Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il concordato preventivo abbia per oggetto la cessione dei beni, il giudizio sulla convenienza della proposta, come quello sulla sufficienza dei beni, non può muovere da mere congetture, ma deve poggiare su elementi concreti, idonei a giustificare la ricorrenza di tali requisiti. Non corrisponde, dunque, a tali criteri il giudizio di convenienza della proposta di concordato preventivo che si limiti a registrare la probabilità che il fallimento non sia "in grado di dare di più", posto che detto giudizio deve assumere come oggetto primario la convenienza del concordato e valutare se essa, insieme con tutti gli altri requisiti considerati dalla legge, sia sufficiente a suffragare la concessione del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere
Dott. Enrico PAPA Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. Relatore
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CAPPA Soc. Consortile r. l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Navona, n. 49, presso l'avv. Claudio Palandri, che lo rappresenta e difende con l'avv. Roberto G. Aloisio in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Massa dei creditori della procedura di concordato preventivo della PA Soc. consortile a r.l., in persona del Commissario giudiziale, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alfredo Fusco n. 104, presso l'avv. Antonio Caiafa, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4000/96 del 16 dicembre 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 1998 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, gli avv.ti Palandri e Caiafa;
Udito il P.M. in, persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del primo e per l'accoglimento, per quanto di ragione, degli altri motivi di ricorso.
Premesse in fatto
1 - Nel mese di ottobre 1986 veniva costituita in Roma, tra la Federazione aliana Consorzi Agrari (d'ora innanzi, Federconsorzi) e vari consorzi agrari provinciali e intererovinciali (d'ora innanzi Consorzi agrari), la CAPPA Società consortile a r.l., con capitale di 200 milioni (sottoscritto per il 64% dalla Federconsorzi e per il restante 36% dai Consorzi agrari), al fine di istituire "un'organizzazione stabile per la disciplina e lo svolgimento della fase distributiva dei prodotti agroalimentari" ai quali fossero direttamente o indirettamente interessati i propri consorziati. Detta società aveva pertanto ad oggetto "l'acquisto e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari ... e in genere dei prodotti e beni di consumo, nonché l'assistenza in favore dei soci consorziati comunque attinenti alla commercializzazione dei prodotti stessi". Il che implicava, "oltre alla creazione e alla gestione di una "capillare rete distributiva" dei prodotti sopra indicati, "lo svolgimento, a favore dei soci consorziati, "delle opportune operazioni di collegamento, assistenza finanziaria e assicurativa, progettazione, gestione pubblicitaria, marketing, affiliazione commerciale ecc.".
Venivano così strutturati circa 900 punti di vendita in tutta Italia, raccordati ad un centro di distribuzione sito in Lallio (BG), ed era altresì avviato un piano di sviluppo quadriennale per la costituzione di altri 235 punti di vendita e per la creazione di un secondo centro di distribuzione nei pressi di Perugia. Nel 1988 la società cappa aveva affidato alla Federconsorzi il mandato di provvedere alla riscossione dei suoi crediti verso i Consorzi agrari, con la previsione che i rapporti economici derivanti dall'esecuzione del mandato sarebbero stati regolati in conto corrente, i cui saldi attivi sarebbero stati accreditati sui conti bancari della società mandante.
1.1 - Il 17 maggio 1991 il Ministero dell'Agricoltura dispose il commissariamento della Federconsorzi che, anche a causa della revoca degli affidamenti bancari dei quali aveva fino a quel momento beneficiato, venne conseguentemente a trovarsi nell'impossibilità di far fronte ai crediti maturati nei suoi confronti dalla società PA ammontanti a circa 19 miliardi di lire. Di qui la crisi di liquidità di quest'ultima società, aggravata dalla revoca e dalla sospensione degli affidamenti bancari in essere con le altre imprese del gruppo facente capo alla Federconsorzi.
Fu così che la Società consortile si indusse a chiedere al Tribunale di Roma, in un primo tempo, di essere ammessa alla procedura di amministrazione controllata (13 luglio 1991) e quindi, sfumate le prospettive di risanamento, a quella di concordato preventivo (30 novembre 1991).
Svolgimento del processo
2 - La proposta di concordato prevedeva il pagamento integrale delle spese dì procedura e dei crediti privilegiati e, "almeno nella percentuale di legge", di quelli chirografari, da realizzarsi mediante la ,cessione dei beni.
