Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
29 febbraio 2004
Art. 2416.
(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea).
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. ((Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento)) all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea).
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. ((Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento)) all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
Commentari • 12
- 1. Cassazione civile n. 5591/2024https://www.brocardi.it/ · 207.23293
(massima n. 1) Deve essere disposta la rimessione della causa in pubblica udienza per la novità delle questioni implicate dalla decisione, che concernono tra le altre la questione della peculiare organizzazione ex lege degli azionisti di risparmio, a norma degli artt. 2416-2418 c.c. e 146-147 TUF, atteso che la legge, da un lato, li individua quale autonomo gruppo, centro unitario di interessi, ponendo la forma organizzativa dell'assemblea come deputata ad esprimere, con la regola maggioritaria, gli orientamenti della categoria, e, dall'altro lato, prevede che l'impugnazione si propone "in contraddittorio" del rappresentante comune, che ne ha la "rappresentanza processuale".
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Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Roma, sentenza 29/05/2023, n. 8417Provvedimento: […] titolato «Azione individuale degli obbligazionisti», l'esistenza del rappresentante comune non preclude l'esercizio di azioni individuali da parte dei singoli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 c.c. e salvo il disposto dell'art.2416 c.c.. […] salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415» e tanto in forza del principio maggioritario che vuole prevalente la volontà assembleare, con la sola tutela individuale “concorrente” per il singolo obbligazionista, ma non volta a ribaltare il deliberato assembleare se non nei casi di cui all'art. 2416 c.c..Leggi di più...
- rappresentante comune obbligazionisti·
- omessa notifica decreto omologa·
- art. 180 l.fall.·
- responsabilità professionale·
- art. 2418 c.c.·
- tutela giurisdizionale·
- diritto di opposizione·
- concordato preventivo·
- art. 2419 c.c.·
- pubblicità per pubblici proclami