conflitto di interesse (ovvero “con abuso di maggioranza”) e “in quanto presumibile foriera di danno”, ha tuttavia respinto la domanda facendo applicazione dell'art. 2379 ter c.c., rilevando che la delibera medesima aveva già avuto esecuzione atteso che S.p.a. CA aveva chiesto ed ottenuto dalle banche uno slittamento dei termini di esecuzione del piano di ristrutturazione già omologato dal Tribunale di Ascoli Piceno. Ha altresì
disposto la compensazione delle spese di lite, senza tuttavia motivare specificamente sul punto.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione e Parte_1
falsa applicazione degli artt. 2377, 2379, 2379 ter, 2410, 2415 e 2146 c.c., non vertendosi in una ipotesi di emissione del prestito obbligazionario, bensì di modifica delle condizioni del prestito;
2) violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 2410, 2415, 2416, 2377, 2379, 2379 ter e 2325 bis c.c. non rientrando la S.p.a. CA tra i soggetti che ricorrono al mercato del capitale di rischio e non avendo l'appellato allegato e provato che la predetta società sia abbia azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante;
3) contraddittorietà della sentenza gravata, l'incoerenza logica tra parte motiva e parte dispositiva , nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2325 bis
2416, 2377, 2379 e 2379 ter, 2697 cod. civ., 112 e 115 c.p.c. ; 4) erroneità della disposta compensazione delle spese di lite, con violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ha quindi concluso come in epigrafe.
pagina 3 di 14 nella qualità, ha resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità per difetto di Controparte_1
interesse ad agire, risultando la delibera impugnata sostituita da altra successiva, e, in via incidentale,
ha impugnato il capo di sentenza che ha accertato la nullità della delibera medesima. Ha quindi concluso come in epigrafe.
Per ragioni di carattere sistematico deve innanzitutto essere esaminata l'eccezione di difetto di interesse ad agire, sollevata dall'appellata assemblea degli obbligazionisti a norma dell'ottavo comma dell'art. 2377 c.c., richiamato dall'art. 2416 c.c..
In punto di fatto è pacifico e comunque documentato in atti (cfr. doc. a nel fascicolo dell'appellata) che con delibera assunta con atto notarile del 19 giugno 2023 l'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato “CA Beta 2013 zero coupon” ha nuovamente modificato le modalità
di rimborso del prestito obbligazionario differendo il termine per il rimborso del 100% del capitale al
31/12/2025.
Assume a riguardo l'appellata che anche detta delibera (unitamente a quella del CdA -cfr. doc. sub b ibidem) ha avuto attuazione in quanto “la società ha chiesto ed ottenuto dalle banche un ulteriore
slittamento dei termini di esecuzione del piano di ristrutturazione e l'accordo in questo senso
raggiunto con le banche è stato anche pubblicato in CCIAA (docc. c e d) a garanzia della certezza e di
tutela delle ragioni di tutti i terzi, con salvezza dei loro diritti”.
La prospettazione non appare condivisibile.
Risulta innanzitutto provato documentalmente che con ordinanza del 28/10/2024 (cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale dell'appellante, ammissibile in questa sede in quanto successivo all'impugnazione in esame) il Tribunale di Ancona, sezione specializzata imprese, ha sospeso l'efficacia della predetta delibera sul rilievo della sua nullità per violazione del terzo comma dell'art. 2479 ter c.c. (in conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità -cfr. per tutte Cass. S.U. sent. n. 23218 del 14/102013), avendo il ricevuto l'avviso di convocazione Pt_1
dell'assemblea degli obbligazionisti solo in data successiva alla sua celebrazione.
pagina 4 di 14 In secondo luogo, in accoglimento delle ragioni poste a fondamento del primo motivo dell'appello principale, non può nella specie farsi applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2379 ter c.c..
