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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/08/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra ConIGliere
dott. Rosario Lionello Rossino ConIGliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 694/2021 promossa da:
nata a [...] il [...] (CF E_
ivi residente in [...], in proprio e quale erede con C.F._1
beneficio di inventario di , con il patrocinio dell'Avv. ER
Pietro Plachesi e dell'Avv. Claudia Romualdi.
appellante
Contro
nata a [...] il [...] (CF CO
) residente in [...], con il patrocinio C.F._2
dell'Avv. Roberto Faini e dell'avv. Michele Sesta.
-appellata-
P.IVA ) con sede in Forlì Corso Garibaldi 36; Controparte_2 P.IVA_1
(CF ) con sede in Forlì Corso Mazzini 30; Controparte_3 P.IVA_2 (CF ) con sede in Milano Controparte_4 P.IVA_3
Marittima Via Tiziano;
(CF ) con sede in Forlì Corso della Controparte_5 P.IVA_4
Repubblica-Ang. Via C. Cignani -Ang. ; CP_6
(CF ) con sede in Cervia – Milano Controparte_7 P.IVA_5
Marittima Viale Romagna 15;
(CF ) con sede in Controparte_8 P.IVA_6
Forlì ; Controparte_8
(CF ) con sede in Castrocaro Controparte_9 P.IVA_7
Terme – Terra del Sole Via F. Biondo - Ang. Via Cavalieri di Vittorio Veneto.
-appellati contumaci-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1056/2020 del 4-7 dicembre 2020 del
Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 7 marzo 2025 E_
Per come da note scritte depositate il 17 CO
marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, Parte_2
, quale erede universale del marito CO
, TE di essa attrice, per sentire accertare e dichiarare il proprio Persona_2
credito, relativo, ex art.723 c. c., alla gestione dei beni comuni derivanti dalla successione di , nei confronti del predetto , ER Persona_2
pag. 2/43 quale sarebbe risultato all'esito dell'istruttoria, con conseguente condanna della convenuta, nella qualità di erede del marito, al pagamento, in favore di essa attrice,
della somma dovutale.
, a sostegno della domanda proposta, ha evidenziato: E_
-che, in data 2 giugno 1992, era deceduto , padre di essa attrice e di ER
, lasciando testamento, nel quale era stato previsto che i beni Persona_2
fossero lasciati ai due figli, per una parte in comunione, con obbligo di non sciogliere la comunione prima di venti anni, e, per una parte, in titolarità esclusiva;
-che, con atto del 25 settembre 1992, i fratelli a parziale compensazione E_
della quota di legittima spettante alla madre , che vi aveva ER
rinunciato, avevano riconosciuto a quest'ultima un terzo dei frutti ricavati dai beni ricevuti in eredità dal padre, senza oneri, tasse e imposte di qualsiasi genere;
-che tali introiti avrebbero dovuto essere versati su un conto corrente comune cointestato alla madre e ai due figli.
La ha, quindi, elencato dettagliatamente i beni nella titolarità esclusiva E_
degli eredi e quelli in comunione fra i due fratelli. Ha, poi, allegato, con riferimento alla gestione dei beni comuni, che la vedova e i figli si erano accordati che la parte finanziaria dei beni di famiglia fosse gestita da . Quest'ultimo, Persona_2
perciò, aveva trattenuto presso di sé l'archivio cartaceo unitamente alle chiavi dei beni immobili, fino al 2012, senza che intervenisse alcuna rendicontazione fra gli eredi. In
data 13 settembre 2012, era stato redatto verbale di mancata conciliazione avanti alla
Camera di Commercio di Forlì Cesena in relazione alla domanda di divisione ereditaria e rendicontazione. In data 3 dicembre 2012, era deceduto , il quale Persona_2
pag. 3/43 aveva nominato sua erede universale la moglie CO
, attribuendo alla madre la quota di legittima che
[...] ER
le spettava. In data 15 giugno 2017, era, poi, deceduta , ER
che aveva lasciato come unica erede testamentaria proprio essa attrice, che aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario.
ha, inoltre, rilevato che non era stato ancora reso il conto E_
della gestione di in relazione alla eredità di . Persona_2 ER
aveva, peraltro rilasciato, nel 2011, procura generale a favore della Persona_2
che così avrebbe potuto sostituire il marito in ogni atto che lo CO
riguardasse. Dai controlli eseguiti, erano emerse irregolarità, in quanto ER
non aveva corrisposto ad essa attrice e alla madre alcune quote di affitti e non
[...]
aveva restituito somme indebitamente prelevate dal conto corrente comune.
non aveva neppure restituito ad essa attrice somme ricevute in Persona_2
prestito.
Si è costituita tempestivamente la convenuta, concludendo per l'inammissibilità della domanda di rendiconto in quanto proposta senza richiesta di scioglimento della comunione, e, in subordine, per la riunione della causa alla n. 3167/17 RG, e nel merito,
per la non opposizione al rendiconto, da rendersi però ad opera della attrice, con rigetto delle domande di quest'ultima anche in virtù di compensazione di controcrediti.
ha eccepito in primo luogo di avere CO CP_1
accettato l'eredità di con beneficio di inventario, risultando, Persona_2
perciò, tenuta al soddisfacimento dei relativi debiti nei limiti del 75%, posto che le obbligazioni avrebbero dovuto essere soddisfatte per il restante 25% dall'altra erede pag. 4/43 e, quindi, dalla stessa attrice, succeduta alla madre. La ER
ha eccepito, inoltre, la nullità della scrittura del 25 settembre CO
1992 (c.d. “patto di famiglia”), richiamata dall'attrice, in quanto priva di causa, posto che la rinuncia alla quota di legittima della madre era stata già espressa nel verbale di registrazione del testamento pubblico di , con la conseguenza che, al ER
momento del patto, mancava il requisito della “res dubia” e della “res litigiosa”,
difettando, di conseguenza, le reciproche concessioni fra le parti del contratto. In ogni caso, il patto avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che la madre sarebbe stata esonerata da tutti gli adempimenti relativi agli immobili e avrebbe percepito 1/3 delle rendite al netto delle spese e degli oneri da sostenere per gli immobili stessi, senza dovere fare nulla a riguardo, il tutto come peraltro di fatto avvenuto per oltre 20 anni. In
ulteriore subordine, ha eccepito che i pagamenti effettuati con denaro comune avevano costituito adempimento di obbligazione naturale. Ha, ancora, eccepito la prescrizione di eventuali indebiti e pagamenti effettuati con il conto corrente comune in quanto non costituente un bene ereditario. Ha rilevato, inoltre, che non rispondeva a verità che la gestione dei beni comuni fosse nelle mani di , il quale, invece, gravemente ER
malato dal 2006, si sarebbe trovato in difficoltà economiche proprio a causa della gestione unilaterale dei beni comuni ad opera della sorella e della madre. Ha pertanto contestato anche l'affermazione che si fosse appropriato dell'archivio cartaceo ER
e delle chiavi degli immobili comuni. Ha eccepito, altresì, come la stessa capacità della attrice di produrre documenti risalenti nel tempo fosse rappresentativa del fatto che la gestione dei beni era, in realtà, nelle mani della stessa tanto più che Pt_1
nessuna uscita dal conto comune avrebbe potuto essere effettuata senza la sottoscrizione pag. 5/43 di almeno due intestatari. Ha eccepito in compensazione propri controcrediti e che le spese legali allegate dalla controparte non erano state autorizzate da . ER
Con provvedimento del 13 dicembre 2017 il Giudice di primo grado, ha disposto la riunione del fascicolo n. 3167/2017 RG al fascicolo n. 2837/2017 RG.
Con successivo atto di citazione, introduttivo della causa n.3167/2017 R.G.,
aveva, infatti, proposto reclamo contro lo stato di E_
graduazione ex artt. 501 c.c. e 778 c.p.c., relativo all'eredità beneficiata di ER
, chiedendo che fosse determinato il credito dovuto, ai sensi dell'art. 501 c.c. in
[...]
relazione alla gestione dei beni comuni derivanti dalla successione di ER
e che fosse riconosciuta ogni altra ragione di credito esistente, come risultante
[...]
all'esito dell'istruttoria, in via privilegiata, con formazione di nuovo stato di graduazione. Ha allegato che, in data 27 luglio 2017, su richiesta della CP_1
era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo stato di graduazione
[...]
dell'eredità di , non contemplante i crediti vantati da essa attrice, Persona_2
come indicati nell'atto di citazione della causa n.2837/2017 R.G., nonché vari crediti di
, della quale essa attrice era erede. ER
L'attrice ha dichiarato, inoltre, di contestare le posizioni, inserite nello stato di graduazione, di seguito indicate:
credito – in quanto non sussistente;
CO0
credito Condominio Parcheggio Tiziano Milano Marittima – in quanto non sussistente credito Ingresso in quanto da aggiornare sulla scorta del consuntivo;
Controparte_8
credito Romagna Milano Marittima – in quanto non sussistente;
pag. 6/43 credito Condominio al Corso Forlì sub 2 – in quanto pari a euro 231,11, invece che a euro 577,25;
credito Condominio al Corso Forlì sub 38 – in quanto pari a euro 127,68, invece che a euro 173,00;
credito al Corso Forlì sub 21 – in quanto pari a euro 347,90, invece che a CP_2
euro 3.330,00;
credito Condominio Le Fonti Castrocaro Terme – in quanto pari a euro 85,63, invece che a euro
405,14;
credito – in quanto era creditore di una somma Controparte_3 Persona_2
pari ad euro 11,93, invece che debitore di euro 32,17.
Non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci,
[...]
, quale amministratore di CO1 Controparte_2
e di , , quale amministratore del Controparte_3 CO2
e del , il Geom. Controparte_5 Controparte_7 [...]
quale amministratore del CP_13 Controparte_8
, quale amministratore del
[...] CO4 [...]
Rag. quale amministratore di Controparte_9 CO5
. Controparte_4
Si è costituita , concludendo per il rigetto CO
di ogni richiesta di condanna e di variazione dello stato di graduazione, anche a seguito di compensazione delle voci di credito, riservata in altra sede la domanda di condanna della controparte alla differenza.
pag. 7/43 La a, in particolare, eccepito: CP_1
che era erede di , anche se con beneficio di inventario, con le Persona_2
conseguenti limitazioni di responsabilità, e solo per la quota del 75%;
che i crediti pretesi dalla controparte non beneficiavano di alcun privilegio, peraltro non specificato;
che erano prescritti tutti i diritti, vantati dalla controparte, ante decennio;
che la gestione dei beni comuni era stata, in realtà, nelle mani di e Persona_4
di ; ER
che era inammissibile la resa dei conti ex art. 723 c.c. senza che fosse stata chiesta la divisione.
Ha riproposto le eccezioni relative al c.d. “patto di famiglia”, sollevate nella causa precedentemente introdotta da e ha, poi, contestato Persona_4
dettagliatamente nell' an e nel quantum le pretese della controparte.
2-Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n.1056/2020 del 4 - 7 dicembre 2020, rigettata ogni altra domanda di in proprio e quale erede di E_
, e ritenuta assorbita ogni eccezione riconvenzionale di ER
, ha accertato esclusivamente la CO
sussistenza dei seguenti crediti di nei confronti di ER
: Persona_2
I-per restituzione di somme percepite a titolo di canoni di locazione del monolocale di
Forlì corso Diaz 13, euro 12.589,75;
II-per restituzione oneri condominiali incassati da per la vetrina di Persona_2
Forlì adiacente al civico 13, euro 5.295, 82 euro. CP_8
pag. 8/43 Ha disposto che tali crediti avrebbero potuto essere soddisfatti solo nei limiti della somma che dovesse residuare dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . E_
Si è costituita in giudizio per resistere all'impugnazione CO
.
[...]
Sono rimasti contumaci il il , il Controparte_2 Controparte_3
, il , il Controparte_4 Controparte_5
, il il Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 5
novembre 2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
La causa, all'esito di trattazione cartolare, è stata, infine, nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
4- Fatte le superiori premesse e prima di passare all'esame delle singole censure mosse da alla sentenza oggetto di gravame, una considerazione si E_
impone e cioè che neppure l'appellante è stata in grado di quantificare il credito azionato, in proprio e quale erede di , nei confronti di ER
, nella qualità di erede di CO ER
.
[...]
pag. 9/43 La ha, invero, formulato le seguenti conclusioni: E_
-con riferimento alla causa iscritta in primo grado al n.2837/2017 RG: “accertare e
quantificare, sulla base della documentazione in atti, il credito dovuto ex art. 723 c. c.
in relazione alla gestione dei beni comuni derivanti dalla successione di ER
, a favore della odierna attrice nei confronti del TE , che
[...] Persona_2
risulterà all'esito dell'istruttoria e, conseguentemente, condannare, per tutti i motivi di
cui in narrativa e in virtù della resa dei conti fornita dalla scrivente difesa, la IG.ra
, quale erede universale del marito al CO
pagamento in favore, della IG.ra , della somma che risulterà E_
dovuta”;
-con riferimento alla causa iscritta in primo grado al n.3167/2017 R.G.” nel merito,
reclamato lo stato di graduazione così come formato dal Notaio dott.ssa Per_5
accertare, quantificare e determinare, sulla base della documentazione in
[...]
atti, il credito dovuto ex art. 501 c. c. in favore dell'attrice, sia in relazione alla gestione
dei beni comuni derivanti dalla successione di , sia ogni altra ER
ragione di credito così come esposta in narrativa, a favore della odierna attrice, sia in
proprio sia quale erede con beneficio di inventario della IG.ra ER
nei confronti del TE , crediti così come
[...] Persona_2
risulteranno determinati, all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dalla maturazione al
saldo, e, conseguentemente, previa ammissione dei suddetti accertati crediti in via
privilegiata, formare il nuovo stato di graduazione dell'eredità di ”. Persona_2
Tali conclusioni non possono che essere lette in uno con l'istanza, avanzata dalla di CTU contabile “volta a determinare, sulla base della documentazione E_
pag. 10/43 contabile in atti, quali degli importi pagati da e E_ ER
fossero di competenza di , nonché a quantificarne il
[...] Persona_2
complessivo ammontare, indicando altresì l'ammontare degli importi complessivamente
prestati dalle IG.re e a favore di ER E_
. Determinare, quindi, l'ammontare dei crediti dovuti a ciascuna Persona_2
delle attrici da parte del IG. ”. Persona_2
Orbene, alla luce di quanto evidenziato, non è chi non veda il carattere in gran parte esplorativo della iniziativa giudiziaria intrapresa da anche in E_
grado di appello.
Ad ogni modo, occorre pur sempre esaminare i motivi del gravame della E_
avendo quest'ultima, comunque, mosso specifiche censure alla sentenza appellata.
5-E' inammissibile, intanto, il motivo di appello con il quale E_
ha censurato la sentenza impugnata per illegittimo rigetto delle istanze istruttorie avanzate.
Ebbene, l'appellante non ha mosso specifici rilievi al provvedimento del 30 luglio 2019
e alle ragioni, puntualmente ivi esposte dal Giudice di prime cure, a sostegno della statuizione di rigetto delle richieste di ammissione di mezzi istruttori, avanzate dalla
La ha, invero, del tutto ignorato l'ordinanza da ultimo citata e E_ E_
le puntuali motivazioni che la sorreggono. Nessuna delle prove richieste può, quindi,
essere ammessa in appello, dovendo mantenersi ferme, in assenza di specifiche censure della le ragioni che il primo Giudice ha posto a sostegno dell'ordinanza E_
richiamata.
Con riferimento alle richieste di CTU, trattandosi di mezzi istruttori che la Corte
pag. 11/43 potrebbe disporre anche di ufficio, va, poi, rilevato, quanto alla invocata CTU contabile,
il carattere esplorativo della stessa, emergente dall'indagine richiesta dalla appellante,
della quale si è dato conto in precedenza.
Quanto alla invocata CTU calligrafica, appare evidente il carattere esplorativo della stessa, non emergendo elementi che possano giustificare l'accertamento tecnico richiesto.
6-Con il primo motivo di appello ha contestato la sentenza E_
impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva affermato la nullità della scrittura privata del 25 settembre 1992, impropriamente denominata “patto di famiglia”.
In proposito, preme, innanzitutto, sottolineare che il non avere riportato nel dispositivo l'affermazione della nullità della scrittura, contenuta, invece, nella parte motiva della sentenza, non determina la nullità del provvedimento, come pretenderebbe la
E_
Nel rito ordinario di cognizione, invero, il contenuto decisorio di una sentenza è
rappresentato non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione,
in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (vedi Cassazione civile, sez. I, 08/06/2007, n. 13513).
Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va, quindi,
individuata, tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione (vedi Cassazione civile sez. VI - 17/07/2015, n. 15088).
Nel merito, il motivo è senz'altro infondato.
pag. 12/43 Giova, in proposito, ricordare che, nel contesto del verbale di registrazione del testamento di , marito di e padre di ER ER
e di , redatto dal Notaio dott. Persona_2 E_ [...]
in data 25 settembre 1992, i tre eredi hanno prestato Persona_6
acquiescenza alle disposizioni testamentarie del defunto, rinunciando ciascuno di essi ad esperire eventuale azione di riduzione del testamento nei confronti degli altri.
Appare evidente che gli eredi di abbiano spontaneamente e ER
concordemente deciso che la successione di quest'ultimo venisse disciplinata secondo la volontà dallo stesso espressa. Nel verbale citato non vi è traccia di contrasti tra le parti sul tema, tanto più che la rinuncia suddetta risulta contestuale alla registrazione del testamento in questione.
Con scrittura privata in pari data, , e Persona_2 E_
, premesso che, con testamento pubblico del 13 maggio ER
1992, aveva diviso il suo patrimonio tra i tre eredi, lasciando alla ER
moglie beni il cui valore era di gran lunga inferiore a ER
quello della quota di legittima che le sarebbe spettata, hanno previsto che ER
e riconoscessero, in via transattiva, e solidalmente
[...] E_
tra loro, alla madre , a parziale compenso della rinuncia da ER
quest'ultima effettuata, oltre a quanto attribuitole dal testamento del loro padre, un terzo di tutte le rendite degli altri immobili lasciati dal de cuius, nonché dei titoli azionari,
obbligazioni etc., obbligandosi in tal senso, il tutto senza oneri di spese, tasse e imposte di qualsiasi genere a carico della loro madre , ad eccezione ER
pag. 13/43 delle imposte di successione in morte dello stesso , che sarebbero ER
state suddivise in parti uguali tra i sottoscrittori.
Ritiene la Corte che il contenuto letterale del contratto non lasci dubbi sulla sua qualificazione come donazione remuneratoria, secondo quanto evidenziato dal Giudice
di prime cure, in assenza di qualsiasi riferimento a una lite insorta o che sarebbe potuta nascere tra i figli e la madre, tanto più che quest'ultima aveva, con atto unilaterale, già
rinunciato a promuovere azione di riduzione in relazione alle disposizioni testamentarie del marito . ER
Sembra palese che, con la citata scrittura, e Persona_2 E_
preso atto della già avvenuta rinuncia della madre alla azione di
[...]
riduzione, abbiano voluto ricompensarla (inequivocabile è il senso dell'espressione “…a parziale compenso…”) per avere la oluto che rimanesse integro il loro Per_1
patrimonio, quale risultante dalle attribuzioni testamentarie delle quali si tratta.
E' opportuno ricordare, in diritto, che le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli art. 1362 e 1363
c.c. prevalgono su quelli integrativi degli art. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del IGnificato da attribuire alla dichiarazione non ha ragione d'essere quando la ricerca soggettiva conduca a un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'adozione dei criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti e obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto mediante la etero integrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si pag. 14/43 presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse. In sostanza, è
prioritario il canone fondato sul IGnificato letterale delle parole, di cui all'art. 1362,
comma 1, c.c., sicché quando esso risulti sufficiente l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa (vedi Cass. Civ. Sez. III 26 maggio
2016 n.10896).
A ulteriore specificazione del principio generale di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche in tema di interpretazione dei contratti, il legislatore ha attribuito -
nell'ambito della stessa prima categoria assorbente rilevanza al criterio indicato nell'articolo 1362, comma 1, del codice civile, eventualmente integrato da quello posto dal successivo articolo 1363 del codice civile per il caso di concorrenza di una pluralità
di clausole nella determinazione del pattuito. Qualora, pertanto, il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti,
eventualmente confrontato con la ratio complessiva di una pluralità di clausole, idoneo a rilevare con chiarezza e univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiarlo dell'articolo 1362, comma 2, del codice civile, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (vedi
Cassazione civile, sez. II, 20/06/2018, n. 16282 ).
La scrittura del 25 settembre 1992 risulta, pertanto, sussumibile nell'ambito della donazione remuneratoria, di cui all'art.770 c. c., con la conseguenza che la stessa deve considerarsi nulla per difetto di forma, non essendo stata stipulata per atto pubblico.
pag. 15/43 La nullità della scrittura del 25 settembre 1992, a differenza di quanto sostenuto dalla appellante, non determina la nullità della rinuncia di ER
all'azione di riduzione, in assenza di un collegamento tra i due negozi, costituendo la rinuncia della il mero antefatto che ha indotto i figli a riconoscerle una Per_1
ricompensa per il sacrificio patrimoniale sopportato.
Preme, in proposito, sottolineare che per la configurabilità di un collegamento negoziale in senso tecnico è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (vedi Cassazione civile sez. III - 31/10/2014, n. 23177).
Non vale, d'altra parte, ad escludere la nullità per difetto di forma ad substantiam della scrittura del 25 settembre 1992 la circostanza che le parti vi abbiano dato esecuzione per un certo arco temporale, essendo di ostacolo alla convalida del negozio in questione l'inequivocabile disposto di cui all'art.1423 c. c.
Ininfluente è, peraltro, ai fini che qui interessano, il documento 3, allegato da all'atto di citazione in appello, trattandosi di sentenza E_
emessa in procedimento nel quale non era parte l'odierna appellata
[...]
. CO
A diversa conclusione non potrebbe, del resto, pervenirsi anche a volere qualificare la scrittura in questione quale transazione, dovendo, in tal caso, il contratto in questione pag. 16/43 essere considerato nullo per mancanza di causa, non essendovi traccia di una lite insorta o che sarebbe potuta insorgere tra le parti del negozio del quale si tratta.
7-In ragione della nullità della scrittura del 25 settembre 1992, va escluso il carattere di bene ereditario del conto corrente nel quale e E_ ER
versavano le rendite dei beni loro attribuiti dal testatore, con la conseguenza che
[...]
a tale conto corrente sono applicabili le ordinarie regole codicistiche di cui agli artt.
1854 e 1298 comma 2 c. c. L'art. 1854 c.c. disciplina, invero, solo i rapporti tra i correntisti e la banca, mentre il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall'art. 1298 comma 2 c.c. in base al quale "le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente". Ciò IGnifica non solo che,
in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre la quota di sua spettanza delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari,
ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. Il cointestatario di un conto corrente bancario, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza (vedi
Cassazione civile, sez. II, 02/12/2013, n. 26991).
E', dunque, infondato il terzo motivo del gravame di . E_
pag. 17/43 8- Con il secondo motivo di appello ha censurato quanto E_
affermato dal Giudice di prime cure in punto ad obbligo di rendiconto in relazione alla gestione dei beni ereditari in comunione.
Il Tribunale ha, in proposito, evidenziato:
-che le parti, essenzialmente, controvertevano anche su chi avrebbe dovuto effettivamente rendere il conto, posto che esse reciprocamente avevano rilevato che il condividente avrebbe di fatto estromesso l'altro dalla gestione dei beni comuni;
-che l'attrice in atto di citazione aveva allegato che il TE aveva gestito la parte finanziaria dei beni di famiglia, curando le relazioni interpersonali con inquilini e banche e riservato alla sorella la mansione di occuparsi delle incombenze Pt_1
burocratiche, delle scadenze fiscali, della preparazione della corrispondenza;
-che sulla base delle stesse parole utilizzate dalla attrice appariva, in realtà, smentita l'affermazione di quest'ultima, ripresa dalla convenuta, per cui uno dei germani avrebbe escluso l'altro (o viceversa) dalla gestione dei beni comuni;
-che, al contrario, appariva di fatto, dalle stesse espressioni impiegate da E_
che vi fosse una cogestione dei beni fra i fratelli, seppure sotto diversi
[...]
aspetti;
-che l'attrice aveva sostenuto che il TE avrebbe trattenuto presso di sé l'archivio cartaceo e le chiavi degli immobili;
-che l'assunto, tuttavia, era smentito proprio dal fatto che la stessa E_
fosse stata in grado di produrre la corposa documentazione che aveva
[...]
effettivamente allegato ai propri atti difensivi, circostanza che appariva in contrasto con l'affermazione secondo cui l'archivio cartaceo sarebbe stato trattenuto dal TE;
pag. 18/43 -che, del resto, non era provato che la documentazione in questione fosse stata consegnata alla attrice solo nel 2011;
-che, peraltro, in tale ipotesi, nemmeno avrebbe potuto E_
espletare quelle incombenze di carattere burocratico e fiscale che la stessa, invece,
aveva sostenuto di avere curato in accordo con il TE;
-che tali considerazioni, che assumevano valenza presuntiva, incidevano non solo sul merito della pretesa attorea, contribuendo a rendere verosimile che i fratelli si fossero accordati sulla gestione e sulla destinazione o divisione dei canoni, ma anche sulla stessa applicabilità delle considerazioni circa il decorso della prescrizione, che presupponevano che i crediti oggetto di comunione derivassero da un bene comune ma utilizzato da uno solo dei partecipanti alla comunione e non fossero mai stati oggetto di accordo fra le parti;
-che, nel caso di specie, invece, dalle stesse asserzioni delle parti emergeva che non ci si trovava di fronte alla utilizzazione esclusiva di un bene comune, ma piuttosto in presenza di un accordo di gestione comune seppure differenziata sotto il profilo dei ruoli affidati a ciascuno dei partecipanti alla comunione;
-che, in un simile caso, l'inerzia del preteso comunista/creditore non appariva affatto giustificata, in quanto non si era dinanzi ad una gestione unilaterale del bene comune da parte di un solo comproprietario, senza che l'altro comproprietario fosse posto in condizione di conoscere l'esistenza e l'ammontare di eventuali frutti o altre utilità,
bensì ad una gestione comune;
pag. 19/43 -che, del resto, non avrebbe potuto affermarsi che, in una tale situazione, potesse ritenersi che l'uno o l'altro dei condividenti fosse tenuto a “rendere il conto” all'altro,
posto che la gestione dei beni era condivisa.
Orbene, le censure rivolte da alle conclusioni alle quali è E_
pervenuto il Giudice di prime cure sulla scorta di presunzioni gravi, precise e concordanti, desunte dalle circostanze allegate dalla appellante nei suoi scritti difensivi o da fatti emersi nel corso del giudizio, anche in ragione delle produzioni documentali effettuate, sono rimaste del tutto prive di riscontri probatori, non avendo quest'ultima dedotto idonei mezzi istruttori.
9-Venendosi all'esame degli specifici crediti di nei ER
confronti di , fatti valere da , figlia ed Persona_2 E_
unica erede della la nullità del patto di cui alla scrittura privata del 25 Per_1
settembre 1992, della quale si è detto, rende infondate le censure che la suddetta appellante ha rivolto alla sentenza impugnata, quanto al mancato riconoscimento dei crediti di cui ai punti 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, nonché al mancato riconoscimento del credito di cui alla scheda 12, escluso dallo stato di graduazione dell'eredità
beneficiata di , predisposto dal Notaio a tal fine incaricato. Persona_2
Va, comunque, sottolineato che nessun credito della poteva sorgere in Per_1
ragione dell'utilizzazione di somme giacenti sul conto corrente cointestato per finalità
proprie del solo (punto 6, punto 7, punto 8, punto 13), posto che Persona_2
non è stato allegato e neppure provato che il denaro impiegato superasse la quota spettante a quest'ultimo, sulla base delle entità dei versamenti dallo stesso provenienti,
ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c. c.
pag. 20/43 La nullità della scrittura del 25 settembre 1992 comporta, poi, l'irrilevanza del mancato versamento sul conto corrente in questione di canoni di locazione relativi ad immobili dei quali era proprietario o comproprietario (punto 9). Persona_2
10- Con riferimento al punto 5 della sentenza impugnata, relativo agli oneri condominiali che non avrebbe versato in relazione all'immobile Persona_2
sito in Cervia via DAMIANO CHIESA 4, del quale erano comproprietari per il 50%
ciascuno il suddetto e la sorella ed usufruttuaria la loro E_ Pt_1
madre , va detto che tali oneri dovevano gravare su ER
quest'ultima nella qualità di usufruttuaria, ex art. 1004 c. c., in assenza di prova del diverso accordo dedotto da parte appellante. In proposito, va ribadito che E_
non ha specificamente censurato la motivata esclusione delle istanze
[...]
istruttorie formulate in primo grado da essa appellante.
Anche sul punto va, pertanto, confermata la sentenza gravata.
11-Quanto al credito di , oggetto del punto 12 della ER
sentenza impugnata, per restituzione di importi versati per consorzio di bonifica dell'immobile sito in Forlì via Cignani 3, del quale era nudo Persona_2
proprietario, nonché per oneri relativi ad altri immobili, dei quali Persona_2
era proprietario o comproprietario, ne ha contestato il E_
mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Forlì, evidenziando che i contributi per consorzio di bonifica dovevano gravare sul nudo proprietario e non sull'usufruttuario e che la decisione del Giudice non prendeva in esame tutte le somme allegate dalla appellante, che riguardavano anche immobili diversi da quello da ultimo indicato.
pag. 21/43 Orbene, la decisione del primo Giudice, oltre ad essere parziale, è anche errata con riferimento alla motivazione del rigetto della domanda di E_
relativa all'immobile sito in Forlì via Cignani 3.
Tali considerazioni non comportano, tuttavia, la riforma della sentenza impugnata, che va, anche per questa parte, mantenuta ferma sulla scorta di una diversa motivazione.
Giova, infatti, ricordare che il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne,
modificarne o integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata (vedi
Cassazione civile, sez. I, 27/06/2011, n. 14127).
