Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2024, n. 9716
CASS
Sentenza 10 aprile 2024

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Massime1

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la sospensione ex lege dei termini del procedimento disciplinare per esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 109 del 2006, consegue alla necessaria emanazione di un provvedimento della Sezione disciplinare del CSM - avente natura dichiarativa ed effetti retroattivi alla data di esercizio dell'azione penale - che presuppone, a comune fondamento di entrambi i procedimenti, la sussistenza del "medesimo fatto".

Commentario1

  • 1TAR Sardegna, sezione II, sentenza 23 marzo 2026, n. 564
    https://www.eius.it/articoli/ · 7 aprile 2026

    FATTO 1. La "Millecolori Società cooperativa sociale" ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, la determinazione n. 101 del 2 luglio 2025 del PLUS Ufficio del Piano unione dei Comuni "Marghine" relativa alla "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi relativi all'area minori e famiglie per i comuni del PLUS di Macomer mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 36/23, condotta tramite la Centrale unica di committenza regionale Sardegna cat. cig b5e1f970f4 e cup e71h20000240001" che ha approvato i verbali di gara e aggiudicato in via definitiva la procedura in favore della controinteressata "La Clessidra Soc. Coop. Sociale". 1.1. In punto di fatto, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2024, n. 9716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9716
Data del deposito : 10 aprile 2024

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