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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2184/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 27.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli avv.ti CERCI EMILIO e Parte_1 Controparte_1
ROMANO GIOIA hanno concluso come da nota depositata in data 14/04/2025 per gli avv.ti MARCHE MASSIMILIANO e CAPELLO MARCO hanno concluso come CP_2
da nota depositata in data 11/04/2025 per ” nessuno è comparso (già contumace). Controparte_3
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:39 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2184/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2184/2020 R.G. promossa da: tra
(p.i. ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CERCI EMILIO e
ROMANO GIOIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Latina (LT), Via
Oberdan, n. 63, in virtù di procura allegata in atti;
attrice contro
p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti MARCHE MASSIMILIANO e CAPELLO
MARCO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino (TO), Via Stefano Clemente,
n. 19, in virtù di procura speciale alle liti allegata in atti;
convenuta con la chiamata in causa di
(c.i.f. , corr. in Alcobendas (Madrid) Controparte_3 C.F._1
Polígono Industrial de Alcobendas, Calle Guzman El Bueno 6 – 28108; terza chiamata-contumace
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3
conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la al fine di sentire
[...] CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni eccezione, deduzione e domanda contraria rigettata, -in via principale dichiarare l'annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1439 c.c., ravvisando una condotta dolosa della Società nell'attività di vendita della CP_2
merce garantita dalla stessa essere priva di sostanza Nichel, anche con supporto di certificazione falsa, e, per l'effetto, condannare al in persona del legale rapp.te pro-tempore P.I. Controparte_4
alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle merci d'importo pari ad P.IVA_2
€.4.890,00 e condannarla al risarcimento del danno subito dall'attrice a titolo di danno emergente e lucro cessante nonché al risarcimento del danno all'immagine arrecato alla Gioielleria e che si quantifica in una somma pari ad euro €. 5.000,00 o nella somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudicante (anche in via equitativa) aggravati dall'esercizio di attività ritenuta “pericolosa” in quanto avente ad oggetto la vendita di merce contenente Nichel oltre
i limiti consentiti dalla legge, ovvero di materiale ritenuto nocivo per la “SALUTE”; -in via subordinata disporre la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.
1453 c.c. quale vendita c.d. “aliud pro alio” trattandosi nel caso di specie di diversità tra la cosa richiesta e quella venduta che incide sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene tale da potersi ritenere appartenente ad un altro genere del tutto diverso da quello posto alla base della decisione del compratore, impedendone la funzione naturale (oggetti anallergici) e facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella richiesta e per
l'effetto condannare al in persona del legale rapp.te pro-tempore alla restituzione CP_4 CP_2
delle somme versate per l'acquisto delle merci d'importo pari ad €.4.890,00 e e condannarla al risarcimento del danno subito dall'attrice a titolo di danno emergente e lucro cessante nonché al risarcimento del danno all'immagine arrecato alla e che si quantifica in una somma pari Parte_1 ad euro €. 5.000,00 o nella somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo
Giudicante (anche in via equitativa) aggravati dall'esercizio di attività ritenuta “pericolosa” in quanto avente ad oggetto la vendita di merce contenente Nichel oltre i limiti consentiti dalla legge, ovvero di materiale ritenuto nocivo per la “SALUTE”. Con vittoria di spese, competenza ed onorari
IVA e CPA e spese generali 15% da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari.”, deducendo: - di aver acquistato dalla convenuta, distributore esclusivo in Italia del marchio "UNO de 50", una serie di prodotti (gioielli e orologi) commercializzati e certificati come
"nichel free", anallergici, come elencati nelle fatture n. 731 del 22.02.2017 e n. 4209 del 25.10.2017
(vd. all.ti 1-2, citazione) per la somma complessiva di euro 4.980,14, con saldo immediato della prima fattura e pagamento rateizzato in due tranches mediante Ri.Ba. per la seconda fattura;
- di aver corrisposto la prima rata di quest'ultima fattura di € 601,41 in data 7.12.2017 (vd. all.to n. 4); - che, riscontrato, nelle more, l'annerimento dei monili precedentemente acquistati ed oggetto della prima fornitura, di cui alla fattura n. 731 del 22.05.2017, aveva, conseguentemente, denunciato i vizi alla convenuta, domandandole la sostituzione dei beni (vd. all. 6, missiva del 3.2.2018); - di essere stata diffidata dalla convenuta a adempiere al saldo della seconda fattura mediante comunicazione del
13.2.2018 (vd. all.to n. 7); - di aver contestato la diffida e reiterato la denuncia dei vizi in data
28.2.2018 (vd. all.to n. 8); - di aver saldato il 24.03.2018 la seconda fattura, la n. 4209, versando la somma di euro 602,41 (vd. all.to n. 9), con riserva di agire per rimborso e risarcimento del danno;
- di aver inviato, in ragione del sospetto circa la presenza di nichel nei prodotti acquistati, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma nr. 4 campioni dell'intera fornitura, al fine di verificare la presenza dell'elemento chimico in parola (segnatamente, il n. 147673 corrispondente al campione PUL1526MTL0000M, il n. 147674 corrispondente al campione COL. 1151
"UNO", il n. 147675 corrispondente al campione COL.0814RSAHUMOU "UNO" ed Per_1
il n. 147676 corrispondente al campione ANI0407MTL0000L; vd. all.to n. 10); - che, dall'esame svolto, veniva accertata la presenza di nichel, in quantità eccedente i limiti di legge, in tutti i campioni esaminati (vd. all.to n. 11); - di aver comunicato alla convenuta, in data 2.1.2019, formale messa in mora, chiedendo la restituzione della somma di € 4.980,00, corrispondente all'importo versato per la merce acquistata non conforme, e il risarcimento per danni d'immagine (vd. all.to n. 12).
La convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, costituitasi in CP_2
giudizio con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 29.09.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Riservata ogni altra ragione, azione e deduzione
Contrariis rejectis Voglia Il Tribunale Ill.mo IN VIA PRELIMINARE DI RITO Disporre, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa della
(c.i.f. ) corr. in Alcobendas (Madrid) Polígono Controparte_3 C.F._1
Industrial de Alcobendas, Calle Guzman El Bueno 6 - 28108, in qualità di società proprietria del marchio “ 50”, e pertanto unica responsabile per vizi dei prodotti. NEL MERITO In via CP_5
principale Respingere tutte le domande proposte ed assolvere la conchiudente da ogni richiesta attorea. In via subordinata In caso di integrale o parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare la (c.i.f. ) corr. in Controparte_3 C.F._1
Alcobendas (Madrid) Polígono Industrial de Alcobendas, Calle Guzman El Bueno 6 - 28108 a tenere indenne e manlevata la da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante CP_2 dall'accoglimento della domanda attorea, ivi comprese l'eventuale condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite ed al pagamento di quelle per la propria difesa. IN OGNI CASO
Con il favore delle spese e degli onorari di causa ex D.M. 55/2014, da distrarre in favore del legale scrivente, antistatario con applicazione della maggiorazione del 30% rispetto all'importo riconosciuto ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55\2014.”. Espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, autorizzata, da parte del precedente G.I., la chiamata in causa del terzo e acclaratane la contumacia, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
La presente controversia ha ad oggetto il diritto dell'attrice ad ottenere, in via principale,
l'annullamento del contratto di vendita per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. e, in via subordinata, la risoluzione dello stesso ex art. 1453 c.c. per inadempimento della convenuta, - la quale avrebbe consegnato merce difforme da quella pattuita -, con conseguente diritto della prima, in entrambi i casi, a vedersi restituire la somma versata pari ad euro 4.890,00, nonché al risarcimento dei danni conseguenti.
In via preliminare, risultano circostanze pacifiche e non contestate la sussistenza del rapporto contrattuale di compravendita tra le odierne contendenti, l'effettiva consegna della merce da parte della convenuta e il suo pagamento da parte dell'attrice.
Ciò posto, ai fini della risoluzione della presente controversia, risulta dirimente l'analisi dei risultati degli accertamenti eseguiti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma in merito alla presenza di nichel nelle merci oggetto di compravendita, costituendo tale circostanza il presupposto fattuale comune sia per la domanda di annullamento del contratto per dolo, sia per la domanda di risoluzione per aliud pro alio.
Orbene, dai c.d. “rapporti di prova” nn. 147673, 147674, 147675 e 147676, è emerso che i campioni della merce inviata da parte dell'attrice (anelli, bracciali e collane da bigiotteria) presentavano tutti un rilascio significativo di nichel: rispettivamente, 92 μg/cm²/settimana; 148 μg/cm²/settimana; 7,0 μg/cm²/settimana; 4,0 μg/cm²/settimana.
A tale proposito, merita sottolineare come, ai sensi della normativa vigente in materia, tali prodotti possano presentare un tasso di rilascio di nichel non superiore a 0,5 μ/cm2/settimana: invero, ai sensi del punto 27), lett. b), allegato XVII, intitolato “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi”, del Regolamento (CE) n.
1907/2006, “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”, il nichel “non può essere utilizzato…in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali orecchini, collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia, anelli, casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi, bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nichel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana”.
Orbene, sulla scorta della normativa in commento, risulta evidente che, nei campioni esaminati, non solo vi era la presenza di nichel, ma il rilascio del metallo era in misura ben superiore ai limiti consentiti dalla legge.
Ad avviso di questo Tribunale, si può ragionevolmente ritenere attendibile il risultato tecnico di cui ai “rapporti di prova” eseguiti dalla CCIAA, sia per la natura istituzionale dell'Ente e del suo ruolo di soggetto terzo e imparziale, sia per l'assenza di contestazioni specifiche sullo stesso da parte della convenuta.
Le analisi effettuate, peraltro, sono state condotte secondo la metodologia prevista dalla normativa tecnica di riferimento "UNI EN ISO 1811:2011 + EPA 6020A", dove la UNI EN ISO 1811:2011 rappresenta lo standard tecnico di riferimento ed EPA 6020A costituisce la metodologia certificata per la determinazione dei metalli.
Si ritiene, inoltre, che l'analisi tecnica effettuata su un numero rappresentativo di campioni della merce oggetto di compravendita, benché non estese alla totalità dei prodotti forniti, costituisce elemento probatorio sufficiente per ritenere che le difformità riscontrate caratterizzino l'intera fornitura.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'accertamento dei difetti mediante campionamento statistico rappresenta un metodo valido di verifica della qualità del prodotto, purché il procedimento sia stato condotto secondo criteri di rappresentatività rispetto all'intera partita (Cass.
22.11.2021, n.35967).
Nel caso di specie, la metodologia di campionamento adottata e la natura sistematica dei difetti riscontrati consentono di estendere le risultanze delle analisi all'intera fornitura, configurando una presunzione di non conformità dell'intera partita alle caratteristiche pattuite.
Le eccezioni sollevate dalla parte convenuta circa l'asserita incompletezza della relazione tecnica, - con particolare riferimento alla mancata specificazione dei reagenti utilizzati, della strumentazione tecnica impiegata e dell'area del campione analizzata –, appaiono infondate.