Preme, quindi, sottolineare, innanzitutto, che si versa nell'ipotesi dell'adempimento di un debito altrui, disciplinata dall'art. 1180 c. c.
L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., si realizza allorquando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente, il pagamento di quanto dovuto al creditore ovvero quella diversa prestazione dedotta in obbligazione. Ne consegue che l'adempimento del terzo deve avere carattere specifico e conforme all'obbligazione del debitore e non può, dunque,
consistere in una generica disponibilità ad adempiere, tanto più se riguardi una non meglio specificata prestazione (vedi Cassazione civile, sez. II, 09/11/2011, n. 23354).
L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180
c.c., provoca l'estinzione dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, se questi non aveva interesse all'adempimento personale, ma non attribuisce automaticamente al terzo titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, titolo pag. 22/43 che sussiste soltanto in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge (vedi Cass. 8 novembre 2007, n. 23292; 20 luglio 1976 n. 2872). Nel caso di specie non ricorre né l'ipotesi di surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c.c.), né quella per volontà del debitore di cui all'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, che contempla la surrogazione esclusivamente a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo (vedi Cass. Civ. Sezioni Unite 29 aprile 2009 n.9946). La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà
di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (vedi Cass.
Civ. Sezioni Unite 29 aprile 2009 n.9946)
Nel caso concreto è stata richiesta da , erede di E_
, la ripetizione di quanto pagato da quest'ultima e non ER
l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, sicché l'azione ex art. 2041 c.c. non risulta spiegata.
Va, comunque, escluso che fosse creditrice di ulteriori ER
somme allegate dalla appellante, avuto riguardo alla affermata nullità della scrittura del pag. 23/43 12-Infondate risultano le censure mosse da erede di E_
, alle statuizioni della sentenza impugnata (punti 17 e 18) ER
con le quali sono state disattese le domande miranti ad ottenere la restituzione di prestiti che sarebbero stati effettuati dalla al figlio , Per_1 Persona_2
essendo pacifico che la prova del trasferimento di somme di denaro non dimostra la sussistenza dell'obbligo di restituzione delle stesse, vale a dire dell'obbligazione tipica del contratto di mutuo.
L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 comma 1 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. civ. Sez. 3, 19
agosto 2003 n. 12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295,
Cass. Civ. Sez. III 28 luglio 2014 n.17050).
Occorre, peraltro, ribadire che non ha proposto specifiche E_
censure al provvedimento con il quale il Giudice di prime cure ha disatteso le istanze istruttorie formulate in primo grado da essa appellante.
Gli eventuali crediti sorti prima del 2006 devono, comunque, ritenersi estinti per intervenuta prescrizione. Malamente invocato è, in proposito, il principio espresso da
Cassazione 16700/2015, che riguarda la decorrenza della prescrizione per il credito avente ad oggetto i frutti di un bene del quale solo uno dei comproprietari abbia avuto il godimento.
pag. 24/43 Non risulta, d'altra parte, che la abbia, in primo grado, proposto, in E_
subordine, le azioni di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa.
13-Prive di fondamento sono, ancora, le censure rivolte da , E_
erede di , al punto 16 della sentenza impugnata, avente ad ER
oggetto il credito per la restituzione di somme relative ad oneri condominiali e a spese per immobile di via Pratella 4 Forlì, sostenute dalla usufruttuaria del Per_1
bene, del quale era, invece, nudo proprietario . Persona_2
Tale credito della eve considerarsi estinto per prescrizione quanto alle Per_1
somme versate fino al 2006, risultando malamente invocato il principio espresso da
Cassazione 16700/2015, che riguarda la decorrenza della prescrizione per il credito avente ad oggetto i frutti di un bene del quale solo uno dei comproprietari abbia avuto il godimento.
Pur essendo pacifico che l'elencazione delle spese straordinarie, gravanti sul proprietario, ai sensi dell'art. 1005 c. c., abbia carattere meramente esemplificativo
(vedi Cass. 19632/2000), non sono stati acquisiti, tuttavia, elementi che consentano di affermare, con la dovuta certezza, che le spese delle quali si tratta rientrino tra quelle per riparazioni straordinarie.
14-Contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, appare, poi, corretta la decisione
(punto 20 della sentenza impugnata) del Giudice di prime cure di non riconoscere il credito di , nei confronti di , per ER Persona_2
depauperamento del monolocale sito in Forlì Corso Diaz 30, del quale i soggetti predetti erano comproprietari, in assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa.
pag. 25/43 In proposito, è opportuno rilevare ancora una volta che la non ha rivolto E_
specifiche censure al provvedimento con il quale il Tribunale di Forlì ha disatteso le sue richieste istruttorie.
15-ASSIRELLI ha lamentato, ancora, che, nello stato di graduazione Pt_1
dell'eredità beneficiata di , le spese per accettazione dell'eredità Persona_2
con beneficio di inventario, sostenute da , fossero state ER
ammesse solo in parte, essendo stato escluso il compenso che quest'ultima aveva erogato al proprio legale per l'assistenza nella procedura suddetta.
La ha sostenuto che tale ultima spesa avrebbe dovuto considerarsi E_
necessaria, in quanto la al momento della morte del figlio, aveva 87 Per_1
anni ed era affetta da gravi patologie, era invalida al 100% e, quindi, portatrice di handicap.
L'assunto è tanto infondato da rasentare la temerarietà, posto che il soggetto affetto da infermità, anche fisiche, può richiedere la nomina di amministratore di sostegno. La
vrebbe potuto, quindi, senz'altro evitare la spesa della quale si tratta. Per_1
16-In ordine al punto 10 della sentenza impugnata, va rilevato che E_
ha contestato il mancato inserimento nello stato di graduazione della
[...]
eredità beneficiata di dell'importo relativo alla restituzione di Persona_2
deposito cauzionale per locazione monolocale sito in Forlì corso Diaz 13, del quale il
TE e la madre erano comproprietari, che il primo aveva incassato, e della somma di
103,86 Euro alla conduttrice . Parte_3
L'assunto della appellante< non merita di essere condiviso.
pag. 26/43 Il documento 118, infatti, nulla prova su tale aspetto della vicenda negoziale, essendo stato formato unilateralmente dalla parte appellante, e non attesta, comunque, l'effettivo trasferimento di denaro allegato.
L'appellante non ha, peraltro, colto un passaggio fondamentale della sentenza e cioè che non vi è prova che il deposito cauzionale in questione dovesse essere restituito.
17-Le censure mosse al punto 11 della sentenza gravata, con il quale è stata rigettata la domanda mirante alla restituzione delle somme versate da ER
, per variazioni catastali degli immobili siti in Forlì Corso Diaz 11 e 13,
[...]
dei quali era comproprietario, non meritano di essere condivise, in Persona_2
assenza di prova della necessarietà della spesa (art.1110 c. c.) o, comunque, del fatto che il comproprietario fosse stato interpellato o della circostanza che lo stesso avesse dato il proprio assenso.
Si ribadisce che non ha formulato specifiche censure al E_
provvedimento del Giudice di prime cure di rigetto delle istanze istruttorie formulate da essa appellante in primo grado.
18-Con riferimento ai crediti azionati in proprio da , deve E_
evidenziarsi che risultano infondate le censure mosse dalla appellante ai punti 1 e 2
della sentenza impugnata, aventi ad oggetto l'allegato credito per canoni non percepiti relativi agli immobili siti in Faenza Piazza del Popolo 20 e in Forlì Corso della
Repubblica 57.
Preme, innanzitutto, sottolineare che gli immobili predetti provenivano dall'eredità di ed i due fratelli, e , ne erano proprietari ER Pt_1 ER
ciascuno per la quota del 50%.
pag. 27/43 La domanda della appellante non può, invero, trovare fondamento nella scrittura del 25
settembre 1992, in ragione della affermata nullità della stessa. L'accertata condivisione della gestione dei beni ereditari induce, del resto, al convincimento che ciascuno dei comproprietari fosse a conoscenza dei canoni che venivano incassati e che entrambi condividessero le scelte sulla destinazione e divisione di canoni che venivano via via riscossi.
Non si vede, peraltro, quale rilevanza possa rivestire la circostanza che la pretesa creditoria in questione sia stata fondata sul reclamo, ex art. 501 c. c., avverso lo stato di graduazione dell'eredità beneficiata di . Persona_2
19- Prive di fondamento risultano, ancora, le censure che ha E_
rivolto al punto 3 della sentenza impugnata, sottolineando che le spettava la quota di 1/3
dei canoni relativi all'immobile sito in Cervia Viale Romagna 15, proveniente dall'eredità di , di proprietà esclusiva di , in ER Persona_2
ragione della previsione, nella scrittura del 25 settembre 1992, che le rendite dell'asse ereditario, detratta la quota del terzo attribuita alla madre, sarebbero state divise tra i due fratelli.
La clausola contrattuale riportata è all'evidenza strettamente dipendente dalla donazione remuneratoria in favore della madre (essendosi i fratelli obbligati a dividere tra loro il residuo di quanto donato alla madre) e la nullità dell'atto di liberalità si ripercuote su tale previsione negoziale, con la conseguenza che deve considerarsi non meritevole di accoglimento la pretesa creditoria disattesa dal primo Giudice.
pag. 28/43 Del resto, a volere qualificare la clausola come transazione, se ne dovrebbe dichiarare la nullità per mancanza di causa, in difetto del presupposto della “res litigiosa” e delle conseguenti reciproche concessioni tra i due fratelli.
20-Devono, ancora, essere disattese le censure mosse da al E_
punto 4 della sentenza impugnata, con il quale il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente il credito vantato dalla odierna appellante per i canoni non percepiti dall'immobile, di proprietà esclusiva del TE, sito in Forlì via Mellini 50,
proveniente dall'eredità di . ER
La nullità della scrittura del 25 settembre 1992, rende insindacabile la decisione di di non locare l'immobile in questione, non gravando su Persona_2
quest'ultimo alcun obbligo di riconoscere alla madre e alla sorella una quota del reddito prodotto dal bene.
21-ASSIRELLI ha, ancora, contestato il punto 5 della sentenza gravata, Pt_1
con il quale il Giudice di prime cure ha rigettato propria domanda mirante a conseguire l'importo di oneri condominiali che il TE aveva pagato in relazione ad ER
immobile sito in Cervia via Damiano Chiesa 4, utilizzando indebitamente il conto corrente comune. Di tale immobile erano comproprietari essa appellante e il TE
ed usufruttuaria la madre . ER ER
Ebbene, le contestazioni rivolte alla sentenza impugnata non risultano condivisibili, non avendo la provato l'accordo secondo cui il TE avrebbe dovuto farsi E_
carico degli oneri suddetti, quale contropartita per l'utilizzo del bene in via esclusiva.
non ha, del resto, specificamente censurato la motivata E_
esclusione delle istanze istruttore formulate in primo grado da essa appellante, come si è
pag. 29/43 più volte sottolineato. Va, peraltro, ribadito che tali oneri dovevano gravare sull'usufruttuaria , ex art. 1004 c. c. ER
22- Le censure mosse da al punto 6 della sentenza appellata E_
devono, poi, considerarsi senz'altro pretestuose, posto che la lettura della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c. p. c., depositata in primo grado dalla appellante, e il suo confronto con le allegazioni contenute nell'atto di citazione non lascia dubbi sulla inammissibile modifica della domanda operata da quest'ultima, rispetto a quella proposta nell'atto introduttivo del giudizio, e sulla incertezza dell'importo del credito in questione, in ragione delle diverse prospettazioni riscontrabili, sul punto, negli scritti difensivi ai quali si è fatto riferimento.
23-Infondato è il motivo di impugnazione della investente il punto 7 della E_
sentenza gravata, con il quale è stata affermata l'estinzione per prescrizione del credito,
avente ad oggetto il 50% di canone di locazione di immobile sito in Forlì viale Bologna
86/B, relativo al mese di agosto del 1996.
Giova, in proposito, sottolineare che le stesse allegazioni della appellante avvalorano le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado, avendo E_
rilevato, nell'atto di gravame, che il TE aveva concordato con il
[...]
conduttore che il canone mensile avrebbe dovuto essere versato su proprio conto corrente e che provvedeva, poi, al versamento in favore di essa appellante della ER
quota dovutale.
Ebbene, essendo noto alla appellante il sistema di riscossione e divisione del canone,
non può che affermarsi che la fosse immediatamente in grado di avvedersi E_
del mancato versamento, in suo favore, della somma che le spettava, in ordine al canone pag. 30/43 del mese di agosto 1996, e che, pertanto, il credito in questione deve considerarsi prescritto.
24- Non sono condivisibili, ancora, le censure mosse da con E_
riferimento al punto 8 della sentenza impugnata, con il quale è stata disattesa la richiesta della appellante di rimborso del 50% degli oneri condominiali, per il periodo
2010/2011, relativi all'immobile sito in Forlì Corso Mazzini 28, del quale i due fratelli erano comproprietari.
La contabile bancaria in atti non è, invero, idonea ad attestare l'esborso, posto che dalla stessa non è dato desumere che la somma a tal fine impiegata provenisse da conto corrente intestato alla sola o alimentato con denaro riferibile E_
esclusivamente a quest'ultima, come puntualmente sottolineato dal Tribunale di Forlì.
L'affermazione della nella comparsa di costituzione in primo CO
grado, secondo cui era presumibile che la somma pretesa fosse stata rimborsata, è
ininfluente, avendo l'appellata, nello stesso atto difensivo, contestato, comunque, la valenza probatoria del documento prodotto.
25-Infondate sono le censure rivolte da al punto 9 della E_
sentenza impugnata, con il quale è stata disattesa domanda della appellante di rimborso di mutuo erogato in favore del TE . ER
Il mero trasferimento di denaro non prova, invero, l'esistenza di un obbligo di restituzione.
L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata pag. 31/43 restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. civ. Sez. 3, 19
agosto 2003 n. 12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295,
Cass. Civ. Sez. III 28 luglio 2014 n.17050).
Occorre, peraltro, ancora una volta ribadire che non ha E_
proposto specifiche censure al provvedimento con il quale il Giudice di prime cure ha motivatamente disatteso le istanze istruttorie di essa appellante.
Non risulta, del resto, che la abbia, in primo grado, proposto, in subordine, E_
le azioni di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa.
26- Non possono essere condivise, ancora, le censure rivolte da E_
al punto 10 della sentenza gravata, con il quale il Giudice di prime cure ha
[...]
rigettato la domanda mirante al riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la restituzione della quota di 1/3 delle somme che aveva prelevato Persona_2
dal conto corrente cointestato allo stesso, a e ad essa ER
appellante, per il pagamento degli oneri condominiali del in Controparte_7
ordine a immobile di proprietà esclusiva del TE predetto.
Nessuna specifica censura l'appellante ha mosso alla affermata prescrizione del credito per i prelievi antecedenti all'ultimo decennio.
