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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET OL EN, all'udienza del 04/12/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 858/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c. f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO MICALI, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO FAZIO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per benefici l. 104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 06.03.2024, esponeva: Parte_2
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 4137/2022, per l'accertamento dei benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale CP_ da renderla meritevole dei benefici ex art. 3 comma 3, l. 104/1992 e condannarsi l al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza, comunque, nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di
CTU, veniva discussa e decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda principale è il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 l.104/92.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, Parte_1 le patologie da cui quest'ultima risulta affetta, evidenziando che le stesse non hanno connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che non si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie legittimanti il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 l.104/1992.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 20.03.2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che non è portatore di handicap ex art. 3 comma 3, legge Parte_1
104/92;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 04.12.2025.
Il Giudice
ET OL EN