Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 531
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

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Nell'ipotesi in cui il concordato preventivo abbia per oggetto la cessione dei beni, il giudizio sulla convenienza della proposta, come quello sulla sufficienza dei beni, non può muovere da mere congetture, ma deve poggiare su elementi concreti, idonei a giustificare la ricorrenza di tali requisiti. Non corrisponde, dunque, a tali criteri il giudizio di convenienza della proposta di concordato preventivo che si limiti a registrare la probabilità che il fallimento non sia "in grado di dare di più", posto che detto giudizio deve assumere come oggetto primario la convenienza del concordato e valutare se essa, insieme con tutti gli altri requisiti considerati dalla legge, sia sufficiente a suffragare la concessione del beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 531
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

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