Con decreto depositato il 15 febbraio 1992, il Tribunale dichiarava la proposta ammissibile, dopo aver rilevato che le attività cedute erano costituite, in larga parte, da crediti verso la Federconsorzi e i Consorzi agrari, la cui consistenza poteva essere stimata in misura pari al 70% del valore nominale, pur facendo salva "una migliore e più approfondita valutazione sulla effettiva realizzabilità dei singoli crediti" riteneva che sussistessero.
La proposta era altresì approvata dai creditori.
Assunta una prima volta in decisione, nell'udienza collegiale del 4 novembre 1992, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 26 novembre 1992, con la quale - dopo aver osservato che la relazione del Commissario non dava "una concreta valutazione di ciascun credito, ma una valutazione complessiva, sulla base di una maggiore o minore probabilità di riscossione" - si invitava il Commissario a illustrare, con relazione scritta, "soprattutto con riferimento ai crediti di maggior rilievo, circa la concreta possibilità di recupero e i tempi di pagamento" e ad accertare l'ammontare e i destinatari dei pagamenti effettuati dalla società nell'anno precedente alla sua ammissione alla procedura di amministrazione controllata e, successivamente, fino all'emanazione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Dopo il deposito della relazione commissariale la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione nell'udienza collegiale del 6 ottobre 1993. Quindi il Tribunale, con sentenza depositata il 10 novembre 1993, osservava che non era affatto sicura l'idoneità dei beni ceduti ad assicurare l'adempimento del concordato e che, comunque, la proposta non appariva conveniente, in quanto la dichiarazione di fallimento avrebbe permesso di conseguire risparmi di spesa nella gestione del patrimonio aziendale e di ottenere la restituzione dei pagamenti effettuati nell'anno anteriore alla sua ammissione alla procedura di amministrazione controllata e, successivamente, fino alla emanazione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
La richiesta di omologazione veniva quindi rigettata e la società era conseguentemente dichiarata fallita.
2.1 - L'appello proposto dalla Società era respinto dalla Corte territoriale con sentenza depositata il 16 dicembre 1996 nella quale si ribadiva la non convenienza della proposta concordataria (evidenziando - da un lato - che i beni offerti in cessione erano costituiti da crediti verso società consorziate sottoposte, a loro volta, a procedure concorsuale, la cui liquidazione in ogni caso avrebbe richiesto tempi non brevi e sarebbe stata di esito incerto;
dall'altro, che la dichiarazione di fallimento, mentre non avrebbe comportato, per la ragione indicata, tempi di liquidazione dei beni già esistenti nel patrimonio della Società superiori a quelli propri della procedura concordataria, avrebbe assicurato, mediante l'esercizio delle azioni revocatorie, il recupero di beni ulteriori ed offerto l'opportunità di conseguire risparmi gestionali) e si rilevava che la riconosciuta inesistenza di tale "condizione" era di per sè sufficiente a giustificare il rigetto della omologazione, pur confermando la correttezza delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla inidoneità dei beni ceduti a dare sicurezza circa l'adempimento del concordato.
3 - La Società chiede la cassazione di tale sentenza con cinque motivi, al cui accoglimento la Massa si oppone con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
4 - Con il primo motivo, la società ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 24 Cost. e vizio di motivazione - assume che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché emessa senza prima offrirle la possibilità di replicare ai rilievi contenuti nella relazione integrativa depositata dal Commissario giudiziale il 14 gennaio 1993.
4.1 - La doglianza è infondata.
La violazione del proprio diritto di difesa era stata dedotta dalla società PA nella precedente fase di giudizio, ma la doglianza era stata respinta dalla Corte territoriale, osservando che la società appellante aveva riconosciuto di aver replicato per iscritto, con una memoria depositata il 3 marzo 1993, alle affermazioni contenute in tale relazione e che doveva quindi ritenersi che detta società non solo avesse avuto la possibilità di difendersi ma che di tal e opportunità si fosse positivamente avvalsa.
