Ordinanza collegiale 27 aprile 2023
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/11/2023, n. 16250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16250 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 16250/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05900/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5900 del 2023, proposto da
EL ER ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Virgilia Pizzuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Segni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Vari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Determina Dirigenziale n. 398 del 10.01.2023, comunicata a mezzo nota dell’11.01.2023 n. 500, con cui il Comune di Segni, accertata l’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 158 del 19.12.2001, ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi, oltre alla relativa area di sedime e terreno circostante per una superficie complessiva di mq. 1990,00, nonché ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00, quale sanzione pecuniaria ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Segni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 13 marzo 2023 e depositato il 7 aprile 2023, EL ER ZA ha impugnato la Determina Dirigenziale del Comune di Segni, prot. 500 dell’11 gennaio 2023, allo stesso notificata in data 12 gennaio 2023, avente l’oggetto individuato in epigrafe.
1.1. Dalla lettura dell’ordinanza gravata risulta che: 1) in data 24 dicembre 2001 è stata notificata ad EL ZA, in qualità di “ proprietario ed esecutore dei lavori ” ordinanza del Comune di Segni n. 158/2001, recante ordine di ripristino, entro 90 giorni, dell’area sita in località “Fosse San Martino” distinta in catasto al foglio 12, part. 187 e 188 (ora 794 e 795), interessata dalla realizzazione delle seguenti opere abusive: “ realizzazione di un fabbricato con copertura in cemento armato dalle seguenti dimensioni: lunghezza m 12,70 larghezza m 9,00 con un portico di lunghezza pari a m 27 e larghezza m 2. Realizzazione di un muro a forma di “U” di lunghezza pari a m 40,00 e con altezza media pari a m 3,00 ”; 2) con verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di sospensione e demolizione di lavori di edilizia abusiva, emesso a seguito di sopralluogo di verifica eseguito da personale della Polizia Locale del Comune di Segni in data 27 dicembre 2002, prot. 979/pm/02, notificato il 14 gennaio 2003, è stato rilevato il mancato ripristino dell’area oggetto dell’ordinanza del 2001; 3) in data 29 marzo 2004, CO ZA ha presentato domanda di sanatoria edilizia ex l. 326/2003, per il fabbricato oggetto della richiamata ordinanza n. 158/2001; 4) in data 25 novembre 2014, il Comune di Segni ha trasmesso a CO ZA “ Comunicazione del diniego per improcedibilità della domanda di sanatoria ” di cui al numero che precede; 5) CO ZA ha proposto in data 19 gennaio 2015 ricorso al T.A.R. avverso la comunicazione del diniego per improcedibilità di sanatoria: il ricorso è stato accolto con sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 15 luglio 2016, n. 8187; 6) a seguito di appello del Comune di Segni, la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2022, n. 9774, in riforma della sentenza appellata, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado.
2. Sebbene manchi in ricorso una puntuale rubricazione dei motivi di gravame, il provvedimento impugnato risulta censurato da due diversi punti di vista, entrambi ricondotti a “ violazione delle norme dell’art. 15 della legge re. n. 15 del 2008 s.m.i., con il vizio di eccesso di potere per errore, difetto dei presupposti ” (cfr. p. 7 del ricorso).
2.1. In primo luogo, il ricorrente lamenta che, al momento della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, era pendente il termine per la proposizione di opposizione di terzo da parte di EL ER ZA, a dire dello stesso ricorrente litisconsorte pretermesso nel giudizio per l’impugnazione del diniego di condono (e, nella sua prospettazione, interessato a richiedere, per tale ragione una “ richiesta di riesame dell’istanza di condono ”), promosso da IO ZA e definito dalla sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 9774/2022.
2.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che l’atto impugnato non conterrebbe alcuna specifica indicazione dell’area oggetto di acquisizione, limitandosi a riportare il testo delle pertinenti disposizioni di legge, ma senza al contempo nulla dire circa la collocazione, i confini e l’ampiezza dell’area stessa, e contenendo, dunque, “ una espressione di stile meramente riproduttiva del dettato normativo ma priva di riferimenti alla fattispecie in esame ” (così, p. 6 del ricorso).
3. Il Comune di Segni si è costituito in data 21 aprile 2023, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. La domanda cautelare proposta in ricorso è stata accolta con provvedimento del 27 aprile 2023, sulla scorta della seguente motivazione: “ Ritenuta la sussistenza del cd. fumus boni iuris avuto particolare riguardo alla censura relativa alla mancata indicazione, da parte del Comune di Segni, dei criteri oggettivi in forza dei quali, tenuto conto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, è stata quantificata l’area acquisita gratuitamente al patrimonio comunale (ben 1990,00 mq), costituendo il parametro del cd. decuplo della superficie complessiva utile, abusivamente costruita, esclusivamente un limite massimo di operatività degli effetti traslativi al patrimonio pubblico, di cui all’art. 31 comma 3 T.U.E; - Ritenuta altresì la sussistenza del cd. periculum in mora anche in ragione dei suddetti effetti acquisitivi ”.
