Articolo 2146 del Codice civile
Articolo 2145Articolo 2120
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19 aprile 1942
Art. 2146.

(Conferimento delle scorte).

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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