Del resto, come si è già visto, la non ha formulato specifici rilievi al E_
provvedimento del primo Giudice di reiezione della istanza di ammissione di prove testimoniali avanzata da essa appellante.
pag. 32/43 In ogni caso, stante l'acclarata nullità della scrittura del 25 settembre 1992, vigendo nei rapporti interni tra gli intestatari del conto corrente l'art. 1298 comma 2 c.c., la avrebbe dovuto allegare e dimostrare che i prelievi effettuati dal TE E_
superassero la quota delle somme allo stesso appartenenti, determinata sulla scorta dell'ammontare dei versamenti effettuati da ciascuno dei cointestatari.
Va, d'altra parte, sottolineato che è pacifico che gli atti dispositivi delle somme versate sul conto corrente dovessero essere autorizzati da almeno due degli intestatari e che tale circostanza lascia presumere, di conseguenza, che i prelievi avvenissero su accordo dei titolari del conto, tanto più in ragione della tardività dell'allegazione della E_
circa la falsificazione, ad opera del TE, della sottoscrizione della madre sui documenti relativi ai prelievi, circostanza, comunque, rimasta indimostrata.
Non vi è, comunque, prova di un contratto di mutuo, dovendosi sulla mancata ammissione delle prove richiamarsi quanto più volte sottolineato in precedenza.
Ad ogni modo, non risulta che l'appellante abbia proposto in primo grado domanda di ripetizione dell'indebito.
27-Le censure rivolte al punto 11 della sentenza appellata, con le quali la E_
ha contestato il mancato riconoscimento di proprio credito per oneri condominiali pagati dal TE mediante prelievi dal conto corrente cointestato, possono essere disattese per le medesime ragioni esposte nel precedente paragrafo.
28-Infondati sono, inoltre, i rilievi che ha mosso al punto 12 E_
della sentenza appellata, con il quale è stata rigettata propria domanda di riconoscimento del credito per spese di manutenzione di immobile sito in Forlì via A.
Mellini 50, del quale era nudo proprietario ed essa appellante usufruttuaria. ER
pag. 33/43 Non vi è prova, intanto, che tali interventi siano stati effettuati con il consenso di
. In ogni caso, la circostanza che sia Persona_2 E_
divenuta proprietaria del 25% dell'immobile per successione alla madre ER
, che aveva acquisito il 25% della nuda proprietà per successione al figlio
[...]
, deve considerarsi irrilevante, avendo l'appellante sostenuto le Persona_2
spese in questione quale usufruttuaria ed essendo la stessa ancora usufruttuaria per il
75%. La dovrà attendere che cessi l'usufrutto per ripetere la somma E_
impiegata per gli interventi dei quali si tratta, ai sensi dell'art. 1006 c. c. La quota del
25% rimane, comunque, a suo carico quale proprietaria.
29-Vanno disattese anche le censure che ha rivolto al punto E_
13 della sentenza impugnata, per il mancato riconoscimento del credito per spese relative a interventi di manutenzione dell'immobile sito in Milano Marittima via
Damiano Chiesa 4.
Trattandosi di spese che avrebbe dovuto sostenere, ex art. 1004 c.c., l'usufruttuaria
, nessuna somma l'appellante poteva pretendere da ER
, nudo comproprietario del bene unitamente alla sorella. ER
30-Con i motivi di appello investenti il punto 14 della sentenza impugnata, E_
ha censurato il mancato riconoscimento del credito per spese sostenute
[...]
per interventi di manutenzione su immobile sito in Milano Marittima viale Romagna 15,
di proprietà esclusiva di . Persona_2
Giova ricordare, in proposito, che si versa nell'ipotesi dell'adempimento di un debito altrui, disciplinata dall'art. 1180 c. c.
pag. 34/43 L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., si realizza allorquando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente, il pagamento di quanto dovuto al creditore ovvero quella diversa prestazione dedotta in obbligazione. Ne consegue che l'adempimento del terzo deve avere carattere specifico e conforme all'obbligazione del debitore e non può, dunque,
consistere in una generica disponibilità ad adempiere, tanto più se riguardi una non meglio specificata prestazione (vedi Cassazione civile, sez. II, 09/11/2011, n. 23354).
L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180
c.c., provoca l'estinzione dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, se questi non aveva interesse all'adempimento personale, ma non attribuisce automaticamente al terzo titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, titolo che sussiste soltanto in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge (vedi Cass. 8 novembre 2007, n. 23292; 20 luglio 1976 n. 2872). Nel caso di specie non ricorre né l'ipotesi di surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c.c.), né quella per volontà del debitore di cui all'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, che contempla la surrogazione esclusivamente a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo (vedi Cass. Civ. Sezioni Unite 29 aprile 2009 n.9946). La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà
di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non pag. 35/43 essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (vedi Cass.
Civ. Sezioni Unite 29 aprile 2009 n.9946)
Nel caso concreto è stata richiesta da la ripetizione di quanto E_
pagato da quest'ultima e non l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, sicché
l'azione ex art. 2041 c.c. non risulta spiegata.
31-Quanto ai rilievi mossi ai punti 15, 16, 17, 18, 19 della sentenza gravata, con i quali il primo Giudice ha escluso il diritto di al rimborso dei E_
pagamenti effettuati da , in relazione a propri debiti, mediante Persona_2
assegni o addebiti sul conto cointestato, va evidenziato che tale conto veniva alimentato con somme appartenenti ai due fratelli e che, in ragione della nullità della scrittura del
25 settembre 1992, i rapporti interni tra i cointestatari dovevano ritenersi disciplinati dall'art. 1298 comma 2 c.c.. Ne consegue che non vi è prova di un credito della appellante, non avendo quest'ultima neppure allegato che gli importi prelevati da superassero la quota delle somme presenti sul conto corrente allo Persona_2
stesso spettante, da determinarsi, avuto riguardo alla disposizione da ultimo citata, sulla base dei versamenti provenienti da ciascuno dei cointestatari.
32- Le censure rivolte da al punto 20 della sentenza E_
impugnata, con il quale è stata rigettata la domanda di restituzione di somme erogate dalla appellante per il pagamento di debiti del TE, vanno disattese sulla scorta dei principi in tema di adempimento di obbligazioni del terzo, esposti al paragrafo 28.
33-Le censure rivolte da in ordine al punto 21 della sentenza E_
impugnata, con il quale è stata rigettata domanda di restituzione di quota di canone pag. 36/43 relativo all'immobile sito in Faenza Piazza del Popolo 18, incassata direttamente da e non versata nel conto corrente cointestato, devono essere Persona_2
disattese, avendo come presupposto la validità della scrittura del 25 settembre 1992, in precedenza esclusa.
34-Le censure al punto 22 della sentenza gravata, con il quale è stata rigettata domanda della mirante a conseguire il rimborso di prestito effettuato in favore del E_
TE, vanno disattese, non essendovi prova dell'allegato contratto di mutuo.
35- L'appello della va rigettato anche con riferimento alla contestazione E_
del mancato riconoscimento di credito per il pagamento di debito del TE, di cui al punto 23 della sentenza impugnata (compenso dovuto al mediatore per la locazione dell'immobile sito in Milano Marittima viale Romagna 17, di proprietà esclusiva di
), sulla scorta dei principi, già esposti nei precedenti paragrafi, in Persona_2
tema di adempimento da parte di un terzo di obbligazione altrui.
36- Le censure formulate da al punto 24 della sentenza E_
impugnata risultano infondate.
La in primo grado, ha chiesto il rimborso del 50% delle spese sostenute E_
per il giudizio dinanzi alla Cassazione contro l' , avente ad oggetto le CO6
imposte di successione del padre , nonché per contenzioso dinanzi ER
al Giudice di Pace di Forlì, per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di
Ravenna e per contenzioso relativo alle tabelle millesimali.
Orbene la fattura prodotta (documento 166) non attesta il pagamento dedotto, non essendo a ciò sufficiente l'anonima annotazione in calce alla stessa circa il saldo in pari data.
pag. 37/43 I documenti 167 e 168 non costituiscono prova adeguata della imputazione dei pagamenti effettuati, non potendo detta imputazione essere dimostrata dalle annotazioni sulle matrici degli assegni prodotti in copia, verosimilmente riferibili alla stessa
E_
In ogni caso, non vi è prova che l'instaurazione di tutti i contenziosi dei quali si è detto,
ad opera della odierna appellante, sia stata concordata con il TE e non sia stata,
invece, frutto di una iniziativa autonomamente assunta dalla E_
In assenza di prova dell'assenso del TE all'instaurazione dei giudizi, E_
avrebbe dovuto, al più, introdurre, nei confronti della erede di
[...]
, azione di arricchimento senza causa, che, nella specie, non risulta, Persona_2
invece, proposta.
37-Infondate sono le censure rivolte dalla al punto 25 della sentenza E_
gravata, con il quale il Tribunale di Forlì ha disatteso domanda relativa all'omesso versamento, da parte di , di depositi cauzionali relativi a immobili Persona_2
locati da quest'ultimo anche in nome e per conto di essa appellante.
Il credito deve, infatti, considerarsi prescritto essendo pacifico che Persona_2
abbia incassato le somme delle quali si tratta prima del 2006. D'altra parte, dai motivi di appello investenti il punto 25 della sentenza si ricava che E_
riscuotesse regolarmente la quota dei canoni di locazione che le era dovuta, con la conseguenza che la stessa era in grado di avvedersi immediatamente dell'appropriazione operata dal TE.
pag. 38/43 Va ricordato, del resto, che l'accertata gestione condivisa dei beni comuni esclude che il termine di prescrizione possa decorrere da un momento diverso da quello dell'incasso delle somme di denaro delle quali si tratta.
38- Il rigetto dei motivi di appello di , investenti la posizione E_
di , induce a ritenere assorbite le eccezioni CO
di compensazione sollevate da quest'ultima.
39-Vanno ora esaminate le censure che ha avanzato con E_
riferimento allo stato di graduazione dell'eredità beneficiata di , Persona_2
predisposto da Notaio, con riferimento ai crediti degli appellati contumaci.
Inammissibile, in ragione della sua assoluta genericità, è il motivo di censura alla sentenza impugnata, riguardante l'inserimento nello stato di graduazione del credito di
121, 16 Euro del di FORLI', Controparte_8
essendosi l'appellante limitata alla affermazione che il credito si fondava sulle previsioni di spesa indicate nel bilancio preventivo e che tali previsioni non coincidono con le spese poi effettivamente sostenute.
L'allegazione della appellante non necessita di particolari commenti.
40-Va, poi, evidenziato, quanto al credito del Parte_4
foglio 179 sub 21, che tale credito è stato totalmente escluso dallo stato di graduazione e che il Giudice di prime cure ha confermato l'esclusione. E_
pretenderebbe, invece, il suo inserimento per l'importo di 347,90 Euro, facendo valere,
in nome proprio, un diritto altrui.
Trattasi all'evidenza di domanda inammissibile, in ragione del divieto di cui all'art. 81
c. p. c.
pag. 39/43 La scrittura privata del 25 settembre 1992, peraltro dichiarata nulla, non può incidere sul rapporto tra il CONDOMINIO e l'eredità di , regolando semmai, Persona_2
ove fosse stata ritenuta valida, i rapporti interni agli eredi di . ER
41-Fondate sono, invece, le censure che ha rivolto alla E_
sentenza impugnata con riferimento ai crediti del CO7
del CONDOMINIO PARCHEGGIO TIZIANO MILANO MARITTIMA e del
CO8
Tali crediti risultano, a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice, inesistenti alla luce di PEC dell'amministratore del di nota CO7
dell'Amministratore del CONDOMINIO PARCHEGGIO TIZIANO MILANO
MARITTIMA e di PEC dell'Amministratore del in CO8
atti.
42-Fondati sono, ancora, i rilievi mossi da alla sentenza E_
appellata, con riferimento al , CO9
posto che, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la copia di raccomandata a. r. dell'amministratore condominiale esclude l'esistenza di un credito di detto . CP_2
43-Fondate sono, infine, le censure formulate dalla alla sentenza appellata, E_
con riferimento alle posizioni del foglio 179 part. Parte_4
225 sub 2 e del foglio 179 part.225 sub 38, posto Parte_4
che i crediti degli appellati predetti ammontano rispettivamente a 231,11 Euro (invece che a 577,25 Euro) e a 127,68 Euro (invece che a 173,00 Euro), come da nota dell'amministratore condominiale.
pag. 40/43 44-In parziale riforma della sentenza appellata, va disposta la modifica dello stato di graduazione dell'eredità beneficiata di , con esclusione dei crediti Persona_2
del del CONDOMINIO PARCHEGGIO TIZIANO CO7
MILANO MARITTIMA, del e CO9
del nonché con riduzione del credito di CO8
foglio 179 part. 225 sub 2 a 231,11 Euro e del Parte_4
foglio 179 part.225 sub 38 a 127,68 Euro. Parte_4
45- Le spese del grado devono seguire la soccombenza quanto al rapporto processuale
. Persona_7
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia,
può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 9.991,00 Euro (2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale di Parte_5 Controparte_8
FORLI' e foglio 179 Controparte_20
sub 21.
46- La riforma della sentenza impugnata con riferimento ai rapporti processuali
CONDOMINIO Parte_5 CP_17
PARCHEGGIO TIZIANO MILANO MARITTIMA, CO9
, foglio 179 part. 225
[...] Parte_4
sub 2 e foglio 179 part.225 sub 38 e Parte_4
pag. 41/43 impone, quanto a tali rapporti, di provvedere sulle CO8
spese di entrambi i gradi, sulla base dell'esito globale della lite.
Le spese sostenute da possono essere dichiarate senz'altro E_
irripetibili per entrambi i gradi, in ragione della modestissima rilevanza economica della controversia, della mancata costituzione in giudizio dei Condomini predetti in entrambi i gradi e della circostanza che la ha incentrato le sue difese principalmente E_
sulle questioni riguardanti i crediti azionati nei confronti di CO
.
[...]
47- Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale
Controparte_21
non avendo la formulato
[...] E_
richieste nei confronti di detto appellato, rimasto contumace.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da nei confronti di E_ [...]
, di CO Controparte_22
e di oglio 179 sub 21;
[...] Parte_4
II- Condanna la a rimborsare a E_ CO
le spese del grado, liquidate in 9991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre
[...]
spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado quanto al rapporto processuale tra la e i due Condomini sopra citati: E_
pag. 42/43 III- In accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di E_
del CONDOMINIO PARCHEGGIO TIZIANO CO7
MILANO MARITTIMA, del del CO8 [...]
oglio 179 Controparte_23
part. 225 sub 2 e del foglio 179 part.225 sub 38 e, Parte_4
in parziale riforma della sentenza n.1056/2020 del 4- 7 dicembre 2020, dispone la modifica dello stato di graduazione dell'eredità beneficiata di , con Persona_2
esclusione dei crediti del del CONDOMINIO CO7
PARCHEGGIO TIZIANO MILANO MARITTIMA, del CO9
e del nonché con riduzione
[...] CO8
del credito di foglio 179 part. 225 sub 2 a 231,11 Parte_4
Euro e del foglio 179 part.225 sub 38 a 127,68 Parte_4
Euro, dichiarando irripetibili le spese di entrambi i gradi quanto ai predetti rapporti processuali;
IV- Dichiara non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale
Controparte_21
.
[...]