La relazione, infatti, fa espresso riferimento alla metodologia EPA 6020, un protocollo analitico standardizzato nel quale sono già dettagliatamente previsti e codificati tutti gli aspetti procedurali contestati, inclusi i parametri tecnici di analisi.
La standardizzazione intrinseca del citato metodo rende, quindi, superflua un'ulteriore specificazione degli elementi tecnici, essendo questi già definiti nel protocollo stesso.
Quanto sopra evidenziato, ad avviso di questo Tribunale, ha determinato la reiezione dell'istanza di c.t.u., sussistendo elementi probatori sufficienti per ritenere accertato quanto lamentato dall'attrice.
Rispetto, invece, alla relazione tecnica a firma del dr. ing. (vd. all. 2, comparsa) datata Per_2
14.09.2020 prodotta dalla convenuta, si ritiene la stessa non decisiva ai fini del giudizio, in quanto volta ad accertare elementi (quantità di prodotti invenduti, stato di conservazione, rimedi all'ossidazione) eccentrici rispetto alla questione principale riguardante la riscontrata presenza di nichel nella merce venduta.
Tanto dedotto, la domanda attorea svolta in via principale finalizzata ad ottenere l'annullamento del contratto inter partes per dolo non appare fondata.
Come noto, il dolo, quale causa di annullamento del contratto (art. 1439 c.c.), richiede che i raggiri usati da un contraente siano stati determinanti per la conclusione del contratto, nel senso che, in assenza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non sia sufficiente una qualunque influenza psicologica, ma siano necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, purché intenzionalmente diretti a ingannare la controparte attraverso una falsa rappresentazione della realtà
(Cass. 23.6.2022, n.20231).
L'elemento soggettivo del dolo (animus decipiendi) si sostanzia nella consapevolezza di ingannare e nel proposito di determinare il consenso della controparte attraverso l'inganno.
In tal senso, l'idoneità dei raggiri deve essere valutata in concreto, considerando le circostanze di fatto e le condizioni soggettive della vittima, posto che l'affidamento non può essere tutelato se fondato sulla negligenza (Cass. 3.11.2023, n.30505).
La prova della condotta dolosa grava su chi intende far valere l'annullamento e deve riguardare sia l'esistenza degli artifici che la loro efficacia causale sulla formazione del consenso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, dall'istruttoria espletata, nella fattispecie che qui occorre, non è emersa una condotta dolosa antecedente o coeva alla conclusione del contratto posta in essere dalla convenuta, quanto piuttosto una difformità manifestatasi nella fase esecutiva - e quindi rientrante nel perimetro dell'inadempimento -, mancando il requisito fondamentale della preesistenza o contemporaneità del dolo rispetto alla formazione del consenso.
Quanto sopra può evincersi dai seguenti elementi: la non conformità dei gioielli venduti è emersa solo successivamente alla conclusione del contratto, l'assenza da parte dell'attrice di elementi atti a provare una preordinata volontà di ingannare da parte della convenuta al momento della conclusione del contratto, la provenienza delle certificazioni "nichel free" riconducibili al produttore, terzo chiamato, contumace, e non direttamente dalla parte convenuta, mero distributore, la quale ha fatto affidamento su di esse (vd. all.ti nn. 3-4, comparsa).
Va, invece, accolta la domanda svolta in via subordinata da parte dell'attrice. Ed invero, gli esiti delle indagini svolte dalla CCIAA di Roma consentono di ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta ex art. 1453 c.c., avendo, quest'ultima, venduto prodotti che non avevano le qualità promesse e/o essenziali.
In tema di contratto di compravendita, il compratore gode di una serie di strumenti di tutela contro l'inattuazione o l'inesatta attuazione dell'attribuzione traslativa.
Nell'ambito della sua disciplina occorre distinguere tra tre diverse fattispecie di tutela dell'acquirente.
La garanzia per vizi, disciplinata dagli artt. 1490-1496 c.c., opera quando il bene presenta imperfezioni materiali o anomalie strutturali che lo rendono inidoneo all'uso o ne diminuiscono significativamente il valore;
questa forma di tutela prescinde dalla colpa del venditore, configurandosi come una forma di responsabilità contrattuale speciale che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza e si fonda sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
in tal caso, il compratore può scegliere tra l'azione redibitoria (risoluzione) e l'azione estimatoria (riduzione del prezzo).
La mancanza di qualità promesse o essenziali, regolata dall'art. 1497 c.c., riguarda invece difetti che attengono alla natura intrinseca del bene e ai suoi elementi sostanziali, tali da determinarne l'appartenenza ad una specie diversa nell'ambito dello stesso genere.
In questo caso, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "la mancanza di qualità essenziali attiene all'intrinseca natura della merce ed ai suoi elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra" (Cass.
29.5.2023, n.14895).
In tal caso, l'acquirente può chiedere solo la risoluzione del contratto, restando comunque soggetto ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c..
Diverso è il caso dell'aliud pro alio datum, che ricade nella disciplina generale dell'inadempimento ex art. 1453 c.c..
Questa fattispecie si configura quando "il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita" (Cass. 14.5.2024, n.13214).
In questo caso, trattandosi di vero e proprio inadempimento, il compratore può agire per l'adempimento o la risoluzione senza essere soggetto agli oneri di denuncia e ai termini di cui all'art. 1495 c.c..
La distinzione, per ciò che precipuamente rileva agli odierni fini, tra l'aliud pro alio e la mancanza di qualità promesse e/o essenziali appare, invero, costantemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “si verte in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus".
La stessa pronuncia ha ribadito che "si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale
o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti” (ex multis, Cass. 20.9.2023, n.26897).
