Art. 5.
E' consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese della anticipazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 , anche nel caso in cui, sia stata concessa l'anticipazione prevista dall' articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni.
Per gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione ed erogazione dei mutui per interventi di edilizia residenziale pubblica, dei mutui previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 847, e dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , nonche' delle anticipazioni di cui all' articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni il riscontro di legittimita' della Corte dei conti e' successivo.
E' consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese della anticipazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 , anche nel caso in cui, sia stata concessa l'anticipazione prevista dall' articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni.
Per gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione ed erogazione dei mutui per interventi di edilizia residenziale pubblica, dei mutui previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 847, e dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , nonche' delle anticipazioni di cui all' articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni il riscontro di legittimita' della Corte dei conti e' successivo.