Così deciso in Bologna nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile il 21
luglio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 43/43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 settembre 1992.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra ConIGliere
dott. Rosario Lionello Rossino ConIGliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 694/2021 promossa da:
nata a [...] il [...] (CF E_
ivi residente in [...], in proprio e quale erede con C.F._1
beneficio di inventario di , con il patrocinio dell'Avv. ER
Pietro Plachesi e dell'Avv. Claudia Romualdi.
appellante
Contro
nata a [...] il [...] (CF CO
) residente in [...], con il patrocinio C.F._2
dell'Avv. Roberto Faini e dell'avv. Michele Sesta.
-appellata-
P.IVA ) con sede in Forlì Corso Garibaldi 36; Controparte_2 P.IVA_1
(CF ) con sede in Forlì Corso Mazzini 30; Controparte_3 P.IVA_2 (CF ) con sede in Milano Controparte_4 P.IVA_3
Marittima Via Tiziano;
(CF ) con sede in Forlì Corso della Controparte_5 P.IVA_4
Repubblica-Ang. Via C. Cignani -Ang. ; CP_6
(CF ) con sede in Cervia – Milano Controparte_7 P.IVA_5
Marittima Viale Romagna 15;
(CF ) con sede in Controparte_8 P.IVA_6
Forlì ; Controparte_8
(CF ) con sede in Castrocaro Controparte_9 P.IVA_7
Terme – Terra del Sole Via F. Biondo - Ang. Via Cavalieri di Vittorio Veneto.
-appellati contumaci-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1056/2020 del 4-7 dicembre 2020 del
Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 7 marzo 2025 E_
Per come da note scritte depositate il 17 CO
marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, Parte_2
, quale erede universale del marito CO
, TE di essa attrice, per sentire accertare e dichiarare il proprio Persona_2
credito, relativo, ex art.723 c. c., alla gestione dei beni comuni derivanti dalla successione di , nei confronti del predetto , ER Persona_2
pag. 2/43 quale sarebbe risultato all'esito dell'istruttoria, con conseguente condanna della convenuta, nella qualità di erede del marito, al pagamento, in favore di essa attrice,
della somma dovutale.
, a sostegno della domanda proposta, ha evidenziato: E_
-che, in data 2 giugno 1992, era deceduto , padre di essa attrice e di ER
, lasciando testamento, nel quale era stato previsto che i beni Persona_2
fossero lasciati ai due figli, per una parte in comunione, con obbligo di non sciogliere la comunione prima di venti anni, e, per una parte, in titolarità esclusiva;
-che, con atto del 25 settembre 1992, i fratelli a parziale compensazione E_
della quota di legittima spettante alla madre , che vi aveva ER
rinunciato, avevano riconosciuto a quest'ultima un terzo dei frutti ricavati dai beni ricevuti in eredità dal padre, senza oneri, tasse e imposte di qualsiasi genere;
-che tali introiti avrebbero dovuto essere versati su un conto corrente comune cointestato alla madre e ai due figli.
La ha, quindi, elencato dettagliatamente i beni nella titolarità esclusiva E_
degli eredi e quelli in comunione fra i due fratelli. Ha, poi, allegato, con riferimento alla gestione dei beni comuni, che la vedova e i figli si erano accordati che la parte finanziaria dei beni di famiglia fosse gestita da . Quest'ultimo, Persona_2
perciò, aveva trattenuto presso di sé l'archivio cartaceo unitamente alle chiavi dei beni immobili, fino al 2012, senza che intervenisse alcuna rendicontazione fra gli eredi. In
data 13 settembre 2012, era stato redatto verbale di mancata conciliazione avanti alla
Camera di Commercio di Forlì Cesena in relazione alla domanda di divisione ereditaria e rendicontazione. In data 3 dicembre 2012, era deceduto , il quale Persona_2
pag. 3/43 aveva nominato sua erede universale la moglie CO
, attribuendo alla madre la quota di legittima che
[...] ER
le spettava. In data 15 giugno 2017, era, poi, deceduta , ER
che aveva lasciato come unica erede testamentaria proprio essa attrice, che aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario.
ha, inoltre, rilevato che non era stato ancora reso il conto E_
della gestione di in relazione alla eredità di . Persona_2 ER
aveva, peraltro rilasciato, nel 2011, procura generale a favore della Persona_2
che così avrebbe potuto sostituire il marito in ogni atto che lo CO
riguardasse. Dai controlli eseguiti, erano emerse irregolarità, in quanto ER
non aveva corrisposto ad essa attrice e alla madre alcune quote di affitti e non
[...]
aveva restituito somme indebitamente prelevate dal conto corrente comune.
non aveva neppure restituito ad essa attrice somme ricevute in Persona_2
prestito.
Si è costituita tempestivamente la convenuta, concludendo per l'inammissibilità della domanda di rendiconto in quanto proposta senza richiesta di scioglimento della comunione, e, in subordine, per la riunione della causa alla n. 3167/17 RG, e nel merito,
per la non opposizione al rendiconto, da rendersi però ad opera della attrice, con rigetto delle domande di quest'ultima anche in virtù di compensazione di controcrediti.
ha eccepito in primo luogo di avere CO CP_1
accettato l'eredità di con beneficio di inventario, risultando, Persona_2
perciò, tenuta al soddisfacimento dei relativi debiti nei limiti del 75%, posto che le obbligazioni avrebbero dovuto essere soddisfatte per il restante 25% dall'altra erede pag. 4/43 e, quindi, dalla stessa attrice, succeduta alla madre. La ER
ha eccepito, inoltre, la nullità della scrittura del 25 settembre CO
1992 (c.d. “patto di famiglia”), richiamata dall'attrice, in quanto priva di causa, posto che la rinuncia alla quota di legittima della madre era stata già espressa nel verbale di registrazione del testamento pubblico di , con la conseguenza che, al ER
momento del patto, mancava il requisito della “res dubia” e della “res litigiosa”,
difettando, di conseguenza, le reciproche concessioni fra le parti del contratto. In ogni caso, il patto avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che la madre sarebbe stata esonerata da tutti gli adempimenti relativi agli immobili e avrebbe percepito 1/3 delle rendite al netto delle spese e degli oneri da sostenere per gli immobili stessi, senza dovere fare nulla a riguardo, il tutto come peraltro di fatto avvenuto per oltre 20 anni. In
ulteriore subordine, ha eccepito che i pagamenti effettuati con denaro comune avevano costituito adempimento di obbligazione naturale. Ha, ancora, eccepito la prescrizione di eventuali indebiti e pagamenti effettuati con il conto corrente comune in quanto non costituente un bene ereditario. Ha rilevato, inoltre, che non rispondeva a verità che la gestione dei beni comuni fosse nelle mani di , il quale, invece, gravemente ER
malato dal 2006, si sarebbe trovato in difficoltà economiche proprio a causa della gestione unilaterale dei beni comuni ad opera della sorella e della madre. Ha pertanto contestato anche l'affermazione che si fosse appropriato dell'archivio cartaceo ER
e delle chiavi degli immobili comuni. Ha eccepito, altresì, come la stessa capacità della attrice di produrre documenti risalenti nel tempo fosse rappresentativa del fatto che la gestione dei beni era, in realtà, nelle mani della stessa tanto più che Pt_1
nessuna uscita dal conto comune avrebbe potuto essere effettuata senza la sottoscrizione pag. 5/43 di almeno due intestatari. Ha eccepito in compensazione propri controcrediti e che le spese legali allegate dalla controparte non erano state autorizzate da . ER
Con provvedimento del 13 dicembre 2017 il Giudice di primo grado, ha disposto la riunione del fascicolo n. 3167/2017 RG al fascicolo n. 2837/2017 RG.
Con successivo atto di citazione, introduttivo della causa n.3167/2017 R.G.,
aveva, infatti, proposto reclamo contro lo stato di E_
graduazione ex artt. 501 c.c. e 778 c.p.c., relativo all'eredità beneficiata di ER
, chiedendo che fosse determinato il credito dovuto, ai sensi dell'art. 501 c.c. in
[...]
relazione alla gestione dei beni comuni derivanti dalla successione di ER
e che fosse riconosciuta ogni altra ragione di credito esistente, come risultante
[...]
all'esito dell'istruttoria, in via privilegiata, con formazione di nuovo stato di graduazione. Ha allegato che, in data 27 luglio 2017, su richiesta della CP_1
era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo stato di graduazione
[...]
dell'eredità di , non contemplante i crediti vantati da essa attrice, Persona_2
come indicati nell'atto di citazione della causa n.2837/2017 R.G., nonché vari crediti di
, della quale essa attrice era erede. ER
L'attrice ha dichiarato, inoltre, di contestare le posizioni, inserite nello stato di graduazione, di seguito indicate:
credito – in quanto non sussistente;
CO0
credito Condominio Parcheggio Tiziano Milano Marittima – in quanto non sussistente credito Ingresso in quanto da aggiornare sulla scorta del consuntivo;
Controparte_8
credito Romagna Milano Marittima – in quanto non sussistente;
pag. 6/43 credito Condominio al Corso Forlì sub 2 – in quanto pari a euro 231,11, invece che a euro 577,25;
credito Condominio al Corso Forlì sub 38 – in quanto pari a euro 127,68, invece che a euro 173,00;
credito al Corso Forlì sub 21 – in quanto pari a euro 347,90, invece che a CP_2
euro 3.330,00;
credito Condominio Le Fonti Castrocaro Terme – in quanto pari a euro 85,63, invece che a euro
405,14;
credito – in quanto era creditore di una somma Controparte_3 Persona_2
pari ad euro 11,93, invece che debitore di euro 32,17.
Non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci,
[...]
, quale amministratore di CO1 Controparte_2
e di , , quale amministratore del Controparte_3 CO2
e del , il Geom. Controparte_5 Controparte_7 [...]
quale amministratore del CP_13 Controparte_8
, quale amministratore del
[...] CO4 [...]
Rag. quale amministratore di Controparte_9 CO5
. Controparte_4
Si è costituita , concludendo per il rigetto CO
di ogni richiesta di condanna e di variazione dello stato di graduazione, anche a seguito di compensazione delle voci di credito, riservata in altra sede la domanda di condanna della controparte alla differenza.
pag. 7/43 La a, in particolare, eccepito: CP_1
che era erede di , anche se con beneficio di inventario, con le Persona_2
conseguenti limitazioni di responsabilità, e solo per la quota del 75%;
che i crediti pretesi dalla controparte non beneficiavano di alcun privilegio, peraltro non specificato;
che erano prescritti tutti i diritti, vantati dalla controparte, ante decennio;
che la gestione dei beni comuni era stata, in realtà, nelle mani di e Persona_4
di ; ER
che era inammissibile la resa dei conti ex art. 723 c.c. senza che fosse stata chiesta la divisione.
Ha riproposto le eccezioni relative al c.d. “patto di famiglia”, sollevate nella causa precedentemente introdotta da e ha, poi, contestato Persona_4
dettagliatamente nell' an e nel quantum le pretese della controparte.
2-Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n.1056/2020 del 4 - 7 dicembre 2020, rigettata ogni altra domanda di in proprio e quale erede di E_
, e ritenuta assorbita ogni eccezione riconvenzionale di ER
, ha accertato esclusivamente la CO
sussistenza dei seguenti crediti di nei confronti di ER
: Persona_2
I-per restituzione di somme percepite a titolo di canoni di locazione del monolocale di
Forlì corso Diaz 13, euro 12.589,75;
II-per restituzione oneri condominiali incassati da per la vetrina di Persona_2
Forlì adiacente al civico 13, euro 5.295, 82 euro. CP_8
pag. 8/43 Ha disposto che tali crediti avrebbero potuto essere soddisfatti solo nei limiti della somma che dovesse residuare dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . E_
Si è costituita in giudizio per resistere all'impugnazione CO
.
[...]
Sono rimasti contumaci il il , il Controparte_2 Controparte_3
, il , il Controparte_4 Controparte_5
, il il Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 5
novembre 2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
La causa, all'esito di trattazione cartolare, è stata, infine, nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
4- Fatte le superiori premesse e prima di passare all'esame delle singole censure mosse da alla sentenza oggetto di gravame, una considerazione si E_
impone e cioè che neppure l'appellante è stata in grado di quantificare il credito azionato, in proprio e quale erede di , nei confronti di ER
, nella qualità di erede di CO ER
.
[...]
pag. 9/43 La ha, invero, formulato le seguenti conclusioni: E_
-con riferimento alla causa iscritta in primo grado al n.2837/2017 RG: “accertare e
quantificare, sulla base della documentazione in atti, il credito dovuto ex art. 723 c. c.
in relazione alla gestione dei beni comuni derivanti dalla successione di ER
, a favore della odierna attrice nei confronti del TE , che
[...] Persona_2
risulterà all'esito dell'istruttoria e, conseguentemente, condannare, per tutti i motivi di
cui in narrativa e in virtù della resa dei conti fornita dalla scrivente difesa, la IG.ra
, quale erede universale del marito al CO
pagamento in favore, della IG.ra , della somma che risulterà E_
dovuta”;
-con riferimento alla causa iscritta in primo grado al n.3167/2017 R.G.” nel merito,
reclamato lo stato di graduazione così come formato dal Notaio dott.ssa Per_5
accertare, quantificare e determinare, sulla base della documentazione in
[...]
atti, il credito dovuto ex art. 501 c. c. in favore dell'attrice, sia in relazione alla gestione
dei beni comuni derivanti dalla successione di , sia ogni altra ER
ragione di credito così come esposta in narrativa, a favore della odierna attrice, sia in
proprio sia quale erede con beneficio di inventario della IG.ra ER
nei confronti del TE , crediti così come
[...] Persona_2
risulteranno determinati, all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dalla maturazione al
saldo, e, conseguentemente, previa ammissione dei suddetti accertati crediti in via
privilegiata, formare il nuovo stato di graduazione dell'eredità di ”. Persona_2
Tali conclusioni non possono che essere lette in uno con l'istanza, avanzata dalla di CTU contabile “volta a determinare, sulla base della documentazione E_
pag. 10/43 contabile in atti, quali degli importi pagati da e E_ ER
fossero di competenza di , nonché a quantificarne il
[...] Persona_2
complessivo ammontare, indicando altresì l'ammontare degli importi complessivamente
prestati dalle IG.re e a favore di ER E_
. Determinare, quindi, l'ammontare dei crediti dovuti a ciascuna Persona_2
delle attrici da parte del IG. ”. Persona_2
Orbene, alla luce di quanto evidenziato, non è chi non veda il carattere in gran parte esplorativo della iniziativa giudiziaria intrapresa da anche in E_
grado di appello.
Ad ogni modo, occorre pur sempre esaminare i motivi del gravame della E_
avendo quest'ultima, comunque, mosso specifiche censure alla sentenza appellata.
5-E' inammissibile, intanto, il motivo di appello con il quale E_
ha censurato la sentenza impugnata per illegittimo rigetto delle istanze istruttorie avanzate.
Ebbene, l'appellante non ha mosso specifici rilievi al provvedimento del 30 luglio 2019
e alle ragioni, puntualmente ivi esposte dal Giudice di prime cure, a sostegno della statuizione di rigetto delle richieste di ammissione di mezzi istruttori, avanzate dalla
La ha, invero, del tutto ignorato l'ordinanza da ultimo citata e E_ E_
le puntuali motivazioni che la sorreggono. Nessuna delle prove richieste può, quindi,
essere ammessa in appello, dovendo mantenersi ferme, in assenza di specifiche censure della le ragioni che il primo Giudice ha posto a sostegno dell'ordinanza E_
richiamata.
Con riferimento alle richieste di CTU, trattandosi di mezzi istruttori che la Corte
pag. 11/43 potrebbe disporre anche di ufficio, va, poi, rilevato, quanto alla invocata CTU contabile,
il carattere esplorativo della stessa, emergente dall'indagine richiesta dalla appellante,
della quale si è dato conto in precedenza.
Quanto alla invocata CTU calligrafica, appare evidente il carattere esplorativo della stessa, non emergendo elementi che possano giustificare l'accertamento tecnico richiesto.
6-Con il primo motivo di appello ha contestato la sentenza E_
impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva affermato la nullità della scrittura privata del 25 settembre 1992, impropriamente denominata “patto di famiglia”.
In proposito, preme, innanzitutto, sottolineare che il non avere riportato nel dispositivo l'affermazione della nullità della scrittura, contenuta, invece, nella parte motiva della sentenza, non determina la nullità del provvedimento, come pretenderebbe la
E_
Nel rito ordinario di cognizione, invero, il contenuto decisorio di una sentenza è
rappresentato non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione,
in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (vedi Cassazione civile, sez. I, 08/06/2007, n. 13513).
Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va, quindi,
individuata, tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione (vedi Cassazione civile sez. VI - 17/07/2015, n. 15088).
Nel merito, il motivo è senz'altro infondato.
pag. 12/43 Giova, in proposito, ricordare che, nel contesto del verbale di registrazione del testamento di , marito di e padre di ER ER
e di , redatto dal Notaio dott. Persona_2 E_ [...]
in data 25 settembre 1992, i tre eredi hanno prestato Persona_6
acquiescenza alle disposizioni testamentarie del defunto, rinunciando ciascuno di essi ad esperire eventuale azione di riduzione del testamento nei confronti degli altri.
Appare evidente che gli eredi di abbiano spontaneamente e ER
concordemente deciso che la successione di quest'ultimo venisse disciplinata secondo la volontà dallo stesso espressa. Nel verbale citato non vi è traccia di contrasti tra le parti sul tema, tanto più che la rinuncia suddetta risulta contestuale alla registrazione del testamento in questione.
Con scrittura privata in pari data, , e Persona_2 E_
, premesso che, con testamento pubblico del 13 maggio ER
1992, aveva diviso il suo patrimonio tra i tre eredi, lasciando alla ER
moglie beni il cui valore era di gran lunga inferiore a ER
quello della quota di legittima che le sarebbe spettata, hanno previsto che ER
e riconoscessero, in via transattiva, e solidalmente
[...] E_
tra loro, alla madre , a parziale compenso della rinuncia da ER
quest'ultima effettuata, oltre a quanto attribuitole dal testamento del loro padre, un terzo di tutte le rendite degli altri immobili lasciati dal de cuius, nonché dei titoli azionari,
obbligazioni etc., obbligandosi in tal senso, il tutto senza oneri di spese, tasse e imposte di qualsiasi genere a carico della loro madre , ad eccezione ER
pag. 13/43 delle imposte di successione in morte dello stesso , che sarebbero ER
state suddivise in parti uguali tra i sottoscrittori.
Ritiene la Corte che il contenuto letterale del contratto non lasci dubbi sulla sua qualificazione come donazione remuneratoria, secondo quanto evidenziato dal Giudice
di prime cure, in assenza di qualsiasi riferimento a una lite insorta o che sarebbe potuta nascere tra i figli e la madre, tanto più che quest'ultima aveva, con atto unilaterale, già
rinunciato a promuovere azione di riduzione in relazione alle disposizioni testamentarie del marito . ER
Sembra palese che, con la citata scrittura, e Persona_2 E_
preso atto della già avvenuta rinuncia della madre alla azione di
[...]
riduzione, abbiano voluto ricompensarla (inequivocabile è il senso dell'espressione “…a parziale compenso…”) per avere la oluto che rimanesse integro il loro Per_1
patrimonio, quale risultante dalle attribuzioni testamentarie delle quali si tratta.
E' opportuno ricordare, in diritto, che le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli art. 1362 e 1363
c.c. prevalgono su quelli integrativi degli art. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del IGnificato da attribuire alla dichiarazione non ha ragione d'essere quando la ricerca soggettiva conduca a un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'adozione dei criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti e obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto mediante la etero integrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si pag. 14/43 presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse. In sostanza, è
prioritario il canone fondato sul IGnificato letterale delle parole, di cui all'art. 1362,
comma 1, c.c., sicché quando esso risulti sufficiente l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa (vedi Cass. Civ. Sez. III 26 maggio
2016 n.10896).
A ulteriore specificazione del principio generale di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche in tema di interpretazione dei contratti, il legislatore ha attribuito -
nell'ambito della stessa prima categoria assorbente rilevanza al criterio indicato nell'articolo 1362, comma 1, del codice civile, eventualmente integrato da quello posto dal successivo articolo 1363 del codice civile per il caso di concorrenza di una pluralità
di clausole nella determinazione del pattuito. Qualora, pertanto, il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti,
eventualmente confrontato con la ratio complessiva di una pluralità di clausole, idoneo a rilevare con chiarezza e univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiarlo dell'articolo 1362, comma 2, del codice civile, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (vedi
Cassazione civile, sez. II, 20/06/2018, n. 16282 ).
La scrittura del 25 settembre 1992 risulta, pertanto, sussumibile nell'ambito della donazione remuneratoria, di cui all'art.770 c. c., con la conseguenza che la stessa deve considerarsi nulla per difetto di forma, non essendo stata stipulata per atto pubblico.
pag. 15/43 La nullità della scrittura del 25 settembre 1992, a differenza di quanto sostenuto dalla appellante, non determina la nullità della rinuncia di ER
all'azione di riduzione, in assenza di un collegamento tra i due negozi, costituendo la rinuncia della il mero antefatto che ha indotto i figli a riconoscerle una Per_1
ricompensa per il sacrificio patrimoniale sopportato.
Preme, in proposito, sottolineare che per la configurabilità di un collegamento negoziale in senso tecnico è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (vedi Cassazione civile sez. III - 31/10/2014, n. 23177).
Non vale, d'altra parte, ad escludere la nullità per difetto di forma ad substantiam della scrittura del 25 settembre 1992 la circostanza che le parti vi abbiano dato esecuzione per un certo arco temporale, essendo di ostacolo alla convalida del negozio in questione l'inequivocabile disposto di cui all'art.1423 c. c.
Ininfluente è, peraltro, ai fini che qui interessano, il documento 3, allegato da all'atto di citazione in appello, trattandosi di sentenza E_
emessa in procedimento nel quale non era parte l'odierna appellata
[...]
. CO
A diversa conclusione non potrebbe, del resto, pervenirsi anche a volere qualificare la scrittura in questione quale transazione, dovendo, in tal caso, il contratto in questione pag. 16/43 essere considerato nullo per mancanza di causa, non essendovi traccia di una lite insorta o che sarebbe potuta insorgere tra le parti del negozio del quale si tratta.
7-In ragione della nullità della scrittura del 25 settembre 1992, va escluso il carattere di bene ereditario del conto corrente nel quale e E_ ER
versavano le rendite dei beni loro attribuiti dal testatore, con la conseguenza che
[...]
a tale conto corrente sono applicabili le ordinarie regole codicistiche di cui agli artt.
1854 e 1298 comma 2 c. c. L'art. 1854 c.c. disciplina, invero, solo i rapporti tra i correntisti e la banca, mentre il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall'art. 1298 comma 2 c.c. in base al quale "le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente". Ciò IGnifica non solo che,
in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre la quota di sua spettanza delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari,
ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. Il cointestatario di un conto corrente bancario, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza (vedi
Cassazione civile, sez. II, 02/12/2013, n. 26991).
E', dunque, infondato il terzo motivo del gravame di . E_
pag. 17/43 8- Con il secondo motivo di appello ha censurato quanto E_
affermato dal Giudice di prime cure in punto ad obbligo di rendiconto in relazione alla gestione dei beni ereditari in comunione.
Il Tribunale ha, in proposito, evidenziato:
-che le parti, essenzialmente, controvertevano anche su chi avrebbe dovuto effettivamente rendere il conto, posto che esse reciprocamente avevano rilevato che il condividente avrebbe di fatto estromesso l'altro dalla gestione dei beni comuni;
-che l'attrice in atto di citazione aveva allegato che il TE aveva gestito la parte finanziaria dei beni di famiglia, curando le relazioni interpersonali con inquilini e banche e riservato alla sorella la mansione di occuparsi delle incombenze Pt_1
burocratiche, delle scadenze fiscali, della preparazione della corrispondenza;
-che sulla base delle stesse parole utilizzate dalla attrice appariva, in realtà, smentita l'affermazione di quest'ultima, ripresa dalla convenuta, per cui uno dei germani avrebbe escluso l'altro (o viceversa) dalla gestione dei beni comuni;
-che, al contrario, appariva di fatto, dalle stesse espressioni impiegate da E_
che vi fosse una cogestione dei beni fra i fratelli, seppure sotto diversi
[...]
aspetti;
-che l'attrice aveva sostenuto che il TE avrebbe trattenuto presso di sé l'archivio cartaceo e le chiavi degli immobili;
-che l'assunto, tuttavia, era smentito proprio dal fatto che la stessa E_
fosse stata in grado di produrre la corposa documentazione che aveva
[...]
effettivamente allegato ai propri atti difensivi, circostanza che appariva in contrasto con l'affermazione secondo cui l'archivio cartaceo sarebbe stato trattenuto dal TE;
pag. 18/43 -che, del resto, non era provato che la documentazione in questione fosse stata consegnata alla attrice solo nel 2011;
-che, peraltro, in tale ipotesi, nemmeno avrebbe potuto E_
espletare quelle incombenze di carattere burocratico e fiscale che la stessa, invece,
aveva sostenuto di avere curato in accordo con il TE;
-che tali considerazioni, che assumevano valenza presuntiva, incidevano non solo sul merito della pretesa attorea, contribuendo a rendere verosimile che i fratelli si fossero accordati sulla gestione e sulla destinazione o divisione dei canoni, ma anche sulla stessa applicabilità delle considerazioni circa il decorso della prescrizione, che presupponevano che i crediti oggetto di comunione derivassero da un bene comune ma utilizzato da uno solo dei partecipanti alla comunione e non fossero mai stati oggetto di accordo fra le parti;
-che, nel caso di specie, invece, dalle stesse asserzioni delle parti emergeva che non ci si trovava di fronte alla utilizzazione esclusiva di un bene comune, ma piuttosto in presenza di un accordo di gestione comune seppure differenziata sotto il profilo dei ruoli affidati a ciascuno dei partecipanti alla comunione;
-che, in un simile caso, l'inerzia del preteso comunista/creditore non appariva affatto giustificata, in quanto non si era dinanzi ad una gestione unilaterale del bene comune da parte di un solo comproprietario, senza che l'altro comproprietario fosse posto in condizione di conoscere l'esistenza e l'ammontare di eventuali frutti o altre utilità,
bensì ad una gestione comune;
pag. 19/43 -che, del resto, non avrebbe potuto affermarsi che, in una tale situazione, potesse ritenersi che l'uno o l'altro dei condividenti fosse tenuto a “rendere il conto” all'altro,
posto che la gestione dei beni era condivisa.
Orbene, le censure rivolte da alle conclusioni alle quali è E_
pervenuto il Giudice di prime cure sulla scorta di presunzioni gravi, precise e concordanti, desunte dalle circostanze allegate dalla appellante nei suoi scritti difensivi o da fatti emersi nel corso del giudizio, anche in ragione delle produzioni documentali effettuate, sono rimaste del tutto prive di riscontri probatori, non avendo quest'ultima dedotto idonei mezzi istruttori.
9-Venendosi all'esame degli specifici crediti di nei ER
confronti di , fatti valere da , figlia ed Persona_2 E_
unica erede della la nullità del patto di cui alla scrittura privata del 25 Per_1
settembre 1992, della quale si è detto, rende infondate le censure che la suddetta appellante ha rivolto alla sentenza impugnata, quanto al mancato riconoscimento dei crediti di cui ai punti 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, nonché al mancato riconoscimento del credito di cui alla scheda 12, escluso dallo stato di graduazione dell'eredità
beneficiata di , predisposto dal Notaio a tal fine incaricato. Persona_2
Va, comunque, sottolineato che nessun credito della poteva sorgere in Per_1
ragione dell'utilizzazione di somme giacenti sul conto corrente cointestato per finalità
proprie del solo (punto 6, punto 7, punto 8, punto 13), posto che Persona_2
non è stato allegato e neppure provato che il denaro impiegato superasse la quota spettante a quest'ultimo, sulla base delle entità dei versamenti dallo stesso provenienti,
ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c. c.
pag. 20/43 La nullità della scrittura del 25 settembre 1992 comporta, poi, l'irrilevanza del mancato versamento sul conto corrente in questione di canoni di locazione relativi ad immobili dei quali era proprietario o comproprietario (punto 9). Persona_2
10- Con riferimento al punto 5 della sentenza impugnata, relativo agli oneri condominiali che non avrebbe versato in relazione all'immobile Persona_2
sito in Cervia via DAMIANO CHIESA 4, del quale erano comproprietari per il 50%
ciascuno il suddetto e la sorella ed usufruttuaria la loro E_ Pt_1
madre , va detto che tali oneri dovevano gravare su ER
quest'ultima nella qualità di usufruttuaria, ex art. 1004 c. c., in assenza di prova del diverso accordo dedotto da parte appellante. In proposito, va ribadito che E_
non ha specificamente censurato la motivata esclusione delle istanze
[...]
istruttorie formulate in primo grado da essa appellante.
Anche sul punto va, pertanto, confermata la sentenza gravata.
11-Quanto al credito di , oggetto del punto 12 della ER
sentenza impugnata, per restituzione di importi versati per consorzio di bonifica dell'immobile sito in Forlì via Cignani 3, del quale era nudo Persona_2
proprietario, nonché per oneri relativi ad altri immobili, dei quali Persona_2
era proprietario o comproprietario, ne ha contestato il E_
mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Forlì, evidenziando che i contributi per consorzio di bonifica dovevano gravare sul nudo proprietario e non sull'usufruttuario e che la decisione del Giudice non prendeva in esame tutte le somme allegate dalla appellante, che riguardavano anche immobili diversi da quello da ultimo indicato.
pag. 21/43 Orbene, la decisione del primo Giudice, oltre ad essere parziale, è anche errata con riferimento alla motivazione del rigetto della domanda di E_
relativa all'immobile sito in Forlì via Cignani 3.
Tali considerazioni non comportano, tuttavia, la riforma della sentenza impugnata, che va, anche per questa parte, mantenuta ferma sulla scorta di una diversa motivazione.
Giova, infatti, ricordare che il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne,
modificarne o integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata (vedi
Cassazione civile, sez. I, 27/06/2011, n. 14127).