L'aliud pro alio, dunque, si configura quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale od a quella ritenuta essenziale dalle parti.
In siffatto contesto, il riferimento alla destinazione economico-sociale del bene vale ad ampliare l'ambito di operatività del criterio del genus, nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contrattato, in relazione ai bisogni dell'acquirente, sì che, non essendo la cosa idonea ad assolvere alla sua funzione naturale ovvero a quella assunta come essenziale dalle parti, deve in definitiva ritenersi che queste l'abbiano considerata alla stregua di una res infungibile e non sostituibile, comunque, con un'altra.
In tal senso, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che quando una qualità sia espressamente promessa, essa assume per volontà delle parti un carattere di essenzialità incompatibile con la sua mancanza, legittimando la risoluzione del contratto (Cass. 25.3.1995, n.3550).
Sempre a tale proposito, di recente, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che «…in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., ogni qual volta il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016;
Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016).» (vd. Cass. 13.12.2022, n.36360).
Segnatamente viene in rilievo, come ampiamente esposto, l'esito dei “rapporti di prova” eseguiti dalla
CCIAA di Roma.
Alla luce dei risultati cui l'Ente è pervenuto, appare indiscusso che i prodotti oggetto di vendita siano inidonei ad assolvere alla funzione assunta come essenziale dai contraenti – quella di essere privi di nichel - e, comunque, inadatti alla relativa utilizzazione, secondo uno schema riconducibile nell'alveo dell'aliud pro alio.
Da ciò consegue la legittimità della richiesta di risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453
c.c. avanzata da parte attrice e il suo diritto ad ottenere la restituzione dalla convenuta di quanto pagato per l'acquisto della merce.
Venendo alla domanda risarcitoria articolata dall'attrice, volta ad ottenere il ristoro sia del danno patrimoniale, nelle sue componenti del danno emergente e del lucro cessante, sia del danno all'immagine, la stessa non può trovare accoglimento.
Ed invero, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697
c.c., non avendo fornito elementi idonei a dimostrare né il nesso eziologico tra i pregiudizi lamentati e la condotta asseritamente lesiva, né la concreta entità delle conseguenze pregiudizievoli subìte.
In particolare, per quanto attiene al danno patrimoniale, non sono stati prodotti in giudizio documenti o altri elementi probatori atti a comprovare specificamente le perdite economiche effettivamente sopportate (danno emergente), né i mancati guadagni (lucro cessante) che sarebbero derivati dalla condotta contestata.
Parimenti, con riferimento al dedotto danno all'immagine, parte attrice non ha allegato, né dimostrato concrete circostanze fattuali dalle quali poter desumere l'effettivo nocumento arrecato alla propria reputazione, limitandosi a prospettare generiche doglianze prive del necessario supporto probatorio.
In assenza di puntuali riscontri circa l'esistenza e la consistenza dei pregiudizi lamentati, non può farsi ricorso né alla consulenza tecnica d'ufficio, - che non può supplire alle carenze probatorie della parte
-, né alla liquidazione equitativa del danno, presupponendo quest'ultima la previa dimostrazione dell'«an debeatur».
Pertanto, stante il difetto di prova in ordine agli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
In ragione dell'accoglimento della domanda attorea di inadempimento, può invero trovare seguito la domanda di manleva proposta dalla convenuta in via subordinata nei confronti della Controparte_3
, terza chiamata in causa e contumace nel presente giudizio.
[...]
Dalla documentazione allegata nel corso del giudizio è emerso che la terza chiamata rivestisse tanto il ruolo di produttrice dei beni oggetto della compravendita, quanto di titolare del marchio "Uno de
50".
È emerso per tabulas la provenienza da parte di quest'ultima della certificazione attestante la qualità
"nichel free" della merce venduta (vd. all.ti nn. 3 e 4 comparsa) e che la convenuta, non appena ricevuta la notifica dell'atto di citazione, avesse prontamente notiziato il produttore della controversia insorta (vd. all.to n.1, comparsa). Tale quadro probatorio, unitamente alla posizione di produttore rivestita dalla terza chiamata, consente di affermare la sua diretta responsabilità in ordine alla conformità dei prodotti agli standard qualitativi dichiarati e garantiti.
Nel caso che qui occorre, come si è poc'anzi detto, parte attrice ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante e l'istruttoria espletata ha confermato la prospettazione attorea secondo cui la merce venduta non presentava le caratteristiche garantite, mentre, per contro, il produttore onerato della prova liberatoria, ha preferito disertare la lite, ancorché regolarmente evocato in giudizio.
Conclusivamente, accertata la fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale proposta dall'attore, va dichiarata risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di compravendita tra attrice e convenuta, con diritto per l'odierna parte deducente alla restituzione della somma di € 4.890,00.
In ragione di quanto sopra, va altresì accolta la domanda di manleva articolata in via subordinata dalla convenuta e, per l'effetto, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la parte convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla presente pronuncia.