5. In vista dell’udienza pubblica del 17 ottobre 2023, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, la sola parte resistente ha depositato memorie e documenti.
DIRITTO
1. Il primo ordine di censure mosse avverso l’atto gravato non è fondato.
1.1. Invero (anche a voler prescindere dal fatto che l’eccezione spiegata dall’amministrazione resistente, secondo cui, al momento della costituzione di quest’ultima, non risultava ancora proposta l’opposizione di terzo ex adverso preannunciata, non è stata contestata dalla parte ricorrente con la produzione degli atti del relativo giudizio) risulta che, nel 2004, solo CO ZA formulò istanza di condono – qualificandosi in tale sede come proprietario del bene (cfr. il passaggio del provvedimento impugnato dove si legge “ ZA CO […] in qualità di possessore del terreno e del fabbricato (dichiaratosi proprietario nella dichiarazione firmata in data 23 giugno 2004, allegata alla sua nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 7718 in data 23 giugno 2015 ”, nonché il paragrafo 1 della sentenza n. 9774/2022 del Consiglio di Stato, dove si legge: “ il signor ZA CO è proprietario di un’unità immobiliare sita in Segni (RM), via Carpinetana Ovest, I traversa n. 4/b, distinta al catasto al foglio 12, particelle n. 187 e 188 ”) – e, conseguentemente, solo nei suoi confronti risulta essere stata emessa l’impugnata comunicazione di diniego per improcedibilità.
1.2. Si ricava da quanto precede che il provvedimento gravato ha correttamente individuato i suoi destinatari (non essendo contestato che EL ER ZA sia il proprietario dell’area e che CO ZA ne sia mero possessore) e che la prospettata pendenza di un giudizio di opposizione di terzo non è idonea a influire sugli esiti del presente giudizio.
2. Il secondo ordine di censure è, viceversa, fondato.
2.1. Si osserva a questo riguardo che, a fronte delle doglianze del ricorrente e di quanto stabilito in sede di ordinanza cautelare, l’amministrazione resistente si è limitata ad osservare che “ Risulta allegato e notificato unitamente al provvedimento impugnato e facente parte integrante di esso l’estratto di mappa catastale del foglio 12 con ubicazione delle particelle 794 e 795; è pacifico che l’area totale relativa alle opere abusive (manufatto, portico e muro a forma di “U”) risulta essere di mq. 220, (area di sedime); in applicazione della legge ai fini dell’acquisizione (10 volte l’area di sedime) consegue che l’area da acquisire è pari a mq 1.990,00, così come disposto dall’art 3 del D.P.R n. 380/2001; resta nella disponibilità dell’avente diritto una superficie di mq.330,00 ” (così a p. 2 della memoria del 15 settembre 2023).
2.2. Al contrario, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 12 giugno 2023, n. 9910) l’Amministrazione comunale è tenuta a specificare, di volta in volta, nella motivazione del provvedimento acquisitivo, l’estensione dell’area, ulteriore rispetto a quella concretamente interessata dalla costruzione abusiva, di cui viene disposta l’acquisizione ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001; posto che il legislatore non ha predeterminato l’ulteriore area acquisibile, limitandosi a prevedere che tale area non possa comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, la determinazione dell’area – fermo il limite massimo del decuplo del sedime delle opere abusive chiaramente contemplato dal richiamato art. 31, co. 3 (“L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”) – si giustifica per il fatto che risulti funzionale e strumentale rispetto all’acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime; ne consegue che l’Amministrazione è tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione, le ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto, nonché ad indicare con precisione l’ulteriore area di cui viene disposta l’acquisizione, non essendo all’uopo sufficiente la mera indicazione del decuplo dell’area (cfr., altresì, sull’onere motivazionale in subiecta materia , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 2 marzo 2020, n. 2663).
Posto che l’amministrazione si è limitata a disporre – senza l’ausilio di una specifica motivazione – l’acquisizione, oltre che dei manufatti abusivi anche del “ terreno circostante il Fabbricato ed il muro […] per una superficie complessiva, compresi i manufatti abusivamente realizzati, di mq 1.990,00 ” (v., in questi termini, la determina impugnata), ne consegue che la delibera di acquisizione, salva la facoltà di riedizione del potere, deve ritenersi, in parte qua (non essendo stata mossa dal ricorrente alcuna censura avverso la parte dell’ordinanza che reca la sanzione pecuniaria ed essendo stati ritenuti infondati, nella presente sede, i rilievi del ricorrente basati sull’esperimento dell’azione di opposizione di terzo avverso la sentenza n. 9774/2022 del Consiglio di Stato) illegittima.
3. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto concerne l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime, pari, nel caso di specie, a mq 1.990,00.
4. In considerazione della particolare natura della controversia e del suo carattere risalente, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato, nei limiti, ai sensi e con gli effetti di quanto precisato in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO