Articolo 2419 del Codice civile
Articolo 2409 duodeciesArticolo 2420
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2419.

(( (Azione individuale degli obbligazionisti).)) ((Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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