Vanno invece respinte le richieste risarcitorie formulate dall'attrice.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria, stante il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda svolta in via subordinata da parte della società attrice, accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna quest'ultima a restituire all'attrice la somma di € 4.890,00;
b) respinge le restanti domande attoree;
c) in accoglimento della domanda svolta in via subordinata dalla convenuta, condanna la terza chiamata a manlevare la convenuta dalle condanne di cui ai capi a) e d) del dispositivo;
d) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., avvocati Emilio Cerci e Gioia Romano;
e) condanna la terza chiamata a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 4.872,55 per compensi di avvocato (aumentato del 15% ex art. 4, co. 1 bis, d.m. 55/14), euro
23,08 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., avv. Massimiliano
Marche.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 27.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli avv.ti CERCI EMILIO e Parte_1 Controparte_1
ROMANO GIOIA hanno concluso come da nota depositata in data 14/04/2025 per gli avv.ti MARCHE MASSIMILIANO e CAPELLO MARCO hanno concluso come CP_2
da nota depositata in data 11/04/2025 per ” nessuno è comparso (già contumace). Controparte_3
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:39 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2184/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2184/2020 R.G. promossa da: tra
(p.i. ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CERCI EMILIO e
ROMANO GIOIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Latina (LT), Via
Oberdan, n. 63, in virtù di procura allegata in atti;
attrice contro
p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti MARCHE MASSIMILIANO e CAPELLO
MARCO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino (TO), Via Stefano Clemente,
n. 19, in virtù di procura speciale alle liti allegata in atti;
convenuta con la chiamata in causa di
(c.i.f. , corr. in Alcobendas (Madrid) Controparte_3 C.F._1
Polígono Industrial de Alcobendas, Calle Guzman El Bueno 6 – 28108; terza chiamata-contumace
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3
conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la al fine di sentire
[...] CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni eccezione, deduzione e domanda contraria rigettata, -in via principale dichiarare l'annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1439 c.c., ravvisando una condotta dolosa della Società nell'attività di vendita della CP_2
merce garantita dalla stessa essere priva di sostanza Nichel, anche con supporto di certificazione falsa, e, per l'effetto, condannare al in persona del legale rapp.te pro-tempore P.I. Controparte_4
alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle merci d'importo pari ad P.IVA_2
€.4.890,00 e condannarla al risarcimento del danno subito dall'attrice a titolo di danno emergente e lucro cessante nonché al risarcimento del danno all'immagine arrecato alla Gioielleria e che si quantifica in una somma pari ad euro €. 5.000,00 o nella somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudicante (anche in via equitativa) aggravati dall'esercizio di attività ritenuta “pericolosa” in quanto avente ad oggetto la vendita di merce contenente Nichel oltre
i limiti consentiti dalla legge, ovvero di materiale ritenuto nocivo per la “SALUTE”; -in via subordinata disporre la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.
1453 c.c. quale vendita c.d. “aliud pro alio” trattandosi nel caso di specie di diversità tra la cosa richiesta e quella venduta che incide sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene tale da potersi ritenere appartenente ad un altro genere del tutto diverso da quello posto alla base della decisione del compratore, impedendone la funzione naturale (oggetti anallergici) e facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella richiesta e per
l'effetto condannare al in persona del legale rapp.te pro-tempore alla restituzione CP_4 CP_2
delle somme versate per l'acquisto delle merci d'importo pari ad €.4.890,00 e e condannarla al risarcimento del danno subito dall'attrice a titolo di danno emergente e lucro cessante nonché al risarcimento del danno all'immagine arrecato alla e che si quantifica in una somma pari Parte_1 ad euro €. 5.000,00 o nella somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo
Giudicante (anche in via equitativa) aggravati dall'esercizio di attività ritenuta “pericolosa” in quanto avente ad oggetto la vendita di merce contenente Nichel oltre i limiti consentiti dalla legge, ovvero di materiale ritenuto nocivo per la “SALUTE”. Con vittoria di spese, competenza ed onorari
IVA e CPA e spese generali 15% da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari.”, deducendo: - di aver acquistato dalla convenuta, distributore esclusivo in Italia del marchio "UNO de 50", una serie di prodotti (gioielli e orologi) commercializzati e certificati come
"nichel free", anallergici, come elencati nelle fatture n. 731 del 22.02.2017 e n. 4209 del 25.10.2017
(vd. all.ti 1-2, citazione) per la somma complessiva di euro 4.980,14, con saldo immediato della prima fattura e pagamento rateizzato in due tranches mediante Ri.Ba. per la seconda fattura;
- di aver corrisposto la prima rata di quest'ultima fattura di € 601,41 in data 7.12.2017 (vd. all.to n. 4); - che, riscontrato, nelle more, l'annerimento dei monili precedentemente acquistati ed oggetto della prima fornitura, di cui alla fattura n. 731 del 22.05.2017, aveva, conseguentemente, denunciato i vizi alla convenuta, domandandole la sostituzione dei beni (vd. all. 6, missiva del 3.2.2018); - di essere stata diffidata dalla convenuta a adempiere al saldo della seconda fattura mediante comunicazione del
13.2.2018 (vd. all.to n. 7); - di aver contestato la diffida e reiterato la denuncia dei vizi in data
28.2.2018 (vd. all.to n. 8); - di aver saldato il 24.03.2018 la seconda fattura, la n. 4209, versando la somma di euro 602,41 (vd. all.to n. 9), con riserva di agire per rimborso e risarcimento del danno;
- di aver inviato, in ragione del sospetto circa la presenza di nichel nei prodotti acquistati, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma nr. 4 campioni dell'intera fornitura, al fine di verificare la presenza dell'elemento chimico in parola (segnatamente, il n. 147673 corrispondente al campione PUL1526MTL0000M, il n. 147674 corrispondente al campione COL. 1151
"UNO", il n. 147675 corrispondente al campione COL.0814RSAHUMOU "UNO" ed Per_1
il n. 147676 corrispondente al campione ANI0407MTL0000L; vd. all.to n. 10); - che, dall'esame svolto, veniva accertata la presenza di nichel, in quantità eccedente i limiti di legge, in tutti i campioni esaminati (vd. all.to n. 11); - di aver comunicato alla convenuta, in data 2.1.2019, formale messa in mora, chiedendo la restituzione della somma di € 4.980,00, corrispondente all'importo versato per la merce acquistata non conforme, e il risarcimento per danni d'immagine (vd. all.to n. 12).
La convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, costituitasi in CP_2
giudizio con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 29.09.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Riservata ogni altra ragione, azione e deduzione
Contrariis rejectis Voglia Il Tribunale Ill.mo IN VIA PRELIMINARE DI RITO Disporre, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa della
(c.i.f. ) corr. in Alcobendas (Madrid) Polígono Controparte_3 C.F._1
Industrial de Alcobendas, Calle Guzman El Bueno 6 - 28108, in qualità di società proprietria del marchio “ 50”, e pertanto unica responsabile per vizi dei prodotti. NEL MERITO In via CP_5
principale Respingere tutte le domande proposte ed assolvere la conchiudente da ogni richiesta attorea. In via subordinata In caso di integrale o parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare la (c.i.f. ) corr. in Controparte_3 C.F._1
Alcobendas (Madrid) Polígono Industrial de Alcobendas, Calle Guzman El Bueno 6 - 28108 a tenere indenne e manlevata la da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante CP_2 dall'accoglimento della domanda attorea, ivi comprese l'eventuale condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite ed al pagamento di quelle per la propria difesa. IN OGNI CASO
Con il favore delle spese e degli onorari di causa ex D.M. 55/2014, da distrarre in favore del legale scrivente, antistatario con applicazione della maggiorazione del 30% rispetto all'importo riconosciuto ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55\2014.”. Espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, autorizzata, da parte del precedente G.I., la chiamata in causa del terzo e acclaratane la contumacia, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
La presente controversia ha ad oggetto il diritto dell'attrice ad ottenere, in via principale,
l'annullamento del contratto di vendita per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. e, in via subordinata, la risoluzione dello stesso ex art. 1453 c.c. per inadempimento della convenuta, - la quale avrebbe consegnato merce difforme da quella pattuita -, con conseguente diritto della prima, in entrambi i casi, a vedersi restituire la somma versata pari ad euro 4.890,00, nonché al risarcimento dei danni conseguenti.
In via preliminare, risultano circostanze pacifiche e non contestate la sussistenza del rapporto contrattuale di compravendita tra le odierne contendenti, l'effettiva consegna della merce da parte della convenuta e il suo pagamento da parte dell'attrice.
Ciò posto, ai fini della risoluzione della presente controversia, risulta dirimente l'analisi dei risultati degli accertamenti eseguiti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma in merito alla presenza di nichel nelle merci oggetto di compravendita, costituendo tale circostanza il presupposto fattuale comune sia per la domanda di annullamento del contratto per dolo, sia per la domanda di risoluzione per aliud pro alio.
Orbene, dai c.d. “rapporti di prova” nn. 147673, 147674, 147675 e 147676, è emerso che i campioni della merce inviata da parte dell'attrice (anelli, bracciali e collane da bigiotteria) presentavano tutti un rilascio significativo di nichel: rispettivamente, 92 μg/cm²/settimana; 148 μg/cm²/settimana; 7,0 μg/cm²/settimana; 4,0 μg/cm²/settimana.
A tale proposito, merita sottolineare come, ai sensi della normativa vigente in materia, tali prodotti possano presentare un tasso di rilascio di nichel non superiore a 0,5 μ/cm2/settimana: invero, ai sensi del punto 27), lett. b), allegato XVII, intitolato “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi”, del Regolamento (CE) n.
1907/2006, “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”, il nichel “non può essere utilizzato…in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali orecchini, collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia, anelli, casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi, bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nichel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana”.
Orbene, sulla scorta della normativa in commento, risulta evidente che, nei campioni esaminati, non solo vi era la presenza di nichel, ma il rilascio del metallo era in misura ben superiore ai limiti consentiti dalla legge.
Ad avviso di questo Tribunale, si può ragionevolmente ritenere attendibile il risultato tecnico di cui ai “rapporti di prova” eseguiti dalla CCIAA, sia per la natura istituzionale dell'Ente e del suo ruolo di soggetto terzo e imparziale, sia per l'assenza di contestazioni specifiche sullo stesso da parte della convenuta.
Le analisi effettuate, peraltro, sono state condotte secondo la metodologia prevista dalla normativa tecnica di riferimento "UNI EN ISO 1811:2011 + EPA 6020A", dove la UNI EN ISO 1811:2011 rappresenta lo standard tecnico di riferimento ed EPA 6020A costituisce la metodologia certificata per la determinazione dei metalli.
Si ritiene, inoltre, che l'analisi tecnica effettuata su un numero rappresentativo di campioni della merce oggetto di compravendita, benché non estese alla totalità dei prodotti forniti, costituisce elemento probatorio sufficiente per ritenere che le difformità riscontrate caratterizzino l'intera fornitura.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'accertamento dei difetti mediante campionamento statistico rappresenta un metodo valido di verifica della qualità del prodotto, purché il procedimento sia stato condotto secondo criteri di rappresentatività rispetto all'intera partita (Cass.
22.11.2021, n.35967).
Nel caso di specie, la metodologia di campionamento adottata e la natura sistematica dei difetti riscontrati consentono di estendere le risultanze delle analisi all'intera fornitura, configurando una presunzione di non conformità dell'intera partita alle caratteristiche pattuite.
Le eccezioni sollevate dalla parte convenuta circa l'asserita incompletezza della relazione tecnica, - con particolare riferimento alla mancata specificazione dei reagenti utilizzati, della strumentazione tecnica impiegata e dell'area del campione analizzata –, appaiono infondate.