Tale ultima disposizione prevede, infatti, che “nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio […] l'invalidità della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere
pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita”. Ebbene, a prescindere da ogni altra considerazione, è evidente che nel caso di specie oggetto di impugnazione non è una delibera di emissione di obbligazioni (la cui competenza ai sensi dell'art. 2410 c.c. è del consiglio di amministrazione), bensì una delibera di slittamento del termine di rimborso e quindi di modifica delle condizioni del prestito, la cui competenza spetta all'assemblea degli obbligazionisti a norma dell'art. 2415 c.c..
Le conclusioni raggiunte non consentono tuttavia l'accoglimento dell'appello, stante la fondatezza dell'appello incidentale proposto dall'appellata assemblea.
Deduce il rappresentante comune l'erroneità della dichiarazione di nullità della delibera del 1/12/2021
di spostamento della data di rimborso del prestito obbligazionario, per essere stata assunta con il voto determinante di obbligazionisti in conflitto di interesse ovvero con “abuso di maggioranza”, non avendo l'attore oggi appellante mai sollevato tale ultima eccezione, non rilevabile d'ufficio; non integrando l'eccepita condizione di conflitto di interesse una ipotesi di nullità, ma di annullabilità; non sussistendo nella specie la lamentata situazione di conflitto di interessi;
e mancando in radice qualsivoglia danno per gli obbligazionisti, presupposto necessario per l'integrazione della fattispecie posta a base della dichiarata invalidità della delibera.
Sotto il primo profilo, questa Corte non può che prendere atto della obiettiva violazione da parte del primo giudice del principio della non rilevabilità d'ufficio delle eccezioni c.d. in senso stretto.
Ed infatti, a fronte di una domanda che lo stesso appellante riassume in questa sede come diretta a provocare una decisione del Tribunale circa la questione “se gli obbligazionisti, che cumulano nella
pagina 5 di 14 medesima persona anche la qualifica di azionista o amministratore, si trovino in conflitto di interessi e,
se sì, se possano sine die rinviare il rimborso del prestito obbligazionario in danno dell'unico vero
obbligazionista/creditore della società”, il primo giudice ha “ritenuto interessante” constatare che
nella specie potevano “atteggiarsi le ipotesi di annullabilità delle delibere per “conflitto di interessi” e
“abuso di maggioranza” nel contesto della ristrutturazione di un prestito obbligazionario, dove alcuni
soggetti (gli azionisti in primis, ma anche altri creditori finanziari e commerciali esclusi dalla
ristrutturazione) hanno un immediato e comprovabile interesse alla riduzione del debito”. Nessuna
domanda di annullamento è stata svolta dall'odierno appellante sotto il profilo dell'abuso di maggioranza, vieppiù alla luce della circostanza di fatto (desumibile dal verbale impugnato) che le uniche obbligazioniste, che risultano essere anche azioniste di S.p.a. CA e cioè Parte_2
e (quest'ultima anche membro del CdA), detengono rispettivamente solo il
[...] CP_2
4,1% ed il 3,6% della quota di partecipazione della società (vedi visura CCIAA sub doc. 5 nel fascicolo dell'appellata assemblea) e sono titolari rispettivamente di due obbligazioni per il valore complessivo di € 39.800,00 e di una obbligazione del valore di € 19.900,00, mentre , vice Controparte_3
presidente del CdA di S.p.a. CA, è titolare di una sola obbligazione del valore di € 19.900,00
(vedi verbale impugnato sub doc. 10 nel fascicolo dell'appellante), mentre l'appellante è titolare di obbligazioni per il complessivo valore di € 159.200,00. Il complessivo valore delle loro partecipazioni sia azionarie che obbligazionarie risulta quindi obiettivamente di minoranza. Né a dette quote possono essere sommate quelle “di quasi tutti gli altri obbligazionisti”, perché, “pur non essendo formalmente
soci” sono “figli, mogli o mariti di soci” ovvero soci di società titolari di azioni di S.p.a. CA,
trattandosi da un lato di allegazione del tutto generica, dall'altro lato inconferente risultando i titolari delle obbligazioni soggetti distinti dai loro familiari o dai soggetti giuridici di cui sono soci.
In ogni caso non sussiste una ipotesi di abuso per le ragioni che si andranno nel prosieguo ad evidenziare e che assorbono, rendendola irrilevante, l'argomentazione secondo cui occorrerebbe, sotto pagina 6 di 14 questo profilo, prendere in considerazione anche i voti espressi dagli obbligazionisti non soci ma legati da rapporti parentali o societari con questi ultimi.
Ciò posto, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte è sì univoca nell'affermare che “il
principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve
rilevare in via ufficiosa, ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, è suscettibile
di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario e, precisamente, nell'ambito delle azioni di
impugnazione delle delibere assembleari, benché non assimilabili ai contratti, trattandosi tanto
nell'uno, quanto nell'altro caso, di domanda pertinente ad un diritto autodeterminato” (cfr. da ultimo
Cass. sent. 10233 del 18/4/2023), ma si tratta di affermazione che trova il suo fondamento oltre che nei principi generali di diritto, anche nell'espressa previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 2379
c.c., laddove consente al giudice di rilevare d'ufficio le sole invalidità previste nel primo comma del medesimo articolo. Orbene, nel sistema delineato dagli artt. 2377-2379 c.c. la sanzione di nullità ha natura eccezionale ed è pertanto prevista soltanto per le delibere mancanti di convocazione dell'assemblea o di verbale, ovvero aventi oggetto impossibile o illecito, cioè contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, mentre invece sono semplicemente annullabili le delibere non prese in conformità alla legge ovvero all'atto costitutivo. In tale ultima categoria deve essere ricondotta l'invalidità delle deliberazioni assembleari per eccesso di potere o abuso della maggioranza (non regolamentata espressamente dal codice civile, ma di creazione giurisprudenziale),
sanzione che colpisce le deliberazioni che non trovano “alcuna giustificazione nell'interesse della
società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse
personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta
dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti
patrimoniali spettanti ai soci di minoranza “uti singuli” (cfr. Cass. sent. n. 27387 del 12/12/2005; n.
20625 del 29/9/2020). La giurisprudenza in altre parole ritiene che in applicazione del principio di buona fede – in senso oggettivo – al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società,
pagina 7 di 14 la c.d. regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto, per il perseguimento di un proprio interesse, fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza è, quindi, causa di annullamento della deliberazione assembleare quando essa non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, in quanto il voto espresso sia ispirato al perseguimento di un interesse – di maggioranza – personale ed antitetico a quello sociale, oppure esso sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a ledere i diritti dei soci di minoranza. Ai fini dell'annullamento della deliberazione assembleare, per eccesso di potere,
è tuttavia necessario non solo svolgere la relativa domanda/eccezione, ma anche provare che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci,
oppure che esso fosse in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Nel caso di specie in mancanza di qualsivoglia allegazione fattuale, nonché domanda ovvero eccezione svolta dall'odierno appellante nei termini sopra esposti, non poteva il primo giudice procedere d'ufficio a rilevare l'eccezione in parola.
Risulta poi, in ogni caso, fondato il rilievo svolto dall'appellante incidentale per cui non solo il rilevato abuso della maggioranza, ma anche la prospettata invalidità della deliberazione qui impugnata, perché
assunta con il voto determinante di obbligazionisti in conflitto di interesse, integrano ipotesi di annullabilità della deliberazione, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 2379 c.c..
L'appellante incidentale assume l'erroneità della impugnata decisione, rilevando, da un lato, che l'unica ipotesi di conflitto di interessi è quella disciplinata dal quarto comma dell'art. 2415 c.c. e,
dall'altro, che nella specie non è stata né allegata né provata l'esistenza di un danno derivante dalla impugnata delibera.
I rilievi svolti appaiono fondati.
pagina 8 di 14 In punto di diritto la Corte osserva che il conflitto di interessi in materia di deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti non è specificamente disciplinato dal legislatore, limitandosi la normativa codicistica a prevedere quale unica ipotesi quella della sottoscrizione da parte della società di proprie obbligazioni, ipotesi per la quale il quarto comma dell'art. 2415 c.c. prevede in radice il divieto per la società di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti.
Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza chiamata a decidere nella materia de qua ritengono che dall'ordinamento societario e in particolare dall'art. 2373 c.c. (in materia di delibera assembleare delle società per azioni), dall'art. 2475 ter, secondo comma, c.c. (in materia di decisioni del consiglio di amministrazione delle società a responsabilità limitata) e dall'art. 2479 ter, secondo comma, c.c. (in materia di decisioni dell'assemblea dei soci di società a responsabilità limitata) siano ricavabili principi generali idonei a regolare anche le ipotesi di conflitto di interessi relativi all'assemblea degli obbligazionisti. In particolare, si ritiene che il conflitto di interessi non rappresenti ex se una condizione in grado di inficiare la votazione assunta con le maggioranze previste ex lege, essendo di contro necessario per l'invalidità della delibera che la stessa sia stata assunta con il voto determinante di un soggetto, in capo al quale si configura una situazione di conflitto di interessi, e che tale delibera rechi alla società un danno anche in via meramente potenziale. Chiamata a pronunciarsi sul punto la Suprema
Corte, infatti, in più occasioni ha affermato che “L'annullamento della delibera adottata da una società
di capitali, ai sensi dell'art. 2373 c.c. richiede, oltre che l'esistenza del conflitto di interessi, due
distinte condizioni, che devono concorrere entrambe: la prima consiste nella decisività del voto
espresso dal socio in conflitto d'interessi; la seconda risiede nella dannosità, almeno potenziale, della
deliberazione medesima per la società” (cfr. Cass. sent. n. 15950 del 17/7/2007; n. 28748 del
3/12/2008; n. 17060 del 5/10/2012) ord. n. 17461 del 19/6/2023).
L'indagine richiesta a questa Corte impone pertanto l'accertamento dell'effettivo contenuto dei due requisiti imprescindibili per l'annullamento della deliberazione qui impugnata e cioè della effettiva esistenza di un conflitto di interessi e della esistenza di un potenziale danno, necessariamente da riferire pagina 9 di 14 alla classe degli obbligazionisti che hanno sottoscritto il prestito obbligazionario denominato “CA
Beta 2013 zero coupon”.
Quanto al primo requisito è noto che le forme di finanziamento dell'impresa sociale (anche a seguito dei numerosi interventi legislativi, derivati dalla evoluzione dei mercati finanziari, che hanno reso più
sfumata la differenza introducendo, da un lato, strumenti finanziari che, pur qualificandosi come obbligazioni, presentano caratterizzazioni tipiche del capitale di rischio, quali, ad esempio, la clausola di subordinazione di cui all'art. 2411, comma 1, c.c. ovvero una remunerazione legata all'andamento economico della società -obbligazioni cc.dd. partecipanti ex art. 2411, comma 2, cod. civ.- e, dall'altro lato, strumenti finanziari che, pur forniti dei diritti amministrativi tipicamente riconosciuti agli azionisti, non si qualificano come azioni ma piuttosto come strumenti finanziari diversi, cc.dd.
partecipativi -art. 2346, comma 6, c.c.) si dividono in linea generale in due distinte categorie, a seconda che le stesse realizzino un apporto di risorse finanziarie qualificabili come capitale “di rischio” (equity)
ovvero come capitale “di debito” (debt): le prime sono finanziamenti rappresentativi della partecipazione al progetto imprenditoriale e sono pienamente soggetti al rischio d'impresa; le seconde sotto il profilo civilistico sono riconducibili ad ipotesi di “mutuo” per soddisfare il bisogno di capitale,
tendenzialmente a medio e lungo termine, dell'emittente. La rilevata differenza rende evidente anche la diversità delle relazioni che riguardano i rapporti tra società ed obbligazionisti, che si presentano come parti contrapposte di un rapporto di credito, sicché i rispettivi interessi possono anche confliggere,
rispetto al legame intercorrente tra la società e gli azionisti, che, partecipando all'iniziativa imprenditoriale ed ai rischi ad essa connessi, sono titolari di un interesse che non può confliggere con quello sociale.
Il rilevato dualismo tra società (ed i suoi azionisti ovvero amministratori) e obbligazionisti non è
tuttavia in linea di principio da solo sufficiente ad integrare l'esistenza di un “conflitto di interessi”. La
Suprema Corte infatti, già da tempo, ha affermato (cfr. Cass. sent. n. 28748 del 3/12/2008; n. 3312 del
21/3/2000) “che esclusa l'applicazione analogica del secondo comma dell'art. 2373 c.c., la prevalente
pagina 10 di 14 dottrina, gran parte della giurisprudenza di merito e la giurisprudenza di legittimità … non sono
inclini a considerare annullabile per conflitto d'interessi la deliberazione determinativa del compenso
dell'amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo
stesso amministratore che abbia preso parte all'assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì
pregiudicato l'interesse sociale”. Ed infatti, “ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi ai sensi
dell'art. 2373 cod. civ., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, inteso come
l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società …
Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari
quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono
riconducibili al contratto di società” (cfr. Cass. sent. n. 20625 del 29/9/2020; n. 27387 del 12/12/2005).
Declinando i principi appena richiamati al conflitto di interessi in relazione alle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti si osserva che la disciplina codicistica dettata per gli obbligazionisti, in quanto diretta da un lato a coordinare le posizioni individuali dei singoli titolari di obbligazioni nei confronti della società e, dall'altro, a consentire alla società di instaurare un dialogo unitario con la collettività degli obbligazionisti in modo da potere più agevolmente modificare od aggiornare le condizioni del prestito (ove ciò si renda necessario durante la vita dell'operazione alla luce del progressivo evolversi della relativa situazione economico-finanziaria), intende assicurare un equilibrio dei vari interessi coinvolti attraverso la costituzione ex lege di un gruppo titolare non solo di un interesse comune agli obbligazionisti, ma anche (secondo la più accreditata dottrina) più in generale di un compito di tutela dei creditori sociali diversi dagli obbligazionisti per ragioni di ordine pubblico.
In tal senso la norma di chiusura contenuta nell'art. 2415, comma 1, n. 5 (che attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare su qualsiasi materia «di interesse comune degli obbligazionisti») assume un pregnante significato sul piano sistematico, in quanto volta a precisare che il potere deliberativo del gruppo, riunito in assemblea, deve sempre intendersi funzionale al perseguimento di un interesse comune ed in ciò trovi il proprio limite. Conferma dei rilievi appena svolti si ravvisa nella disciplina di pagina 11 di 14 cui all'art. 2419 c.c., che pur legittimando le azioni individuali degli obbligazionisti, pone un limite a dette azioni precisando che le stesse non possono confliggere o, più precisamente, risultare
“incompatibili” con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 c.c.. L'impianto legislativo,
quindi, prevede una preminenza dell'interesse del gruppo rispetto alla posizione individuale del singolo obbligazionista allorché si versi nell'ambito delle materie di competenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 2415. Tra queste, rientra indiscutibilmente, in forza della previsione di cui all'art. 2415,
comma 1, n. 2 c.c., il potere di decidere in ordine alle modificazioni delle condizioni del prestito,
esercitato nella delibera qui impugnata avente ad oggetto il differimento del termine di restituzione del prestito.
Deve a questo punto precisarsi che l'interesse comune non può essere individuato nel mero puntuale rispetto da parte della società debitrice degli obblighi assunti in sede di emissione del prestito obbligazionario, in quanto detta interpretazione precluderebbe in radice ogni modifica peggiorativa per i sottoscrittori, tale dovendosi qualificare anche lo spostamento in avanti del termine di adempimento dell'obbligo di rimborso. La dottrina più attenta e la giurisprudenza di merito (in tal senso vedi Corte
Appello Milano sent. 17/11/1998; Tribunale di Monza 13/6/1997) hanno infatti già da tempo ritenuto che l'interesse comune sia quello di ottenere, tempo per tempo, il migliore soddisfacimento possibile rispetto alle obbligazioni originariamente assunte dall'emittente, tenuto conto delle sue mutate condizioni economico-finanziarie durante la vita del prestito ed alla luce di una valutazione prospettica che faccia ritenere il sacrificio attuale effettivamente utile ed opportuno per gli obbligazionisti, in quanto funzionale al perseguimento di risultati futuri.
Le considerazioni fin qui svolte portano a concludere che la valutazione della dedotta invalidità della delibera dell'assemblea degli obbligazionisti impone necessariamente la verifica della conformità della delibera medesima all'interesse del gruppo degli obbligazionisti in relazione alle obiettive condizioni economico-finanziarie della società emittente e al risultato prospettico che lo stesso ha inteso raggiungere.
pagina 12 di 14 Quanto al requisito del danno la giurisprudenza sopra ricordata richiede che il voto di maggioranza, che ha consentito l'approvazione della deliberazione, sia stato diretto a provocare la lesione dei diritti degli obbligazionisti per il conseguimento di interessi estranei a quelli del gruppo unitariamente considerato.
Ebbene, nel caso di specie nessuna allegazione in radice è stata svolta nei termini fin qui esposti dall'appellante principale, che si è limitato a segnalare esclusivamente il contrasto tra il proprio interesse individuale ad ottenere la restituzione del prestito a fronte di quello della società a mantenere fermo lo stesso, al fine di consentire l'omologa della modifica dell'accordo di ristrutturazione già
omologato dal Tribunale di Ascoli Piceno, e la sussistenza in re ipsa di un danno consistente nella mancata disponibilità del denaro e nella mancata percezione degli interessi.
Si tratta a ben vedere di allegazioni che da un lato non contengono alcuna valutazione dell'interesse collettivo del gruppo degli obbligazionisti e che appaiono in concreto scontrarsi con detto interesse collettivo.
Risulta infatti pacifico tra le parti, oltre che puntualmente documentato in atti, che S.p.a. CA ha ottenuto in data 29/7/2020 l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex artt. 182 bis e septies LF
(cfr. visura CCIAA sub doc. 3 nel fascicolo dell'appellante incidentale), in relazione al quale l'assemblea degli obbligazionisti qui appellata ha già deliberato in data 2/9/2019 la riduzione del valore della singola obbligazione da rimborsare e la postergazione del rimborso del prestito obbligazionario
(cfr. docc. 12 e c ibidem). L'eventuale mancata omologazione della modifica di detto piano (cui è
funzionale la delibera impugnata) esporrebbe quindi la società ad una azione di risoluzione dello stesso da parte dei creditori aderenti all'accordo, alla diretta azione esecutiva da parte di coloro che invece non hanno aderito e in ogni caso alla verosimile immediata richiesta di apertura della liquidazione giudiziale ad opera di entrambe le categorie di creditori (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 16347 del
21/06/2018; sent. n. 17703 del 11/7/2017; n. 29632 dell'11/12/2017; Trib. Roma sent. n. 573 del
23/7/2019).
pagina 13 di 14 Inoltre, sotto il profilo del danno l'appellante non ha svolto nessuna deduzione specifica ovvero contestazione in ordine alla circostanza allegata e provata documentalmente dall'appellante incidentale che, ove adempiuto il piano, residuerebbe un patrimonio di circa duemilionicinquecentomila euro ampiamente sufficiente a coprire il rimborso dei prestiti obbligazionari (cfr. estratto piano, pagina. 60
attivo post piano doc. 5 ibidem).
In accoglimento dell'appello incidentale deve quindi escludersi l'annullabilità della delibera impugnata perché assunta in una situazione di conflitto di interessi.
Le conclusioni raggiunte, l'obiettiva complessità ed opinabilità delle questioni di diritto esaminate,
giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente rigetto dell'ultimo motivo dell'appello principale.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 721 del 20/6/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona sezione specializzata imprese, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello principale ed accoglie quello incidentale nei termini di cui in parte motiva,
confermando il rigetto della domanda proposta da con atto di citazione introduttivo Parte_1
del primo grado di giudizio;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14/2/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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