Preme, quindi, sottolineare, innanzitutto, che si versa nell'ipotesi dell'adempimento di un debito altrui, disciplinata dall'art. 1180 c. c.
L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., si realizza allorquando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente, il pagamento di quanto dovuto al creditore ovvero quella diversa prestazione dedotta in obbligazione. Ne consegue che l'adempimento del terzo deve avere carattere specifico e conforme all'obbligazione del debitore e non può, dunque,
consistere in una generica disponibilità ad adempiere, tanto più se riguardi una non meglio specificata prestazione (vedi Cassazione civile, sez. II, 09/11/2011, n. 23354).
L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180
c.c., provoca l'estinzione dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, se questi non aveva interesse all'adempimento personale, ma non attribuisce automaticamente al terzo titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, titolo pag. 22/43 che sussiste soltanto in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge (vedi Cass. 8 novembre 2007, n. 23292; 20 luglio 1976 n. 2872). Nel caso di specie non ricorre né l'ipotesi di surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c.c.), né quella per volontà del debitore di cui all'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, che contempla la surrogazione esclusivamente a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo (vedi Cass. Civ. Sezioni Unite 29 aprile 2009 n.9946). La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà
di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (vedi Cass.
Civ. Sezioni Unite 29 aprile 2009 n.9946)
Nel caso concreto è stata richiesta da , erede di E_
, la ripetizione di quanto pagato da quest'ultima e non ER
l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, sicché l'azione ex art. 2041 c.c. non risulta spiegata.
Va, comunque, escluso che fosse creditrice di ulteriori ER
somme allegate dalla appellante, avuto riguardo alla affermata nullità della scrittura del pag. 23/43 12-Infondate risultano le censure mosse da erede di E_
, alle statuizioni della sentenza impugnata (punti 17 e 18) ER
con le quali sono state disattese le domande miranti ad ottenere la restituzione di prestiti che sarebbero stati effettuati dalla al figlio , Per_1 Persona_2
essendo pacifico che la prova del trasferimento di somme di denaro non dimostra la sussistenza dell'obbligo di restituzione delle stesse, vale a dire dell'obbligazione tipica del contratto di mutuo.
L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 comma 1 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. civ. Sez. 3, 19
agosto 2003 n. 12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295,
Cass. Civ. Sez. III 28 luglio 2014 n.17050).
Occorre, peraltro, ribadire che non ha proposto specifiche E_
censure al provvedimento con il quale il Giudice di prime cure ha disatteso le istanze istruttorie formulate in primo grado da essa appellante.
Gli eventuali crediti sorti prima del 2006 devono, comunque, ritenersi estinti per intervenuta prescrizione. Malamente invocato è, in proposito, il principio espresso da
Cassazione 16700/2015, che riguarda la decorrenza della prescrizione per il credito avente ad oggetto i frutti di un bene del quale solo uno dei comproprietari abbia avuto il godimento.
pag. 24/43 Non risulta, d'altra parte, che la abbia, in primo grado, proposto, in E_
subordine, le azioni di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa.
13-Prive di fondamento sono, ancora, le censure rivolte da , E_
erede di , al punto 16 della sentenza impugnata, avente ad ER
oggetto il credito per la restituzione di somme relative ad oneri condominiali e a spese per immobile di via Pratella 4 Forlì, sostenute dalla usufruttuaria del Per_1
bene, del quale era, invece, nudo proprietario . Persona_2
Tale credito della eve considerarsi estinto per prescrizione quanto alle Per_1
somme versate fino al 2006, risultando malamente invocato il principio espresso da
Cassazione 16700/2015, che riguarda la decorrenza della prescrizione per il credito avente ad oggetto i frutti di un bene del quale solo uno dei comproprietari abbia avuto il godimento.
Pur essendo pacifico che l'elencazione delle spese straordinarie, gravanti sul proprietario, ai sensi dell'art. 1005 c. c., abbia carattere meramente esemplificativo
(vedi Cass. 19632/2000), non sono stati acquisiti, tuttavia, elementi che consentano di affermare, con la dovuta certezza, che le spese delle quali si tratta rientrino tra quelle per riparazioni straordinarie.
14-Contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, appare, poi, corretta la decisione
(punto 20 della sentenza impugnata) del Giudice di prime cure di non riconoscere il credito di , nei confronti di , per ER Persona_2
depauperamento del monolocale sito in Forlì Corso Diaz 30, del quale i soggetti predetti erano comproprietari, in assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa.
pag. 25/43 In proposito, è opportuno rilevare ancora una volta che la non ha rivolto E_
specifiche censure al provvedimento con il quale il Tribunale di Forlì ha disatteso le sue richieste istruttorie.
15-ASSIRELLI ha lamentato, ancora, che, nello stato di graduazione Pt_1
dell'eredità beneficiata di , le spese per accettazione dell'eredità Persona_2
con beneficio di inventario, sostenute da , fossero state ER
ammesse solo in parte, essendo stato escluso il compenso che quest'ultima aveva erogato al proprio legale per l'assistenza nella procedura suddetta.
La ha sostenuto che tale ultima spesa avrebbe dovuto considerarsi E_
necessaria, in quanto la al momento della morte del figlio, aveva 87 Per_1
anni ed era affetta da gravi patologie, era invalida al 100% e, quindi, portatrice di handicap.
L'assunto è tanto infondato da rasentare la temerarietà, posto che il soggetto affetto da infermità, anche fisiche, può richiedere la nomina di amministratore di sostegno. La
vrebbe potuto, quindi, senz'altro evitare la spesa della quale si tratta. Per_1
16-In ordine al punto 10 della sentenza impugnata, va rilevato che E_
ha contestato il mancato inserimento nello stato di graduazione della
[...]
eredità beneficiata di dell'importo relativo alla restituzione di Persona_2
deposito cauzionale per locazione monolocale sito in Forlì corso Diaz 13, del quale il
TE e la madre erano comproprietari, che il primo aveva incassato, e della somma di
103,86 Euro alla conduttrice . Parte_3
L'assunto della appellante< non merita di essere condiviso.
pag. 26/43 Il documento 118, infatti, nulla prova su tale aspetto della vicenda negoziale, essendo stato formato unilateralmente dalla parte appellante, e non attesta, comunque, l'effettivo trasferimento di denaro allegato.
L'appellante non ha, peraltro, colto un passaggio fondamentale della sentenza e cioè che non vi è prova che il deposito cauzionale in questione dovesse essere restituito.
17-Le censure mosse al punto 11 della sentenza gravata, con il quale è stata rigettata la domanda mirante alla restituzione delle somme versate da ER
, per variazioni catastali degli immobili siti in Forlì Corso Diaz 11 e 13,
[...]
dei quali era comproprietario, non meritano di essere condivise, in Persona_2
assenza di prova della necessarietà della spesa (art.1110 c. c.) o, comunque, del fatto che il comproprietario fosse stato interpellato o della circostanza che lo stesso avesse dato il proprio assenso.
Si ribadisce che non ha formulato specifiche censure al E_
provvedimento del Giudice di prime cure di rigetto delle istanze istruttorie formulate da essa appellante in primo grado.
18-Con riferimento ai crediti azionati in proprio da , deve E_
evidenziarsi che risultano infondate le censure mosse dalla appellante ai punti 1 e 2
della sentenza impugnata, aventi ad oggetto l'allegato credito per canoni non percepiti relativi agli immobili siti in Faenza Piazza del Popolo 20 e in Forlì Corso della
Repubblica 57.
Preme, innanzitutto, sottolineare che gli immobili predetti provenivano dall'eredità di ed i due fratelli, e , ne erano proprietari ER Pt_1 ER
ciascuno per la quota del 50%.
pag. 27/43 La domanda della appellante non può, invero, trovare fondamento nella scrittura del 25
settembre 1992, in ragione della affermata nullità della stessa. L'accertata condivisione della gestione dei beni ereditari induce, del resto, al convincimento che ciascuno dei comproprietari fosse a conoscenza dei canoni che venivano incassati e che entrambi condividessero le scelte sulla destinazione e divisione di canoni che venivano via via riscossi.
Non si vede, peraltro, quale rilevanza possa rivestire la circostanza che la pretesa creditoria in questione sia stata fondata sul reclamo, ex art. 501 c. c., avverso lo stato di graduazione dell'eredità beneficiata di . Persona_2
19- Prive di fondamento risultano, ancora, le censure che ha E_
rivolto al punto 3 della sentenza impugnata, sottolineando che le spettava la quota di 1/3
dei canoni relativi all'immobile sito in Cervia Viale Romagna 15, proveniente dall'eredità di , di proprietà esclusiva di , in ER Persona_2
ragione della previsione, nella scrittura del 25 settembre 1992, che le rendite dell'asse ereditario, detratta la quota del terzo attribuita alla madre, sarebbero state divise tra i due fratelli.
La clausola contrattuale riportata è all'evidenza strettamente dipendente dalla donazione remuneratoria in favore della madre (essendosi i fratelli obbligati a dividere tra loro il residuo di quanto donato alla madre) e la nullità dell'atto di liberalità si ripercuote su tale previsione negoziale, con la conseguenza che deve considerarsi non meritevole di accoglimento la pretesa creditoria disattesa dal primo Giudice.
pag. 28/43 Del resto, a volere qualificare la clausola come transazione, se ne dovrebbe dichiarare la nullità per mancanza di causa, in difetto del presupposto della “res litigiosa” e delle conseguenti reciproche concessioni tra i due fratelli.
20-Devono, ancora, essere disattese le censure mosse da al E_
punto 4 della sentenza impugnata, con il quale il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente il credito vantato dalla odierna appellante per i canoni non percepiti dall'immobile, di proprietà esclusiva del TE, sito in Forlì via Mellini 50,
proveniente dall'eredità di . ER
La nullità della scrittura del 25 settembre 1992, rende insindacabile la decisione di di non locare l'immobile in questione, non gravando su Persona_2
quest'ultimo alcun obbligo di riconoscere alla madre e alla sorella una quota del reddito prodotto dal bene.
21-ASSIRELLI ha, ancora, contestato il punto 5 della sentenza gravata, Pt_1
con il quale il Giudice di prime cure ha rigettato propria domanda mirante a conseguire l'importo di oneri condominiali che il TE aveva pagato in relazione ad ER
immobile sito in Cervia via Damiano Chiesa 4, utilizzando indebitamente il conto corrente comune. Di tale immobile erano comproprietari essa appellante e il TE
ed usufruttuaria la madre . ER ER
Ebbene, le contestazioni rivolte alla sentenza impugnata non risultano condivisibili, non avendo la provato l'accordo secondo cui il TE avrebbe dovuto farsi E_
carico degli oneri suddetti, quale contropartita per l'utilizzo del bene in via esclusiva.
non ha, del resto, specificamente censurato la motivata E_
esclusione delle istanze istruttore formulate in primo grado da essa appellante, come si è
pag. 29/43 più volte sottolineato. Va, peraltro, ribadito che tali oneri dovevano gravare sull'usufruttuaria , ex art. 1004 c. c. ER
22- Le censure mosse da al punto 6 della sentenza appellata E_
devono, poi, considerarsi senz'altro pretestuose, posto che la lettura della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c. p. c., depositata in primo grado dalla appellante, e il suo confronto con le allegazioni contenute nell'atto di citazione non lascia dubbi sulla inammissibile modifica della domanda operata da quest'ultima, rispetto a quella proposta nell'atto introduttivo del giudizio, e sulla incertezza dell'importo del credito in questione, in ragione delle diverse prospettazioni riscontrabili, sul punto, negli scritti difensivi ai quali si è fatto riferimento.
23-Infondato è il motivo di impugnazione della investente il punto 7 della E_
sentenza gravata, con il quale è stata affermata l'estinzione per prescrizione del credito,
avente ad oggetto il 50% di canone di locazione di immobile sito in Forlì viale Bologna
86/B, relativo al mese di agosto del 1996.
Giova, in proposito, sottolineare che le stesse allegazioni della appellante avvalorano le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado, avendo E_
rilevato, nell'atto di gravame, che il TE aveva concordato con il
[...]
conduttore che il canone mensile avrebbe dovuto essere versato su proprio conto corrente e che provvedeva, poi, al versamento in favore di essa appellante della ER
quota dovutale.
Ebbene, essendo noto alla appellante il sistema di riscossione e divisione del canone,
non può che affermarsi che la fosse immediatamente in grado di avvedersi E_
del mancato versamento, in suo favore, della somma che le spettava, in ordine al canone pag. 30/43 del mese di agosto 1996, e che, pertanto, il credito in questione deve considerarsi prescritto.
24- Non sono condivisibili, ancora, le censure mosse da con E_
riferimento al punto 8 della sentenza impugnata, con il quale è stata disattesa la richiesta della appellante di rimborso del 50% degli oneri condominiali, per il periodo
2010/2011, relativi all'immobile sito in Forlì Corso Mazzini 28, del quale i due fratelli erano comproprietari.
La contabile bancaria in atti non è, invero, idonea ad attestare l'esborso, posto che dalla stessa non è dato desumere che la somma a tal fine impiegata provenisse da conto corrente intestato alla sola o alimentato con denaro riferibile E_
esclusivamente a quest'ultima, come puntualmente sottolineato dal Tribunale di Forlì.
L'affermazione della nella comparsa di costituzione in primo CO
grado, secondo cui era presumibile che la somma pretesa fosse stata rimborsata, è
ininfluente, avendo l'appellata, nello stesso atto difensivo, contestato, comunque, la valenza probatoria del documento prodotto.
25-Infondate sono le censure rivolte da al punto 9 della E_
sentenza impugnata, con il quale è stata disattesa domanda della appellante di rimborso di mutuo erogato in favore del TE . ER
Il mero trasferimento di denaro non prova, invero, l'esistenza di un obbligo di restituzione.
L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata pag. 31/43 restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. civ. Sez. 3, 19
agosto 2003 n. 12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295,
Cass. Civ. Sez. III 28 luglio 2014 n.17050).
Occorre, peraltro, ancora una volta ribadire che non ha E_
proposto specifiche censure al provvedimento con il quale il Giudice di prime cure ha motivatamente disatteso le istanze istruttorie di essa appellante.
Non risulta, del resto, che la abbia, in primo grado, proposto, in subordine, E_
le azioni di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa.
26- Non possono essere condivise, ancora, le censure rivolte da E_
al punto 10 della sentenza gravata, con il quale il Giudice di prime cure ha
[...]
rigettato la domanda mirante al riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la restituzione della quota di 1/3 delle somme che aveva prelevato Persona_2
dal conto corrente cointestato allo stesso, a e ad essa ER
appellante, per il pagamento degli oneri condominiali del in Controparte_7
ordine a immobile di proprietà esclusiva del TE predetto.
Nessuna specifica censura l'appellante ha mosso alla affermata prescrizione del credito per i prelievi antecedenti all'ultimo decennio.