Tale passo della sentenza impugnata viene censurato con il ricorso, assumendo:
- da un lato, che il Commissario giudiziale aveva deposito (non una, ma) due relazioni: la prima, del 14 gennaio 1993, con la quale aveva trattato delle prospettive di recupero del credito nei confronti della Federconsorzi e dei Consorzi agrari, nonché dei pagamenti effettuati dalla società PA;
la seconda, depositata il 27 gennaio 1993 e poi integrata il successivo 9 marzo, in cui aveva esaminato lo stato dei rapporti di lavoro in essere e le possibilità di una loro riduzione;
- dall'altro, che con la memoria difensiva del 3 marzo 1993 erano stati trattati soltanto i temi affrontati con la seconda relazione del commissario giudiziale.
Orbene, è agevole replicare che, perché il diritto di difesa sia rispettato, basta che alla parte sia data la possibilità di svolgere le proprie difese e non occorre altresì che di tale opportunità essa si sia concretamente avvalsa. Nel caso di specie non è contestato che del deposito della relazione del 14 gennaio 1993 la società PA abbia avuto tempestiva notizia: tale circostanza è anzi pacificamente ammessa dall'interessata, come può ricavarsi dall'atto di appello (p. 11).
Non può quindi assumere rilievo che con la memoria difensiva del 3 marzo 1993 essa abbia inteso replicare solo alle affermazioni contenute nell'altra relazione, depositata il 27 gennaio. Anche perché nella seconda comparsa conclusionale, depositata il 25 settembre 1993, prima che la causa fosse presa in decisione, sono analizzati diffusamente, criticando le valutazioni espresse a tale proposito dal commissario giudiziale, i punti riguardanti la convenienza della proposta e l'idoneità dell'attivo ad assicurare l'adempimento del concordato.
5 - Con gli altri motivi di ricorso la sentenza impugnata viene censurata, rispettivamente, per non aver riconosciuto la convenienza economica della proposta di concordato (secondo e terzo motivo) e per aver condiviso la valutazione, espressa dai giudici di primo grado, sull'esistenza di "un margine di dubbio" circa l'idoneità dei beni ceduti ad assicurare l'adempimento del concordato (quarto e quinto motivo).
5.1 - Anche tali doglianze sono prive di fondamento.
Il giudizio negativo espresso dalla Corte territoriale si fonda sulla triplice considerazione:
- che, essendo l'attivo costituito da crediti verso società assoggettate a procedure concorsuali, la opzione concordataria non avrebbe assicurato, per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori concorsuali, tempi più brevi di quelli conseguibili mediante la procedura fallimentare ed avrebbe per contro impedito la risoluzione dei rapporti di lavoro e l'eliminazione dei relativi oneri finanziari;
- che, per contro, l'ammissione alla procedura di concordato avrebbe precluso ogni possibilità di recupero delle somme ingenti (complessivamente circa 98 miliardi di corrispondenti all'importo dei pagamenti effettuati meno di un anno prima della data di inizio della procedura di amministrazione controllata che, invece, la dichiarazione di fallimento avrebbe reso recuperabili, quanto meno in parte;
5.3 - Appare evidente che le valutazioni espresse dalla Corte territoriale sono il frutto di apprezzamenti di fatto e possono essere quindi oggetto di riesame, in questa sede di legittimità, solo sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruenza logica.
Questa Corte ha già avuto occasione di precisare, che, mentre ai fini dell'omologazione del concordato è necessario che sussistano tutte le condizioni, di ordine soggettivo e oggettivo, richieste dal primo comma dell'art. 181 l. fall., per giustificare il rigetto dell'istanza di omologazione è sufficiente la mancanza di una sola di tali condizioni (Cass. 4 dicembre 1992, n. 12934). Quando poi il concordato preventivo abbia avuto per oggetto la cessione dei beni, l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso, essendo in tal caso esclusa la possibilità di ottenere la risoluzione del concordato "se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore a quella minima prevista dalla legge" (art. 186, secondo comma, l. fall). Il giudizio sulla convenienza della proposta, come sulla sufficienza dei beni, non può quindi muovere da mere congetture, ma deve poggiare su elementi concreti, idonei a giustificare il convincimento circa la ricorrenza di tali requisiti (Cass. 9 aprile 1988, n. 2809) . E non sarebbe quindi corretto, sul piano giuridico, "il giudizio di convenienza della proposta di concordato preventivo che si limiti a registrare che la probabilità che il fallimento non sia in grado di dare di più", posto che detto giudizio "deve assumere come oggetto primario la convenienza del concordato e valutare se essa, insieme a tutti gli altri requisiti considerati dalla legge, sia sufficiente a suffragare la concessione del beneficio" (Cass. 10 gennaio 1986, n. 68). Dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che la Corte di merito, in relazione all'importo, davvero ingente (98 miliardi di lire, pari ad oltre il quadruplo dell'attivo), dei pagamenti effettuati dalla società nel periodo "sospetto", ha ritenuto di non poter escludere che dall'esperimento delle azioni revocatorie potesse derivare un sia pur limitato vantaggio economico per i creditori. Tale valutazione, la cui esattezza sul piano fattuale non può essere sindacata in questa sede di legittimita, non può dirsi viziata da errori giuridici, se si considera che l'onere di provare i presupposti per l'omologazione del concordato incombe sul proponente e che, pertanto, il rischio della eventuale carenza del materiale probatorio in ordine alla ricorrenza di tali requisiti ricade necessariamente su tale soggetto.