La relazione, infatti, fa espresso riferimento alla metodologia EPA 6020, un protocollo analitico standardizzato nel quale sono già dettagliatamente previsti e codificati tutti gli aspetti procedurali contestati, inclusi i parametri tecnici di analisi.
La standardizzazione intrinseca del citato metodo rende, quindi, superflua un'ulteriore specificazione degli elementi tecnici, essendo questi già definiti nel protocollo stesso.
Quanto sopra evidenziato, ad avviso di questo Tribunale, ha determinato la reiezione dell'istanza di c.t.u., sussistendo elementi probatori sufficienti per ritenere accertato quanto lamentato dall'attrice.
Rispetto, invece, alla relazione tecnica a firma del dr. ing. (vd. all. 2, comparsa) datata Per_2
14.09.2020 prodotta dalla convenuta, si ritiene la stessa non decisiva ai fini del giudizio, in quanto volta ad accertare elementi (quantità di prodotti invenduti, stato di conservazione, rimedi all'ossidazione) eccentrici rispetto alla questione principale riguardante la riscontrata presenza di nichel nella merce venduta.
Tanto dedotto, la domanda attorea svolta in via principale finalizzata ad ottenere l'annullamento del contratto inter partes per dolo non appare fondata.
Come noto, il dolo, quale causa di annullamento del contratto (art. 1439 c.c.), richiede che i raggiri usati da un contraente siano stati determinanti per la conclusione del contratto, nel senso che, in assenza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non sia sufficiente una qualunque influenza psicologica, ma siano necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, purché intenzionalmente diretti a ingannare la controparte attraverso una falsa rappresentazione della realtà
(Cass. 23.6.2022, n.20231).
L'elemento soggettivo del dolo (animus decipiendi) si sostanzia nella consapevolezza di ingannare e nel proposito di determinare il consenso della controparte attraverso l'inganno.
In tal senso, l'idoneità dei raggiri deve essere valutata in concreto, considerando le circostanze di fatto e le condizioni soggettive della vittima, posto che l'affidamento non può essere tutelato se fondato sulla negligenza (Cass. 3.11.2023, n.30505).
La prova della condotta dolosa grava su chi intende far valere l'annullamento e deve riguardare sia l'esistenza degli artifici che la loro efficacia causale sulla formazione del consenso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, dall'istruttoria espletata, nella fattispecie che qui occorre, non è emersa una condotta dolosa antecedente o coeva alla conclusione del contratto posta in essere dalla convenuta, quanto piuttosto una difformità manifestatasi nella fase esecutiva - e quindi rientrante nel perimetro dell'inadempimento -, mancando il requisito fondamentale della preesistenza o contemporaneità del dolo rispetto alla formazione del consenso.
Quanto sopra può evincersi dai seguenti elementi: la non conformità dei gioielli venduti è emersa solo successivamente alla conclusione del contratto, l'assenza da parte dell'attrice di elementi atti a provare una preordinata volontà di ingannare da parte della convenuta al momento della conclusione del contratto, la provenienza delle certificazioni "nichel free" riconducibili al produttore, terzo chiamato, contumace, e non direttamente dalla parte convenuta, mero distributore, la quale ha fatto affidamento su di esse (vd. all.ti nn. 3-4, comparsa).
Va, invece, accolta la domanda svolta in via subordinata da parte dell'attrice. Ed invero, gli esiti delle indagini svolte dalla CCIAA di Roma consentono di ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta ex art. 1453 c.c., avendo, quest'ultima, venduto prodotti che non avevano le qualità promesse e/o essenziali.
In tema di contratto di compravendita, il compratore gode di una serie di strumenti di tutela contro l'inattuazione o l'inesatta attuazione dell'attribuzione traslativa.
Nell'ambito della sua disciplina occorre distinguere tra tre diverse fattispecie di tutela dell'acquirente.
La garanzia per vizi, disciplinata dagli artt. 1490-1496 c.c., opera quando il bene presenta imperfezioni materiali o anomalie strutturali che lo rendono inidoneo all'uso o ne diminuiscono significativamente il valore;
questa forma di tutela prescinde dalla colpa del venditore, configurandosi come una forma di responsabilità contrattuale speciale che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza e si fonda sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
in tal caso, il compratore può scegliere tra l'azione redibitoria (risoluzione) e l'azione estimatoria (riduzione del prezzo).
La mancanza di qualità promesse o essenziali, regolata dall'art. 1497 c.c., riguarda invece difetti che attengono alla natura intrinseca del bene e ai suoi elementi sostanziali, tali da determinarne l'appartenenza ad una specie diversa nell'ambito dello stesso genere.
In questo caso, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "la mancanza di qualità essenziali attiene all'intrinseca natura della merce ed ai suoi elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra" (Cass.
29.5.2023, n.14895).
In tal caso, l'acquirente può chiedere solo la risoluzione del contratto, restando comunque soggetto ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c..
Diverso è il caso dell'aliud pro alio datum, che ricade nella disciplina generale dell'inadempimento ex art. 1453 c.c..
Questa fattispecie si configura quando "il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita" (Cass. 14.5.2024, n.13214).
In questo caso, trattandosi di vero e proprio inadempimento, il compratore può agire per l'adempimento o la risoluzione senza essere soggetto agli oneri di denuncia e ai termini di cui all'art. 1495 c.c..
La distinzione, per ciò che precipuamente rileva agli odierni fini, tra l'aliud pro alio e la mancanza di qualità promesse e/o essenziali appare, invero, costantemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “si verte in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus".
La stessa pronuncia ha ribadito che "si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale
o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti” (ex multis, Cass. 20.9.2023, n.26897).