Del resto, come si è già visto, la non ha formulato specifici rilievi al E_
provvedimento del primo Giudice di reiezione della istanza di ammissione di prove testimoniali avanzata da essa appellante.
pag. 32/43 In ogni caso, stante l'acclarata nullità della scrittura del 25 settembre 1992, vigendo nei rapporti interni tra gli intestatari del conto corrente l'art. 1298 comma 2 c.c., la avrebbe dovuto allegare e dimostrare che i prelievi effettuati dal TE E_
superassero la quota delle somme allo stesso appartenenti, determinata sulla scorta dell'ammontare dei versamenti effettuati da ciascuno dei cointestatari.
Va, d'altra parte, sottolineato che è pacifico che gli atti dispositivi delle somme versate sul conto corrente dovessero essere autorizzati da almeno due degli intestatari e che tale circostanza lascia presumere, di conseguenza, che i prelievi avvenissero su accordo dei titolari del conto, tanto più in ragione della tardività dell'allegazione della E_
circa la falsificazione, ad opera del TE, della sottoscrizione della madre sui documenti relativi ai prelievi, circostanza, comunque, rimasta indimostrata.
Non vi è, comunque, prova di un contratto di mutuo, dovendosi sulla mancata ammissione delle prove richiamarsi quanto più volte sottolineato in precedenza.
Ad ogni modo, non risulta che l'appellante abbia proposto in primo grado domanda di ripetizione dell'indebito.
27-Le censure rivolte al punto 11 della sentenza appellata, con le quali la E_
ha contestato il mancato riconoscimento di proprio credito per oneri condominiali pagati dal TE mediante prelievi dal conto corrente cointestato, possono essere disattese per le medesime ragioni esposte nel precedente paragrafo.
28-Infondati sono, inoltre, i rilievi che ha mosso al punto 12 E_
della sentenza appellata, con il quale è stata rigettata propria domanda di riconoscimento del credito per spese di manutenzione di immobile sito in Forlì via A.
Mellini 50, del quale era nudo proprietario ed essa appellante usufruttuaria. ER
pag. 33/43 Non vi è prova, intanto, che tali interventi siano stati effettuati con il consenso di
. In ogni caso, la circostanza che sia Persona_2 E_
divenuta proprietaria del 25% dell'immobile per successione alla madre ER
, che aveva acquisito il 25% della nuda proprietà per successione al figlio
[...]
, deve considerarsi irrilevante, avendo l'appellante sostenuto le Persona_2
spese in questione quale usufruttuaria ed essendo la stessa ancora usufruttuaria per il
75%. La dovrà attendere che cessi l'usufrutto per ripetere la somma E_
impiegata per gli interventi dei quali si tratta, ai sensi dell'art. 1006 c. c. La quota del
25% rimane, comunque, a suo carico quale proprietaria.
29-Vanno disattese anche le censure che ha rivolto al punto E_
13 della sentenza impugnata, per il mancato riconoscimento del credito per spese relative a interventi di manutenzione dell'immobile sito in Milano Marittima via
Damiano Chiesa 4.
Trattandosi di spese che avrebbe dovuto sostenere, ex art. 1004 c.c., l'usufruttuaria
, nessuna somma l'appellante poteva pretendere da ER
, nudo comproprietario del bene unitamente alla sorella. ER
30-Con i motivi di appello investenti il punto 14 della sentenza impugnata, E_
ha censurato il mancato riconoscimento del credito per spese sostenute
[...]
per interventi di manutenzione su immobile sito in Milano Marittima viale Romagna 15,
di proprietà esclusiva di . Persona_2
Giova ricordare, in proposito, che si versa nell'ipotesi dell'adempimento di un debito altrui, disciplinata dall'art. 1180 c. c.
pag. 34/43 L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., si realizza allorquando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente, il pagamento di quanto dovuto al creditore ovvero quella diversa prestazione dedotta in obbligazione. Ne consegue che l'adempimento del terzo deve avere carattere specifico e conforme all'obbligazione del debitore e non può, dunque,
consistere in una generica disponibilità ad adempiere, tanto più se riguardi una non meglio specificata prestazione (vedi Cassazione civile, sez. II, 09/11/2011, n. 23354).
L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180
c.c., provoca l'estinzione dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, se questi non aveva interesse all'adempimento personale, ma non attribuisce automaticamente al terzo titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, titolo che sussiste soltanto in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge (vedi Cass. 8 novembre 2007, n. 23292; 20 luglio 1976 n. 2872). Nel caso di specie non ricorre né l'ipotesi di surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c.c.), né quella per volontà del debitore di cui all'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, che contempla la surrogazione esclusivamente a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo (vedi Cass. Civ. Sezioni Unite 29 aprile 2009 n.9946). La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà
di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non pag. 35/43 essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (vedi Cass.
Civ. Sezioni Unite 29 aprile 2009 n.9946)
Nel caso concreto è stata richiesta da la ripetizione di quanto E_
pagato da quest'ultima e non l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, sicché
l'azione ex art. 2041 c.c. non risulta spiegata.
31-Quanto ai rilievi mossi ai punti 15, 16, 17, 18, 19 della sentenza gravata, con i quali il primo Giudice ha escluso il diritto di al rimborso dei E_
pagamenti effettuati da , in relazione a propri debiti, mediante Persona_2
assegni o addebiti sul conto cointestato, va evidenziato che tale conto veniva alimentato con somme appartenenti ai due fratelli e che, in ragione della nullità della scrittura del
25 settembre 1992, i rapporti interni tra i cointestatari dovevano ritenersi disciplinati dall'art. 1298 comma 2 c.c.. Ne consegue che non vi è prova di un credito della appellante, non avendo quest'ultima neppure allegato che gli importi prelevati da superassero la quota delle somme presenti sul conto corrente allo Persona_2
stesso spettante, da determinarsi, avuto riguardo alla disposizione da ultimo citata, sulla base dei versamenti provenienti da ciascuno dei cointestatari.
32- Le censure rivolte da al punto 20 della sentenza E_
impugnata, con il quale è stata rigettata la domanda di restituzione di somme erogate dalla appellante per il pagamento di debiti del TE, vanno disattese sulla scorta dei principi in tema di adempimento di obbligazioni del terzo, esposti al paragrafo 28.
33-Le censure rivolte da in ordine al punto 21 della sentenza E_
impugnata, con il quale è stata rigettata domanda di restituzione di quota di canone pag. 36/43 relativo all'immobile sito in Faenza Piazza del Popolo 18, incassata direttamente da e non versata nel conto corrente cointestato, devono essere Persona_2
disattese, avendo come presupposto la validità della scrittura del 25 settembre 1992, in precedenza esclusa.
34-Le censure al punto 22 della sentenza gravata, con il quale è stata rigettata domanda della mirante a conseguire il rimborso di prestito effettuato in favore del E_
TE, vanno disattese, non essendovi prova dell'allegato contratto di mutuo.
35- L'appello della va rigettato anche con riferimento alla contestazione E_
del mancato riconoscimento di credito per il pagamento di debito del TE, di cui al punto 23 della sentenza impugnata (compenso dovuto al mediatore per la locazione dell'immobile sito in Milano Marittima viale Romagna 17, di proprietà esclusiva di
), sulla scorta dei principi, già esposti nei precedenti paragrafi, in Persona_2
tema di adempimento da parte di un terzo di obbligazione altrui.
36- Le censure formulate da al punto 24 della sentenza E_
impugnata risultano infondate.
La in primo grado, ha chiesto il rimborso del 50% delle spese sostenute E_
per il giudizio dinanzi alla Cassazione contro l' , avente ad oggetto le CO6
imposte di successione del padre , nonché per contenzioso dinanzi ER
al Giudice di Pace di Forlì, per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di
Ravenna e per contenzioso relativo alle tabelle millesimali.
Orbene la fattura prodotta (documento 166) non attesta il pagamento dedotto, non essendo a ciò sufficiente l'anonima annotazione in calce alla stessa circa il saldo in pari data.
pag. 37/43 I documenti 167 e 168 non costituiscono prova adeguata della imputazione dei pagamenti effettuati, non potendo detta imputazione essere dimostrata dalle annotazioni sulle matrici degli assegni prodotti in copia, verosimilmente riferibili alla stessa
E_
In ogni caso, non vi è prova che l'instaurazione di tutti i contenziosi dei quali si è detto,
ad opera della odierna appellante, sia stata concordata con il TE e non sia stata,
invece, frutto di una iniziativa autonomamente assunta dalla E_
In assenza di prova dell'assenso del TE all'instaurazione dei giudizi, E_
avrebbe dovuto, al più, introdurre, nei confronti della erede di
[...]
, azione di arricchimento senza causa, che, nella specie, non risulta, Persona_2
invece, proposta.
37-Infondate sono le censure rivolte dalla al punto 25 della sentenza E_
gravata, con il quale il Tribunale di Forlì ha disatteso domanda relativa all'omesso versamento, da parte di , di depositi cauzionali relativi a immobili Persona_2
locati da quest'ultimo anche in nome e per conto di essa appellante.
Il credito deve, infatti, considerarsi prescritto essendo pacifico che Persona_2
abbia incassato le somme delle quali si tratta prima del 2006. D'altra parte, dai motivi di appello investenti il punto 25 della sentenza si ricava che E_
riscuotesse regolarmente la quota dei canoni di locazione che le era dovuta, con la conseguenza che la stessa era in grado di avvedersi immediatamente dell'appropriazione operata dal TE.
pag. 38/43 Va ricordato, del resto, che l'accertata gestione condivisa dei beni comuni esclude che il termine di prescrizione possa decorrere da un momento diverso da quello dell'incasso delle somme di denaro delle quali si tratta.
38- Il rigetto dei motivi di appello di , investenti la posizione E_
di , induce a ritenere assorbite le eccezioni CO
di compensazione sollevate da quest'ultima.
39-Vanno ora esaminate le censure che ha avanzato con E_
riferimento allo stato di graduazione dell'eredità beneficiata di , Persona_2
predisposto da Notaio, con riferimento ai crediti degli appellati contumaci.
Inammissibile, in ragione della sua assoluta genericità, è il motivo di censura alla sentenza impugnata, riguardante l'inserimento nello stato di graduazione del credito di
121, 16 Euro del di FORLI', Controparte_8
essendosi l'appellante limitata alla affermazione che il credito si fondava sulle previsioni di spesa indicate nel bilancio preventivo e che tali previsioni non coincidono con le spese poi effettivamente sostenute.
L'allegazione della appellante non necessita di particolari commenti.
40-Va, poi, evidenziato, quanto al credito del Parte_4
foglio 179 sub 21, che tale credito è stato totalmente escluso dallo stato di graduazione e che il Giudice di prime cure ha confermato l'esclusione. E_
pretenderebbe, invece, il suo inserimento per l'importo di 347,90 Euro, facendo valere,
in nome proprio, un diritto altrui.
Trattasi all'evidenza di domanda inammissibile, in ragione del divieto di cui all'art. 81
c. p. c.
pag. 39/43 La scrittura privata del 25 settembre 1992, peraltro dichiarata nulla, non può incidere sul rapporto tra il CONDOMINIO e l'eredità di , regolando semmai, Persona_2
ove fosse stata ritenuta valida, i rapporti interni agli eredi di . ER
41-Fondate sono, invece, le censure che ha rivolto alla E_
sentenza impugnata con riferimento ai crediti del CO7
del CONDOMINIO PARCHEGGIO TIZIANO MILANO MARITTIMA e del
CO8
Tali crediti risultano, a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice, inesistenti alla luce di PEC dell'amministratore del di nota CO7
dell'Amministratore del CONDOMINIO PARCHEGGIO TIZIANO MILANO
MARITTIMA e di PEC dell'Amministratore del in CO8
atti.
42-Fondati sono, ancora, i rilievi mossi da alla sentenza E_
appellata, con riferimento al , CO9
posto che, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la copia di raccomandata a. r. dell'amministratore condominiale esclude l'esistenza di un credito di detto . CP_2
43-Fondate sono, infine, le censure formulate dalla alla sentenza appellata, E_
con riferimento alle posizioni del foglio 179 part. Parte_4
225 sub 2 e del foglio 179 part.225 sub 38, posto Parte_4
che i crediti degli appellati predetti ammontano rispettivamente a 231,11 Euro (invece che a 577,25 Euro) e a 127,68 Euro (invece che a 173,00 Euro), come da nota dell'amministratore condominiale.
pag. 40/43 44-In parziale riforma della sentenza appellata, va disposta la modifica dello stato di graduazione dell'eredità beneficiata di , con esclusione dei crediti Persona_2
del del CONDOMINIO PARCHEGGIO TIZIANO CO7
MILANO MARITTIMA, del e CO9
del nonché con riduzione del credito di CO8
foglio 179 part. 225 sub 2 a 231,11 Euro e del Parte_4
foglio 179 part.225 sub 38 a 127,68 Euro. Parte_4
45- Le spese del grado devono seguire la soccombenza quanto al rapporto processuale
. Persona_7
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia,
può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 9.991,00 Euro (2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale di Parte_5 Controparte_8
FORLI' e foglio 179 Controparte_20
sub 21.
46- La riforma della sentenza impugnata con riferimento ai rapporti processuali
CONDOMINIO Parte_5 CP_17
PARCHEGGIO TIZIANO MILANO MARITTIMA, CO9
, foglio 179 part. 225
[...] Parte_4
sub 2 e foglio 179 part.225 sub 38 e Parte_4
pag. 41/43 impone, quanto a tali rapporti, di provvedere sulle CO8
spese di entrambi i gradi, sulla base dell'esito globale della lite.
Le spese sostenute da possono essere dichiarate senz'altro E_
irripetibili per entrambi i gradi, in ragione della modestissima rilevanza economica della controversia, della mancata costituzione in giudizio dei Condomini predetti in entrambi i gradi e della circostanza che la ha incentrato le sue difese principalmente E_
sulle questioni riguardanti i crediti azionati nei confronti di CO
.
[...]
47- Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale
Controparte_21
non avendo la formulato
[...] E_
richieste nei confronti di detto appellato, rimasto contumace.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da nei confronti di E_ [...]
, di CO Controparte_22
e di oglio 179 sub 21;
[...] Parte_4
II- Condanna la a rimborsare a E_ CO
le spese del grado, liquidate in 9991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre
[...]
spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado quanto al rapporto processuale tra la e i due Condomini sopra citati: E_
pag. 42/43 III- In accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di E_
del CONDOMINIO PARCHEGGIO TIZIANO CO7
MILANO MARITTIMA, del del CO8 [...]
oglio 179 Controparte_23
part. 225 sub 2 e del foglio 179 part.225 sub 38 e, Parte_4
in parziale riforma della sentenza n.1056/2020 del 4- 7 dicembre 2020, dispone la modifica dello stato di graduazione dell'eredità beneficiata di , con Persona_2
esclusione dei crediti del del CONDOMINIO CO7
PARCHEGGIO TIZIANO MILANO MARITTIMA, del CO9
e del nonché con riduzione
[...] CO8
del credito di foglio 179 part. 225 sub 2 a 231,11 Parte_4
Euro e del foglio 179 part.225 sub 38 a 127,68 Parte_4
Euro, dichiarando irripetibili le spese di entrambi i gradi quanto ai predetti rapporti processuali;
IV- Dichiara non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale
Controparte_21
.
[...]
Così deciso in Bologna nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile il 21
luglio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 43/43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 settembre 1992.