Anche le altre considerazioni, relative alla valutazione comparativa dei costi delle due procedure, sfuggono ad ogni censura, essendo il frutto di apprezzamenti che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito.
6 - Con il quarto e il quinto motivo la sentenza impugnata viene censurata, come si è anticipato, per aver condiviso la valutazione, espressa di giudici di primo grado, sull'esistenza di "un margine di dubbio" circa l'idoneità dei beni ceduti, quasi esclusivamente crediti, ad assicurare l'adempimento del concordato, "se non altro in considerazione della impossibilità di una valutazione attendibile sia del valore attuale di gran parte di essi e sia del momento della loro liquidazione".
6.1 - Tale giudizio sarebbe censurabile, secondo la ricorrente:
a) perché basato esclusivamente sulla situazione esistente al momento della presentazione della domanda di concordato (30 novembre 1991) , anziché su quella, ben più favorevole, riscontrabile al momento dell'accertamento, con sentenza, delle condizioni di ammissibilità del concordato, ai sensi dell'art. 181, l. fall. (10 novembre 1993);
b) perché l'onere concordatario era inferiore a quello indicato dal commissario giudiziale, dovendo escludersi che ai crediti spettanti alle Cantine Sociali, per complessive L. 1.888.680.000, potesse essere riconosciuta natura privilegiata, e dovessero essere quindi soddisfatti per l'intero, dal momento che i rispettivi titolari, intervenendo nella votazione, avevano implicitamente rinunziato al privilegio.
6.2 - Nessuna di tali doglianze può essere accolta.
Non è infatti esatto che la valutazione sia stata espressa solo sulla base dei dati relativi all'epoca della presentazione della domanda di concordato (1991), posto che, nel formulare tale giudizio, si è fatto riferimento anche ai dati risultanti dalla relazione del curatore fallimentare, la quale è stata redatta subito dopo la dichiarazione di fallimento. Nè può assumere rilievo la circostanza che, nel corso del giudizio d'appello, e quindi a distanza di anni, le prospettive di realizzo di alcuni crediti ricompresi nell'attivo possano essere migliorate, essendo evidente che il giudizio sulla "sufficienza" dei beni è un giudizio prognostico (che nel caso di concordato con cessione dei beni, come si è già osservato, deve oltretutto essere formulato con particolare prudenza) la cui correttezza non può essere inficiata da considerazioni basate su situazioni di fatto non ancora realizzatesi al momento dell'omologazione.
La Corte di merito ha poi rilevato che l'eventuale passaggio di tale credito al chirografo non avrebbe potuto modificare il giudizio negativo espresso in ordine alla omologabilità del concordato, una volta assodato che il ricorso a tale procedura era privo di convenienza economica per i creditori. La validità di tale considerazione - fondata sul rilievo che per giustificare l'omologazione del concordato è necessario che sussistano tutte le condizioni, soggettive e oggettive, , richieste dal primo comma dell'art. 181 l. fall. - non è revocabile in dubbio e non è comunque investita dalle censure del ricorrente che conseguentemente, per tale particolare aspetto, non possono non essere riconosciute inammissibili.
7 - Il ricorso deve essere quindi respinto in ogni sua parte. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese, liquidandole in L. 590.300 più gli onorari in L. 10.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 4 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999