L'aliud pro alio, dunque, si configura quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale od a quella ritenuta essenziale dalle parti.
In siffatto contesto, il riferimento alla destinazione economico-sociale del bene vale ad ampliare l'ambito di operatività del criterio del genus, nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contrattato, in relazione ai bisogni dell'acquirente, sì che, non essendo la cosa idonea ad assolvere alla sua funzione naturale ovvero a quella assunta come essenziale dalle parti, deve in definitiva ritenersi che queste l'abbiano considerata alla stregua di una res infungibile e non sostituibile, comunque, con un'altra.
In tal senso, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che quando una qualità sia espressamente promessa, essa assume per volontà delle parti un carattere di essenzialità incompatibile con la sua mancanza, legittimando la risoluzione del contratto (Cass. 25.3.1995, n.3550).
Sempre a tale proposito, di recente, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che «…in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., ogni qual volta il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016;
Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016).» (vd. Cass. 13.12.2022, n.36360).
Segnatamente viene in rilievo, come ampiamente esposto, l'esito dei “rapporti di prova” eseguiti dalla
CCIAA di Roma.
Alla luce dei risultati cui l'Ente è pervenuto, appare indiscusso che i prodotti oggetto di vendita siano inidonei ad assolvere alla funzione assunta come essenziale dai contraenti – quella di essere privi di nichel - e, comunque, inadatti alla relativa utilizzazione, secondo uno schema riconducibile nell'alveo dell'aliud pro alio.
Da ciò consegue la legittimità della richiesta di risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453
c.c. avanzata da parte attrice e il suo diritto ad ottenere la restituzione dalla convenuta di quanto pagato per l'acquisto della merce.
Venendo alla domanda risarcitoria articolata dall'attrice, volta ad ottenere il ristoro sia del danno patrimoniale, nelle sue componenti del danno emergente e del lucro cessante, sia del danno all'immagine, la stessa non può trovare accoglimento.
Ed invero, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697
c.c., non avendo fornito elementi idonei a dimostrare né il nesso eziologico tra i pregiudizi lamentati e la condotta asseritamente lesiva, né la concreta entità delle conseguenze pregiudizievoli subìte.
In particolare, per quanto attiene al danno patrimoniale, non sono stati prodotti in giudizio documenti o altri elementi probatori atti a comprovare specificamente le perdite economiche effettivamente sopportate (danno emergente), né i mancati guadagni (lucro cessante) che sarebbero derivati dalla condotta contestata.
Parimenti, con riferimento al dedotto danno all'immagine, parte attrice non ha allegato, né dimostrato concrete circostanze fattuali dalle quali poter desumere l'effettivo nocumento arrecato alla propria reputazione, limitandosi a prospettare generiche doglianze prive del necessario supporto probatorio.
In assenza di puntuali riscontri circa l'esistenza e la consistenza dei pregiudizi lamentati, non può farsi ricorso né alla consulenza tecnica d'ufficio, - che non può supplire alle carenze probatorie della parte
-, né alla liquidazione equitativa del danno, presupponendo quest'ultima la previa dimostrazione dell'«an debeatur».
Pertanto, stante il difetto di prova in ordine agli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
In ragione dell'accoglimento della domanda attorea di inadempimento, può invero trovare seguito la domanda di manleva proposta dalla convenuta in via subordinata nei confronti della Controparte_3
, terza chiamata in causa e contumace nel presente giudizio.
[...]
Dalla documentazione allegata nel corso del giudizio è emerso che la terza chiamata rivestisse tanto il ruolo di produttrice dei beni oggetto della compravendita, quanto di titolare del marchio "Uno de
50".
È emerso per tabulas la provenienza da parte di quest'ultima della certificazione attestante la qualità
"nichel free" della merce venduta (vd. all.ti nn. 3 e 4 comparsa) e che la convenuta, non appena ricevuta la notifica dell'atto di citazione, avesse prontamente notiziato il produttore della controversia insorta (vd. all.to n.1, comparsa). Tale quadro probatorio, unitamente alla posizione di produttore rivestita dalla terza chiamata, consente di affermare la sua diretta responsabilità in ordine alla conformità dei prodotti agli standard qualitativi dichiarati e garantiti.
Nel caso che qui occorre, come si è poc'anzi detto, parte attrice ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante e l'istruttoria espletata ha confermato la prospettazione attorea secondo cui la merce venduta non presentava le caratteristiche garantite, mentre, per contro, il produttore onerato della prova liberatoria, ha preferito disertare la lite, ancorché regolarmente evocato in giudizio.
Conclusivamente, accertata la fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale proposta dall'attore, va dichiarata risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di compravendita tra attrice e convenuta, con diritto per l'odierna parte deducente alla restituzione della somma di € 4.890,00.
In ragione di quanto sopra, va altresì accolta la domanda di manleva articolata in via subordinata dalla convenuta e, per l'effetto, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la parte convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla presente pronuncia.
Vanno invece respinte le richieste risarcitorie formulate dall'attrice.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria, stante il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda svolta in via subordinata da parte della società attrice, accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna quest'ultima a restituire all'attrice la somma di € 4.890,00;
b) respinge le restanti domande attoree;
c) in accoglimento della domanda svolta in via subordinata dalla convenuta, condanna la terza chiamata a manlevare la convenuta dalle condanne di cui ai capi a) e d) del dispositivo;
d) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., avvocati Emilio Cerci e Gioia Romano;
e) condanna la terza chiamata a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 4.872,55 per compensi di avvocato (aumentato del 15% ex art. 4, co. 1 bis, d.m. 55/14), euro
23,08 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., avv. Massimiliano
Marche.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini